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:: PETIZIONE ED INTESA ::
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Petizione popolare contro l'intesa tra lo Stato italiano
e i Testimoni di Geova
Testo integrale
Oggetto
Relazione illustrativa
della petizione ex art. 50 Cost., recante la richiesta di istituire una
competente Commissione parlamentare per rivalutare, prima della stipula
dellintesa ex art. 8 Cost. con la Congregazione cristiana dei Testimoni
di Geova, lopportunità del mantenimento del riconoscimento giuridico,
a suo tempo concesso al predetto Ente con D.P.R. n. 783/86.
Indice
PREMESSA
MOTIVI DI PERPLESSITÀ
UN PO' DI STORIA
PRINCÌPI CHE TEORIZZANO LA DISSIMULAZIONE DELLA REALTÀ
COARTAZIONE DELLE COSCIENZE?
Diritto di voto
Servizio militare
Ostracismo e violazione della privacy
Diritto all'integrità fisica
Tutela della famiglia
CONCLUSIONE
Petizione
AllOn. Presidente
del Senato
AllOn. Presidente della Camera dei Deputati
E p.c. A S. E. Il Presidente della Repubblica
AllOn. Presidente del Consiglio dei Ministri
Al Sig. Ministro dellInterno
PREMESSA
I sottoscritti, componenti
del comitato promotore della petizione indicata in oggetto, nel consegnare
alle SS.LL.Ill.me le prime firme finora raccolte in tutta Italia grazie
a iniziative spontanee,
- premettono che
i sottoscrittori della petizione in oggetto non intendono minimamente
mettere in discussione il diritto alla libertà di culto, che va garantita
e assicurata a tutti;
- rappresentano il disagio di tanti cittadini preoccupati per "le
attività di nuove organizzazioni che operano al riparo della libertà di
religione quando le loro pratiche ledono i diritti delluomo e del
cittadino e pregiudicano la situazione sociale degli interessati"
(cfr. Risoluzione del 22/5/1984 del Parlamento Europeo su unazione
comune degli Stati membri della Comunità europea di fronte a diverse infrazioni
alla legge compiute da recenti organizzazioni che operano al riparo della
libertà religiosa);
- invocano laccoglimento della richiesta contenuta nella petizione
allegata come esercizio della potestà parlamentare di doverosa attenzione
ai fenomeni aggregativi di natura "religiosa", insistenti nel
tessuto sociale nazionale, nellottica di unindagine che potrebbe
colmare ciò che appare, prima facie, come una sostanziale disattenzione
finora mostrata dalle Autorità preposte al controllo dellattività
interna degli enti esponenziali di aggregazioni "religiose"
cui si è, forse frettolosamente, concesso il riconoscimento giuridico,
anche in considerazione dellautorevole "Risoluzione sulle sette
in Europa" del 29/2/1996, con cui il Parlamento Europeo - tenuto
conto che "talune sette, operanti attraverso una rete transfrontaliera
allinterno dellUnione europea, praticano attività di carattere
illecito e criminale e commettono violazioni dei diritti delluomo"
- invitava "i governi degli Stati membri a non rendere automatica
la concessione dello statuto religioso e a considerare, nel caso di sette
implicate in attività clandestine o criminali, lopportunità di togliere
loro lo statuto di comunità religiose che conferisce vantaggi fiscali
e una certa protezione giuridica";
- evidenziano che il radicamento della predetta disattenzione rischia
di indurre in tantissimi cittadini - toccati negli affetti più profondi
- il convincimento che il nostro sistema democratico si dichiari impotente
di fronte ad abusi commessi da aggregazioni pseudoreligiose di vario genere
e si rinchiuda nel grigio orizzonte di una passiva neutralità foriera
di guasti anche per lordinamento democratico in cui viviamo.
Sulla base di tale premessa e in considerazione dei passi finora compiuti
dal Governo sulla via dellintesa ex art. 8 Cost. con la Congregazione
cristiana dei Testimoni di Geova, i sottoscrittori dellacclusa petizione
chiedono che lauspicata Commissione parlamentare inizi la propria
inchiesta con particolare riferimento alla predetta Congregazione, anche
tenendo conto della necessità di dare risposte chiare a pressanti interrogativi
del tipo: quando una minoranza "religiosa" presenta la domanda,
lo statuto e quantaltro necessario al riconoscimento giuridico,
la Pubblica Amministrazione deve preventivamente accertare che si tratti
veramente di una religione? e chi fissa i criteri per tale tipo di accertamento?
più in generale, è compito dello Stato svolgere questo tipo di accertamenti?
o è sufficiente il soggettivo principio di autoreferenzialità del gruppo?
In realtà, non spetta allo Stato garantire a tutti i cittadini la piena
libertà di vivere (individualmente o collettivamente) anche la propria
vicenda spirituale, al riparo da indebite pressioni o turbative?
MOTIVI DI PERPLESSITÀ
Lart. 3 Cost. enuncia il fondamentale principio della
pari dignità sociale di tutti i cittadini; orbene, non è raro che, nellinvadente
economia di certi esperimenti fideistici, si pervenga a un dilatamento
praticamente illimitato delle "attività religiosamente rilevanti"
che, di fatto, anche con il ricorso a vere e proprie forme di intimidazione,
limitano la libertà e leguaglianza dei cittadini, frapponendo ostacoli
di ordine sociale che è compito della Repubblica rimuovere: certe visioni
"religiose" hanno una dimensione così coinvolgente da implicare
una generale "ritualizzazione degli aspetti consueti della vita";
più che dinanzi ad autentiche "confessioni religiose", in questi
casi ci si trova alla presenza di veri e propri "popoli transnazionali"
tenuti ad unità dalla partecipazione a una fede totalizzante e totalitaria,
capace di abbracciare linterezza della loro esperienza comunitaria.
Come osserva G.B. Varnier, "la presunzione di possedere la verità
e quindi la necessità di imporla, porta a manifestazioni di neo-fondamentalismo
religioso che non possono essere semplicemente bollate come episodi di
scarso sviluppo culturale e a cui occorre porre argine proprio a garanzia
della laicità statuale".
Si osserva preliminarmente che il parere della Prima Sezione del Consiglio
di Stato del 30/7/1986 n°1390 - atto presupposto al riconoscimento della
personalità giuridica concessa alla Congregazione cristiana dei testimoni
di Geova - si è limitato ad affermare che: "Gli statuti dei culti
ammessi devono conformarsi ai principi dellordinamento italiano
ai sensi dellart.8 Cost.; pertanto, lo statuto della Congregazione
cristiana dei Testimoni di Geova può essere approvato, non contenendo
norme in contrasto con lordinamento italiano". Al riguardo
è pertinente lopinione di G.B. Varnier, che afferma: "E
discutibile il (citato) parere del Consiglio di Stato che non trova di
meglio che far ricorso agli Atti dellAssemblea Costituente e che
giunge allaffermazione
che al fine del riconoscimento
della personalità giuridica di unassociazione religiosa, non può
considerarsi necessario il sindacato volto ad accertare la compatibilità
con lordinamento statale dellideologia religiosa professata".
