-
Abbigliamento-acconciatura
Adunanze
Asilo
Assemblee
-
Associazioni
non riconosciute
Barba-baffi
Battesimo
-
Cassa integrazione Collette
Comitato di servizio Comitati giudiziari
-
Commemorazione Confetti e bomboniere Dichiarazione di fedeltà
-
Disassociati-dissociati Divorzio-separazione Domande bibliche
-
Falsa
religione Famiglia,
genitori, figli Feste
Fidanzamento
-
Funerali Immagini,
fotografie, fumetti, tatuaggi Lavoro armato
-
Lavoro legato a religione Lavoro secolare Lutto, tradizioni
sui morti
-
Matrimonio, nozze
Medicina Ministri di culto
Neutralità
Ospedali
-
Panettone, pandoro, uova pasquali Pionieri
Raccomandazioni
-
Rapporti di servizio Registrazioni
congregazione
Riassociazioni
-
Rimozioni,
dimissioni Sala
del Regno Trasfusioni, trapianti
-
Scuola
Segnati
Servizio
di campo, visite ulteriori Sesso
-
Sindacati, sciopero
Sorvegliante Spiritismo Studi
biblici
Studio familiare
Svago, ricreazione, caccia, pesca, sport -
Tasse, leggi di Cesare
Testamenti Trasgressioni
varie
RIMOZIONI,
DIMISSIONI:
PROCEDURA PER LA RIMOZIONE E NUMERO DI A. NECESSARI:
Consideriamo la domanda riguardante il modo di procedere
per la rimozione di un A. o un SM. Prima di rimuovere un
A. o un SM deve essere fatta un'udienza con lui, per
permettergli di presentare qualsiasi obiezione che possa
avere alla sua rimozione, e in modo che il com. di
servizio, nominato per esaminare i suoi requisiti, possa
indicargli dove viene meno e dargli utili consigli per
poter acquisire di nuovo questi requisiti, e così
essere in grado, in futuro di ricevere di nuovo tale
incarico. Questo deve essere fatto in ogni caso di
rimozione. Riguardo al num. di A. che devono comporre il
com. di servizio, questa è una cosa che dev'essere
decisa localmente dall'intero corpo degli A. Se pensano
che l'intero corpo dovrebbe essere presente all'udienza,
assieme al CO, per esaminare i requisiti di tale persona
di cui si raccomanda la rimozione, questo va bene. Se
invece pensano che bastano 3 A., anche questo va bene.
È lasciata alla decisione del corpo degli A. quanto
dovranno formare il com. di servizio che esaminerà la
persona di cui si raccomanda la rimozione. Comunque, mai
una persona dev'essere rimossa senza aver avuto queste
udienze con lui. (SCB:SSC 1.9.83)
Apprendiamo che c’è stato un vizio di forma nel
procedere ad esaminare i requisiti del SM. Infatti in
base alla direttiva data nella C. 15.2.84 è il locale
corpo degli A. a comporre e nominare il com. di
servizio, una volta accertato che ciò sia necessario e
corretto. Non comprendiamo perché il comitato giudiziario
che ha preso
in esame il caso di ... abbia poi considerato i
requisiti del fratello ... se non è stato investito di
tale autorità dal corpo degli A. locali. (SSA 4.3.92)
Siamo lieti di rispondere alla vs. lettera relativa ad
alcuni chiarimenti in occasione della richiesta di
cancellazione di A. e SM. La C. 15.6.92 dice chiaramente
che quando un nominato si trova coinvolto in problemi
che non richiedono la formazione di un comitato giudiziario, ma possono
sorgere dubbi sui suoi requisiti, il problema può
essere trattato alla successiva visita del CO. È chiaro
che in tale occasione sarà l'intero corpo degli A.,
insieme al CO, a considerare la questione. Sarà il
locale corpo degli A. a valutare se è opportuna la
presenza del fratello. Trattandosi però della disamina
dei requisiti di un A. egli potrebbe essere presente
all'ad. perché presta ancora servizio come tale.
Infine, non è necessario leggere al fratello esaminato
la lettera che sarà inviata alla C.C. È sufficiente
spiegargli le ragioni scritturali che dimostrano in
quali requisiti è venuto meno. (SCA:SSB 14.6.00)
Siamo lieti di rispondere alla vostra lettera con la
quale raccomandate la rimozione del fratello dall'incarico di A. Ci fa piacere notare il vs.
desiderio di mantenere elevati i requisiti dei fratelli
nominati nella cong. Ad ogni modo, in relazione a quanto
sopra, dato che non si tratta di un'azione giudiziaria,
vi invitiamo ad attendere la visita del CO e considerare
insieme a lui la questione. Questo è in armonia alle
istruzioni riportate nella C. del 15.6.92, p 2.
