Tasse,
leggi di Cesare Testamenti
Trasgressioni
varie
LUTTO,
TRADIZIONI LEGATE ALLA MORTE
(VEDI ANCHE FUNERALI
E TESTAMENTI)
PORTARE FIORI SULLA TOMBA O AL FUNERALE:
Ci viene chiesto come comportarvi con la sorella che continua a portare
i fiori sulla tomba del marito al cimitero. Il portare fiori o meno
su una tomba è una decisione individuale che dev'essere lasciata alla
sorella. Naturalmente vorrete aiutarla a comprendere qual è il motivo
per cui persiste nel fare questa azione. Vi è qualche ragione antiscritturale
come quella di pensare che l'anima sia immortale? Inoltre, come viene
intesa localmente questa usanza di portare fiori sulla tomba? Fa inciampare
o reca turbamento in altri? Sarà vs. responsabilità aiutare la sorella
a capire questi punti. Ad ogni modo se nonostante tutto l'aiuto essa
dovesse continuare, non vi sono basi per agire nei suoi confronti giudiziariamente
- G 8.9.77 p 1215 (SCC:SSC 15.7.86)
In quanto al portare fiori sulla
tomba, sebbene la cosa non riguardi un comitato giudiziario il cristiano
farebbe bene a evitarlo. Infatti potrebbe dare l'idea di credere che
i morti possano trarre vantaggio da tali fiori ed inoltre potrebbe far
inciampare qualcuno. Vorrà certamente evitare di portare fiori particolarmente
in quei giorni in cui le persone del mondo seguono tale pratica, come
nel "Giorno dei morti", ecc. Sarà comunque ogni cristiano
a rispondere del proprio operato di fronte a Geova sotto questo aspetto
(8.4.85).
Ci chiedete informazioni in merito
al mandare fiori ad un funerale cristiano che si tiene secondo le usanze
dei T.d.G. W 15.5.71 p 318 indica che è una questione personale e di
coscienza. Come in tutte le cose che riguardano la ns. coscienza, dobbiamo
sempre prendere in considerazione la possibilità di offendere la coscienza
degli altri e se vi è questa possibilità, di evitarlo. Dopo aver spiegato
questo ad un fratello che intende mandare o ricevere fiori ad un funerale,
lasciamo a ciascuno la propria responsabilità (SCB:SSC 5.8.83).
LAMPADE, CANDELE O LUMI SULLA TOMBA:
Bisogna capire che la pratica di mettere lampade votive sulla tomba
non è appropriata per un cristiano il quale ha ricevuto l'esplicito
comando di uscire da Babilonia la Grande e non toccare cose impure.
(Ri 18:4; 2Co 6:17) Altrimenti qualcuno potrebbe inciampare sapendo
che noi cristiani non crediamo all’immortalità dell'anima, ma vedendo
alcuni di noi dare prova con le azioni che ci crediamo ancora. Comprendiamo
che un conto è tenere la tomba pulita (come segno di ordine e buona
testimonianza per i vivi che osservano, d'altronde il cristiano dev'essere
ordinato e pulito in ogni luogo dove vive), ma un altro conto è tenere
un lumino acceso sulle tombe dei congiunti defunti, in quanto tale pratica
è in contrasto con la verità biblica. Chi va ancora dietro a questa
usanza antiscritturale dà prova di tornare indietro alle vecchie dottrine
condannate, perciò deve essere aiutato e ammonito più volte. Qualora
non dovesse cambiare attitudine e modo di fare dopo vari e amorevoli
tentativi da parte vs., dovrà essere chiamato dinanzi ad un comitato
giudiziario per rispondere del peccato di apostasia (8.4.85).
Il fratello ci ha descritto
la vicenda dei lumini sulla tomba di famiglia in cui è stata coinvolta
la famiglia. Prendiamo atto di quanto è stato fatto dal fratello per
correggere prontamente la situazione. Comunque sembrerebbe che la madre
del fratello sia restia ad accettare la veduta scritturale sull'argomento,
se tale sorella non correggesse prontamente la sua veduta e la situazione,
dovreste in effetti formare un comitato giudiziario per considerare
questo caso che si configurerebbe nella definizione scritturale di "apostasia".
Come A. vorrete naturalmente preoccuparvi della pericolosa tendenza
mostrata da un certo numero di fratelli che sembrano sottovalutare il
pericolo di conformarsi a pratiche che hanno chiara origine nella falsa
religione e derivano da credenze antiscritturali come quest'abitudine
di tenere dei lumini accesi sulla tomba di famiglia. È bene accertarsi
che i fratelli si rendano pienamente conto della necessità di mantenersi
spiritualmente puri. - G 22.2.78 p 1921. Non appena ne sarete in grado
vogliate pertanto farci pervenire una vs. breve relazione sui risultati
che avrete ottenuti sotto quest'aspetto. (10.4.89).
Un cristiano può recarsi al cimitero
a pulire la tomba dove sono sepolti i suoi familiari senza commettere
nessun peccato. Certo se egli accendesse candele o lumini sulla tomba
la cosa cambierebbe aspetto. Questo diverrebbe un atto di apostasia.
Se egli semplicemente si reca al cimitero per mettere ordine al sepolcro
non c’è niente di male. Pensiamo che sia una questione personale che
una persona debba decidere (AB:FPB 25.3.70).
COPRIRE SPECCHI CON LA STOFFA QUANDO
MUORE QUALCUNO IN CASA:
L'usanza di coprire con della stoffa specchi, televisori e ogni oggetto
che riflette l'immagine, ci sembra chiaramente superstiziosa. Ve n'è
conferma nel libro Folklore del Touring Club Italiano, p 24 dice: "Eccoci
al momento della morte. Fra i primi atti, secondo la tradizione, spalancare
la finestra per gli angeli che devono trasportare in cielo l'anima;
velare gli specchi dai riflessi demoniaci, spegnere il fuoco, fermare
l'orologio, ecc." Il cristiano maturo vorrà stare lontano da tali
usanze superstiziose per non incorrere nel disfavore di Dio (EB 10.11.78).
VEGLIA NOTTURNA:
Riguardo a coloro che rimarrebbero per l'intera notte a vegliare nella
stanza a fianco del defunto, occorrerà parlare loro amorevolmente e
chiaramente. Occorrerà aiutarli a capire che tale usanza ha a che fare
con la veglia e il culto dei morti. Tutti coloro che amano Geova e riconoscono
la libertà che offre la Parola di Dio, si liberano totalmente da pratiche
pagane. Nel caso qualcuno continuasse a promuovere e sostenere apertamente
pratiche che hanno a che fare col culto dei morti, potrebbe essere ammonito
più volte, segnato, e non è escluso che possa essere disassociato. -
G 22.2.78 p 19; W 1.9.80 p 5 (SCE:SSH 18.2.87).
PORTARE LUTTO PER MOLTO TEMPO:
Una cosa è fare lutto in segno di dolore per un ragionevole periodo
di tempo (sempre che lo si desideri) un'altra cosa è portare il lutto
per un anno o più come il resto delle persone del mondo.(2Sa 1:11,12;
1Ts 4:13,14) Davanti alle esagerazioni, è il corpo degli A. a dover
prendere in esame la cosa. Se si creano problemi, potrebbero amorevolmente
parlare agli interessati facendo appello al desiderio di piacere a Geova
e non fare inciampare altri. (1Co 10:23, 24, 31-33) Potrebbero far riflettere
che la gente del mondo in genere si aspetta che noi siamo diversi, e
anche se non condivide le ns. idee ci ammira per la ns. coerenza. Inoltre
sono pronte ad additare diversità di comportamenti che possono notare
fra noi. (1Co 4:9b) Che dire della coscienza dei nuovi associati? (1Co
8:12) Quali sono i motivi che spingono a vestirsi di lutto per lunghi
periodi? (Pro 29:25; Gal 2:11,12) Potrebbe darsi che involontariamente
si dia alla gente l'impressione che condividiamo la credenza dell’immortalità
dell'anima? Se dopo aver ragionato della cosa, il problema persiste,
cioè che il num. di sorelle che portano il lutto è in aumento, gli A.
possono decidere di limitare la partecipazione alla SMT e non considerarle
idonee per speciali privilegi come il servizio di P.A. È bene lasciare
questa facoltà agli A. locali che dovrebbero essere meglio in grado
di valutare l’entità del problema (FPA 16.2.80).
Per quanto riguarda il vestirsi
di nero come segno esteriore di lutto, la G 22.5.75 p 27 tratta ampiamente
il punto. Le scritture forniscono le ragioni per cui non è appropriato
vestire di nero per un lungo periodo, ma ci incoraggiano a mostrare
dolore con il cuore e non con le vesti. (Gv 2:12,13) Comunque chi vestisse
di nero non sarebbe convocato davanti ad un comitato giudiziario ma
verrebbe considerato non esemplare e perciò non riceverebbe speciali
privilegi nella congregazione Naturalmente gli A. cercheranno di aiutare
la persona a comprendere i princìpi implicati agendo con benignità
Gal 6:1 (SCE:SSH 7.5.87).
MATRIMONIO,
NOZZE
ACCOMPAGNARE UN FAMILIARE IN CHIESA
PER IL MATRIMONIO:
Ci chiedete come dovete agire nei riguardi del fratello che ha accompagnato
la figlia all'interno di un edificio religioso in occasione del suo
matrimonio. Per poter dare una giusta risposta, è necessario sapere
prima come sono andate in realtà le cose. Cioè, il fratello ha semplicemente
accompagnato la figlia prima che la funzione religiosa avesse inizio,
o l'ha accompagnata con la funzione già iniziata, per es. con musica,
applausi, ecc.? In quest'ultimo caso avrebbe partecipato alla cerimonia
religiosa. Se ha partecipato, chiaramente si è reso colpevole di apostasia
e deve rispondere di fronte a un comitato giudiziario Se non ha partecipato
alla funzione religiosa, ma ha semplicemente accompagnato la figlia,
prima che la funzione avesse inizio, in considerazione, come voi dite,
che ha causato turbamento nella coscienza di altri fratelli, è necessario
aiutarlo a comprendere bene il punto e in base alla sua reazione potrebbe
essere necessario privarlo di alcuni privilegi di servizio all'interno
della congregazione (SCA:SSB 7.10.87)
Non si può considerare apostasia il semplice accompagnare qualcuno all'altare
di una chiesa, o rimanervi impassibilmente durante la funzione religiosa.
Ma partecipare a qualsiasi forma di adorazione, prendendo parte attiva
alla funzione religiosa, lo è. Non possiamo stabilire con precisione
quando un rito religioso ha inizio. Alcuni riti potrebbero iniziare
in un certo modo, altri in modo diverso. Certo, se vi è accompagnamento
musicale religioso, è evidente che una funzione religiosa è in corso.
Vogliamo precisare che chiunque entri in una chiesa si deve assumere
la responsabilità delle sue azioni all'interno di essa. Qualsiasi partecipazione
attiva a implicazioni religiose costituisce una grave violazione. Ri
18:4 (SCE:SSH 12.8.87)
Vi rispondiamo riguardo al caso di un fratello che, come padre, accompagna
la figlia nel giorno delle sue nozze in chiesa, per incontrarsi con
lo sposo. Desiderate sapere se è lecito che egli vada alla funzione,
se è una decisione personale o se bisogna considerare l'effetto che
questa azione potrebbe avere su altri, e qualora fosse un A. o SM, se
la cosa lo squalifica come tale. Avere qualsiasi parte in un rito pagano
in una chiesa sarebbe un atto di apostasia che renderebbe la persona
soggetta alla disciplina della congregazione Perciò, se questo fratello
accompagna la figlia in chiesa e la porta fino all'altare e questo costituisce
una parte del rito cattolico del matrimonio, sarebbe apostasia, ed egli
dovrebbe rispondere davanti ad un comitato giudiziario Se invece si
tratta di accompagnare la figlia fino alla chiesa e poi lui rimane solo
ad osservare la funzione, senza prenderne alcuna parte attiva in qualsiasi
modo, allora la cosa dipenderà dalla sua coscienza. Comunque egli deve
prendere in considerazione, come dice la Bibbia, la coscienza altrui.
Se tale azione dovesse creare turbamento nella coscienza di diversi
fratelli nella congregazione, non solo in qualche individuo isolato,
e venisse criticato per questa sua condotta, non sarebbe idoneo per
ricoprire incarichi, e se già ne ricopre qualcuno, se ne dovrebbe raccomandare
la sua rimozione - 1Co 10:19-22, 31-33; 8:10-13. (SCC:SSB 8.4.82)
FARE DA TESTIMONI IN CHIESA:
Per quanto riguarda il fare da testimoni in chiesa ad uno degli sposi
in occasione di un matrimonio religioso, la persona implicata dovrà
rispondere davanti ad un comitato giudiziario per apostasia. Comparire
davanti ad un sacerdote vestito con i parametri sacri mentre svolge
una celebrazione di matrimonio con cerimonia religiosa, significa partecipare
ad un celebrazione della falsa religione. Ri 18:4 (SCE:SSH 2.7.87)
PARTECIPARE AL MATRIMONIO DI UN FRATELLO CHE SPOSA UN'INCREDULA:
Se il fratello, che è un SM, farà da testimone al fratello in fede che
sposa una ragazza del mondo, è una sua questione personale. Per quanto
riguarda l'es. che dà alla congregazione e se i suoi requisiti possono
essere messi in discussione, è una questione che dovete valutare localmente.