E appena il caso di rilevare che, se la questione sottoposta allesame
del Consiglio di Stato avesse dovuto limitarsi a una comparazione tra
lo statuto della Congregazione in argomento e il nostro ordinamento, in
quella sede sarebbe stato quanto meno strano che unassociazione
desiderosa dessere riconosciuta dallo Stato si fosse presentata
con una fisionomia diversa da quella richiesta. Lo statuto della Congregazione
in oggetto ne costituisce soltanto la facciata pubblica, meglio dire pubblicitaria,
in quanto da esso non traspare tutto ciò che il Movimento professa, predica,
"consiglia" in modo strettamente riservato. In sostanza, non
si evidenzia quello che è lesercizio in concreto del loro culto!
Ci chiediamo: Non è soprattutto questo, piuttosto che il solo controllo
formale dello statuto, che rileva ai fini del riconoscimento e, vieppiù,
dellintesa? Pare di sì, stando anche a quanto scrive N. Colaianni,
nel suo commento a un disegno di legge sulla libertà religiosa: "il
citato disegno di legge sulla libertà religiosa allart.16 richiede
che il Consiglio di Stato, nellaccertare che lo statuto non contrasti
con lordinamento giuridico italiano e non contenga disposizioni
contrarie ai diritti inviolabili delluomo, formuli il parere sul
carattere confessionale" .
Lart. 8 Cost. recita che le confessioni religiose diverse
dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,
in quanto non contrastino con lordinamento giuridico italiano.
Questarticolo, nel 2°comma, collegandosi al principio generale dellart.2
Cost., ha riconosciuto alle confessioni non cattoliche un àmbito di autonomia
e di libertà mai avute nella passata legislazione ecclesiastica. Infatti,
è stato riservato ad esse il potere di autodeterminazione, cioè il potere
di porre norme efficaci anche nei confronti dello Stato, attraverso statuti
interni alle singole confessioni. Tale potere di autodeterminazione trova,
comunque, il suo limite nellordinamento giuridico italiano con il
quale gli statuti e le confessioni religiose nel loro insieme non devono
essere in contrasto. Ed è a questo punto che, inevitabilmente, si pongono
due questioni: la prima riguarda la natura della Congregazione in discussione;
la seconda è quella della compatibilità fra le caratteristiche, le norme
di organizzazione, amministrazione e funzionamento del culto in argomento
ed il nostro ordinamento giuridico.
UN PO' DI STORIA
Il culto attualmente rappresentato in Italia dalla Congregazione cristiana
dei Testimoni di Geova ha fatto il suo ingresso "formale" nel
nostro Paese solo dal 2/4/1976, allorché allente esponenziale americano
- Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania - fu riconosciuto
il godimento dei diritti attribuiti agli enti morali italiani grazie al
principio di reciprocità sancito da un trattato commerciale tra Italia
e Stati Uniti dAmerica (ratificato e reso esecutivo con legge 18/6/1949
n. 385). Per giunta, latto costitutivo della Congregazione in argomento
attesta che tale ente esponenziale americano si registrò come società
commerciale alla Camera di Commercio di Milano l8/7/1946.
Eppure, nonostante ciò, in una lettera del 24/11/1998 indirizzata allOn.
Presidente del Senato, il Vicepresidente della Congregazione in questione
dichiarava che "a detta Camera di Commercio [di Milano] fu iscritta
nel luglio 1946 ... una società a responsabilità limitata appositamente
costituita e non lente statunitense [Watch Tower Bible and Tract
Society of Pennsylvania]".
A cosa si devono queste versioni discordanti, fornite da atti e organi
della stessa Congregazione in tempi diversi? Forse nellatto costitutivo
di associazione occorreva "retrodatare" la presenza in Italia
dellente esponenziale americano per accreditare la tesi che il culto
geovista fosse "consolidato nella tradizione italiana", inducendo
così in errore le Autorità pubbliche chiamate a pronunciarsi sulla concessione
del riconoscimento della personalità giuridica alla Congregazione? Se
così fosse, come andrebbe valutata la condotta dei rappresentanti della
Congregazione?
E noto che la Congregazione nominata in oggetto, con sede in Roma,
via della Bufalotta 1281, mensilmente produce e distribuisce decine di
migliaia di pubblicazioni religiose le quali fino al 1990 - quindi dopo
lerezione in Ente morale avvenuta nel 1986 - avevano un preciso
prezzo di vendita. Orbene, fin dai primi anni di attività "ufficiale"
in Italia (segnatamente nel triennio 1976-1978), allente esponenziale
americano - Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania - fu contestato
dal Ministero delle Finanze lo svolgimento di attività commerciale (precisamente
di stampa, poligrafia ed editoria); a conclusione di un lungo contenzioso,
la prima Sezione della Corte di Cassazione - con sentenza n° 1763 del
27/2/1997 - ha stabilito che le cessioni a terzi, operate dalla Congregazione
cristiana dei Testimoni di Geova (subentrata allente americano),
di pubblicazioni non destinate alla vendita prevalente agli associati
identificano attività commerciale.
Chiediamo: se tale attività commerciale svolta dallente esponenziale
di culto dei Testimoni di Geova fosse stata accertata per tempo (cioè
prima del 1986), quale rilievo valutativo ciò avrebbe avuto sulla decisione
relativa allattribuzione della personalità giuridica alla Congregazione
in argomento?
Giova, in proposito, ricordare che il fondatore dellOrganizzazione-madre
statunitense (Watch Tower Society), Charles T. Russell, scrisse: "La
Società Torre di Guardia di Trattati di Sion è solo una associazione commerciale
... La Società Torre di Guardia di Trattati di Sion non è una società
religiosa bensì commerciale". Forse si tratta del primo caso nella
storia in cui una casa editrice diventa ... una religione!
Inoltre, il 30/1/1984, mentre erano in corso le trattative per la concessione
del riconoscimento della personalità giuridica da parte dello Stato, la
Congregazione in discussione inviava a pochi fidati "sorveglianti"
itineranti una circolare riservata (cfr. allegato A) in cui la Congregazione
si dichiarava pronta ad entrare in clandestinità "nel caso dovessero
sorgere delle difficoltà in Italia e fossero poste restrizioni sullopera
che compiamo" (cit. da pag. 2 della predetta circolare); le iniziative
di cui si parlava non andavano neppure divulgate tra i responsabili dei
gruppi locali geovisti perché "si tratta di una cosa confidenziale
e particolarmente delicata per cui non se ne dovrebbe parlare in giro"
(pag. 3). A quali valutazioni sarebbero pervenute le competenti Autorità
se avessero, per tempo, conosciuto tali atti "riservati", o
meglio segreti? Quale opportunità si ravvisa nel predisporre unintesa
con un Ente così sleale nei confronti della Controparte statale, il quale
programmava attività eversive in contrasto con lordinamento giuridico
da cui, contemporaneamente, pure chiedeva di essere riconosciuto?