Attendiamo pertanto di ricevere in quell'occasione una
specifica raccomandazione. In tale occasione non mancate
di indicarci se il fratello è d'accordo con la vs.
decisione e, se non lo è, diteci se lo avete informato
della possibilità di esporre il suo punto di vista in
una lettera a parte. (SCA:SSB 21.4.00)
A. CHE SI DIMETTONO:
Comprendiamo il difficile periodo che stai vivendo a
seguito della recente disassociazione di tua figlia. Per
quanto riguarda la tua richiesta di dimissioni dalla
tua responsabilità di A. è il corpo degli A. della tua
cong. a doverle prendere in considerazione nominando a
tal fine un apposito com. di servizio. (SCF:SSF 4.12.90)
Quando un A. che per motivi familiari vuole dimettersi
dall'incarico, dovreste accettare le sue dimissioni o
incoraggiarlo a rimanere nel suo incarico? Senz'altro è
evidente che il fratello ha un problema che non può
trascurare. Da ciò che egli dice ora non può avere
cura delle responsabilità di A. senza nello stesso
tempo trascurare i suoi doveri di padre e capofamiglia.
A meno che voi, come corpo di A., non siate in grado di
dare dei suggerimenti che gli permetterebbero di
rimanere nell'incarico e aver cura della famiglia,
dovreste accettare le sue dimissioni, in base a ciò
che dice Om 40 § 2. Questo sempre se non vi sono motivi
che indicano che egli ha perso i suoi requisiti. Se così
fosse, sarebbe rimosso per mancanza di requisiti e non
per le sue dimissioni. Perciò potreste esaminare la
possibilità di risolvere il problema del fratello
senza dover ricorrere alle sue dimissioni, ma se ciò
non fosse possibile dovreste accettare le sue
dimissioni. (SCC:SSF 20.5.83)
Se un fratello chiede di sua iniziativa di essere
cancellato dall’elenco degli A. o dei SM, il corpo
degli A. dovrebbe provvedere all’Ufficio informazioni
dettagliate. Se il fratello pur essendosi dimesso
spontaneamente, non è più idoneo per prestare
servizio, questo, insieme alle relative ragioni
scritturali, dovrebbe risultare nelle ns. registrazioni.
Se in futuro verrà di nuovo raccomandato, gli A.
dovranno specificare perché ritengono che ora soddisfi
i requisiti scritturali. È capitato a volte che il
corpo degli A. ha deciso che un A. o un SM non era più
idoneo per prestare servizio. Tuttavia, anziché
raccomandare la rimozione, gli A. hanno esortato il
fratello a dimettersi. Questo ha creato inutili
problemi. Se è chiaro che un fratello non è più
idoneo per prestare servizio, gli A. dovrebbero
assumersi le loro responsabilità di raccomandare la
rimozione anziché suggerirgli di dimettersi. - 1Co
16:13 (CODO 30.5.87)
SALA DEL REGNO
TENERE CATALOGHI DI
[OMISSIS]:
Dal Km 7.77 e 1.80, comprendiamo che, mentre ogni
singolo procl. è libero di acquistare ciò che
desidera, d'altra parte non dovrebbe avvalersi della
disposizione della cong. per fare i suoi acquisti. Nelle
S.d.R. quindi, non dovrebbero essere esposti cataloghi
di prodotti commerciali, anche se hanno una certa
attinenza con l’attività teocratica e né gli A., né
nessun altro fratello dovrebbero divenire i coordinatori
di acquisti globali a beneficio dell'intera cong. In
altre parole, se un fratello desidera acquistare del
materiale presso la ditta [omissis] è
liberissimo di farlo, ma non lo farà certamente
rivolgendosi agli A. perché effettuino l'acquisto per
suo conto. (SCA:SSF 20.1.83)
COMUNE NON DA IL PERMESSO DI AFFIGGERE UNA TARGA:
Ci chiedi alcune informazioni relative ad una targa
luminosa che avreste voluto esporre per segnalare la
S.d.R. Vi suggeriamo di fare un ricerca nella zona
residenziale in cui vi trovate e di verificare che non
vi sia nessun'altra insegna del genere con particolare
riferimento ad altri edifici religiosi, culturali o
ricreativi. Se dovreste trovare insegne luminose come
quella che intendete porre, potreste con una lettera
gentile e decisa fare notare all'amministrazione
comunale che il diniego dato non può essere parziale.