Con questa azione darebbe l'impressione che non tiene in alta considerazione
il consiglio divino di sposarsi solo nel Signore? Il fratello che si
è fidanzato con una persona del mondo, secondo le istruzioni, dovrebbe
essere segnato. Le Scritture indicano che si dovrebbero evitare i contatti
sociali con le persone segnate. Se il fratello SM parteciperà quindi
al matrimonio come testimone, non violerebbe questo consiglio? Pertanto
sarete voi che dovete valutare questo problema alla luce delle norme
teocratiche e prendere le vs. decisioni personali. (SCC:SSC 16.9.85)
Il matrimonio è un'istituzione di Geova, unica e speciale. Partecipare
o no alla cerimonia nuziale è una questione personale. (Gal 6:5) Forse
un fratello potrebbe decidere di andare alla cerimonia nuziale e non
al pranzo o a tutte e 2. In ogni caso ognuno valuterà la questione alla
luce dei princìpi legati al fatto che chi si sposa è un segnato. Il
fratello nominato, parente del segnato, dovrà personalmente soppesare
le cose per poi prendere la propria decisione e quindi agire secondo
coscienza. Il matrimonio è un dono di Dio. Però forse se egli partecipasse
potrebbe verificarsi la situazione che nella congregazione alcuni o
parecchi inciampino, mormorino, come forse no. È importante che un nominato
non perda la libertà di parola. Nel prendere la sua decisione vorrà
tener conto dei sentimenti e mostrare considerazione per la congregazione
Infatti è eccellente e appropriato che un nominato prenda la sua decisione
serenamente dopo aver preso in considerazione anche la coscienza degli
altri - 1Co 10:23. (SCA:SSA 26.10.90)
Se partecipare o non al ricevimento matrimoniale di una sorella che
sposa un procl. non battezzato è una questione personale. Però si dovrebbero
mettere in guardia coloro che vi dovessero partecipare, che se questo
fatto dovesse turbare alcuni nella congregazione, allora tali partecipanti
non sarebbero più idonei per ricevere incarichi o privilegi speciali
nella congregazione Quindi i fratelli che pensano di assistere al ricevimento
dovrebbero tener presente questo fatto. Non considerando solo ciò che
è lecito, ma anche ciò che è vantaggioso per gli altri componenti della
congregazione 1Co 10:23, 24, 32, 33. (SCB:SSA 25.2.86)
Alcuni sono andati a matrimoni fra persone battezzate e increduli dando
in tal modo il loro tacito appoggio a una simile unione non scritturale
(1Co 7:39). Se un A. o un SM manifestasse scarso giudizio sotto questi
aspetti al punto da far sorgere in altri seri dubbi, potrebbe perdere
l’idoneità scritturale a prestare servizio nell’incarico. (1Tm 3:13).
Non sostenendo la Parola di Dio, ha mancato di conservare la spiritualità
della congregazione (Tit 1:9). Coloro che hanno privilegi extra nella
congregazione, saranno spinti dall’amore a stabilire un buon es. che
tutti possono seguire, prendendo la direttiva nel salvaguardare la congregazione
dallo spirito del mondo (2Co 6:3) (Schema ad. A. col CO Mar. 99 – Ago.
99)
MARITO INCREDULO NON VUOLE CHE LA MOGLIE VADA ALLE AD.:
Siamo spiacenti dell'opposizione che stai incontrando a causa dal fatto
che tuo marito non è disposto a concederti la possibilità di assistere
alle ad. del giovedì. Notiamo comunque che hai preso la decisione di
frequentarle ugualmente, ma sembra che tuo marito stia pensando di lasciarti.
La situazione è delicata, ma è probabile che vi sia una soluzione positiva,
e potrebbe essere offerta dall'osservanza del principio biblico esposto
in 1 Pie 3:16. Poiché il problema di tuo marito sta nel considerarsi
defraudato dell’autorità perché contrariamente al suo volere tu assisti
alle ad., è necessario prestare la massima attenzione a ciò che dice
l'ap. Pietro. In altre parole mentre perseveri nell'ubbidire al comando
di non abbandonare la comune ad. (Eb 10:23, 24) dovresti dare a tuo
marito la certezza che sei sottoposta alla sua autorità seguendo strettamente
e umilmente la sua direttiva nelle cose che non implicano l'adorazione
al Creatore. Abbiamo avuto sorelle con lo stesso problema e sono riuscite
a superarlo essendo particolarmente attente nella loro relazione di
sottomissione al marito. Il marito si è reso conto che nonostante la
moglie gli disubbidisse frequentando le ad., mostrava di essere sottomessa
negli altri aspetti della sua attività. Oltre a questo sarebbe opportuno
che avessi un colloquio con tuo marito, facendo appello al suo amore
specialmente per il fatto che è un capofamiglia. Un capofamiglia provvede
alle necessità fisiche e spir. di coloro che gli appartengono. Di conseguenza
egli dovrebbe accompagnarti alle ad., se pensa che non sia appropriato
per te uscire da sola, così non farebbe altro che il suo dovere di marito
interessato al benessere della famiglia. È bene trattare questi argomenti
in un momento particolare e con dovuto tatto. Dovrebbe essere sua premura
collaborare con te se desidera essere all'altezza del compito che si
è assunto divenendo capofamiglia. Egli ha la responsabilità di servire
la famiglia, di sacrificarsi se necessario per il bene della sua famiglia.
Perché non fa la sua parte nell'accompagnarti alle ad.? Perché chiederti
di rinunciare ad adorare il tuo Creatore? Se nonostante la tua buona
volontà non riesci a risolvere ora il tuo problema, che fare? La Parola
di Dio ci incoraggia a perseverare. Forse questo potrà creare dispiacere
e sofferenze, ma non per questo la ns. fede dovrebbe venire meno. Geova
Dio e Gesù Cristo sono con noi. Mediante lo spirito santo veniamo assistiti
nei momenti più difficili. (Mt 5:11, 12; 10:3239) Rivolgiti quindi a
Geova per ottenere il suo aiuto e mettendo in pratica i suoi saggi consigli
continua a perseverare con determinazione. Forse ti potrà essere data
la possibilità di veder realizzare le parole di 1Co 7:16. Se si avvereranno
sarà anche perché hai perseverato dimostrando a tuo marito come la vera
adorazione sia importante per te. (SCA:SSF 10.2.83)
ANTICONCEZIONALI DISPOSITIVO INTRAUTERINO IUD:
Desideri sapere fino a che punto gli A. possono interessarsi di una
sorella che sembra si serva del dispositivo anticoncezionale chiamato
IUD. La W 15.11.79 non indica che gli A. dovrebbero interessarsi della
cosa fino al punto di formare un comitato giudiziario Comunque essi
dovrebbero considerare con la persona implicata il materiale della rivista
e lasciare poi a lei la responsabilità di decidere davanti a Geova.
Nel considerare la cosa vorranno mettere in risalto il fatto che ci
sono forti dubbi che tale dispositivo prevenga la concezione, anzi sembra
che distrugga l'embrione già formato. Oltre a ciò gli A. non dovrebbero
interferire in altro modo. Fino ad ora questo è l'intendimento che abbiamo
sulla questione, non riportando la rivista suddetta indicazioni di misure
disciplinari per chi usa lo IUD. (SCC:SSF 10.3.83)
Informazioni sull'uso dei dispositivi anticoncezionali chiamati IUD
si possono trovare in W 15.11.79 p 30. Benché vi siano crescenti prove
che il meccanismo d'azione degli IUD è basilarmente abortivo non si
può dimostrare al 100%. Per questo motivo non siamo autorizzati a intervenire
come congregazione per giudicare chi li usa. In altre parole, non si
può formare un comitato giudiziario per coloro che ne fanno uso. Di
conseguenza, come si dovrà reagire nei vari casi che voi presentate
in forma di domanda? La risposta è che si dovrebbe lasciare la decisione
finale alla coscienza individuale della persona. Questo non sign. che
Dio approvi ciò, ma che la responsabilità davanti a Dio al riguardo
ricade su chi decide di ricorrere a detto dispositivo anticoncezionale.
Dopo aver trattato le informazioni contenute nella succitata rivista
con la persona che eventualmente ve ne fa richiesta, ed esservi accertati
che ha afferrato con intendimento la questione, lasciate che decida
per proprio conto, assumendosi la sua responsabilità davanti a Dio a
cui renderà poi conto (SSH:SSI 12.5.82)
INTIMITÀ CONIUGALI:
Noi non possiamo dire alle coppie sposate quali sono i cosiddetti 'giochi
d'amore' che possono essere leciti nei rapporti intimi tra marito e
moglie. Le Scritture non danno regole specifiche, né impongono delle
specifiche limitazioni in quanto ai rapporti sessuali fra marito e moglie.
Però nello stesso tempo vi è la possibilità e forse la probabilità che
alcune pratiche sessuali ora seguite fra marito e moglie fossero in
origine praticate solo da omosessuali. Se le cose stessero così allora
non è cosa che il cristiano coscienzioso prenderà alla leggera semplicemente
perché non vi è un diretto riferimento a persone sposate nelle Scritture
in quanto a tali pratiche. Alcune brevi, appropriate espressioni d'amore
le troviamo scritte in Pro 5:15-20 e nel Cantico 1:13; 2:6; 7:6, 8 oltre
a Gb 31:9, 10. Esse ci provvedono alcune indicazioni in merito alle
cose considerate normali fra i coniugi di quei tempi. Pensiamo che queste
cose siano normali anche oggi. In 1Co 13:4, 5 si dice: "L'amore
... non si comporta indecentemente, non cerca i propri interessi".
Nei rapporti intimi tra marito e moglie si deve rispettare la coscienza
l'uno dell'altro mostrando così amore e non cercando i propri interessi.
Questo significa che se qualche atto o qualche cosiddetto gioco d'amore
dovesse ripugnare all'altro coniuge o turbare la sua coscienza, per
amore e per non agire in modo indecente ci si asterrà da tale atto.
Ci chiedi se sia lecito che quando la donna ha la mestruazione essa
pratichi la masturbazione al marito, o faccia altri giochi simili. La
masturbazione è una pratica impura e non è incoraggiata dai principi
biblici, ma in vista del fatto che nelle Scritture non vi sono precise
istruzioni in merito, i coniugi dovranno decidere secondo la loro coscienza
assumendosi la responsabilità della loro decisione davanti a Dio per
le cose che praticano nell'intimità dei loro rapporti. In questa intimità
escludiamo che gli A. della congregazione debbano esercitarvi un controllo.
Tuttavia se i coniugi si rivolgono a loro per avere consigli gli A.
possono considerare i principi biblici che possono far luce sulla questione
e possono essere utili per guidare i coniugi stessi nei loro rapporti
onde mantengano una buona coscienza davanti a Dio. (20.10.83)
Quando 2 coniugi hanno problemi riguardo alle loro relazioni sessuali
e vogliono sapere ciò che è giusto o non è giusto fare, si può solo
additare loro ciò che la Bibbia dice sotto forma di leggi o principi.
Andare oltre tale regola non è corretto. La W 15.7.78 p 31 dice: “Bisogna
riconoscere che la Bibbia non stabilisce nessuna regola o limitazione
specifica sul modo in cui marito e moglie possono avere rapporti sessuali”.
Vuol dire che possono fare ciò che vogliono? La stessa rivista a p 32
risponde: “Con questo non si deve intendere che tutte le pratiche erotiche
siano condonate. Si esprime semplicemente il vivo senso di responsabilità
di lasciare che siano le Scritture a stabilire norme e di astenersi
dall’assumere una posizione dogmatica dove l’evidenza non sembra provvedere
una base sufficiente”. A p 31 si parla di certe pratiche insolite, “come
la copulazione orale nell’ambito del matrimonio e queste furono messe
sullo stesso piano della grave immoralità sessuale. In base a ciò si
pervenne alla conclusione che si abbandonava a tali pratiche erotiche
era soggetto alla disassociazione”. Poi la rivista prosegue: ”Un ulteriore
e attendo esame della cosa ci ha convinto che, mancando chiare istruzioni
scritturali, queste sono cose per cui la coppia deve assumersi la responsabilità
davanti a Dio e che non spetta agli A. tentare di controllare queste
intimità coniugali né provvedere alla disassociazione se tali cose ne
fossero l’unico motivo”. Ma se la congregazione non ha basi scritturali
per intervenire quando 2 coniugi praticano la copulazione orale o anale,
ciò non vuol dire che ciò sia giustificato davanti a Do nel praticare
tali cose di origine ripugnante. nella W 1.9.83 p 31 viene fatto un
es. di un marito che esige che la moglie partecipi a un’attività erotica
pervertita. La rivista dice: “Anche se il coniuge credente è angustiato
dalla situazione, il suo sforzi di attenersi ai principi scritturali
gli farà ottenere la benedizione di Geova.” Lo sforzo che deve fare
il credente dipende unicamente dalla sua decisione personale. Nessun
altro può dirgli cosa deve fare. Deve essere la sua coscienza che deve
operare. La W 15.5.78 indica il principio da seguire nei campi in cui
c’è dubbio. La W 1.9.83 p 31 indica quando la congregazione nel caso
di problemi riguardanti relazioni pervertite. Quando il problema diviene
noto e suscita scalpore e mormorii nella congregazione, allora gli A.
devono prendere provvedimenti. Se è un SM che fa tali cose e ne parla
agli altri, non è più irreprensibile. E se non ne parla con nessuno,
ne assume pienamente la responsabilità davanti a Dio, che deve essere
servito con coscienza pura. Se poi uno sfacciatamente incoraggiasse
altri ad avere relazioni sessuali pervertite, potrebbe essere espulso
dalla congregazione per condotta dissoluta. (DC 6.7.88)
DIVISIONE DEI BENI:
Spetta ai 2 coniugi stabilire se vogliono effettuare la divisione dei
beni. Dato che è una questione personale, la decisione spetta unicamente
a loro. (SCB:SSB 22.12.89)
MARITO CRISTIANO HA USATO VIOLENZA CON LA MOGLIE:
Dalla documentazione pervenutaci sembrerebbe che esistano referti medici,
rapporti della polizia e carabinieri che attesterebbero ripetuti episodi
di violenza che ... avrebbe subìto dal marito. Il fatto che subito dopo
ella sia stata disassociata per adulterio non esonera la congregazione
dall'accertamento della verità a questo riguardo. Se sussistono le prove
di una pratica di violenza da parte del fratello, e il relativo corpo
degli A. dovrà accertarlo, la cosa dovrebbe essere presa in esame giudiziariamente.