Ma non è tutto. Mediante una circolare riservata del 20/12/1988 la Congregazione
cristiana dei Testimoni di Geova notificò a tutti i responsabili delle
comunità locali dei Testimoni di Geova in Italia lintenzione di
organizzare alcuni viaggi in Egitto per pochi fidati affiliati allo scopo
"di inviare tramite i fratelli un certo quantitativo di pubblicazioni
e altro materiale in Egitto", dove lattività proselitistica
e la letteratura dei Testimoni di Geova è "al bando"; quindi,
dietro la parvenza di viaggi turistici, organizzati dalla Congregazione
in argomento, si reclutavano cittadini italiani di provata fede geovista
per introdurre letteratura e "altro materiale" vietati dalle
Autorità egiziane. Unulteriore circolare della medesima Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geova, datata 2/11/1995, confermava lavvenuta
effettuazione di viaggi in Egitto da parte di oltre 400 Testimoni di Geova
nei mesi di ottobre e novembre 1995 e ne programmava un altro per il 1996
con le medesime finalità dei viaggi precedenti: introdurre letteratura
e "altro materiale" vietati dalle Autorità egiziane. Con circolare
datata 6/5/1997, la Congregazione comunicava che nei mesi di ottobre e
novembre 1996 oltre 280 Testimoni di Geova avevano "visitato"
lEgitto. Anche per il 1999 sono stati previsti altri "tour
turistici" del genere. Siccome le Autorità sono state da tempo informate
dei fatti citati, quali iniziative sono state assunte di fronte a questa
che appare come una evidente preordinazione e realizzazione di atti illeciti
ad opera di cittadini italiani da parte della Congregazione Cristiana
dei Testimoni di Geova? E non sono questi fatti meritevoli di attenta
valutazione da parte di un Organo parlamentare di inchiesta che si attivi
prima della discussione del disegno di legge di approvazione dellintesa
con la Congregazione in questione?
PRINCÌPI CHE TEORIZZANO LA DISSIMULAZIONE DELLA
REALTÀ
Il principio al quale i Testimoni di Geova fanno riferimento e che costituisce
il loro punto di forza in molte battaglie legali è da loro stessi definito:
strategia della guerra teocratica. In altri termini, quando si tratta
di tutelare un loro "diritto" (es.: il rifiuto dellemotrasfusione)
e altre prerogative (es.: riconoscimento della personalità giuridica dellente
esponenziale e ottenimento dellintesa), essi ritengono pienamente
giustificato il ricorso alla menzogna davanti alle Autorità della P.A.,
nei tribunali e in altre circostanze. È opinione ufficiale dei Testimoni
che "è appropriato non far conoscere la verità a chi non ha il diritto
di conoscerla". I Testimoni di Geova, dopo anni di esercitazioni,
sono ormai diventati esperti nellarte di dire solo una parte della
verità, in tal modo contravvenendo alle esigenze dei tribunali che, praticamente
in tutte le legislazioni del mondo occidentale, richiedono che si dica
"la verità, tutta la verità, nientaltro che la verità".
Essi, invece, sono esperti nel dire le mezze verità, nel fare dichiarazioni
che possono avere più di un significato, in poche parole nel mentire,
e nel far credere di non farlo ricorrendo a sofismi, stratagemmi, trucchi,
ed equilibrismi morali.
La Congregazione geovista così definisce la menzogna: "Dire qualcosa
di falso a chi ha diritto di conoscere la verità, e far questo con lintenzione
di ingannare o danneggiare lui o qualcun altro" . Quindi aggiunge:
"Il fatto che la Bibbia condanni la menzogna non significa che uno
sia costretto a informare gli altri di verità che non hanno diritto di
sapere".
Ovviamente la Congregazione non ammetterà mai di insegnare a mentire,
ma riconosce che mentire ai "nemici di Dio" non vuol dire mentire,
ma compiere un atto di "strategia bellica", e che: "La
parola di Dio comanda: "Dite dunque la verità ciascuno al suo prossimo".
(Efes. 4:25) Questo comando, tuttavia, non significa che dovremmo dire
a chiunque ci interroghi tutto quello che vuole sapere. Dobbiamo dire
la verità a chi ha diritto di sapere, ma se non ne ha diritto possiamo
essere evasivi". Dobbiamo, perciò, aver chiaro in mente che la definizione
geovista di "menzogna" non corrisponde al comune significato
che a questa parola viene attribuito. La Torre di Guardia (organo
ufficiale della Congregazione) spiegava : "Ma nascondere la verità
ad un nemico, che non ha diritto di conoscerla, non gli reca alcun male,
specialmente quando egli userà tali informazioni per danneggiare altri
che sono innocenti ... Quindi in tempo di guerra spirituale è appropriato
sviare il nemico nascondendo la verità. Non viene fatto egoisticamente;
non reca danno a nessuno; al contrario, fa molto bene". Queste parole
sono un chiaro compendio della posizione dei Testimoni di Geova in merito
alla "strategia della guerra teocratica".
Come si evince chiaramente, quindi, tutti i critici e gli oppositori -
e in prima linea i detestati governi nazionali, intrinsecamente malvagi
perché influenzati da Satana - della Congregazione geovista (dai Testimoni
stimata come lunica organizzazione veramente cristiana al mondo)
sono considerati "lupi", perennemente in guerra con la medesima
Congregazione, i cui seguaci, per converso, sono indicati come "pecore".
Inoltre, è "giusto che le innocue pecore adoperino la
strategia di guerra contro i lupi negli interessi dellopera di Dio"
. Pertanto, tra i "nemici" cui è opportuno nascondere la verità,
le istituzioni statali occupano il primo posto!
Procediamo ora alla sintetica esposizione di due casi concreti in cui
il suesposto principio delle "strategia della guerra teocratica"
è stato adottato con successo nei confronti di autorità statali europeee.
1) A conclusione della 276^ sessione della Commissione Europea per i Diritti
Umani del Consiglio dEuropa, tenuta a Strasburgo dal 2 al 13 marzo
1998, fu annunciato che il ricorso n° 28626/95, proposto dalla filiale
bulgara dei Testimoni di Geova (Khristiansko Sdruzhenie "Svideteli
na Iehova") contro il Governo di Sofia, era stato risolto con un
accordo tra le parti in causa.
Il contenzioso tra il Governo bulgaro e lAssociazione geovista di
quel Paese era sorto in seguito al rifiuto del riconoscimento legale del
geovismo in Bulgaria. Tale rifiuto era stato motivato anche dalla constatazione
che certi principi del Movimento geovista possono compromettere la salute
pubblica in considerazione del fatto che esse "non mostrano rispetto
per la vita umana allorquando si richiede di rifiutare lemotrasfusione
anche in casi in cui è a repentaglio la vita dellindividuo".
A seguito dellaccordo intervenuto tra le parti in causa, il Governo
di Sofia assumeva limpegno di promuovere una legislazione nazionale
che consentisse il libero esercizio dellobiezione di coscienza al
servizio militare di leva e di concedere il riconoscimento giuridico allAssociazione
bulgara dei Testimoni di Geova; da parte loro, i rappresentanti del geovismo
si impegnavano a includere nello statuto dellAssociazione una clausola
che consentisse agli affiliati di esercitare una libera scelta in materia
di emoterapie, senza alcun controllo o sanzione (come lespulsione)
da parte dellAssociazione.