In caso contrario, cioè che non trovate insegne del
genere e che pertanto la risposta del comune risulti
coerente con la realtà, vi suggeriamo di non apporre
insegne all'esterno della Sala. Circa l'insegna
all'interno, se il risultato è il medesimo potete
tentare di apporla in modo che sia visibile ma non
eccessivamente appariscente. (SSG:CMB 21.4.83)
3 CONG. USANO LA STESSA SALA E 2 SI DISTACCANO:
Se le 2 cong. intendono lasciare la Sala di proprietà
in cui sono state sino a questo momento è una decisione
che spetta unicamente a loro. Lasciando detta Sala
comunque perdono ogni diritto su di essa. Non possono
pretendere nulla dalla cong. che continuerà ad occupare
la Sala di proprietà e questo perché hanno rinunciato
volontariamente ad avvalersi dei privilegi di cui
godevano. È vero che hanno contribuito all'acquisto, ma
andandosene non possono pretendere di essere in qualche
modo rimborsati. Naturalmente la cong. che rimane
potrebbe, spinta da amore fraterno, offrire una
contribuzione che sarà loro d'aiuto. Detta
contribuzione potrà essere una somma unica versata una
volta per sempre di una certa consistenza, oppure un
versamento mensile da stabilirsi localmente. Se pensa ad
es. di offrire una contribuzione pari ad un terzo
dell'affitto, può essere corretto. Non vi è nessuna
norma al riguardo. Se sarà dato del denaro alle 2 cong.
sarà da considerarsi una contribuzione volontaria e non
una tassa e di conseguenza sarà la cong. che rimane
nella Sala a determinare il da farsi. Una volta
stabilito l'accordo, sarà opportuno metterlo per
iscritto e cioè mettere per iscritto la somma da
versare ogni mese, se questa sarà la decisione presa.
Naturalmente la decisione sarà presa previa
presentazione di una risoluzione alla cong. presentata
dagli A., indicante per quanto tempo ciò avverrà. Nel
mettere per iscritto l'accordo sarà appropriato essere
specifici per non incorrere in difficoltà future. (SCA:SSC
3.12.83)
PULIZIA DELLA SALA:
Se una persona interessata con cui si studia si offre
per il programma di pulizie della Sala, spetterà al
locale corpo degli A. decidere cosa fare. Se la persona
sta facendo progresso nella via della verità e sta
facendo passi concreti per cambiare la propria
personalità, può darsi che si possa inserire nel
programma accettando il suo aiuto. Crediamo che la
situazione sia diversa per coloro che si identificano
con la "bestia selvaggia" e dipendono
direttamente da essa. Dato che le pulizia della Sala
sono un privilegio, non desideriamo concedere tale
privilegio a coloro che si identificano con la
"bestia selvaggia" e non fanno passi concreti
per separarsene. (SCB:SSB 7.2.77)
Ci chiedi se è giusto far pulire la S.d.R. ad
un'impresa specializzata. Non crediamo che sia
appropriato affidare ad un'impresa di pulizie il compito
di pulire la S.d.R., anche se fosse composta
esclusivamente da fratelli. Questo è un compito che
viene affidato a fratelli locali. È bene che i nominati
si attengano a quanto dice Om 62: 'I gruppi di SL
possono pulire a turno la Sala, seguendo la lista delle
cose da fare ogni settimana'. (SCD:SSD 3.4.91)
PROGRAMMA DI ASSISTENZA ASSICURATIVO:
Rispondiamo alla vs. lettera con la quale ci avete
indicato i danni economici riportati da 2 autovetture
parcheggiate all'interno della recinzione della S.d.R.,
a seguito del lancio di pietre da parte di un giovane
vandalo. Ci chiedete se i danni subìti possano essere
coperti dal "programma di assistenza" delle
S.d.R. Come spiegava la C 16.12.92, il programma di
assistenza non è assolutamente, come avete scritto,
"una assicurazione internazionale". Da ciò
consegue che non si possono fare paragoni fra ciò che
può garantire una compagnia assicuratrice ed il ns.
programma. Infatti una compagnia di assicurazione
persegue scopi di lucro e deve osservare le norme di
leggi che regolano la materia, mentre l'org. mondiale
dei T.d.G. persegue scopi interamente diversi: il
programma di assistenza trae origine dai ns. princìpi
di collaborazione fraterna, perché appunto serve a
soccorrere le cong. che da sole non possono far fronte
ad eventi disastrosi che compromettono l'uso delle
S.d.R. l’incolumità fisica di conservi in occasione
di lavori sempre collegati all'uso dei ns. luoghi di ad.
Ribadiamo dunque che la C.C. non è una compagnia
assicurativa che stipula polizze. La C. parlava di un
programma interno, avente lo scopo di utilizzare le
contribuzioni per aiutare le cong. che subiscono danni
alla Sala e delle Assemblee, oppure i conservi che
subiscono incidenti fisici in occasione di lavori di
costruzione o di ristrutturazione. Nel vs. caso non
riteniamo appropriato utilizzare le contribuzioni del
programma per riparare i danni di autovetture private.