Km 10.73 p 3 (SCD 6.8.91)
CERIMONIA CRISTIANA NELLA SALA DEL REGNO:
Lo schema S41 per i discorsi matrimoniali indica che è appropriato concludere
il discorso scritturale con una preghiera. Il fatto di far precedere
il discorso da una preghiera introduttiva è qualche cosa che spetta
agli interessati determinare. (SCF:SSF 12.3.90)
La C 15.5.88 spiega che la cerimonia, fra il discorso e la lettura della
formula da parte del M. di culto, non dovrebbe superare i 30 min. Normalmente
la celebrazione del matrimonio non inizia con il cantico e la preghiera,
di solito l'oratore incaricato inizia direttamente il suo discorso rivolgendosi
agli sposi. Tale discorso potrebbe durare 15, 20 min. dopo di che il
M. di culto leggerà la formula per il matrimonio e infine l'oratore
farà un breve riassunto di alcuni min. e quindi si può concludere con
il cantico e la preghiera. (SCC:SSC 11.4.91)
ORARIO DELLA CERIMONIA NON DEVE INTERFERIRE CON ALTRE AD.:
Rimane valida la direttiva offerta nella W 15.9.84 p 15 § 19: "Il
matrimonio verrà celebrato in un orario tale da non interferire con
le ad.". Perciò quando gli sposi si rivolgeranno al corpo degli
A. per richiedere la Sala, ci dovranno essere accordi precisi, in modo
che la cerimonia o discorso nuziale non interferisca con alcuna ad.
che normalmente si tiene in quel giorno e in quell'ora nella locale
Sala, comprese le ad. per il servizio di campo. La Sala viene usata
primariamente per le attività teocratiche. Quindi gli A. non dovrebbero
apportare cambiamenti agli orari delle ad., perché si possa celebrare
un matrimonio. Gli A. farebbero bene a tenere in mente che tra le loro
responsabilità principali vi è quello di tenere in alta stima le ad.
cristiane, non relegandole o sminuendole per fare posto a matrimoni.
In questo modo contribuiranno alla spir. e alla maturità della congregazione
locale e non si lasceranno condizionare da uno spirito mondano. (SCE:SSH
30.5.87)
CHI PUÒ PRONUNCIARE IL DISCORSO MATRIMONIALE:
Di solito il discorso matrimoniale viene pronunciato da un A. Comunque
rimane valido quanto dice il Km 12.73, cioè che un discorso nuziale
può essere pronunciato da qualsiasi fratello dedicato e battezzato se
la legge lo permette, ma si aggiunge anche: "Se dev'essere pronunciato
nella Sala, si deve ottenere il permesso del com. di servizio della
congregazione" Va precisato che tale permesso non è necessario
se il discorso verrà pronunciato in un locale diverso dalla Sala, infatti
in questi casi sono i diretti interessati che possono decidere. La scelta
dell'oratore è prerogativa degli sposi, ma per quanto riguarda il concedere
l'uso della Sala per celebrare il matrimonio, occorre ricevere il permesso
dal locale corpo di A. (SCE:SSH 20.7.87)
Non è detto che debba essere obbligatoriamente un A. a pronunciare un
discorso matrimoniale, anche se sarebbe senz'altro suggeribile. Quanto
è detto nel Km 12.73 è tuttora valido. In gran parte la scelta dell'oratore
rimane una questione personale. Comunque la C 15.5.88, prevede che in
linea di principio, il discorso sia tenuto da un A. qualificato, giacché
pronunciando un discorso nella Sala, egli si presenta come "un
ministero ordinato che rappresenta la congregazione locale e la C.C.".
Nel caso gli interessati preferiscano scegliere come oratore un qualsiasi
fratello battezzato, non un A., rimane una prerogativa del corpo degli
A. valutare la cosa e determinare se concedere l'uso della Sala o meno.
Il già citato Km dice infatti: "Se dev'essere pronunciato nella
Sala, si deve ottenere il permesso del com. di servizio della congregazione"
Se gli A. locali ritengono che l'oratore scelto non sia qualificato
per rappresentare un ministro ordinato della congregazione non devono
sentirsi obbligati a concedere l'uso della Sala. Il corpo degli A. potrebbe
rifiutarla. (SCC:SSE 15.2.89)
FARE ANNUNCI PER RACCOMANDARE UN COMPORTAMENTO DECOROSO ALLA FESTA NUZIALE:
Riguardo agli annunci fatti dopo il discorso matrimoniale nella S.d.R.
per raccomandare un comportamento decoroso durante la festa nuziale,
non esiste alcuna particolare disposizione. Naturalmente, eventuali
annunci dal podio della S.d.R. in occasione del matrimonio richiedono
l’approvazione del corpo degli A. e non dovrebbero offendere e turbare
nessuno. Gli A. dovrebbero comunque verificare fino a che punto è davvero
necessario fare tali annunci se sono state prese appropriate disposizioni.
(SCBSSC 9.11.99)
FARE UN DISCORSO QUANDO NON VIENE CONCESSO L’USO DELLA SALA:
Per quanto riguarda la domanda se un A. può fare il discorso o no, è
una questione che dovrà decidere lui stesso secondo la sua coscienza.
Questo anche se la S.d.R. è negata alla sorella e l'A. vuol farle il
discorso in qualche altro luogo. Questo fratello, però, dovrà riflettere
bene prima di prendere una decisione, in modo da non turbare la coscienza
di altri nella congregazione ()
TAGLIO DELLA TORTA:
Ci chiedi se il taglio della torta è compatibile con la fede cristiana.
Tra i numerosi libri di folklore che trattano varie usanze superstiziose
in occasione dei matrimoni, non viene data una spiegazione di tale cerimoniale.
Comunque è saggio da parte degli A. informarsi sul sign. locale che
si dà a tale usanza. Che qualcuno debba tagliare la torta è ovvio, e
potrebbe essere lo sposo che offre la prima porzione alla sposa o viceversa.
Ma nel cerimoniale di tale usanza vi è forse connessa qualche idea superstiziosa?
Noi non lo sappiamo. Ma il fatto che tale usanza turba la coscienza
di alcuni, e magari dei futuri sposi stessi, perché non fare le cose
del tutto normali? (2Co 6:3) Nella W 1.9.69 p 534 viene discusso l'argomento
delle usanze matrimoniali. Viene indicato che il cristiano può fare
una scelta delle usanze. Alcune non sono scritturali e quindi i cristiani
vi sono contrari. Chi fa i preparativi per il matrimonio fa bene ad
esaminare le pratiche comuni nella sua zona e stabilire come sono considerate
sul luogo. Nella e W 15.9.84 alle p 18 e 19 vengono dati ulteriori consigli,
sottolineando il fatto di operare per il bene di tutti. Gal 6:10
Non sarebbe scritturale per noi stabilire delle regole da seguire nei
matrimoni. Occorre applicare i princìpi biblici, usare buon senso, ragionevolezza
e dare più importanza all'aspetto spir. del matrimonio che non a quello
formalistico, che accentra le principali attenzioni sugli sposi e non
sul Creatore del matrimonio. (DC 14.3.90)
LANCIO DEL BOUQUET DI FIORI ALLE DAMIGELLE:
Riguardo all'usanza da parte della sposa di lanciare i fiori alle damigelle
dopo che è stato celebrato il matrimonio, vi sono delle informazioni
in The World Book Encyclopedia, solo in lingua inglese (CAD 28.4.78)
TAGLIO DELLA CRAVATTA:
Riguardo all'usanza che vi è in alcuni pranzi di matrimonio di tagliare
la cravatta dello sposo e poi passarla in un vassoio facendo una colletta,
è bene ricordare che il cristiano non vuole conformarsi a questo sistema
di cose. (Ro 12:2) Per questo motivo non imiterà questo mondo nel praticare
cose che violano i princìpi cristiani. Chiediamoci: in questo caso viene
violato qualche principio cristiano? La risposta evidentemente è sì.
Infatti mettere davanti a tutte le persone presenti questa cravatta
e venderne un pezzo per una contribuzione agli sposi, è una specie di
coercizione, che può mettere in imbarazzo i presenti, e che in diversi
casi se contribuiscono per il pezzo di cravatta, lo fanno perché si
sentono forzati o imbarazzati nel non farlo. Questo non sarebbe in armonia
con 2Co 9:57. Perciò i fratelli dovrebbero essere scoraggiati dal fare
tali cose ai loro matrimoni, né permettere che vengano fatte da qualche
presente alla cerimonia. Anche se questo non è un motivo per essere
chiamati davanti ad un comitato giudiziario, non è una condotta esemplare
e potrebbe influire sull'avere privilegi nella congregazione Inoltre
mostrerebbero mancanza d'amore verso i presenti. Non sappiamo se vi
sia qualcosa di pagano in questa pratica, perciò prima che di fare qualche
cosa a imitazione del mondo, sarebbe appropriato fare una ricerca e
vedere come è considerata una certa pratica e se ha relazione con la
falsa religione o con la "buona fortuna". Si possono fare
ricerche in qualsiasi biblioteca consultando enciclopedie e libri su
usanze locali. (SCB:SSA 27.12.83)
GRIDARE "VIVA GLI SPOSI":
Nel caso che un fratello si unisca nel gridare "viva la sposa",
sta violando un principio, cioè quello di attribuire indebito onore
o lode a una persona. La persona non acquista dei meriti solo perché
si sposa. Perciò se le azioni del cristiano al riguardo turbano la congregazione
egli potrebbe perdere i suoi privilegi. (SCB:SSA 27.12.83)
La risposta alle tue domande, (se è lecito applaudire o gridare “viva
gli sposi”) puoi ottenerla consultando la W 15.7.65 p 4467; W 1.10.69
p 6014; W 1.9.69 p 5337; W 1.10.74 p 598601. Come noterai nella lettura
degli argomenti riportati nelle succitate riviste, il cristiano deve
essere ragionevole in ogni cosa, e deve stare attento a non esaltare
la creatura anziché il Creatore. (SCC:SSC 25.7.85)
REGALO AGLI SPOSI:
In relazione al fare dei regali agli sposi diciamo che è una questione
privata e non desideriamo entrare nei particolari. È chiaro che se la
cosa dovesse creare notevole disturbo nella congregazione gli A. potrebbero
parlare agli sposi e offrire appropriati consigli. G 22.5.77 p 278;
G 8.9.77 p 34 (SSB 22.3.89).
MEDICINA
PRANOTERAPIA:
La pranoterapia è definita dal Zingarelli, "terapia a forte componente
psicologica, consistente nell'imposizione delle mani sulla parte malata".
Il termine 'prana' secondo il Grande Dizionario Enciclopedico De Agostini,
vuol dire "nelle filosofie orientali, la forza vitale dell'universo,
impersonata dal dio Vayu". A proposito della guarigione mediante
l'imposizione delle mani si può leggere la G 8.3.79 p 58. Inoltre per
avere un'idea generale di come deve comportarsi il cristiano di fronte
alle numerose terapie esistenti; si può notare la W 15.11.82 negli art.
intitolati "State sani" e "Salute e ragionevolezza cristiana".
(DC 1.7.87)
Nel chiederci informazioni circa la pranoterapia, vorremo chiarire la
ns. posizione rispetto alle numerose terapie esistenti. Come società
non raccomandiamo nessuna terapia; tocca unicamente all'interessato
prendere una decisione personale e assumersi tutta la responsabilità
conseguente. Riguardo alla pranoterapia ne hanno parlato diverse riviste
italiane. A titolo informativo citiamo 'Gente' del 21.5.82 che riportava
ciò che il pranoterapista Nicola Cutolo ha detto di se stesso: "prima
dell'esperimento pranoterapico all'ospedale di Bari, ero noto soprattutto
come veggente, mi chiamavano il mago di Benevento. Fu Achille D'Angelo,
il mago di Napoli, ad iniziarmi al mondo dell'occulto e a insegnarmi
tutti i segreti del mestiere". 'Stop' del 18.6.82 diceva: "Da
anni ormai la pranoterapia ha cominciato ad essere tenuta in considerazione
da molti esponenti dell'ambiente medico. Soprattutto da quelli che come
Inardi, Cassoli e Granone, si interessano ai fenomeni paranormali. Tra
questi uomini che studiano la possibilità di curare molte malattie per
mezzo del prana, il fluido che sembra uscire dalle mani dei guaritori,
c’è il prof. Ubaldo Meani". 'Gente' del 4.6.82 riferiva: "Da
oltre un anno 2 medici specializzati in agopuntura utilizzano la fortissima
carica bioenergetica di Evangelista Di Domenico per curare vari tipi
di malattie. Il fluido del guaritore viene indirizzato nei punti in
cui abitualmente si applicano gli aghi". Dovendo un cristiano usare
ragionevolezza nella vita e seguire i princìpi biblici, prima di accettare
una terapia che non conosce, fa bene a chiedersi: La terapia è ragionevole,
coerente con le cognizioni generalmente accettate, oppure sembra strana,
con pretese straordinarie? Si tratta di sostanze miracolose, di misteriose
forze del corpo che soltanto alcuni possiedono e che sono classificati
come 'guaritori'? Che cosa dice la medicina ufficiale? Esiste un'adeguata
documentazione scientifica? Va contro qualche principio biblico? Dove
risulta che una terapia è associata alla parapsicologia o metapsichica
o che è dichiarata paranormale, vi è il forte sospetto che si tratti
di spiritismo. La pratica di spiritismo sia per diagnosi che per cura
è condannata dalla Bibbia. Gal 5:1921 (EB 7.2.83)
BRACCIALE DI RAME:
Sulla W 15.11.82 vi sono 2 art. intitolati "State sani" e
"Salute e ragionevolezza cristiana". In una nota in fondo
a p26 viene detto: "Non siamo in grado di fare ricerche e valutare
le numerose 'terapie' in uso in tutto il mondo. Speriamo però che i
consigli contenuti in questi 2 art. possano aiutare i lettori ad applicare
i princìpi biblici e a usare ragionevolezza nel prendere decisioni riguardanti
le cure mediche". Leggendo quindi con cura i 2 suddetti art., e
chiedendo eventualmente l'aiuto di qualche A. della tua congregazione,
potrai prendere la tua decisione personale per avere una coscienza tranquilla
davanti a Dio, davanti al tuo prossimo e con te stesso. (DC 21.8.87)
Ci chiedi chiarimenti circa un bracciale che, secondo il foglio pubblicitario,
avrebbe il potere di rendere la vita felice, agiata, fortunata, allontanando
disgrazie, e ridare la salute fisica guarendo diverse malattie. La suddetta
pubblicità dovrebbe essere più che sufficiente per far capire al cristiano
che tale bracciale ha tutte le caratteristiche di un amuleto portafortuna.
Usare tale bracciale vuol dire ignorare i consigli biblici contro ciò
che ha a che fare con la "buona fortuna" e la superstizione.