A prima vista sembrava che limpegno formale dinanzi alla Commissione
Europea per i Diritti Umani, da parte dellEnte geovista bulgaro,
di non sanzionare gli affiliati sottopostisi volontariamente a emoterapie,
implicasse un radicale cambiamento nella direttiva, valida a livello mondiale,
espressa da La Torre di Guardia del 15 luglio 1961 con le seguenti,
inequivoche parole: "chi riceve la trasfusione del sangue devessere
stroncato dal popolo di Dio mediante la scomunica o disassociazione"
(pag. 447). Purtroppo, però, abbiamo assistito a una chiara esemplificazione
della "strategia della guerra teocratica" adottata dai vertici
geovista; infatti, mentre i rappresentanti dellente esponenziale
geovista in Bulgaria si accordavano con il Governo di Sofia nei termini
suindicati, qualche giorno dopo - il 27 aprile 1998 - con un comunicato
stampa, diffuso dalla sede mondiale geovista di Brooklyn a commento della
definizione del contrasto con le autorità bulgare dinanzi allautorevole
Organo del Consiglio dEuropa, i vertici internazionali del Movimento
precisavano che "i termini dellaccordo non riflettono un cambiamento
nella dottrina dei Testimoni di Geova".
2) Comè noto, in seguito al dissolvimento dellimpero sovietico,
in tutti i paesi dellarea ex comunista vi è stata, letteralmente,
uninvasione di movimenti religiosi alternativi, che hanno trovato,
dopo settantanni di "ateismo" ufficiale, un campo fertile
per la loro propaganda e il loro proselitismo. Fra i tanti, naturalmente,
il geovismo si è ritagliato il proprio spazio e, in ossequio allormai
consolidato principio della "strategia della guerra teocratica",
non ha esitato a ricorrere ad un contorcimento della verità, pur di ottenere
il riconoscimento giuridico nella Repubblica Ceca. Riassumiamo i fatti
risalenti allestate del 1993.
Il Responsabile del Ministero della Cultura della Repubblica Ceca aveva
sollevato alcune obiezioni relative alla richiesta della "Società
Religiosa dei Testimoni di Geova" di ottenere la registrazione ufficiale
presso il Governo di Praga. La nota ministeriale esprimeva "obiezioni
riguardanti i princìpi sui quali si fonda lopera dei testimoni di
Geova"; in effetti le autorità governative di Praga nutrivano le
medesime perplessità enunciate dal nostro Consiglio di Stato, con ordinanza
n.785 del 2/5/1986, riguardo a emoterapia, servizio militare armato e
sostitutivo civile. Infatti, le obiezioni riguardavano tre punti in particolare,
e cioè se è vero che i Testimoni di Geova sono tenuti allobbligo
di non sottoporre, qualora necessario, i loro figli minori alle trasfusioni
di sangue; se è vero che ai Testimoni di Geova è proibito di svolgere
il servizio militare; se è vero che ai Testimoni di Geova è proibito svolgere
anche il servizio civile alternativo.
A tutte e tre queste importanti questioni, dalle quali dipendeva il riconoscimento
giuridico o meno dellente esponenziale nazionale geovista, i signori
Eduard Sobicka e Ondrej Kadisa, risposero negativamente , usando - come
formula comune per tutti i quesiti - lespressione: "La risposta
è: No, la Società non lo insegna". In altre parole, negarono che:
(1) il geovismo proibisce agli adepti di ricevere per se stessi o per
i loro figli sangue in qualsiasi forma, pena la scomunica [disassociazione]
dal gruppo;
(2) il rifiuto del servizio militare è imposto dal Movimento, presentandolo
come una libera scelta da parte degli affiliati;
(3) ai Testimoni fosse proibito di svolgere il servizio civile sostitutivo
perché la Bibbia non dice nulla sullargomento.
La citata lettera della "commissione" geovista è un evidente
esempio di sleale difetto di chiarezza. Al fine di sottrarsi alle negative
conseguenze che avrebbero comportato delle informazioni esplicite ed univoche,
gli estensori della lettera ricorsero a mezzi subdoli. Infatti, la prima
domanda rivolta allorganismo geovista dal Ministero della Cultura
era: "La Società dei Testimoni di Geova insegna che un genitore,
appartenente alla Società, deve impedire al proprio figlio minorenne di
ricevere una trasfusione di sangue anche quando, secondo lopinione
dei medici, il rifiuto della trasfusione di sangue può causare gravi conseguenze
o addirittura la morte?" Al solo scopo dindurre lautorità
governativa, destinataria della lettera, a lasciarsi suggestionare dal
tono usato fino al punto di recepire ciò che corrisponde non tanto al
contenuto letterale dellinformazione, ma quasi esclusivamente al
modo della sua presentazione, la lettera affermava: "La risposta
è: No, la Società non lo insegna". Ma subito seguiva un "Commento
aggiuntivo" che dissimulava la menzogna appena esternata con sapienti
sottintesi ("la Società non pretende di controllare la vita di coloro
che aderiscono ad essa"), con accertamenti suggestionanti ("la
Società dei testimoni di Geova ha il massimo rispetto per i traguardi
raggiunti dalla scienza medica"), con artificiosi riferimenti a notizie
"neutre" perché insignificanti o, comunque, di scarsissimo valore
sintomatico ("la Società dei testimoni di Geova è lieta di potersi
rendere utile nellassistere sia i genitori che i medici provvedendo
loro le informazioni necessarie").
Questepisodio, pertanto, costituisce unulteriore dimostrazione
dellassunto che, quando questo Movimento ritiene di doversi travisare
allo scopo di ottenere vantaggi per se stesso, non esita a farlo, anche
ricorrendo alla menzogna o a false informazioni, come nel caso appena
illustrato.