In effetti sappiamo di avere degli oppositori e di poter
essere oggetto a motivo della ns. fede, di ingiurie e
danni a carico della ns. persona e delle ns. cose. Ad
es. non è raro che i procl. subiscano danni durante la
predicazione, sia fisicamente che alle loro autovetture,
ma non per questo chiedono risarcimenti alla C.C. o al
programma di assistenza. In ogni caso possiamo avvalerci
dei provvedimenti che la legge vigente ci mette a
disposizione. Il ns. parere sarebbe quello di portare
avanti la denuncia contro il "vandalo"
chiedendo al giudice competente di riconoscere il
risarcimento del danno. Inoltre sarebbe opportuno sapere
se la normale assicurazione delle autovetture
danneggiate include danni vandalici, infatti può darsi
che i proprietari abbiano già previsto una simile
copertura nella polizza personale. (LA:LC 17.11.92)
SANGUE, TRASFUSIONI, TRAPIANTI DI ORGANI
NELL'ALIMENTAZIONE:
Il decreto del 9.6.83 il Ministero della Sanità
dettando le Norme igienicosanitarie concernenti la
produzione, il commercio e l'impiego di proteine
plasmatiche, ha ampliato le possibilità di utilizzo del
sangue per uso alimentare. Il sangue può essere
utilizzato oltre che in toto, anche frazionato. La
suddetta norma permette di impiegare il plasma nella
produzioni di alimenti. È impiegato generalmente come
legante nella preparazione di insaccati carnei cotti,
come la mortadella, il prosciutto cotto, vari insaccati
stagionali, ecc. Il decreto comunque prevede che nel
caso sia usato il plasma come legante, sulle confezioni
destinate al consumatore tra gli ingredienti deve
figurare l'indicazione "proteine plasmatiche".
Questa indicazione può quindi essere utile
nell'identificare i prodotti contenenti proteine
provenienti dal sangue. (C CODO 30.1.84)
SANGUE USATO COME CHIARIFICATORE DEL VINO O DELLA
MARSALA:
È vero che nell'uso improprio del sangue sia come
chiarificatore che come concime non vi è una diretta
violazione al comando biblico di 'astenersi dal sangue'
come alimento. Vi è tuttavia implicato il rispetto
dovuto al sangue come Dio ha stabilito. W 15.10.64 p 630
L'uso improprio del sangue è pertanto una questione di
coscienza. Comunque, se un servitore facesse uso
improprio di sangue e la faccenda turbasse la cong.,
egli perderebbe il suo incarico in quanto non è
esemplare. Se è un procl. non verrebbe chiamato davanti
ad un comitato giudiziario ma si assumerà la piena responsabilità di
ciò che fa davanti a Dio. Una saggia riflessione circa
questa attività lavorativa la presenta la W 1.9.63 p
538. Naturalmente, il cristiano dovrebbe tenere in
considerazione la coscienza altrui. Questo argomento è
stato trattato nella W 1.1.83 p 26 dove sono elencati
vari fattori da considerare circa il lavoro. (DC
22.1.84)
Ogni cristiano ha la responsabilità di accertarsi dei
prodotti sui quali ha dei dubbi, prima di farne uso.
Qualora dopo aver avuto spiegazioni e assicurazioni, in
questo caso dai produttori di marsala, che non c’è
sangue, ma nutre ancora dubbi, allora dovrebbe seguire
il consiglio di Paolo in Ro 14:23 e non fare uso del
prodotto. Però se dopo aver avuto le assicurazioni da
parte dei produttori di marsala, che questa non contiene
sangue, un cristiano desidera farne uso, la cosa dipende
dalla sua coscienza e nessuno dovrebbe criticarlo.