Vuol dire incorrere nel disfavore di Geova. Vuol dire ricevere anche
consigli dagli A. di eliminare tale oggetto se non si vuole incorrere
in un provvedimento disciplinare della congregazione La W 65 p 615-6,
dà ottimi consigli per chi fa uso di oggetti discutibili. Il principio
biblico è quello di 'accertarsi di ogni cosa'. (1Ts 5:21, 22) Volendo
avere informazioni sul magnetismo, basterà usare l'Indice all'esponente
MAGNETISMO. Tra i riferimenti troverai G 8.9.69 p 12 dove si legge:
"I primi greci e i romani credettero che i magneti avessero poteri
soprannaturali. Essi fecero amuleti ed anelli di magnetite per attrarre
le persone del sesso opposto. Fu anche usato nei copricapi dei sacerdoti
pagani, giacché credevano che questo permettesse loro di udire la voce
degli dei. Pietre magnetiche erano ridotte in polvere, perché si credeva
guarissero il reumatismo e la calvizie". All'esponente ELETTRICITÀ,
'impiego in medicina' troverai il riferimento W 15.11.82 dove
avrai spiegazioni interessanti e buoni consigli da trasmettere a chi
ha problemi di salute e desidera usare cure o terapie non in disaccordo
con i principi biblici. (12.90)
YOGA - PARTECIPARE A SEMINARI ILLUSTRATIVI:
Riteniamo che si tratti di una decisione personale partecipare o no
ai programmi del Centro Internazionale di dinamica mentale e psicologia
applicata. Comunque le scritture di Col 2:8; 1Tm 6:20, 21; 2 Pie 2:19
hanno qualcosa da insegnarci in proposito e servono a metterci in guardia
contro pericoli di carattere spir. che spesso si nascondono dietro teorie
del genere. Il richiamo ai maestri di Zen e agli esperti di Yoga, dovrebbe
insospettire. Spesso i metodi per "potenziare le capacità latenti"
della mente umana, prevedono tecniche preliminari che contrastano con
l'imperativo di Mt 22:37. Alcuni affermano che la mente debba essere
prima "ripulita" o liberata da ogni altro pensiero per potersi
poi concentrare su ciò che più interessa. È molto pericoloso allentare,
anche se per poco tempo, le difese spir. della ns. mente con conseguenze
tragiche. (Mt 12:4345; Fil 4:7) L'accurata conoscenza della verità dovrebbe
dare al cristiano tutto ciò di cui ha bisogno per affrontare le difficoltà
odierne. Questo almeno per quanto riguarda l'aspetto spir. della vita.
Comunque come detto, partecipare o no a corsi del genere resta una decisione
personale. - Gal 6:5 (FPA 27.6.80)
"VOGLIE" DI UNA DONNA INCINTA:
Le tue domande riguardano l'influenza prenatale sul bambino delle voglie
di una donna incinta. Questo è un punto di vista antiscientifico dei
tempi antichi e di alcuni tuttora. Secondo questo tipo di vista ogni
cosa che una madre vede o provi influisce sul suo nascituro. Fino al
tempo attuale non v'è stata nessuna prova a sostegno di tali impressioni
prenatali. Si afferma che sia antiscientifico perché non vi è nessuna
connessione nervosa fra la madre e il bambino che ha nel seno, come
il sangue della madre non si mischia col sangue del feto, perché il
feto è alimentato dal sangue della madre per osmesi o assorbimento.
Quindi abbiamo un'opinione scientifica provata da fatti o un'opinione
antiscientifica e superstiziosa dell'influenza prenatale delle "voglie"
definita meglio come "impressione materna". Questo è il modo
in cui puoi spiegare la cosa a chi te lo chiede. Vuoi sapere come comportanti
davanti a qualche gestante in merito a questa superstizione. Se una
gestante ti chiedesse per soddisfare una sua "voglia" qualche
cosa di ragionevole e che non è nociva e disapprovata da Dio potresti
anche dargliela. Non è necessario in tal modo entrare nei motivi per
cui la gestante ti fa tale richiesta. Se tale superstizione fosse creduta
da un cristiano o una persona che studia, può essere saggio dare la
spiegazione riportata sopra. Non pensiamo che dire la verità su tale
questione possa danneggiare la gestante.(Gv 8:32) Comunque non sarebbe
giusto trattenere la verità da qualcuno che ne ha bisogno per avere
l'approvazione di Dio. (Atti 20:26) Quando pensiamo che sia necessario
parlare per il bene di una persona diremo sempre la verità. (Efe 4:25;
Zac 8:16) Però vi possono essere delle occasioni quanto possa sembrare
inopportuno parlare e in tal caso si può tacere sull'argomento. Ma se
decidiamo di parlare per nessun motivo dobbiamo far pensare alla persona
di credere in qualche cosa di sbagliato. - Pro 6:16 (CAD 28.12.77)
FRATELLO CHE FA DIAGNOSI IN SALA GUARDANDO NEGLI OCCHI:
Ci è stato riferito che un fratello che da alcuni mesi si è trasferito
nella vs. congregazione cura con le erbe e fa diagnosi guardando gli
occhi. Fin qui la cosa non è da ritenere preoccupante se la persona
è realmente qualificata. La cosa che invece sarebbe preoccupante è il
fatto che tale fratello nella Sala viene circondato da fratelli e sorelle
che desiderano essere guardati negli occhi perché sia fatta una diagnosi
sulla loro condizione fisica e ricevano suggerimenti su come curarsi.
Premesso che ciascuno è libero di rivolgersi a chi desidera per farsi
curare ed è libero di seguire la terapia che più lo soddisfa, la cosa
non appropriata è il fatto che la Sala diventa così un "ambulatorio"
e la mente dei fratelli anziché essere rivolta alle cose spirituali,
viene rivolta al fratello medico, alla terapia da seguire e cose del
genere. Se le cose stessero così si agirebbe contrariamente allo scopo
delle ad., come è espresso in Eb 10:24, 25. (SCB:SSD 29.5.80)
SEGUIRE LE CURE DEL LIBRO "LA MEDICINA NATURALE":
Ci chiedi se sia opportuno seguire le cure del libro "La medicina
naturale alla portata di tutti". Nel Km 6.80, in "Risp. dom.”,
la Società ha espresso il suo punto di vista su tutte queste diete e
terapie, e ha messo in guardia contro il rischio che divengano una trappola.
Questo indipendentemente dagli eventuali legami con lo spiritismo. Salvo
esplicite dichiarazioni, è difficile capire se questa o quella cura
non ortodossa abbia a che fare con lo spiritismo o no. È responsabilità
dei singoli cristiani che volessero adottarla accertarsene.(Gal 6:5;
Eb 5:14) (FPA 10.7.82)
USARE PRODOTTI A BASE DI PLACENTA:
La placenta trova oggi largo impiego soprattutto in preparati medicinale
e prodotti di cosmesi. Contiene certi ormoni e frazioni di sangue. Ovviamente
non raccomandiamo nessun impiego di componenti del sangue. (Atti 15:28,
29) Nel caso in questione trattandosi di frazioni riteniamo sia una
decisione personale. Nel prendere questa decisione l'interessato vorrà
soppesare vari fattori e farsi guidare dal desiderio di piacere a Geova.
Normalmente i farmaci a base di placenta non vengono impiegati per curare
malattie gravi in cui sia in gioco la vita. Spesso si tratta più che
di medicinali, di prodotti cosmetici. Comunque come abbiamo detto sarà
la persona in questione a dover prendere la decisione dopo aver soppesato
i vari fattori. - Gal 6:5; Ro 14:12, 23; 1Tm 1:5,19. (FPA 14.1.82)
Il fatto che seguire una cura a base di iniezioni di placenta umana
suscita dei dubbi, mostra che sai che la placenta contiene una certa
quantità di sangue umano. La Congregazione Centrale non può approvare
nessuno dei moderni usi medici di prodotti a base di sangue. Siccome
in questi giorni il sangue sta apparendo dappertutto in prodotti vari,
la persona che decidesse di fare uso di tali iniezioni potrebbe trarre
conforto dal fatto che accettando tali iniezioni non sta in effetti
mangiando sangue direttamente per nutrire il suo corpo, cosa espressamente
proibita dalla Parola di Dio. Esso non è usato, in questo caso, come
cibo o per sostituire del sangue perduto. In tal caso il cristiano deve
prendere la propria decisione basata sulla sua coscienza. Perciò che
tu accetti di fare queste iniezioni o non è una questione che devi decidere
tu. (SCB:DC 4.7.90)
Ci chiedi come dovrebbe regolarsi il cristiano riguardo ai cosmetici
che contengono placenta, animale o umana. Ovviamente non raccomandiamo
nessun impiego del sangue o di prodotti che lo contengano. Se nella
placenta animale o umana la presenza di piccole quantità di sangue è
puramente incidentale, riteniamo che sia una decisione personale fare
uso di prodotti che la contengano. Nel prendere la decisione, l’interessato
vorrà soppesare vari fattori e farsi guidare dal desiderio di paciere
a Dio. Di solito i farmaci a base di placenta non vengono impiegati
per curare malattia gravi in cui sia in gioco la vita. A maggior ragione
questo può dirsi dei cosmetici. Poiché spesso nei cosmetici si usa placenta
umana, è il caso di valutare bene se farne uso o no, anche se la Bibbia
non tratta l’argomento dell’impiego di tessuti umani. La decisione che
la persona prenderà non dovrebbe in alcun modo lasciarla con la coscienza
turbata. Dovrà essere tale da lasciare che l’interessato con la coscienza
a posta davanti a Dio. - Ro 14:23; 1Tm 1:5, 19 (DC 26.7.91)
Prima di somministrare qualsiasi medicinale al proprio corpo è bene
che il cristiano segua in ogni caso i princìpi biblici. I medicinali
estratti dalla placenta contengono sangue. Essendo placenta umana, subentra
il principio del cannibalismo. Comunque in questi casi il cristiano
dovrà decidere seguendo la propria coscienza. La violazione dei suddetti
princìpi biblici non suscita problemi giudiziari. (BA:SSD 17.5.79)
FRATELLO SIEROPOSITIVO AL VIRUS DELL'AIDS:
La situazione che ci esponi è di natura molto delicata. I princìpi scritturali
possono comunque aiutarti ad usare saggezza ed equilibrio salvaguardando
così il favore di Geova nella tua vita. Princìpi come quelli di Mt 7:12
e Fil 2:4 possono aiutarti a capire che è giusto informare la persona
che dovrebbe divenire tua moglie del fatto che sei sieropositivo al
virus dell'AIDS. Dovresti anche tenere presente che in considerazione
del fatto che i meccanismi di trasmissione del virus dell'AIDS non sono
ancora ben definiti, una certa cautela nei tuoi rapporti con gli altri
è solamente indice di amore cristiano da parte tua. (SCF:SSF 23.8.90)
MINISTRI
DI CULTO
A. RIMOSSO PUÒ CONTINUARE AD ESSERE
M. DI CULTO:
Quando un A. è rimosso non gli è automaticamente revocata la nomina
di M. di culto. Pur non servendo in incarichi speciali, un ministro
può continuare a celebrare i matrimoni. Per quanto riguarda il permettergli
di esercitare il suo servizio in una S.d.R., spetta a voi come corpo
determinarlo. Spetta a voi valutare coma la congregazione potrebbe vedere
la cosa e se creerebbe turbamento. Ci teniamo a farvi notare che una
cosa è pronunciare un discorso di matrimonio, generalmente pronunciato
da un A. nominato, e una cosa diversa è celebrare il matrimonio come
parte civile e legale, in veste di M. di culto. Nel caso decideste di
non permettere al fratello nemmeno di celebrare i matrimoni nella Sala,
tale decisione non deve essere basata su pregiudizi nei suoi confronti,
ma su chiari ed evidenti fatti. (SCD:SSD 17.12.91)
Un A. che non è più idoneo per ricoprire il suo incarico di sorv. all'interno
della congregazione potrebbe venire rimosso. Ciò non sign. che automaticamente
verrebbe rimosso anche dal suo incarico di M. di culto, in quanto tale
incarico dipende dall’autorità costituita, Cesare. Perciò A. rimossi
potrebbero continuare a mantenere il loro incarico in qualità di M.
di culto. (SCE:SSH 20.7.87)
M. DI CULTO RIMOSSO DA A. PUÒ AVERE SCHEMI DI DISCORSI DA PRONUNCIARE
NELLE CARCERI:
Il fatto che un fratello rimosso da A. serva come M. di culto per visitare
i detenuti e pronunci un discorso pubblico nel carcere, non sign. che
debba essere equiparato a un oratore pubblico che pronuncia discorsi
in una congregazione Egli si servirebbe di questo materiale per insegnare
alle persone interessate in quel luogo. Pertanto dal momento che egli
è ancora nominato M. di culto, se non lo ritenete qualificato da doverne
richiedere la rimozione, quale sarebbe il problema se pronunciasse tali
discorsi ai detenuti interessati? Ad ogni modo è una valutazione che
dovete fare localmente tenendo conto qual è la cosa migliore per promuovere
gli interessi del Regno e anche per il benessere delle future pecore
che possono essere raccolte in questo luogo. Non è tuttavia corretto
che egli abbia tutti gli schemi fotocopiati. Dovrebbe piuttosto chiedere
di volta in volta i discorsi che ritiene utili pronunciare in carcere
sottoponendoli al vs. giudizio. (SCC:SSC 25.1.96)
VISITARE IN CARCERE FRATELLO TRASGRESSORE:
Per quanto riguarda il dare assistenza spir. tramite un M. di culto
al fratello che, (nonostante abbia commesso una grave trasgressione
non può essere invitato davanti ad un comitato giudiziario perché si
trova in carcere) il corpo degli A. dovrà fare localmente una propria
considerazione. Si potrebbe dare assistenza spir. nel caso che il fratello
mostrasse realmente il desiderio di continuare a seguire la via della
verità vivendo in conformità alle norme morali di Dio. In attesa quindi
di considerare giudiziariamente il caso si potrebbe dare l'assistenza
necessaria. Se invece la persona implicata nonostante la sua richiesta
di aiuto continuasse a violare le norme scritturali a tal punto che,
se fosse possibile, sarebbe espulso dalla congregazione, sarebbe immeritevole
di ricevere qualsiasi aiuto dalla congregazione come qualsiasi altra
persona impenitente. Rifiutare tale assistenza spir. non esenterà poi
la persona implicata dal dover comparire, quando ciò sarà possibile,
davanti al comitato giudiziario (SCE 14.1.86)
ISCRIZIONE ALL'I.N.P.S.:
Con la legge 22.12.73 n. 903, è stato costituito dall'INPS il "Fondo
di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose
diverse dalla cattolica" al quale possono iscriversi, tramite il
ns. ufficio, gli A. la cui nomina è stata approvata dallo Stato e i
fratelli nel servizio continuo. Tale legge stabilisce che i versamenti
annuali, che attualmente ammontano a 1.148.400, più 120.000 per l'assistenza
sanitaria nazionale, sono obbligatori per tutto il tempo in cui il fratello
continua a servire in qualche fase del servizio continuo o come ministro.