Il Consiglio di Stato,
nellordinanza n°785/86, riteneva utile "conoscere anche i principi
e le direttive dellOrganizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova"
prima di esprimersi sul riconoscimento della personalità giuridica da
concedere alla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. Tale richiesta
era motivata dal fatto che nello statuto della Congregazione si dichiara
che "la Congregazione opera in armonia con i princìpi e con le direttive
dellOrganizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova", che il
presidente della Congregazione "mantiene i contatti spirituali con
lOrganizzazione Mondiale" e che "in caso di scioglimento
o di estinzione, il patrimonio della Congregazione sarà interamente devoluto
ad altra istituzione in Italia avente scopi analoghi e retta dai princìpi
che guidano lOrganizzazione Mondiale dei Testimoni di Geova"
. Perciò, è importante sottolineare che nel valutare la prassi di questa
Congregazione non ci si può limitare allambito nazionale; la Congregazione
italiana dipende strettamente dallOrganizzazione Mondiale i cui
princìpi e la cui prassi è tenuta ad osservare scrupolosamente. Pertanto,
la valutazione dei principi cui si uniforma lOrganizzazione Mondiale
geovista riveste fondamentale importanza, in quanto non è la Congregazione
italiana che determina scelte e politiche compatibili con il nostro ordinamento
giuridico, bensì lente americano: Watch Tower Bible and Tract Society
of Pennsylvania. Pertanto, può verificarsi una incompatibilità fra quanto
sostenuto nello statuto della Congregazione italiana, il quale deve essere
conforme al nostro ordinamento, e quanto attuato praticamente dal culto
in esame. Ciò è in effetti accaduto e continua ad accadere in varie nazioni
come abbiamo appena illustrato. Tanto premesso, anche nel caso del riconoscimento
giuridico accordato alla Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova
italiana con d.P.R. 783/86, temiamo che, da un attento esame degli atti
preliminari di fonte geovista, potrebbero comparire astuzie e trucchi
travestiti da ragionamenti, cavilli furbeschi, sofismi spumeggianti, inesattezze
e falsità ben mimetizzate, omissioni e silenzi tattici, condizionamenti
sotterranei analoghi a quelli manifesti nel caso della lettera praghese.
COARTAZIONE DELLE COSCIENZE?
Nel caso dei Testimoni di Geova, il tentativo di travisare la verità e
di presentare i fatti in una luce volutamente distorta allo scopo di conseguire
un risultato favorevole alle loro tesi, è stato tradotto in prassi. Prassi
tanto codificata da trovare collocazione in alcuni manualetti ad esclusivo
uso interno dei legali che assumono il patrocinio dei Testimoni nei tribunali
e che costituiscono un illuminante esempio di traduzione moderna del deprecato
principio machiavellico: "il fine giustifica i mezzi". Per usare
le parole di chi ha raccolto diverse esperienze sul tema: "I tribunali,
i sistemi giudiziari, gli altri membri della famiglia, gli ex coniugi,
ecc., a motivo del fatto che si oppongono ai Testimoni o per il solo fatto
che non fanno parte della "organizzazione di Geova", non meritano
di conoscere la verità. Per i Testimoni di Geova, essi appartengono a
Satana ed è giusto mentire loro per proteggere "Geova" e la
sua organizzazione terrena (cioè la Società Torre di Guardia)" .
Un magistrato della città di Kansas City, il giudice Bouska, in occasione
di un procedimento implicante un Testimone di Geova, giunse alla conclusione
che il geovismo insegna: "Non vi è niente di male nel depistare o
anche nel mentire a qualcuno se questi non è un Testimone di Geova"
.
Quindi, quando un magistrato (o un qualunque funzionario dello Stato)
dovesse trovarsi ad esprimere delle valutazioni dufficio relative
a fatti e circostanze implicanti affiliati di questo Movimento, dovrebbe
tener conto che di fronte a sé ha degli individui che, pur dissimulando
la realtà, non pensano dessere non veritieri, ma pienamente nel
giusto e che non mostrerebbero, nemmeno se sottoposti al Lie Detector,
turbamenti di sorta perché convinti di dire ciò che è giusto.
A chi si chiede come sia possibile che gli appartenenti a un Movimento,
che si dichiara lunica confessione cristiana oggi esistente al mondo,
possano senza difficoltà fare della menzogna deliberata (o, se vogliamo
ricorrere alla fraseologia geovista, del non rivelare la verità) una delle
loro principali risorse quando si trovano in difficoltà, rispondiamo che
è proprio a motivo del fatto che gli affiliati hanno sviluppato la cosiddetta
"mentalità dellassedio". Si ritengono, cioè, assediati
dal nemico - cioè il mondo intero - e per poter sopravvivere devono ricorrere
a tattiche di strategia bellica "spirituale" che consentono
di battere il loro principale avversario, il Diavolo, rappresentato vicariamente
dai governi e dalle autorità umane. Come un agente segreto in tempo di
guerra, se spia il nemico per la patria, è considerato un eroe, allo stesso
modo, i Testimoni di Geova, quando riescono a dissimulare i loro veri
sentimenti e il loro reale modus operandi al nemico, considerano tale
comportamento commendevole, anzi, appropriato e voluto da Dio.
Diritto di voto
Pur rappresentando un gruppo religioso relativamente piccolo, la Congregazione
in argomento cerca di esercitare uninfluenza che è inversamente
proporzionale alla consistenza numerica degli affiliati. Che i Testimoni
di Geova siano un gruppo estremamente combattivo e che considerino loro
funzione peculiare la lettura "autentica" delle legislazioni
delle Nazioni che li ospitano, poi, è un altro dei loro tratti caratteristici.
Molti dei loro sforzi sono infatti rivolti, e questo da lungo tempo, alla
continua contestazione delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Nel merito, va preliminarmente osservato che ai Testimoni di Geova, i
quali per loro stessa ammissione si definiscono cristiani che "non
fanno più parte dellorganizzazione di questo mondo che è lorganizzazione
del Diavolo" , viene inculcato il concetto di estraneità alla Nazione.
Infatti, così la letteratura diffusa dalla Congregazione definisce chi
esercita il suo culto: "come straniero non ha nessun diritto di votare
e di prendere parte alle questioni politiche del paese dove risiede quale
forestiero o straniero" . Lideologia di tale Movimento giunge
al punto di affermare che: "colui che opta per un governo umano opta
nel medesimo tempo per un governo satanico" ; e recentemente ha precisato:
"i testimoni di Geova si sentono in obbligo di non interferire nella
politica del paese in cui risiedono" . E evidente che queste
affermazioni tendono oggettivamente ad intaccare lunità dello Stato,
facendo sì che dei cittadini italiani si sentano e si comportino da stranieri
nella loro Patria, infatti, i Testimoni di Geova italiani si considerano
"ambasciatori di una nazione straniera" (il loro "regno
di Dio"), ma nella pratica questo "regno" coincide con
la "teocrazia" di Brooklyn (sede mondiale del Movimento) con
le sue ferree leggi, spesso conflittuali con quelle delle nazioni in cui
operano i suoi "ambasciatori". In tale situazione si giunge
al paradosso che lo Stato italiano dovrebbe riconoscere la qualifica di
"ambasciatore" ad un "cittadino di stato straniero",
stato con il quale lItalia ... non ha relazioni diplomatiche!