Secondo il dizionario enciclopedico di G. Treccani, alla
voce "Marsala", parlando della chiarificazione
del prodotto dice: "Seguono varie chiarificazioni,
fatte per lo più con sangue fresco e defibrinato di
bue". Si può capire che alcuni tipi di marsala
vengono filtrati o chiarificati con sangue di bue. Quali
siano questi tipi di marsala non lo sappiamo. Ogni
cristiano deve essere certo di non violare la legge di
Dio sul sangue, informandosi presso la casa produttrice
del marsala che intende usare. Questa sarà in grado di
dire quale mezzo di chiarificazione viene impiegato da
loro - W 1.11.78 p 31. (SCC:SSB 20.11.81)
SORELLA CHE DEVE CUCINARE CACCIAGIONE AL MARITO
INCREDULO:
Se il marito chiede alla moglie di cucinare della carne
o della cacciagione che non fosse stata uccisa nel pieno
rispetto della legge di Dio, ella come moglie, potrebbe
sentirsi in coscienza di cucinare per il marito in
quanto la cosa gli viene specificamente richiesta dal
capo famiglia. Se lo facesse non violerebbe la legge di
Dio sulla santità del sangue ma potrebbe in coscienza
rifiutarsi di farlo. Non essendoci quindi una violazione
della legge di Dio ella deve agire tenendo conto della
sua coscienza. Ro 14:23 (SCB:SSD 19.11.80)
MANGIARE CARNE DISSANGUATA COTTE INSIEME A CARNE NON
DISSANGUATA:
Ci chiedi se un cristiano può mangiare della carne
dissanguata cotta insieme ad altra carne non
dissanguata. Consultando l'Indice 78, al soggetto CIBO,
poi al soggetto subordinato 'sangue nel' e quindi al
soggetto specifico 'animali non debitamente dissanguati'
vi è il riferimento a W 1.11.78, p 312. A p 31, viene
posta la domanda: “Fino a che punto il cristiano
dovrebbe interessarsi di sapere se c'è sangue nei
prodotti alimentari?" Nel § successivo è detto:
"Dio disse a Noè, e all'intera famiglia umana:
'Ogni animale che si muove ed è in vita vi serva di
cibo... Solo non dovete mangiare la carne con la sua
anima, col sangue. (Gen. 9:3,4) Pertanto i veri
adoratori dovrebbero voler evitare di mangiare carne in
cui sia rimasto sangue o altri alimenti a cui sia stato
aggiunto sangue". Se si fa cuocere della carne non
dissanguata insieme a carne dissanguata, non è forse
come aggiungere del sangue a quest'ultima? Se così è,
quel cibo non è adatto al cristiano. Non è una
questione di coscienza se mangiare o meno tale cibo. È
una violazione alla legge biblica sulla santità del
sangue (18.11.82)
Ci chiedi se un cristiano può mangiare carne
dissanguata cotta assieme a carne non dissanguata. La
risposta si trova in Rs 335 dove dice: “... qualsiasi
cibo cotto cui sia stato aggiunto sangue intero o anche
qualche frazione d’esso non deve essere mangiato”.
La domanda che sorge è questa: Se si cuoce carne
dissanguata insieme a carne non dissanguata, non è
forse come aggiungere sangue intero alla carne non
dissanguata? Tale cibo non sarebbe idoneo per il
cristiano e non dovrebbe essere mangiato. (DC 28.10.87)
PRIMA DI SCANNARE UN ANIMALE È LECITO TRAMORTIRLO CON
UN COLPO?:
Il motivo per cui il cristiano non deve mangiare animali
soffocati (o morti da sé) è che contengono sangue. Il
cristiano ha la responsabilità di accertarsi che ciò
che mangia sia stato dovutamente dissanguato.
Tradizionalmente è noto che il mezzo più efficace a
tal fine è quello di scannare l'animale. Se un
cristiano decidesse di tramortire prima l'animale con un
colpo alla nuca o con qualche altro metodo e poi
scannarlo immediatamente per dissanguarlo, sarebbe una
sua decisione personale. In coscienza dovrebbe essere
pienamente convinto che l'animale ucciso in tal modo,
sia stato dissanguato altrettanto bene - Ro 14:10, 12,
23. (FPA 12.12.81)
TRASFUSI CONTRO LA PROPRIA VOLONTÀ:
Nel caso in cui venga violata la santità del sangue, la
cosa che è necessario stabilire è se detta violazione
è imputabile alla sorella oppure no. Da quel che
possiamo comprendere la sorella è stata trasfusa contro
la sua volontà e a sua insaputa. In tal caso non
vediamo che sussistano gli estremi per un intervento
giudiziario nei suoi riguardi. Di conseguenza, non è
nemmeno necessario redigere una relazione da conservare
nell'archivio permanente del corpo degli A. visto che
non esistono gli estremi della violazione da imputare
alla sorella in questione. In casi del genere, gli A.
possono dare di concerto col com. sanitario locale la
necessaria assistenza sia spir. che legale, ma devono
stare attenti a non sostituirsi al paziente nelle
decisioni che gli competono. Qualora si verifichino
situazioni legali particolarmente interessanti è
appropriato consultare, caso per caso, l'Ufficio che
potrà eventualmente indicare quali aspetti del problema
stesso possono interessare e per i quali viene richiesta
una certa indagine. (SCA 3.5.88)
SORELLA CHE DEVE ACCOMPAGNARE LA FIGLIA MINORENNE A FARE
TRASFUSIONI:
La sorella ha il marito incredulo e pretende che ella
accompagni la figlia minorenne per la terapia
trasfusionale. Il problema è: si tratta di una
questione di coscienza o sta violando la legge di Dio?
La responsabilità della terapia trasfusionale ricade
sul padre e non sulla madre. Accompagnando la sua
bambina la sorella non sta violando la legge di Dio.