Al compimento del 65° anno di età, dopo aver versato almeno 10 anni
di contributi, l'iscritto potrà percepire la pensione di vecchiaia.
Se si dovessero verificare, dopo aver versato almeno 5 anni di contributi,
le condizioni per acquisirne il diritto, l'iscritto potrà percepire
la pensione di invalidità. Per porre termine all'obbligo contributivo
è necessario conseguire la pensione o comunque interrompere il servizio
continuo, non servendo più come P.R. o speciale. I contributi sono soggetti
ad una rivalutazione annua e non sono cumulabili con quelli del lavoro
secolare. Per l'iscrizione al Fondo sono necessari 3 certificati in
carta libera: di nascita, di residenza e di cittadinanza. (HIA 18.3.92)
NEUTRALITÀ
PRESENTARSI AL SEGGIO ELETTORALE:
Ciò che fa violare la neutralità non è il semplice presentarsi al seggio
elettorale o entrare nella cabina per il voto. La violazione avviene
quando l'individuo fa una scelta di un governo diverso da quello di
Dio.(Gv 17:16) Nei paesi dove c’è l'obbligo di presentarsi alle urne
i fratelli si comportano come è indicato nella W 64. In Italia non c’è
tale obbligo o non ci sono sanzioni per chi non si presenta. Chi si
presenta, pur non essendo obbligato, dovrebbe chiedersi perché lo fa.
Comunque chi si presenta ma non fa una scelta, non violando la neutralità,
non è soggetto alla disciplina di un comitato giudiziario Però l'individuo
non è esemplare. Se fosse A., SM o P. non potendo essere irreprensibile
sarebbe rimosso dalla sua responsabilità. (1Tm 3:7, 8, 10, 13) Comunque
nel caso qualcuno dovesse presentarsi alle urne è bene che gli A. gli
parlino per comprenderne i motivi. Forse ha bisogno di essere aiutato
per comprendere la condotta saggia da seguire. Ma tranne il fatto che
può perdere certi privilegi, il presentarsi alle urne di per sé rimane
una questione personale e di coscienza (SCB:SSB 14.8.80)
È violazione di neutralità l'azione di chi esprime il voto preferenziale.
Per violare la neutralità occorre più che presentarsi, occorre esprimere
la preferenza. Se qualcuno fa ciò si dissocia dalla congregazione per
aver violato la sua neutralità. Ci risulta che le persone spir. mature
non si presentano quanto, come in Italia, non è obbligatorio. Altrimenti
si manifesta una condotta ambigua. Nel caso in cui una persona si presenti
e sia un A. o SM potrebbe essere rimosso. Non avendo una nomina nella
congregazione comunque, la persona che si presenta manifesta di essere
spiritualmente debole e come tale sarà considerata dagli A. È bene lasciare
che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Nel darti la risposta
ti indirizziamo alla W 1.10.70 p 599 e 'Vita eterna' cap. 11. È utile
fare presente questo, più che alle ad., nelle conversazioni private.
Certo anche alle ad. possiamo dare risalto alla necessità di essere
neutrali, tuttavia la materia è così delicata che i dettagli è meglio
darli a voce, in privato (SCC:SSC 15.7.78)
Ci chiedi come dovrebbe comportarsi il cristiano quando è obbligato
dalla legge a recarsi alle urne. Troverai il ns. pensiero espresso nella
W 1.11.64 p 660. (SPA:SSC 26.10.76)
RICEVERE LA SCHEDA ELETTORALE:
Quando una guardia o messo comunale consegna a domicilio la scheda per
votare, compie il suo lavoro, e se il cristiano firma di aver ricevuto
la scheda non viola nessun principio biblico. Semplicemente osserva
una norma di Cesare. In quanto poi ad andare alle urne per votare, è
un'altra cosa (DC 13.9.84)
SCRUTINATORI ELETTORALI:
Un impiegato comunale incaricato di fare registrazioni elettorali e
di servizio di leva perché lavora all’ufficio anagrafe non sta violando
la sua neutralità cristiana. Egli fa questo come dipendente comunale,
non perché pagato da un partito politico o da un’org. che compie attività
in contrasto con Isa 2:4. Comunque, nel far questo, vorrà tenere conto
della propria coscienza e anche di quella altrui. (1Co 8:7-13) Nel caso
si tratti di un A. o di un SM o anche di un P. se a motivo di tali attività
perderebbe la fiducia della congregazione non mantenendo la propria
libertà di parola, potrebbe essere rimosso dalla responsabilità (SCB:SSD
18.6.79)
INFORMARE IL SINDACO QUANDO NON SI VA A VOTARE?:
Per poterti dare una risposta esauriente pensiamo di riportare qui di
seguito quanto è detto nel DPR 30.3.57 n. 361 titolo VIII art. 115.
Esso dice: "L'elettore che non abbia esercitato il diritto di voto
deve darne giustificazione al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali
è iscritto, entro 15 gg dalla scadenza del termine previsto dal terzultimo
comma dell’art. 75 per il deposito dell'estratto delle liste elettorali
delle sezioni. Il Sindaco valutati i motivi che abbiano impedito l'esercizio
del voto, procede alla compilazione dell'elenco degli astenuti, agli
effetti del 1° comma dell'art. 4, escludendo in ogni caso: 1) I ministri
di qualsiasi culto, 2) I candidati di una circostanza diversa dalla
quale sono iscritti come elettori, 3) Coloro che dimostrano di essersi
trovati per tutta la durata dalle operazioni di votazione in una località
distante più di 30 Km dal luogo di votazione, in conseguenza: a) dal
trasferimento della residenza dopo la compilazione o la revisione delle
liste elettorali del comune in cui sono iscritti; b) di obbligo di servizio
civile o militare; c) di necessità inerenti alla propria professione,
arte o mestiere; d) di altri gravi motivi, 4) Coloro che siano stati
impediti di esercitare il diritto al voto da malattia o altra causa
di forza maggiore. L'elenco di coloro che si astengono dal voto nelle
elezioni per la Camera dei Deputati, senza giustificato motivo è esposto
per la durata di un mese nell'albo comunale. Il Sindaco notifica per
iscritto agli elettori che si sono astenuti dal voto l'avvenuta inclusione
nell'elenco, entro 10 gg dall'affissione di esso nell'albo comunale.
Contro l'inclusione nell'elenco degli astenuti gli interessati possono
ricorrere entro 15 gg dalla scadenza del termine di pubblicazione, al
Prefetto che decide con proprio decreto. Il provvedimento del Prefetto
ha carattere definitivo. Per il periodi di 5 anni la menzione 'non ha
votato' è iscritta nei certificati di buona condotta che vengono rilasciati
a chi si è astenuto dal voto senza giustificato motivo". Pensiamo
che le informazioni riportate siano sufficienti per chiarire il punto.
Come puoi veder quindi se interpellati dal Sindaco coloro che non si
sono presentati alle urne dovrebbero giustificare la loro mancata presenza
(SCA:SSF 9.4.80)
AFFIDAMENTO IN PROVA:
I giovani Testimoni possono beneficare della Legge 29/4/83, n. 167 sull'affidamento
in prova del condannato militare. Tale legge prevede che il giovane
condannato per aver rifiutato il servizio militare e quello civile sostitutivo
dopo un mese di detenzione può affidare il resto della pena affidato
a un ufficio pubblico presso cui deve lavorare senza compenso. Vi sono
varie forme punitive, la prigione, gli arresti domiciliari, la liberazione
condizionale e l'affidamento a un lavoro. Pertanto l'affidamento in
prova previsto dalla legge succitata è un modo di scontare la pena e
non un servizio sostitutivo. I giovani Testimoni hanno la facoltà di
scegliere se avvalersi o meno del beneficio della suddetta legge (EA:ESA
21.12.87)
ESSERE PRESENTI AD UN GIURAMENTO MILITARE:
Si dovrebbero valutare 2 aspetti diversi della questione. Il primo è
se i fratelli hanno violato la neutralità cristiana. Hanno partecipato
attivamente a quella particolare cerimonia o celebrazione facendo compromesso?
Servendovi degli Indici avrete molte informazioni al riguardo, per es.
agli esponenti "NEUTRALITÀ, SERVIZIO MILITARE". Altri aspetti
utili li potrete trovare nella W 1.1.83 p 26 anche se il caso in questione
non riguarda il lavoro. Le domande proposte vi saranno utili per valutare
se vi è stata violazione della neutralità. Il secondo aspetto ha a che
fare con la loro posizione di nominati. Nel caso non vi sia stata violazione
della neutralità, occorrerà stabilire se è stata intaccata la loro irreprensibilità.
Come non hanno potuto rendersi conto di tale situazione? Si può dire
che siano in grado di custodire il sacro segreto con coscienza pura?
Sono in grado di impartire guida spir. ad altri attenendosi fermamente
alla fedele parola? (1Tm 3:113; Tito 1:79) Hanno causato turbamento
in alcuni nella congregazione? Non sottovalutate il problema ma garantite
il rispetto per le alte norme teocratiche e l’esemplarità di chi ricopre
privilegi di servizio (SCD 29.7.92)
SALUTO MILITARE AD UN’AUTORITÀ CIVILE:
Ci chiedi se il saluto militare ad un ufficiale o ad un'alta autorità
civile costituisce una violazione scritturale. Il saluto militare verso
un superiore indica la completa sottomissione e il dovere di rendere
assoluta ubbidienza al superiore. Nella vita civile un saluto potrebbe
essere semplicemente un atto di rispetto per la posizione occupata dal
superiore e non un segno di assoluta ubbidienza. Infatti se un militare
disubbidisce ad un suo superiore può andare incontro a delle gravi sanzioni,
mentre se un poliziotto disubbidisce ad una autorità civile, al massimo
può essere licenziato. Questo indica che il saluto sign. semplice rispetto
o riconoscimento della posizione superiore occupata dalla persona nel
corpo. Quindi a meno che la coscienza stessa del cristiano non sia turbata,
egli può decidere se farlo o no, tenendo conto della sua coscienza (SCC:SSB
21.7.81)
FRATELLI CHE CERCANO "SCAPPATOIE" PER EVITARE LA PROVA DELLA
NEUTRALITÀ:
Dal tuo rapporto ci dici che i fratelli usavano "metodi poco ortodossi"
per evitare di affrontare la prova della neutralità cristiana. Desideriamo
dirti che in questi casi è bene esaminare a fondo le cose. Se i fratelli
per evitare la prova della neutralità passano "bustarelle"
a persone influenti e corrotte, questa è una pratica da non tollerare,
si tratta decisamente di corruzione. I fratelli che lo fanno devono
essere esaminati attentamente, poiché praticano una grave violazione
della legge di Dio. Il corpo degli A. non può chiudere un occhio su
simili trasgressioni da parte dei fratelli conosciuti come T.d.G. Per
le altre pratiche che tu menzioni, come malattie vere o meno
ecc. lasciamo che ogni fratello si assuma la sua responsabilità dinanzi
a Geova e a Cesare - Gal 6:5, 7 (SCD:SSB 9.9.83)
RICEVERE IN EREDITÀ APPARTAMENTO CON CASERMA CARABINIERI:
Ci presenti il problema indicando che il padre di tua moglie ha deciso
di lasciare in eredità un palazzo adibito a diversi usi: appartamenti
per civile abitazione, magazzino, caserma dei carabinieri. Ci viene
chiesto se la cosa è compatibile con il principio della neutralità.
Divenendo proprietaria, tua moglie trova una situazione non voluta da
lei. C’è un contratto stipulato a suo tempo dal padre che deve essere
rispettato. Inoltre, è il padre che continua ad usufruire della rendita
che ricava dagli affitti dei diversi locali dello stabile. La figlia,
quindi ne diviene proprietaria ma non a tutti gli effetti. Se le cose
stanno così si tratta di un problema di coscienza della sorella, tua
moglie, che dovrà assumersi la piena responsabilità della decisione.
(Ro 14:23) Se ella a suo tempo sarà a tutti gli effetti la proprietarie
e riceverà il ricavato allora diviene responsabile in relazione agli
inquilini. Cioè, ella dovrà mettersi a posto con i princìpi biblici,
almeno per quanto legalmente le sarà probabile fare, altrimenti potrebbe
essere considerata violatrice del principio della neutralità e dovrebbe
rispondere di ciò dinanzi alla congregazione Quindi, è necessario determinare
fino a che punto la sorella è libera di disdire gli impegni assunti
dal padre. Se ella può fare qualche cosa ora, ci si attende che agisca
di conseguenza altrimenti la questione al momento è da ritenere un caso
di coscienza (SCB:SSB 12.10.81).
ESSERE INCLUSI NELL’ELENCO DEI GIUDICI
POPOLARI:
Ti scriviamo riguardo l’inclusione di tua moglie nell’elenco dei giudici
popolari. In armonia alla G 8.5.79 p 2729, lo svolgimento di questo
incarico è una questione di coscienza e ciascuno deve fare le proprie
valutazioni e decidere personalmente il da farsi. Le disposizioni di
legge relative al procedimento per la scelta dei giudici popolari prevedono
alcuni casi di incompatibilità e includono, tra coloro che non possono
assumere l’ufficio di giudice popolare, anche “i ministri di qualsiasi
culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione” (art. 12 Legge 10.4.
