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Considerato che l'attività di gruppi di sette o associazioni settarie
sono un fenomeno in pieno sviluppo, sempre più multiforme, ovunque nel
mondo, e che anche in Italia la diffusione, l'incidenza e l'allarme
sociale conseguente a fenomeni estremi di controllo mentale, hanno reso
attuali e necessari provvedimenti di carattere legislativo. Alcuni
membri del Senato Italiano si sono attivati con strumenti specifici
quali Disegni di Legge che hanno lo scopo di contrastare:
"una
tecnica capace di distruggere l'identità di un individuo. un sistema di
influenze capaci di distruggere e sostituire l'insieme di credenze,
comportamenti, modi di pensare, metodi di interazione con il prossimo.
Una diversa fisionomia mentale che l'individuo non avrebbe mai scelto e
mai accettato con la sua vera identità" [1].
Il
Convegno di Firenze "Menti in Ostaggio" si propone di fare una
panoramica sulla situazione presente. In quell'ambito tre Senatori
esporranno i loro Disegni di Legge e le motivazioni che li hanno
convinti a promuoverli. I senatori in questione sono: Francesco Bosi,
Renato Meduri e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Sotto riportiamo
parti dei loro D.L.
DISEGNO DI LEGGE N.
4605
Sen. Francesco Bosi
1.
È istituita, ai sensi dell'art.82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta sulle sette e sulle attività ad esse connesse
con il compito di:
a) verificare
l'attuazione delle leggi vigenti al fine di proporre una soluzione
normativa contro le pratiche illegali delle stesse ed i danni che
causano alla società, alle famiglie ed, in particolare, ai minori;
b) verificarne i comportamenti sotto l'aspetto
finanziario e fiscale ed in particolare quelli relativi alle
consistenze patrimoniali, ai legami finanziari internazionali e alle
capacità di interferenza nel sistema economico del paese;
c) svolgere indagini atte a far luce sul sistema
organizzativo delle sette e le ripercussioni che questo ha per la
salvaguardia dell'ordine pubblico ed il rispetto dei diritti della
persona;
d) individuare eventuali connessioni illecite con la
criminalità organizzata;
e) accertare le condizioni di vita e
l'ottemperanza degli obblighi scolastici dei minori che vivono in
comunità;
f) individuare gli abusi inerenti alla
pratica della professione medica;
g) verificare l'utilizzo di sistemi illeciti di
manipolazione mentale finalizzati all'indottrinamento degli adepti;
h) accertare l'identità del fenomeno delle vittime
delle sette con particolare riguardo ai danni fisici psichici e morali
patiti dagli ex-adepti e dai minori;
i) riferire al parlamento al
termine dei lavori e ogni qual volta se ne ravvisi la necessità.
DISEGNO DI LEGGE N.
800
Sen. Renato Meduri
Art 1.
1 Chiunque, mediante violenza,
minacce, suggestioni o con qualunque altro mezzo, condizionando e
coartando la formazione dell'altrui volontà, pone taluno in uno stato
di soggezione tale da escludere o limitare la libertà di agire, la
capacità di autodeterminazione e quella di sottrarsi alle imposizioni
altrui, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
2 Costituisce aggravante se
tramite i mezzi indicati al comma 1, la vittima è indotta a compiere
atti lesivi o pericolosi per la propria o per l 'altrui integrità
fisica o psichica.
3 Se i fatti previsti nei
commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto,
la pena non può essere inferiore a dieci anni di reclusione.
DISEGNO DI LEGGE N.
1777
Sen. M. Elisabetta A: Casellati
Art 1.
1 Dopo l'articolo 613 del
codice penale è inserito il seguente: "Art 613-bis - (Manipolazione
mentale).
Chiunque, con violenza, minacce, mezzi chimici, interventi chirurgici o
pratiche psicagogiche di condizionamento della personalità, pone taluno
in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e
la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, al fine di fargli
compiere un atto o determinare un'omissione gravemente pregiudizievoli,
è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove attività
che abbiano per scopo o per effetto di creare o sfruttare la
dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, le
pene di cui al primo comma sono aumentate di un terzo".
[1]
Steven Hassan, Mentalmente Liberi, ed. Avverbi, 1999, Roma.
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