Ella non incoraggia né ha fatto comprendere che è
d'accordo con tale terapia. Accompagnando la bambina,
semplicemente svolge il suo compito di madre e moglie in
ubbidienza ad una precisa disposizione del marito,
responsabile della figlia. Ci dite che ogni volta si
sente turbata. In questo caso dovrebbe agire in armonia
col principio di Ro 14:23. Se ella andasse contro ciò
che dice la sua coscienza cristiana, pur non essendo
soggetta alla disciplina della cong., commetterebbe
peccato dinanzi a Geova. Incoraggiate la sorella a
decidere secondo la propria coscienza non essendo per
nulla influenzata da ciò che possono pensare altri
sulla questione. Ella esaminerà la cosa in preghiera
assumendosi le proprie responsabilità. (SCB:SSB
19.11.80)
Ci informi che il marito della sorella ... le chiede di
portare il figlio in ospedale per ricevere trasfusioni
di sangue e la sorella lo fa. Ci chiedi quale sia la
posizione della sorella e se è una questione di
coscienza. Nel caso in questione non è la sorella che
accetta trasfusioni, né il figlio è un cristiano
battezzato. Il marito è il capo della famiglia e prende
decisioni sulla terapia che il figlio deve seguire. Se
la sorella pensa quindi che come autorità deve obbedire
al marito e la sua coscienza non è turbata, pur sapendo
che il figlio riceve una trasfusione di sangue, allora
è una questione di coscienza. La cong. non interverrà
in alcun modo. Non pensiamo che si possa mettere il caso
in questione in relazione a Ger 7:15-19. Qui è
descritta un’attività compiuta da dedicati adoratori
di Geova per compiere un atto di falsa adorazione.
Invece nel caso presente gli implicati non sono tutti
adoratori di Geova, come ad es. il marito della donna, e
la moglie non può prendere decisioni per stabilire le
cure che saranno praticate al figlio. Naturalmente lei
dovrebbe rendere chiaro a suo marito che la terapia che
egli ha deciso non la condivide e che gli obbedisce
semplicemente per essergli sottomessa come moglie
essendo lui il capo famiglia. In questo modo lei non
condivide la responsabilità della cosa. Naturalmente,
se lei approvasse la trasfusione per il figlio, la cosa
sarebbe diversa. (Ro 14:22, 23) - W 1.5.65 p 284. Benché
la cosa riguardi la coscienza della sorella, se i
fratelli fossero turbati della sua decisione di
accompagnare il figlio in ospedale, il corpo degli A.
dovrà prendere in considerazione se toglierle i
privilegi o no. (SCB:SSA 9.6.84)
INFERMIERE O MEDICO CHE DEVONO PRATICARE UNA
TRASFUSIONE:
Un T.d.G. che fa l'infermiere non dovrebbe mai
prescrivere di propria iniziativa una trasfusione. Però
che dire se il paziente stesso chiede una trasfusione o
se l'infermiere riceve dal medico l'ordine di praticare
una trasfusione? In questo caso sarebbe lasciato alla
coscienza del fratello decidere come comportarsi, cioè
se praticare la trasfusione o no. Naturalmente bisogna
tenere presente ciò che dice Paolo in Ro 14:23 dove è
scritto che se la coscienza lo fa turbare dovrebbe
astenersi. Questo è in armonia con Deu 14:21 che dice:
"Lo puoi dare al residente forestiero che è
dentro le tue porte ... o si può vendere a uno
straniero". Qui si trattava di un animale morto.
Mentre l'israelita non poteva mangiare quell'animale
poteva venderlo a uno straniero. Da ciò si comprende
un'altra cosa, che il T.d.G. non dovrebbe mai fare una
trasfusione ad un altro Testimone, sia che glielo
chiedesse il Testimone stesso o glielo ordinasse il
dottore. Il tuo caso è simile a quello del medico
T.d.G. al quale un paziente chiede una trasfusione.
L'accettare la richiesta del paziente dipende dalla sua
coscienza - W 1.5.65 p 284 (SCC:SSF 12.9.80)
ESSERE ISCRITTI PER DONARE I PROPRI ORGANI:
La W 1.9.80 prende in considerazione il soggetto dei
trapianti degli organi. Fra l'altro dice: "Se
qualcuno accettasse un trapianto, il comitato giudiziario
della cong.
non prenderebbe misure disciplinari nei suoi
confronti". Crediamo che l'essere iscritti o
diventare soci dell'A.I.D.O. implichi basilarmente gli
stessi princìpi. Che dire se un fratello decidesse in
tal senso? Il modo in cui egli verrebbe considerato
nella cong. dipenderebbe dall'effetto che la sua
decisione provocherebbe sulla coscienza degli altri - 1Co 8:12, 13.