51, n. 287). Lo statuto della C.C. attribuisce la qualifica di “ministeri
di culto” agli A., ai SM e ai P. I fratelli nominati che non desiderano
assumere l’incarico di giudice popolare potranno contattare la presidenza
della Corte d’Assise e chiedere quale procedura è necessario seguire
per ottenere la cancellazione delle liste per incompatibilità. Ribadiamo
che la legge prevedere l’incompatibilità dell’ufficio del giudice popolare
solo per i ministri di culto, e quindi per gli A., i SM e i P. Per gli
altri fratelli la legge non prevede alcuna dispensa dall’incarico per
motivi religiosi. Ad ogni modo, anche questi ultimo potrebbero contattare
la presidenza della Corte d’Assise presso cui sono iscritti e spiegare
i motivi personali per cui non si sentono in grado di adempiere all’incarico.
Per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie e penali per la mancata comparizione
senza giustificato motivo, l’art. 34 della Legge 10.4. 51, n. 287, prevede:
“Il giudice popolare ... può essere condannato ... al pagamento di una
somma da £ 5.000 a 30.000 a favore della Cassa delle ammende, e alle
spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento cagionato
dalla sua assenza, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite
dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato”.
(LA:LB 16.1.97)
FIRMARE A FAVORE DI UN REFERENDUM POPOLARE:
Ci chiedi come deve essere considerato il fatto che il fratello ...,
A. della vs. congregazione, abbia firmato una petizione per una legge
sulla Liquidazione. I referendum servono per risolvere democraticamente
una questione tra diversi contendenti. Per cui prendere parte ad un
referendum sign. prendere parte ad una contesa tra 2 o più parti. L'ap.
Paolo dice che il cristiano evita di contendere. (2Tm 2:24, 25) Prima
che una parte o fazione possa chiedere un referendum, ha bisogno per
legge, di avere un certo num. di firme. Chi raccoglie quindi tali firme
è un sostenitore di una legge che altri non vorrebbero. Firmando la
petizione in effetti si entra nella contesa. Pensiamo che il fratello...
abbia firmato la petizione senza rendersi conto di essere immischiato
nella politica. Comunque dobbiamo chiederci se egli andrebbe a votare
in un referendum se la legge sulla liquidazione fosse appunto decisa
da un referendum. Se non vi andrebbe perché allora partecipare nel sostenere
chi vuole un tale referendum? In vista di ciò se la questione non è
conosciuta generalmente nella congregazione, non necessariamente il
fratello dovrebbe essere rimosso d al suo incarico. Ma la cosa dovrebbe
essere chiarita con lui affinché nel futuro non faccia inciampare qualcuno
debole con un'azione simile. Di solito questi referendum sono promossi
da partiti politici, per cui non possiamo dire che non vi entri la politica.
Per cui se egli riconosce l'errore e non vi sono nella congregazione
ripercussioni o dubbi sui suoi requisiti, allora potrebbe anche rimanere
A. Se invece trovate che qualcuno ha inciampato o è rimasto turbato
nella sua coscienza allora sarà necessario che i requisiti del fratello
siano riesaminati. (SCC:SSF 27.5.91)
FIRMARE PER OTTENERE SERVIZI COMUNALI:
Da ciò che abbiamo potuto compre ere questa raccolta di firme serve
per ricevere il beneficio di certi servizi, come acqua, luce, ecc. Sembra
che per avere questi servizi di pubblica necessità si debba seguire
una certa prassi indicata dal comune. Si deve fare una richiesta scritta
e firmata da tutti coloro che sono interessati al servizio che si richiede.
Ci dici che non è implicato nella cosa nessun partito politico, né la
falsa religione. Perciò in base a questo pensiamo che sia una decisione
personale mettere o meno la propria firma in questa richiesta pubblica.
Ogni cristiano deve determinare nella propria coscienza la decisione.
Naturalmente se si tratta di dover fare delle manifestazioni pubbliche,
delle dimostrazioni, magari per protesta, per cercare di imporre la
concessione della richiesta al comune, il cristiano non vi parteciperebbe.
Per questo è importante che chi pensa di dare la sua firma rifletta
sulla possibilità che poi la situazione si indirizzi su una protesta
che lo potrebbe coinvolgere. Questa sarebbe quindi una contesa fra le
persone che hanno fatto la richiesta ed il comune. (2Tm 2:24) Quindi
ogni fratello dovrebbe riflettere su queste possibilità per prendere
la decisione. - W 15.8.83 p 31 (7.11.80)
OSPEDALI
FIGLIA RICOVERATA IN ISTITUTO RELIGIOSO:
La cosa dovrebbe essere vista alla luce del Km 3.76 Risp. dom. In effetti
il fratello che ha la figlia ricoverata in un Istituto gestito da suore,
paga per ricevere un servizio sanitario, umanitario e non per sostenere
la falsa religione. Naturalmente se la figlia fosse obbligata a prendere
parte alle funzioni religiose o a fare atti di idolatria, allora non
sarebbe appropriato tenerla lì. Ma fino a quando nell'Istituto le provvedono
semplicemente cure fisiche la cosa è personale. Non è una questione
di cui si dovrebbe interessare un comitato giudiziario Naturalmente
è buono incoraggiare il fratello a valutare la possibilità di far ricoverare
la figlia in un altro Istituto in modo che questo non darebbe possibilità
di inciampo ad eventuali fratelli deboli che venissero a sapere la cosa.
Però anche in questo caso dobbiamo ricordare che la decisione finale
riguarda il fratello. Egli dovrebbe considerare la cosa prevedendo la
possibilità che la figlia possa prima o poi prendere parte a qualche
funzione religiosa, facendo ricadere sul padre la responsabilità della
cosa. (SCB:SSA 8.10.84)
OSPEDALI CHE RICHIEDONO SANGUE:
Da quanto ci scrivi si comprende che i fratelli per essere operati devono
fornire all'ospedale un certo quantitativo di sangue umano. Ciò implica
che questi fratelli comprino il sangue richiesto da un Ente che lo fornisce
e lo dona o rivende all'ospedale. È bene comprendere il punto di vista
di Dio. Nell'antico Israele il sangue veniva utilizzato solo in sacrificio
sull'altare, altrimenti doveva essere versato a terra.(Le 17:11-14)
Rimanendo questa legge in vigore anche sotto il nuovo patto, il cristiano
deve astenersi dal sangue. (Atti 15:29) Dobbiamo porci la domanda: Un
cristiano che compra sangue, quindi diventa suo, e poi lo vende ad un
altro o lo dona, può dire che si astiene dal sangue? Difficilmente!
Vogliamo precisare che gli ospedali non hanno nessun diritto di richiedere
che il paziente porti del sangue se vuole essere operato, questo diventerebbe
un abuso della propria professione. Quindi è bene chiarire questo con
l'ospedale e se rimangono rigidi sulle loro richieste, è bene rivolgersi
ad altri ospedali. (SSE 9.3.82)
QUANDO NON È NECESSARIO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ La C.
del 16.4.93 non vuole invitare a presentare la dichiarazione di volontà
quando non c’è alcun motivo per temere che sorga il problema del sangue.
Per es., se un fratello dovesse fare una cura per alleviare dolori reumatici,
potrebbe decidere di non consegnare alcuna dichiarazione e di presentarsi
in qualsiasi ospedale ritiene opportuno senza dover avvertire il com.
sanitario. Potrebbe essere tuttavia consigliabile presentare ugualmente
la dichiarazione quando la persona si fa ricoverare non sapendo con
precisione la causa del suo malessere. Se è evidente una patologia in
corso, a tal punto che si suggerisce il ricovero per accertamenti, è
sempre consigliabile presentare la dichiarazione. Potrebbe risultare
qualcosa di grave e di inaspettato. La cosa e ben diversa quando la
persona sa già che cosa ha, ed è in grado di rendersi conto se la terapia
a cui si sottopone esclude a priori il problema del sangue. Lo stesso
vale quando la persona si sottomette periodicamente ad un check up generale
in forma preventiva. Non c’è alcuna necessità di avvertire il locale
com. sanitario. (20.3.95)
SORELLA CHE PARTORISCE, NON SI FA
UN ANNUNCIO IN SALA:
Chiedete se è appropriato, quando una sorella partorisce in ospedale,
fare l'annuncio durante le ad. di congregazione Poiché questa è una
questione personale, mentre gli annunci fatti dal podio sono annunci
che riguardano il servizio o cose che sono in relazione alle ns. attività
come T.d.G., pensiamo che non sia appropriato annunciare dal podio quando
una sorella partorisce. Comunque, si potrebbe passare la parola a voce
dopo che l'ad. è terminata, direttamente ai fratelli. Però se la sorella
deve rimanere all'ospedale dopo aver partorito, potrete mettere sulla
tabella della informazioni che la sorella è all'ospedale. Così chi desidera
visitarla potrà farlo. (SCC:SSB 28.10.81).
PANETTONE,
PANDORO, COLOMBA, UOVA PASQUALI
VENDERE O PRODURRE PANETTONI E PANDORO:
I panettoni e i pandori per quanto si possa sapere non sembrano avere
un chiaro legame con celebrazioni antiscritturali, anche se tradizionalmente
si consumano nel periodo natalizio. Vengono comunque prodotti anche
in altri periodi dell'anno e particolarmente i panettoni, sono anche
destinati all'esportazione quali caratteristici prodotti dolciari italiani.
Quindi per quanto riguarda i panettoni e i pandori, crediamo che sia
bene lasciare alla coscienza degli individui la libertà di decidere
sul da farsi. Per cui, i fratelli che lavorano o smerciano tali prodotti,
singolarmente e prenderanno le loro decisioni, secondo la coscienza
addestrata sulla Parola di Dio. (SCD:SSD 27.3.91)
Per quanto riguarda i panettoni e i pandori, per quanto si possa sapere
non hanno un sign. particolare legato a qualche pratica antiscritturale,
anche se tradizionalmente si consumano nel periodo natalizio. Ma si
consumano anche in altri periodi dell'anno e, particolarmente i panettoni,
sono anche destinati all'esportazione quali caratteristici prodotti
dolciari italiani. Quindi per quanto riguarda i panettoni e i pandori,
crediamo sia bene lasciare alla coscienza degli individui la responsabilità
di decidere sul da farsi. Per cui per la lavorazione dei panettoni e
pandori saranno i fratelli singolarmente a prendere le loro decisioni,
secondo la loro coscienza addestrata sulla Parola di Dio (SCA:SSB 10.11.87)
VENDERE O PRODURRE UOVA O COLOMBE PASQUALI:
Un dipendente di un'industria dolciaria che per tutto l'anno produce
dolci qualsiasi e in un limitato periodo dell'anno produce uova di Pasqua,
potrebbe forse sostenere che queste ultime rappresentano una minima
parte della produzione globale a cui egli prende parte nel corso dell'anno.
Chi viene assunto stagionalmente proprio per la produzione delle uova
di Pasqua non può dire la stessa cosa. Nel suo caso tutta la produzione
a cui partecipa è composta dal prodotto in questione. È vero che l'uovo
pasquale non è in sé un oggetto di culto dalla falsa adorazione (come
potrebbe essere un crocifisso) ma è intimamente legato con tradizioni
relative a una festa di Babilonia la Grande. Nel caso della produzione
di oggetti o art. che non sono in se stessi oggetto di culto ma che
hanno un certo legame con feste della falsa religione, bisogna soppesare
vai fattori. Per es.: Quanto è stretto o diretto il legame con la falsa
religione? (Il panettone per es. viene consumato quasi tutto l'anno,
anche se a Natale è d'uso per tradizione; le uova di Pasqua hanno invece
un legame più specifico). Il fratello che svolge il lavoro è in posizione
di decidere cosa si deve produrre? (È evidente che se il fratello è
titolare dell'azienda è libero di decidere cosa produrre, e non potrebbe
certo decidere di fabbricare uova di pasqua; un dipendente invece ha
già meno voce in capitolo a seconda del posto che occupa nell'azienda).
La produzione dell'oggetto discutibile costituisce l'intera occupazione
del fratello o è puramente incidentale? Che effetto ha la sua attività
su lui e sugli altri? (Questo potrebbe influire sulla possibilità che
egli abbia privilegi di servizio nella congregazione). La responsabilità
degli A. locali nel soppesare i vari fattori implicati è grande. È sempre
utile fare appello alla coscienza della persona che ha il problema perché
cerchi di rallegrare il cuore di Geova. (FPA 14.10.81)
Siamo lieti di rispondere alla vs. lettera circa dei lavori stagionali
presso fabbriche di pandori, panettoni e colombe. Dobbiamo riconoscere
che celebrare la pasqua della cristianità è una pratica condannata dalle
Scritture. In Italia oltre a celebrare tale festa con le uova pasquali,
simbolo di fertilità, si fa uso della colomba, che è simbolo dello spirito
santo come terza persona della cosiddetta "Santissima Trinità".
Così l'uso della colomba per celebrare la festa della pasqua è basato
su falsi insegnamenti pagani. Quindi chi contribuisce nel lavorare alla
preparazione di colombe pasquali si lega con il suo lavoro strettamente
ad una festa pagana. In sostanza si viene ad essere un anello della
catena di montaggio che va a terminare con l'uso di questo dolce nella
pratica antiscritturale della pasqua. (Ger 7:18) È importante anche
il fatto che il lavoro viene svolto proprio in vista della stagione
in cui si celebrerà questa festa e ci si dedica a questo lavoro non
solo occasionalmente, ma regolarmente per diversi mesi. È un lavoro
svolto esclusivamente per fare questo dolce dedicato alla falsa festività.
Costituisce la quasi totalità del lavoro svolto e non una parte minore
di esso. Per questi motivi non possiamo che confermare che questo lavoro
non è in armonia con i princìpi biblici (SCA:SSB 10.11.87)
Come le uova pasquali sono simbolo di fertilità, la colomba è legata
al simbolo trinitario dello spirito santo come parte della cosiddetta
'Santissima Trinità'. Così l'uso della colomba per celebrare la Pasqua
è legato a falsi insegnamenti antiscritturali. Chi contribuisce nel
lavorare alla preparazione o allo smercio di colombe pasquali si legherebbe
con il suo lavoro a una celebrazione pagana. In sostanza si viene ad
essere un anello nella catena di montaggio che va a terminare con l'uso
di questo dolce nella pratica antiscritturale della Pasqua. Tale lavoro
è paragonato a ciò che è scritto in Ger 7:18. Tutti contribuivano con
la loro parte per onorare e celebrare la 'regina dei cieli'. Tutti col
loro lavoro erano legati al sacrificio fatto alla falsa dea. W
15.3.69 p 190 (SCD:SSD 27.3.91).