In relazione ai condizionamenti che tali principi implicano sulleffettivo
esercizio di voto degli affiliati, la predetta Congregazione ha sempre
respinto tutte le accuse di attività anticostituzionale, indicando che
lastensione dal voto (sia in occasione di elezioni politiche che
amministrative, ma anche nel caso di referendum ed elezioni scolastiche)
sarebbe frutto di scelte personali dei singoli associati. La falsità di
tali asserzioni si evince chiaramente dalla stessa letteratura ufficiale
del Movimento . Infatti, il quindicinale La Torre di Guardia
(organo ufficiale della Congregazione in argomento) del 1964, p. 660,
attestava: "Per i cristiani maturi (cioè i Testimoni di Geova), la
questione di quale atteggiamento assumere riguardo alle elezioni politiche
non presenta nessun problema. Nei paesi totalitari spesse volte le persone
sono obbligate dalla legge a recarsi alle urne e talvolta sono anche prelevate
a casa e condotte alle urne. Anche in certe democrazie la legge rende
obbligatorio per i cittadini landare alle urne. I testimoni di Geova
non prendono parte alla politica in nessun paese. ... Perciò non prendono
parte alle votazioni durante le elezioni. Essi non compromettono la loro
neutralità in questioni di politica, comunque, se vanno alle urne (perché
costretti) e annullano in qualche modo la scheda, cancellandola o scrivendo
ad esempio su di essa le parole Sono per il regno di Dio.
In questo modo egli dice a favore di che cosa è. Facendo questo la loro
scheda sarà annullata; non conterà nellelezione di un uomo. Hanno
osservato la legge e sono andati alle urne (se la legge lo impone) e probabilmente
hanno evitato la punizione". (Parentesi aggiunte).
Si tratta di istruzioni chiare ed inequivoche; ma non sono le sole, è
disponibile pure un esplicito riscontro più recente. Biasimando coloro
che abiurano la fede del Movimento, La Torre di Guardia del 1°/12/1989,
pp. 13-14, evidenziava: gli apostati "sono felici di non dover più
essere diversi per quanto riguarda la neutralità cristiana ... Ora possono
persino votare per uno dei partiti politici". Se, ora, un ex Testimone
di Geova è libero di votare, allora significa che, da Testimone, costui
non godeva della stessa libertà .
In base a quanto premesso si chiede al Parlamento di verificare compiutamente:
* se lattività della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova,
Ente morale ex d.P.R. n° 783/86, possa essere inquadrata nellambito
delle associazioni con caratteri antinazionali;
* se la notoria constatazione secondo cui i Testimoni di Geova sistematicamente
non esercitano il diritto-dovere di voto conferma "la concretezza
... a provocare un effettivo e concreto pericolo di adesione alle idee
... contrarie alle norme dellordinamento".
Servizio militare
Con riferimento alla valenza giuridica della libertà di coscienza, se
ne individua loggetto nel diritto della persona a formare i propri
convincimenti al riparo da indebite pressioni; correlativamente lo Stato
ha lobbligo di creare tutte le condizioni per favorire una formazione
degli spiriti la più libera possibile da condizionamenti e manipolazioni.
La considerazione di questaspetto della tutela della libertà di
coscienza è doverosa specie nella nostra epoca, in cui molti movimenti
religiosi alternativi, servendosi in modo massiccio dei mezzi di comunicazione
di massa, influenzano, spesso in forma illecita, il libero sviluppo di
quello spirito critico che è alla base della libera esplicazione della
personalità umana.
Sulla scorta di recente letteratura, ampiamente distribuita e facilmente
reperibile, si sostiene che nel caso della Congregazione cristiana dei
Testimoni di Geova ci troviamo di fronte a comportamenti caratterizzati
dallossequio non tanto ai princìpi che, in materia religiosa, la
coscienza degli affiliati abbraccia, quanto alle norme della Congregazione,
perché i comportamenti dellaffiliato attuano "in toto"
le regole del Movimento . Per illustrare, Raymond V. Franz (ex componente
del Direttivo mondiale del Movimento) menziona un rapporto riservato dei
vertici della filiale italiana del Movimento in argomento, inviato allOrganizzazione-madre
statunitense alla fine degli anni Settanta, in cui si asseriva tra laltro:
"Da contatti diretti avuti con fratelli (Testimoni di Geova italiani)
che affrontavano il problema del servizio militare, abbiamo notato che
nella maggioranza dei casi essi non comprendevano il motivo per cui non
avrebbero potuto accettare di fare il servizio civile alternativo"
. Per questo motivo, si sostiene che i Testimoni di Geova non possono
essere considerati veri obiettori di coscienza perché si pongono in una
posizione non di dialogo con lordinamento (da loro recepito come
satanico, intrinsecamente malvagio), ma di assoluta indifferenza, se non
in contrapposizione netta .
Grazie alla testimonianza di numerosi ex Testimoni di Geova, sono stati
divulgati documenti riservati di estrema importanza che comprovano quanto
affermato finora . Uno di questi testi, non disponibili al pubblico, noto
con la sigla KS 91 , a p. 140, sostiene: "I testimoni di Geova mantengono
la neutralità nei confronti delle questioni politiche e militari delle
nazioni. ... Non interferiscono in ciò che fanno gli altri in quanto a
votare alle elezioni politiche, presentarsi candidati a cariche politiche
o fare campagne politiche, unirsi a organizzazioni non neutrali (cioè
fare il militare). ... Poiché i veri cristiani dedicati non fanno
parte del mondo, se un (Testimone di Geova) ... viola la sua neutralità
cristiana si dissocia in tal modo dalla neutrale congregazione cristiana.
... Se gli anziani (i responsabili delle comunità locali geoviste) sanno
che una persona sta pensando di intraprendere una condotta del genere,
dovrebbero parlarle in quanto è possibile che agisca in tal modo per ignoranza".
(Parentesi aggiunte) Tradotto in termini laici, tutto ciò significa che,
se un Testimone di Geova sta per intraprendere una condotta che lo porterà
a "violare la neutralità", cioè è intenzionato a esercitare
il diritto di voto, ovvero è deciso ad adempiere gli obblighi di leva,
allora seguirà lintervento della Congregazione: se lintervento
dissuasivo dovesse rimanere infruttuoso, si applicherà la sanzione della
dissociazione (leggi espulsione) per violazione di neutralità ad opera
di un comitato giudiziario . E da notare, a tal proposito, che lespulsione
rappresenta per il Testimone una sanzione gravissima, un vero e proprio
ricatto di ordine morale .
Diverse circolari e lettere ufficiali del Movimento dimostrano, da un
lato, che chi adempie gli obblighi di leva deve comparire davanti a un
comitato giudiziario per lespulsione; dallaltro, che si deve
procedere, in tali casi, con la massima segretezza. I documenti dimostrano
pure che disassociazione e dissociazione sono equivalenti anche nelle
conseguenze. In una lettera della Sede romana del Movimento, identificata
con la sigla SCC:SSB, del 9/11/82 (cfr. Allegato D), si avvertiva la consapevolezza,
da parte dei vertici italiani del Movimento, che tale segretissima prassi
di espellere chi vota o fa il servizio di leva, è illegale per cui, se
scoperti, tali "documenti delicati ... potrebbero farci incontrare
delle difficoltà".
Da quanto evidenziato, appare palese che lesercizio in concreto
dellideologia propugnata dalla Congregazione in questione può rappresentare
unistigazione a disobbedire alle leggi (e che i giovani affiliati
alla Congregazione in età di leva si astengano dal prestare servizio militare
e solo da poco - repentinamente a seguito delle direttive impartite nel
1996 dai vertici mondiali americani del Movimento - accettino di prestare
il servizio sostitutivo, è sintomatico del fatto che non si tratta di
obiezione di coscienza, bensì di imposizione normativa).