(SCD:SSD 27.3.91)
DOMANDE SU TRATTAMENTI SANITARI CHE IMPLICANO L’USO DI
SANGUE O EMODERIVATI:
Cosa può fare in anticipo un coniuge credente per
impedire che il coniuge incredulo autorizzi una
trasfusione nel caso che il Testimone sia in stato di
incoscienza? Il primo passo sarebbe quello di compilare
completamente il Documento Sanitario. Questo è un
documento con valore legale che indica chiaramente che
chi l’ha compilato e firmato non vuole che gli siano
praticate trasfusioni, neanche se è in stato di
incoscienza. Nei limiti del possibile, il cristiano
dovrebbe discutere la cosa con il proprio coniuge,
facendo capire chiaramente la propria posizione. Si
possono informare della propria decisione anche altri
parenti stretti che potrebbero entrare in gioco in una
situazione di emergenza, in modo che conoscano bene la
posizione del cristiano. E naturalmente, bisognerebbe
informare il medico di famiglia, lasciandogli
l’opuscolo “I T.d.G. e il problema del sangue”.
Dopo aver preso le ragionevoli precauzioni, lasciamo le
cose nelle mani di Geova e confidiamo nella sua guida e
protezione in situazioni di emergenza.
Qual è la posizione del cristiano nel caso che il
coniuge incredulo sia in stato di incoscienza e i
sanitari chiedano di autorizzare una trasfusione?
Secondo le Scritture, il coniuge cristiano non può
assumersi la responsabilità di autorizzare una
trasfusione. Tuttavia il coniuge incredulo può rendere
chiaramente noto in anticipo che desidera essere
trasfuso in caso di emergenza qualora i medici lo
ritengano opportuno, in tal caso il coniuge credente
non deve sentirsi obbligato a impedire la trasfusione
nell’eventualità che il coniuge incredulo sia in
stato di incoscienza o non sia in grado di dare un
valido consenso. Conoscendo la posizione scritturale del
credente, il coniuge incredulo può voler far conoscere
chiaramente in anticipo il suo desiderio di essere
trasfuso in caso di emergenza proprio come il coniuge
credente fa conoscere in anticipo il suo desiderio. Il
coniuge incredulo può voler portare con sé un
documento che autorizzi il personale sanitario a
somministrare una trasfusione nel caso che egli non sia
in grado di dare il proprio consenso personale. Oltre a
ciò forse vorrà parlare con uno o più parenti stretti
non credenti che sono disposti ad assumersi tale
responsabilità, autorizzandoli ad agire come suoi
portavoce in caso di emergenza.
Lo stesso discorso vale anche in una famiglia
religiosamente divisa per quanto riguarda i figli
minorenni? Ad es., poniamo il caso che il padre sia un
incredulo e che la moglie sia credente. In linea di
principio vale lo stesso discorso. Il credente non
potrebbe autorizzare o disporre una trasfusione su un
figlio minorenne. Se è il padre a non essere credente,
è comprensibile che la madre cristiana renda noto al
marito, prima che sorga una qualsiasi emergenza, che lei
non desidera che alcuno dei figli venga trasfuso. Se il
padre non è d’accordo sta a lui decidere fino a che
punto agire per prepararsi ad una situazione di
emergenza. La madre non deve pensare di dover prevalere
sulla decisione del padre se questi non è disposto a
ragionare sui motivi scritturali, nonché sulle
considerazioni di carattere medico, per cui al figlio
non si dovrebbero somministrare trasfusioni di sangue.
Se il padre autorizza una trasfusione e il medico (o
l’ospedale) somministra quindi una trasfusione a un
figlio, la responsabilità ricade su quelli che hanno
preso la trasfusione. Se è il padre ad essere credente,
ci si aspetta che anche lui tenti di avere la
cooperazione della madre nel sostenere la posizione
scritturale. In una situazione di emergenza, ci si
aspetterebbe che egli prendesse l’iniziativa di far
rispettare al medico (o all’ospedale) la sua decisione
di non somministrare trasfusioni. Tuttavia, in alcuni
casi il medico può ritenere sufficiente il consenso
della madre non credente per procedere con la
trasfusione, senza tenere in alcuna considerazione la
decisione e le istruzioni del padre. Se il padre ha
fatto tutto ciò che era ragionevolmente possibile per
impedire la trasfusione, probabilmente non ci sarà
motivo di ritenerlo responsabile della trasfusione.
SCUOLA
INSEGNARE DURANTE L’ORA DI RELIGIONE NELLE SCUOLE?:
Abbiamo letto l'art. "Perché chiediamo di abolire
l'ora di religione a scuola" pubblicato il 15.9.83.