PIONIERI
P.A. CHE NON RAGGIUNGONO LA QUOTA:
Le 60 ore richieste per il servizio di P.A. sono un'esigenza che deve
essere soddisfatta. È ovvio che se un procl. nominato più volte P.A.
non è riuscito a soddisfare questa esigenza senza una valida giustificazione,
pensiamo non sia appropriato che egli sia nominato come tale a meno
che non dia solide ragioni che tale esigenza sia soddisfatta in futuro
(SCA:SSC 31.8.83)
ACCETTARE DOMANDE DI P.A. CONSEGNATE IN RITARDO:
Dipende da ciò che intende fare il com. di servizio e i motivi per cui
la domanda non è stata presentata prima. Comunque in linea di massima
è richiesto che la domanda sia presentata per la considerazione in anticipo
(SCA:SSC 31.8.83)
QUANDO FARE IL P.A. DOPO CHE SONO STATE TOLTE LE RESTRIZIONI:
Un procl. che è stato disciplinato e a cui sono state tolte le restrizioni
può fare il P.A. immediatamente dopo che le restrizioni sono state tolte.
Sono invece i fratelli che vengono disciplinati mentre svolgono il servizio
di P.R. e che per questo vengono rimossi dalle file dei P.R. che devono
aspettare un anno dopo essere stati disciplinati prima di essere idonei
per il servizio continuo. Questo si applica anche a chi è stato riassociato.
Quindi ciò che dice il Km NON si applica a chi era un semplice procl.
quando fu ripreso e posto sotto restrizione. Ripetiamo, tali fratelli,
dopo che sono state tolte loro le restrizioni, possono subito essere
accettati come P.A. (SCB:SSB 23.4.85)
SM RIMOSSO PUÒ FARE IL P.?:
Per poter raccomandare un fratello per il servizio di P.R. è bene consultare
Om 78, 137, 138. Non è detto perché un fratello è stato rimosso da SM
che non possa più svolgere il servizio di P.R. È il com. di servizio
che ne deve determinare l’idoneità (SSB 28.3.83)
CHI NON FA UN SERVIZIO COMPLETO NON SI ACCETTA LA DOMANDA:
Dalle medie di servizio di campo notiamo che il fratello non svolge
un servizio completo. Pertanto in relazione a quanto detto nel Km 8.86
al § 22, non possiamo accettare la sua domanda per il servizio di P.R.
Inoltre non può essere idoneo per svolgere l'opera come P.A. Comunque
vorrete incoraggiare il fratello a impegnarsi ugualmente nell'opera
di predicazione e a provare anche gioia in quello che le sue condizioni
fisiche gli permettono di fare (SPA:SSF 8.1.87)
Abbiamo apprezzato il desiderio del fratello di intraprendere il servizio
continuo. Tuttavia, dopo aver considerato attentamente tale domanda,
abbiamo deciso di non accettarla in quanto le sue medie di servizio
degli ultimi 6 mesi inerenti le V.U. sono molto basse, con un’attività
di ministero incompleta in alcune fasi. Pertanto vorrete incoraggiare
il fratello a fare il P.A. per alcuni mesi. Km 8.86 § 22, 24, 26 Inoltre
date il vs. aiuto affinché si qualifichi per servire come P.R. e fra
qualche mese inviarci una nuova domanda (SSF 17.5.89)
INCORAGGIAMENTO A FARE I P.:
È rincuorante vedere così tanti intraprendere il servizio di P. Nell’incoraggiare
il servizio di P. bisogna tuttavia essere cauti. Nessuno dovrebbe sentirsi
obbligato a fare il P. La domanda per il servizio di P. dovrebbe essere
data solo a coloro che ne fanno richiesta e che intendono fare i P.
Non è saggio distribuire indiscriminatamente la domanda a fratelli e
sorelle solo per indurli a pensare al servizio di P. Inoltre le esperienze
narrate alle assemblee di circoscrizione e i commenti fatti alla congregazione
sul servizio di P. dovrebbero essere edificanti. Non è giusto svergognare
o costringere altri a prendere in considerazione il servizio di P. I
rapporti indicano che ad alcuni fratelli è sembrato che venisse esercitata
su di loro molta pressione. Naturalmente questo non sign. che voi o
gli A. non dovreste incoraggiare il servizio di P., ma questo dovrebbe
essere fatto in modo appropriato, dignitoso. Senza dubbio ci sono molti
altri fratelli e sorelle che potrebbero servire Geova nel servizio a
tempo pieno, ma non vogliamo scoraggiare quelli che ritengono di non
poterlo fare a motivo di circostanze o condizioni fisiche (CO-DO 5.12.86)
ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI P.S.:
Fino a qualche tempo fa non sorgevano problemi di natura anagrafica
in quanto le disposizioni vigenti consentivano alla maggioranza dei
P. di conservare la residenza nel comune d'origine. La situazione è
cambiata da quando è stato approvato, con il DPR 30.5.89 n. 223, il
nuovo regolamento anagrafico che risulta essere meno elastico del precedente.
Generalmente non si incontrano problemi neppure ora con gli uffici anagrafici
dei comuni più grandi i quali raramente effettuano accertamenti o trasferimenti
d'ufficio della residenza. Laddove però i comuni chiedono di regolarizzare
a norma di legge la propria posizione anagrafica, non ci sono molte
soluzioni. La più ovvia consiste nel richiedere l'iscrizione presso
il comune del nuovo domicilio per poi ripetere il trasferimento ad ogni
nuova assegnazione. Ciò richiede però costose ed interminabili pratiche
burocratiche che difficilmente i P. potrebbero sostenere. In genere
se il problema è sollevato solo casualmente e non per iscritto, suggeriamo
di aspettare una formale comunicazione scritta del Comune, non tenendo
conto della segnalazione verbale ed evitando di fare richieste che potrebbero
sollevare nuovamente il problema. Se è davvero necessario si potrebbe
chiedere un colloquio al responsabile dell'Ufficio anagrafico per illustrargli
la propria attività di M. di culto e le ovvie difficoltà a cui si andrebbe
incontro ad ogni nuovo trasferimento. Si può far presente che molti
altri comuni hanno permesso di conservare la propria iscrizione anagrafica.
Si dovrebbe far appello alla comprensione del funzionario e chiedergli
aiuto al fine di trovare una soluzione. Probabilmente, come è accaduto
in casi simili, il funzionario non darà nessuna risposta ufficiale,
ma se avrà compreso la situazione, forse consentirà di conservare l'iscrizione
anagrafica. (LB 26.11.91)
ASSISTENZA SANITARIA PER I P.S.:
Come disposizione generale la legge prevede che per l'iscrizione negli
elenchi di una Unità Sanitaria Locale sia necessaria la residenza in
uno dei comuni compresi nell'ambito territoriale della USL stessa. La
C. del Ministero della Sanità dell'11.5.84 n. 1000/116 prevede delle
eccezioni per chi è legittimato a conservare l'iscrizione anagrafica
in un comune diverso da quello dell'effettiva residenza. In questi casi
è possibile l'iscrizione negli appositi elenchi delle "persone
non residenti" istituiti da tutte le USL. La temporanea iscrizione
non può avere la durata inferiore a 3 mesi e superiore ad un anno, ma
può essere rinnovata. Ai fini dell'iscrizione dovrebbe essere sufficiente
produrre la seguente documentazione alla locale USL: attestato
della C.C. dal quale risulti il motivo e la durata della permanenza
nel nuovo comune; certificato di residenza; attestato di
avvenuta cancellazione dagli elenchi della USL di provenienza (sostituibile
con la domanda di cancellazione che la nuova USL invierà a quella di
provenienza con la comunicazione di avvenuta iscrizione). (LB 26.11.91)
SUSSIDIO AI P.S.:
Abbiamo ricevuto la tua lettera dove ci informi che non hai potuto raggiungere
la quota delle ore richieste. Desideriamo assicurarti che il sussidio
non è legato al raggiungimento della quota delle ore ma alla nomina
di P.S. Se il motivo del mancato raggiungimento delle ore non fosse
tale da giustificarlo, ti verrebbe chiesto di far uso dei giorni di
assenza per vacanze, ma non ti verrebbe trattenuto il sussidio. (SCD:SSD
26.10.93).
RACCOMANDAZIONI
DI ANZIANI E S.M.
QUANTI ANNI DAL BATTESIMO PER UN A.:
I 5 anni che si richiedono perché un fratello possa essere raccomandato
A. sono solo indicativi. In alcune circostanze sono stati accettati
come A. fratelli che non erano battezzati da 5 anni. Tale indicazione
data dall'Ufficio non contrasta con la W 1.6.79. Il principio lì esposto
come guida è lo stesso, solo che non è riportato nessun num. di anni.
È da tener presente che la W è letta in diversi paesi. In alcuni paesi
le congregazione sono relativamente più giovani rispetto a quelle di
altri. Un uomo potrebbe quindi essere qualificato come A. in una congregazione
ma non necessariamente in un'altra dove ci sono fratelli da più anni
nella verità e con maggiore esperienza, conoscenza e maturità. La W
appropriatamente non ha indicato gli anni, lasciando che in ciascuna
nazione si possano applicare le istruzioni, considerando le esigenze
locali. I 5 anni sono solo indicativi per evitare che si facciano raccomandazioni
affrettate ma affinché si possa fare un'attenta valutazione dell'individuo,
assicurandosi che il suo servizio possa essere utile alla congregazione
(SCB:SSD 8.10.79)
CHI NON PARTECIPA PIENAMENTE ALLE COMITIVE O ALLE AD.:
Nella prima domanda ci chiedete: "Un fratello che fa un buon rapporto
di servizio di campo ma che non partecipa alla comitiva del sabato,
può essere raccomandato come SM?" Il fatto che un fratello partecipi
a tutte le comitive non lo rende automaticamente qualificato per servire
come SM, come d'altra parte non lo squalifica il fatto che non sostiene
la comitiva del sabato. Il punto è: questo fratello si impegna, nel
limite delle sue capacità e circostanze, nell'opera di predicazione?
È un es. per gli altri sotto questo aspetto? Voi che siete sul posto
meglio di chiunque altro potete valutare questo. Un fratello per essere
raccomandato SM dovrebbe soddisfare in maniera ragionevole i requisiti
esposti in 1Tm 3:8-10, 12, 13. (SCA:SSC 24.1.84)
Ci dici che il fratello svolge un’attività a turni settimanali e che
questo lavoro lo fa mancare alle ad. una settimana sì e una no. Desideri
sapere il ns. pensiero al riguardo. Le Scritture ci danno una chiara
direttiva in merito ai requisiti per essere raccomandati come SM. Alla
luce di tali requisiti si può esaminare se un fratello li soddisfa in
modo ragionevole per poter essere raccomandato in tale incarico. Nel
caso specifico, vi sono 3 requisiti che devono essere presi in considerazione.
Ha questo fratello libertà di parola dato che manda alle ad. così spesso?
Si sentirebbe in coscienza di esortare altri a non abbandonare le ad.?
Potrebbe dare consigli efficaci sull'importanza e la necessità di assistere
regolarmente alle ad.? E come lo vedono i fratelli per il fatto che
manca così spesso alle ad.? Potrebbe indebolire l'effetto dei suoi consigli
sia a livello privato che pubblico? Vi sono fratelli che potrebbero
giustificare la loro assenza alle ad. indicando il fatto che il fratello
non vi assiste regolarmente? (1Tm 3:9, 10, 13) Dalle risposte che otterrai
considerandole insieme agli A. della congregazione potrai determinare
se il fratello possiede i requisiti necessari oppure no. (SCB:SSC 2.12.91)
IMPIEGARE FRATELLI AI REPARTI PRIMA DI RACCOMANDARLI:
Per quanto riguarda l'utilizzazione dei fratelli non nominati nei reparti
dove vi sono SM, è una decisione del corpo degli A. stabilirne l'impiego
in base alle circostanze locali. Om 58 Ovviamente se viene richiesto
che coloro che vengano nominati SM devono essere prima provati in quanto
all’idoneità, ne consegue che dev'essere impartito loro un addestramento
progressivo. - 1Tm 3:10 (SCF:SSC 24.5.88)
Per quanto riguarda la possibilità di impiegare fratelli non nominati
per fare gli uscieri, maneggiare microfoni, ecc., potete notare ciò
che dice Om 58. Ivi è indicato che il corpo degli A. può utilizzare
anche altri fratelli ove le circostanze lo rendano consigliabile. Il
commento della W 15.9.85 p 18, più che escludere questa possibilità,
vuole ribadire il privilegiato servizio che sono in grado di rendere
i SM e come i loro compiti non possono essere svolti da chiunque. Inoltre
in 1Tm 3:10 indica che coloro che vengono raccomandati devono prima
essere provati in quanto ad idoneità. Questo implica che devono essere
affidati loro dei compiti da svolgere. (SCF:SSC 12.10.88)
SI ADDESTRANO I FRATELLI, MA NESSUNO LI PUÒ RENDERE IDONEI:
Nel corso delle varie Scuole di Ministero del Regno a cui hanno partecipato
gli A. è stato mostrato con chiarezza come possono addestrare i fratelli
locali e rendersi qualificati per servire nelle congregazione Ciò che
conta comunque perché un fratello sia idoneo, è primariamente il suo
atteggiamento verso l'opera da compiere e non l’abilità tecnica a svolgere
un certo compito. Tale buona attitudine va mostrata prima di ricevere
una certa responsabilità. Nella W 1.6.79 p 18 si legge: " Nessuno
può in effetti rendere A. qualcuno, ma egli deve diventare tale mediante
crescita e formazione spir. e con l'esperienza. Quando un tal uomo è
scelto per servire in un incarico, la sua nomina è in sostanza un riconoscimento
delle buone qualità che già manifesta". D'altra parte i vari A.,
ognuno nelle sue responsabilità, aiutano i fratelli a progredire spiritualmente.