Siccome il dovere di fedeltà alla Repubblica, sancito dalla Costituzione,
non può essere ridotto solo allastensione da attentati contro la
Costituzione dello Stato, o dallobbligo di una osservanza non meramente
formale della legge, in ragione del fatto che la fedeltà precede losservanza
e ne è il necessario presupposto, si chiede al Parlamento di verificare
la fondatezza delle documentate critiche riferite e di appurare se, nel
caso dei Testimoni di Geova, il rifiuto del servizio militare sia effettivamente
una disposizione normativa alla quale gli affiliati sono obbligati ad
attenersi pena lespulsione.
Ostracismo e violazione della privacy
Infine - ma solo per limitare il presente esposto ai principali motivi
di perplessità suscitata dalle direttive impartite dalla Congregazione
e attuate dagli affiliati con lo spauracchio dei "comitati giudiziari"
- dubitiamo che ai rappresentanti dello Stato siano stati mostrati i KS
(manuali contenenti le istruzioni sulle procedure giudiziarie riservate
ed accessibili ai soli responsabili di comunità o "anziani), gli
archivi "riservati" (o, meglio, segreti, in quanto non ne è
consentita la pubblica visione) e le circolari interne. In altre parole,
è stato tenuto riservato (nel senso di occultato, messo in disparte, tenuto
nascosto) il meglio, proprio ciò che è maggiormente rilevante: lesercizio
in concreto della religione professata dai Testimoni di Geova.
Non a caso, nel 1992 in Danimarca le autorità scoprirono - in modo del
tutto fortuito - che lente esponenziale geovista danese aveva violato
sistematicamente le norme sulla privacy vigenti in quel Paese. Per quanto
riguarda lItalia, si fa rilevare che le circolari "confidenziali",
datate 14/3/97 e 20/7/98 (cfr. Allegato E), emesse dalla Congregazione
in questione, hanno impartito la direttiva - diramata agli "anziani"
sparsi in tuttItalia - di redigere rapporti riservati sugli affiliati
che, anche prima della conversione, hanno tenuto comportamenti sessuali
moralmente deprecabili, schedatura effettuabile allinsaputa dei
diretti interessati . In relazione al rispetto della legge n. 675/96 sulla
protezione dei dati personali, si chiede al Parlamento di valutare se
il descritto operato dellEnte in oggetto sia conforme allo spirito
della normativa vigente.
Una serie di circolari dellEnte in questione dimostra lesistenza
di una prassi giudiziaria molto articolata tra i Testimoni di Geova .
Il già citato KS - "Libro di testo" ad uso interno dei responsabili
di comunità geoviste (i cosiddetti "anziani") - costituisce
anche una sorta di "codice di procedura penale" dellEnte;
infatti, alle pagg. 57-59 delledizione del 1977 e alle pagg. 92-96
delledizione del 1991, viene riportato un elenco di "peccati"
con accanto lindicazione della norma biblica violata [es. ubriachezza
= Prima epistola ai Corinzi cap. 5, verso 11]. In relazione a tale attività
giudiziaria, la Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova detiene
un archivio segreto dove sono contenuti informazioni e dati riservati
che spesso attengono alla vita privata degli stessi affiliati (abitudini
personali, vita sessuale, eventuali trasgressioni di competenza della
Magistratura), non garantendo in tal modo alcuna tutela della dignità
e dei diritti della persona (art. 13 Cost.).
Diritto all'integrità fisica
Il dettato dellart. 32 Cost., nato dallesigenza di evitare
illecite interferenze da parte dei pubblici poteri, nella sfera del singolo,
è stato talvolta interpretato come una sorta di "magna charta"
degli autolesionisti e dei suicidi. Si rileva che il rispetto della persona
umana costituisce un limite allesercizio di qualsiasi diritto o
potere e, quindi, linsuperabile parametro di legittimità dellesercizio,
non solo del potere statuale, ma anche dellautodeterminazione del
singolo.
Spetta certamente al legislatore il potere di valutare i principi delle
varie confessioni religiose ai fini del loro riconoscimento. Comunque
è pacifico che il cittadino non gode di una sorta di libertà illimitata
e incontrollabile nel perseguire losservanza del proprio credo religioso
o politico, che è costituzionalmente garantito solo nellipotesi
in cui non interferisca, allesterno, con diritti aventi pari dignità
costituzionale e non si risolva, allinterno, in uno svilimento della
stessa persona umana che lo propugna. Appare immeritevole
di tutela anche il credo religioso che, pur non imponendo istituzionalmente
ai propri adepti il suicidio come mezzo diretto di ascesi, tuttavia lo
prevede come conseguenza indiretta e ineluttabile di pratiche o divieti
manifestamente ingiustificati, bizzarri e futili. Del resto, il divieto
geovista delle emoterapie assai poco giustificabile sotto laspetto
della serietà se si considera che, mentre da un lato non si consente luso
del sangue per finalità terapeutiche dallaltro si ammette luso
alimentare della carne con la disinvolta giustificazione che essa, dopo
la macellazione, ha perduto gran parte del sangue che conteneva. Appare
sufficientemente chiaro, a questo punto, quale possa essere il gradiente
di credibilità di chi vieta la trasfusione sanguigna fino allestremo
sacrificio e consente il trionfale ingresso della "fettina"
nel desco dei propri adepti e in che misura soprattutto, in tal modo,
si attui il rispetto per la persona umana.
Sul problema dellemoterapia, si richiama la circolare geovista dell1/12/1981
dove si affrontano gli aspetti sanitari e quelli legali della questione.
Laspetto più agghiacciante, però, viene affrontato alla fine di
detta circolare, nel foglio di consigli di contenuto riservato, in cui
si arriva addirittura a consigliare ai responsabili delle comunità locali
geoviste di proporre alcuni "suggerimenti" ai genitori Testimoni
di bambini talassemici o leucemici per precostituirsi delle vere e proprie
prove in caso dimputazione ex art. 591 c.p., ovvero nel caso in
cui "il figlio morrà per mancata trasfusione".
Va ribadito che, pur rispettando la scelta religiosa di ogni credente,
non si può assimilare lobiezione allemoterapia ad una qualsiasi
obiezione di coscienza. Innanzitutto, perché non di scelta si tratta,
bensì di obbligo normativo: il Testimone di Geova che dovesse abbisognare
di tale presidio terapeutico, si trova di fronte al dettato di La
Torre di Guardia del 15/7/1961, pp. 446-448, che così stabilisce:
"se (il Testimone di Geova) continua ad accettare trasfusioni di
sangue o a donare sangue ... Quale ribelle oppositore e infedele esempio
per i conservi della congregazione cristiana, egli deve essere stroncato
da essa mediante la disassociazione" (parentesi aggiunte). Quindi,
non cè libertà di scelta quando una delle due alternative è la punizione,
sia essa fisica oppure no.
Purtroppo, a questi responsabili locali, definiti "anziani",
non viene chiesto di limitarsi a controllare la scrupolosa attuazione
delle direttive della Congregazione, ma - come evidenziava una circolare
geovista del 3/1/1996 - "se in qualche situazione critica il comitato
sanitario vi chiede di rimanere con il paziente allospedale perché
i medici minacciano di fargli una trasfusione, fate del vostro meglio
per cooperare. Potreste dover organizzare le cose in modo che altri anziani
e fratelli maturi vi assistano affinché ci sia sempre qualcuno presente
fino a che il paziente migliori e la minaccia di una trasfusione sia eliminata".
I Testimoni di Geova invocano lart. 32 Cost. a tutela del proprio
rifiuto dellemoterapia; tuttavia La Torre di Guardia del
15/6/1991, pag. 31, istigando i Testimoni a violare ordinanze della Magistratura,
afferma: "se sembrasse probabile che un tribunale autorizzi una trasfusione,
un cristiano potrebbe scegliere di non rendersi reperibile per tale violazione
della legge di Dio". E, purtroppo, questo "consiglio" è
stato ripetutamente applicato da diversi Testimoni di Geova
In definitiva la Congregazione geovista impone lesercizio dellobiezione
di coscienza ai suoi affiliati che, se non fosse per la paura dellespulsione,
risolverebbero il conflitto interiore tra la norma giuridica ed il precetto
confessionale diversamente da come richiede il Movimento. Infatti è spesso
accaduto che, venuto meno il veto dei vertici dottrinali geovisti, i singoli
Testimoni si sono di buon grado sottoposti a pratiche prima vietate (come
nel caso dei trapianti dorgano, delle vaccinazioni e, di recente,
per il servizio civile sostitutivo di quello di leva). Questo dimostra
che per i Testimoni di Geova lobiezione di coscienza non è libera
determinazione dellindividuo, ma atto obbligato e indispensabile
per conservare lappartenenza al gruppo; da mezzo di valorizzazione
della personalità umana si trasforma in strumento di difesa integralistica
dellidentità del gruppo geovista, che viene a sovrapporsi anche
alle leggi dello Stato.
Si auspica che il Parlamento vorrà verificare, in particolare, se lesercizio
del culto geovista violi norme penali dettate in materia di ordine pubblico
e di tutela dei diritti della persona. Infatti, si ritiene che, a prescindere
dallo statuto, (che, come detto, rappresenta solo laspetto propagandistico
della Congregazione), alcune lattività, poste in essere dai Testimoni
di Geova, si ispirino a quelle azioni che poi lo Stato è costretto a perseguire
come contrarie al suo ordinamento giuridico.
Tutela della famiglia
Premesso che lesercizio della libertà religiosa ha ricadute anche
sul tessuto familiare, consideriamo ora come, anche in questo campo, la
Congregazione in argomento commette abusi sui quali simpone lattenzione
del Parlamento al fine di ristabilire le condizioni per un sereno esercizio
di tale libertà da parte degli affiliati. Stando ad esplicite ammissioni
contenute in atti ufficiali della citata Congregazione (per esempio la
circolare SSC datata 7/2/1977), la concezione del vincolo matrimoniale
propugnata dalla medesima è "praticamente in contrasto con gli articoli
del Codice civile italiano"; infatti, nella "formula per la
celebrazione del matrimonio" - allegata alla circolare appena menzionata
- a dispetto del diritto di famiglia, che pone sullo stesso piano i coniugi,
si evidenzia la supremazia del ruolo maritale nel rapporto di coppia geovista:
si aggiunge un "comunque", dopo la lettura degli artt. del c.c.
di prassi, che relativizza limportanza della legge e la subordina
allinterpretazione biblica citata; inoltre, dal confronto delle
domande rivolte ai nubendi dal ministro di culto, si evince che linterrogativo
posto alla donna comprende sempre lespressione "rispettarlo
profondamente", che invece non compare nel quesito rivolto alluomo.
Il che attesta unimpostazione illecita del rapporto di coppia, basato
- secondo la Congregazione in argomento - sulla supremazia delluomo,
in contrasto con i cardini del diritto di famiglia adottato da ogni moderna
società civile. In effetti, in contrasto con il c.c. che statuisce la
parità dei genitori allinterno del nucleo familiare, la prassi comportamentale
- inculcata sistematicamente dalla Congregazione - prevede la supremazia
del ruolo maritale confermando che "lobbligo di provvedere
fisicamente come pure spiritualmente ai figli ricade principalmente sui
genitori, in particolare sul padre" . Data lattuazione sistematica
della predetta direttiva congregazionale, che pregiudica il riconoscimento
dei pieni diritti civili della moglie, e considerato che tale prassi era
già in vigore prima della concessione del riconoscimento di personalità
giuridica, perché non è stata revocata lautorizzazione a celebrare
matrimoni, concessa a suo tempo ai ministri di culto della più volte citata
Congregazione?
CONCLUSIONE
Comè possibile che il Governo italiano abbia ravvisato lopportunità
di stipulare unintesa con la Congregazione in oggetto, la quale
esercita un controllo autoritario sugli affiliati e ne limita indebitamente
la libertà? Piuttosto, i fatti di cui alla presente relazione dovrebbero
indurre a considerare la predetta Congregazione, nella sua essenza, come
un centro dinteressi non sempre in linea con la nostra Costituzione
.
Nel caso della Congregazione indicata in oggetto, lo Stato si trova dinanzi
a una fattispecie che autorevole dottrina ha così definito: "Quando
una confessione religiosa lotta per far sì che la legalità statale si
adegui alla moralità specifica propugnata dalla confessione stessa, questultima
non può che ricondursi alla figura sostanziale di gruppo di pressione,
che come tutti i gruppi di pressione dispone dei normali canali (partiti,
opinione pubblica) predisposti in una democrazia rappresentativa proprio
perché gli interessi della base facciano sentire il loro peso nelle decisioni
politiche da prendere. Al gruppo confessionale, in quanto gruppo di pressione,
non può essere consentito il canale della negoziazione" .
Per giunta, come si ritiene di aver parzialmente documentato, profili
molto delicati sorgono in rapporto a certi aspetti, se la pratica rispecchi
realmente le norme contenute nello statuto o se ne discosti. Daltra
parte, più in generale, non può certo negarsi che gruppi sociali con finalità
pseudoreligiose esercitino di fatto unazione diretta a determinare
una reazione dellopinione pubblica al fine di orientarla in senso
favorevole ai princìpi dei singoli gruppi e ad influenzare gli indirizzi
e le tendenze dellazione dei poteri pubblici; lopinione pubblica
è influenzata nelle motivazioni in base a posizioni di potere precostituite
e, tra queste, quelle di tali gruppi sociali con oscure finalità pseudoreligiose
sono particolarmente rischiose per la sopravvivenza dei princìpi autenticamente
democratici.
Convinti che largomento non si può esaurire nel sintetico ambito
di una relazione illustrativa di una petizione, gli scriventi restano
a disposizione per ogni ulteriore accertamento, con riserva di esibire
la cospicua documentazione in loro possesso.
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