Ad es., il SS aiuta i fratelli che lavorano nei reparti riviste, letteratura
e territori a qualificarsi. Il CSTG aiuta insieme al SSMT i fratelli
a divenire più capaci come lettori, e così via. Così siamo tutti parte
di un'org. che ci provvede amorevole addestramento. (Isa 54:13; 30:20,
21) (SCC:SSC 21.4.88)
MODO IN CUI OPERA LO SPIRITO SANTO OGGI IN RELAZIONE ALLE NOMINE:
Riguardo alle nomine degli A. nelle congregazione lo spirito santo opera
oggi come nel passato, con la stessa forza. Nel passato lo spirito santo
si serviva di strumenti umani per fare le nomine. (Tito 1:5; Atti 14:23)
Tito non era membro del corpo direttivo ma aveva avuto una delega da
questo per nominare A. L'ap. Paolo era membro del corpo direttivo e
insieme a Barnaba nominava A. nelle congregazione Oggi vediamo accadere
la stessa cosa. Il corpo direttivo dei T.d.G. fa nomine di A. o delega
le filiali sparse sulla terra per fare queste nomine. Quindi oggi come
nell’antichità le nomine vengono fatte da uomini imperfetti. A causa
dell'imperfezione anche gli uomini che facevano le nomine avrebbero
potuto commettere errori e nominare persone non qualificate. Ciò è indicato
dall'esortazione: "Non porre mai le mani su nessun uomo affrettatamente".
(1Tm 5:22) Se lo spirito santo agiva con maggiore forza allora, ispirando
la persona che faceva nomine a non sbagliare, che bisogno c'era di avvertire
Timoteo di non porre le mani affrettatamente su qualcuno? Se la nomina
era controllata dallo spirito santo non ce n'era bisogno. Il fatto che
Paolo fa questa esortazione, dimostra che Timoteo avrebbe potuto commettere
errori. In tal caso è possibile che coloro che erano stati raccomandati
frettolosamente dovettero poi essere rimossi. Dall'esortazione che fa
l'ap. Pietro agli A. di quel tempo si capisce che alcuni non manifestavano
nel modo dovuto i loro requisiti. Egli parla di non "signoreggiare",
non cercare "guadagno disonesto" e non trascurare di pascere
il gregge. Se tutti gli A. avevano ottimi requisiti perché Pietro menzionò
tutte queste cattive qualità? Poi potremmo anche chiederci: Se lo spirito
santo agiva con più forza nel I° sec. così da rendere più idonei gli
A., non avrebbe in ogni caso potuto renderli perfetti, non è vero? Sarebbero
stati sempre uomini imperfetti e quindi alcuni, dopo la nomina, avrebbero
potuto perdere i requisiti e quindi essere rimossi. Quando furono nominati
i 7 uomini menzionati in Atti cap. 6 che ricevettero gli incarichi di
SM o A., in quale modo operò lo spirito santo? Esattamente nello stesso
modo in cui opera oggi, come indica la G. 22.12.79. Oggi le nomine vengono
fatte in base ai requisiti dettati dallo spirito santo e pregando per
la sua guida, come nel passato. (Atti 6:35; Gia 3:17, 18; Atti 6:6;
14:23) (SCC:SSF 15.9.80)
RACCOMANDAZIONE DI A. E LIBRO KS:
Sono state chieste delucidazioni circa il provvedere ai nuovi A. i libri
di testo della Scuola di Ministero del Regno. Suggeriamo che quando
un fratello viene raccomandato per essere nominato A., il CO lasci i
libri di testo al SP il quale li terrà finché il fratello sia stato
nominato. Se per qualche ragione il fratello non viene nominato, il
SP li potrà restituire al CO quando sarà possibile o quando visiterà
di nuovo la congregazione (CO-DO 5.12.86)
RACCOMANDAZIONI DOVE NON C’È UN CORPO DI A.:
Se un fratello viene raccomandato come A. o SM in una congregazione
dove uno o più SM fanno parte come sostituti del com. di servizio della
congregazione, si dovrà seguire questa procedura: Il CO discuterà con
l’A.(i) i requisiti del SM che fa parte del com. di servizio o di chiunque
altro venga preso in considerazione. Il SM(i) facente parte come sostituto
del com. di servizio non dovrà prendere parte a questa conversazione.
Se si decide di raccomandare un fratello per l’incarico di A. o SM,
il nominativo non sarà incluso nel modulo S2I ma sarà comunicato dal
CO in una lettera separata, firmata dal CO e dall’A.(i) che presta servizio
nel com. di servizio. Se la raccomandazione sarà approvata, l’Ufficio
apporrà il nome(i), indicando la nuova nomina, su 2 copie del modulo
S2I, e poi ne rispedirà una copia alla congregazione Se in una congregazione
non ci sono A., il CO invierà il modulo S2I con la sua raccomandazione
per la nomina(e) e, se questa viene approvata, una copia dell'S2I sarà
rispedita alla congregazione (CO-DO 5.12.86)
RAPPORTI
DI SERVIZIO
FRATELLO CHE NON VUOLE FARE IL RAPPORTO DI SERVIZIO:
È evidente che il fratello non ha compreso bene il motivo per cui i
procl. sono invitati a fare rapporto di servizio. L'avete visitato regolarmente
e l'avete aiutato a comprendere la necessità di adeguarsi alle norme
stabilite ma sembra che egli si rifiuti di farle. Non crediamo sia il
caso di farne un problema. Se egli si rifiuta di consegnare il rapporto
di servizio per motivi suoi è libero di farlo. Naturalmente, non sarà
considerato un procl. esemplare per cui i suoi privilegi di servizio
dovranno essere limitati. È ovvio che se egli cerca di convincere altri
a non consegnare il loro rapporto di servizio allora si renderebbe colpevole
di settarismo e di creare divisione in seno alla congregazione In un
caso del genere, dovrebbe essere chiamato davanti ad un comitato giudiziario
Ma se ciò non avviene e non effettua alcuna opera di convincimento nei
riguardi dei suoi conservi allora sarà considerato semplicemente un
procl. spiritualmente non maturo e non esemplare. Si continuerà ad aiutare.
Di tanto in tanto sarà opportuno parlargli non tanto in relazione al
fatto che non consegna il rapporto, quanto in relazione alla sua crescita
spir. nella verità. Potrebbe essere conveniente offrirgli addirittura
uno S.B. a domicilio perché è evidente che non è spiritualmente a posto.
(SCA:SSH 7.2.86)
COGNOME DA USARE NELLE REGISTRAZIONI PER LE SORELLE VEDOVE O SEPARATE:
Non vi sono difficoltà che una sorella chieda di farsi registrare e
chiamare in congregazione col cognome del marito nel caso sia vedova
o separata. Non vi è alcun motivo di richiederle tassativamente di utilizzare
il cognome da nubile. (SCD:SSD 31.1.94)
COME CONTEGGIARE GLI S. B.:
Ci chiedi alcuni chiarimenti circa i rapporti di S.B. Crediamo che la
risposta sia contenuta in Om 103. Vi si legge: "Alla fine di ogni
mese compila un foglietto di rapporto di st. per ciascun S.B. a domicilio
che hai condotto durante il mese". È evidente che chi fa rapporto
di S.B. è colui che effettivamente l'ha condotto durante il mese. Questo
si applica anche a chi, per un intero mese, ha tenuto uno S.B. in sostituzione
di un altro. Se durante un mese la persona non ha tenuto alcun st.,
non c’è motivo di fare rapporto di S.B. Questo è conforme a quanto indicato
nel libro citato p 103 dove, parlando di ciò che deve essere scritto
sul "rapporto dei servizio di campo", dice che il num. degli
S.B. indicato "dovrebbe corrispondere al num. dei foglietti 'rapporto
di st.' che consegni". Se si desidera compilare il "rapporto
di st." semplicemente per segnalare che durante il mese non è stato
tenuto alcuno st. con la persona questo potrebbe essere fatto ma non
potrà essere conteggiato nel rapporto di servizio della persona e della
congregazione (SCF:SPA 8.11.93).
REGISTRAZIONI
DELLA CONGREGAZIONE
COME DISPORRE LE CARTOLINE DEL PROCL. NELL’ARCHIVIO:
Ci chiedevi se c'è qualcosa in contrario che vengano disposte le cartoline
di registrazione del procl. in ordine secondo gli SL. L'argomento è
stato preso in considerazione dal libro Lampada 105 al sottotitolo "La
tua cartolina di registrazione di procl." Si legge: "Lo schedario
delle cartoline si divide in 3 sezioni. Una contiene le cartoline di
quei procl. che hanno fatto la dedicazione e l'hanno simboleggiata con
il battesimo in acqua, e sono stati riconosciuti dalla congregazione
come ministri ordinati. Una 2a sezione è formata dalle cartoline di
quei procl. non si sono ancora battezzati ma che hanno le qualità per
fare il rapporto come procl. e vengono addestrati per divenire ministri
di Dio. La 3a sezione contiene cartoline di quelli che sono P.R. o P.S.
nella congregazione Quando le cartoline sono completamente riempite,
si mettono in uno schedario permanente". Quindi non c'è alcuna
disposizione perché le cartoline vengano tenute in un ordine diverso,
ad es. secondo gli SL. Del resto non c'è effettivamente tale necessità.
Se ogni CSL si fa un elenco dei procl. associati al suo SL fa presto
a consultare le cartoline dei procl. dal momento che sono tenute nell'archivio
in ordine alfabetico. Anche il SEG può, se lo desidera avere un elenco
dei procl. secondo gli SL. Comunque, per quanto riguarda le cartoline
di registrazione vi invitiamo a disporle come suggerito sopra perché
è la disposizione più pratica non solo per la consultazione da parte
degli A. ma anche per i CO. (16.11. 81).
RIASSOCIAZIONI
COM. PER ESAMINARE UNA RIASSOCIAZIONE:
Quanto detto nel Ks 129 che "conviene che gli A. che compongono
il com. per la riassociazione siano gli stessi che componevano il comitato
giudiziario" parte dal presupposto che tali A. operino come tali
nella congregazione che deve prendere in considerazione la riassociazione
della persona. Se disponibili, sarebbe meglio che fossero loro a costituire
il com. per la riassociazione. Altrimenti non è il caso di chiamare
A. da congregazione esterne solo perché composero a suo tempo il com.
che disassociò. Solo se localmente non vi sono sufficienti A. ci si
dovrà rivolgere a congregazione vicine (SCD:SSD 20.5.92)
Quando la persona che chiede di essere riassociata è stata disassociata
da un'altra congregazione si formerà un comitato giudiziario che esaminerà
la sua richiesta. Se tale com. ha un'opinione favorevole alla riassociazione,
si metterà in contatto con gli A. della congregazione in cui la persona
è stata disassociata inoltrando la propria raccomandazione. Gli A. della
congregazione originaria esamineranno tale raccomandazione per mezzo
di un comitato giudiziario appositamente formato. Sarà questo com. a
prendere la decisione di riassociarlo o no. L'espressione che sarà il
comitato giudiziario della congregazione che lo disassociò a dover accettare
la sua richiesta di riassociazione, non vuol dire che dovranno essere
necessariamente gli stessi A. che componevano il comitato giudiziario
originale a doverlo fare. Tali A. non facevano altro che rappresentare
la congregazione in cui la persona era associata. Ciò che occorre perciò
è un comitato giudiziario che rappresenti la stessa congregazione che
possa esaminare la richiesta di una riassociazione (SSE 8.9.84)
La risposta alla tua domanda sulla riassociazione si trova in Om 149.
Infatti li si legge: "La decisione di riassociarla viene però presa
da un comitato giudiziario della congregazione che la disassociò".
Pertanto noterai che qui non è detto: "... il comitato giudiziario
che la disassociò", ma: "un comitato giudiziario della congregazione
che la disassociò". Perciò sono sempre gli A. di quella congregazione
che sono in posizione di conoscere quanto è stato fatto al tempo della
disassociazione essendo in possesso della pratica. (-)
INVIARE SEMPRE UNA RELAZIONE SCRITTA
È necessario che il comitato giudiziario alleghi una relazione alla
cartolina di Registrazione di dissociazione (S-79b) ogni qualvolta veniamo
informati di una riassociazione. Vi preghiamo di tenerne conto come
prassi normale. (27.10.93)
L’UFFICIO NON INVIA LA CONFERMA:
Ci dispiace che abbiate atteso una ns. notifica che confermasse la vs.
decisione, ma ciò non è avvenuto perché già da molti anni non esiste
più la disposizione di inviare un avviso alle congregazione in merito
a coloro che sono stati riassociati. Inoltre non abbiamo pensato di
far seguito alla vs. lettera dal momento che essa consisteva della risposta
ad una ns. richiesta di maggiori informazioni (SCF:SSF 6.7.91)
NON SI FA L'APPLAUSO:
Siamo lieti di rispondere alla vs. lettera dove ci ponete una domanda
in relazione all'annuncio della riassociazione di un fratello. La cosa
è stata spiegata con chiarezza in varie occasioni. Ad es. nel corso
del programma presentato nel ciclo di assemblee di circoscrizione dal
tema: "Ripudiamo l’empietà e i desideri mondani" tenute nel
periodo tra i mesi di set. 84 e gen. 85, fu indicato che non è indice
di sanità di mente applaudire quando viene annunciata una riassociazione.
Il riassociato deve infatti ancora dare prova alla congregazione del
suo pieno ristabilimento spir. (SCC:SSC 3.5.88) PUNTO DELLO SCHEMA:
“Scena III, Problema: “Si mostra sanità di mente applaudendo quando
viene riammessa una persona disassociata? Uno degli A. dice di aver
sentito che in alcune congregazione è stato fatto, ma si chiede se sia
saggio farlo. La conversazione mette in risalto che la congregazione
è lieta di avere di nuovo nel suo mezzo chi è stato riassociato, ma
l’individuo deve ancora provare se stesso. Alcuni che sono stati riassociati
in seguito non hanno assistito alle ad., mentre prima della riassociazione
vi assistevano regolarmente. È evidente che si preoccupavano più della
propria reputazione che della necessità di dare prova inequivocabile
di frutti degni di pentimento. Avrebbero dovuto piuttosto preoccuparsi
del nome di Dio e della necessità di soddisfare i suoi requisiti. La
riassociazione può dare alla persona la possibilità di comunicare con
altri nella congregazione ma la restrizione di tutti i privilegi è progressiva;
può richiedere parecchio tempo. Non dovrebbe venir meno al proposito
dell’immeritata benignità di Dio”.

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