L'art. è scritto molto bene e apprezziamo la tua
capacità di scrivere correttamente e in modo
interessante. Nell'art. hai esposto il tuo punto di
vista che è quello di proporre l'abolizione dell'ora
di religione a scuola. Noi non desideriamo prendere in
considerazione tale opinione che sotto certi aspetti può
essere interessante. Desideriamo però farti notare che
avendo scritto a nome dei T.d.G. in una rubrica ad essi
dedicata, ti sei reso interprete o portavoce di ciò che
l'org. pensa sul tema. Ti facciamo notare che l'org. non
entra su tale argomento o in altri simili perché segue
il principio della neutralità. (Gv 17:16) Lasciamo che
i governi si organizzino secondo i loro princìpi e non
interveniamo direttamente nella vita politica o sociale
per proporre riforme. Certo, la ns. condotta ha influito
e potrà influire sui governi e su certe leggi. Ad es.
il comportamento neutrale dei giovani cristiani ha
determinato l'approvazione di certe leggi. La fedeltà
dei procl. nonostante gli arresti ha influito ad
abrogare certe leggi. Ma a parte questa diretta
influenza i cristiani neutrali non operano per cambiare
le decisioni dei governi. (LA:CMB 7.10.83)
Ci chiedi se è il caso di rivolgerti al Provveditore
degli Studi di Agrigento per ottenere l'autorizzazione
ad insegnare religione nelle scuole elementari e medie.
La veduta cristiana è che siano i genitori ad allevare
i figli nella disciplina di Geova (Efe 6:4) e pertanto
non siamo interessati come org. a impartire
insegnamento ai minori mediante l'impiego della
struttura pubblica. Eravamo al corrente della possibilità
di accedere all'insegnamento della religione nelle
scuole ma, a causa del principio sopra menzionato,
abbiamo escluso di usufruirne. (SSG:CMB 18.1.83)
FIGLI CHE FREQUENTANO L’ORA DI RELIGIONE O RIMANGONO
IN CLASSE:
Il giovane di 15 anni i cui genitori non lo hanno
esentato dall'insegnamento religioso nella scuola perché
sono contrari alla verità può essere accettato come
procl. e per il battesimo se è altrimenti qualificato.
La cosa importante è che egli si mantenga leale ai
princìpi della Parola di Dio non partecipando a riti
della falsa religione. (SCB:SSB 17.6.81)
Ci parlate della sorella il cui marito incredulo vuole
che il figlio impari la dottrina cattolica e frequenti
l'asilo religioso. In questo caso è il marito che
decide l'istruzione del figlio, e la moglie deve
essergli sottomessa pur facendogli capire il suo punto
di vista. È una questione di coscienza se portare il
figlio all'asilo religioso. Questo comunque non vuol
dire che ella non possa insegnare al figlio ciò che la
Bibbia dice, lasciando però il figlio libero di
prendere la sua decisione finale. Questo rientra nella
sua libertà di adorazione e nell'ubbidienza al comando
di Gesù di fare discepoli. Naturalmente non vorrà
mettere il figlio contro il padre. (-)
Basilarmente spetta al fratello e alla moglie incredula
stabilire se esonerare il figlio dall’istruzione
religiosa a scuola o no. Se il fratello, costatando la
posizione irremovibile della moglie, dovesse concedere o
tollerare che il figlio sia iscritto alla materia di
religione, ciò non sarebbe di per sé una violazione.
Il fratello potrebbe non avere alternativa perché,
probabilmente, la moglie vorrà dare al proprio figlio
un certo indirizzo religioso. D’altro canto il
fratello potrà educare il figlio nelle vie di Geova,
studiando con lui e portandolo alle ad. cristiane. Così,
mentre la madre si avvarrà del suo diritto di
insegnare al figlio la propria religione, il padre farà
lo stesso. (Deu 6:68) Anche se il figlio non è
esonerato dalle lezioni di religione, questo non vuol
dire che egli debba partecipare alle cerimonie legate
alla falsa adorazione. Il padre potrà educare il figlio
perché si astenga da pratiche contrarie ai principi
biblici, o almeno per aiutarlo a determinare da solo ciò
che ritiene più opportuno fare. Il fratello non
dovrebbe comunque trascurare il suo diritto di insegnare
al figlio la verità, conducendolo con sé alle ad.
cristiane. (Efe 6:4) Comprendiamo che si potrebbero
creare molteplici situazioni. Ogni circostanza dovrebbe
essere affrontata singolarmente. Prima di ritenere il
padre responsabile della condotta del figlio, occorre
determinare se aveva la possibilità di
un’alternativa, e se ha colto tutte le opportunità
disponibili per indirizzare il figlio nella via della
verità (SCD:SSD 7.1.93)
Un procl. che iscrive il figlio perché partecipi
all’ora di religione a scuola è da considerarsi non
esemplare e quindi non dovrebbe ricevere speciali
privilegi di servizio nella cong. Naturalmente, se il
figlio dovesse partecipare attivamente a pratiche legate
alla falsa religione, allora sarebbe soggetto alla
disciplina della cong. (SCB:SSB 12.4.90)
Rispondiamo alla tua lettera con la quale ci chiedi
informazioni in merito all'insegnamento della religione
nelle scuole statali. La Corte Costituzionale, con
sentenza n. 13 dell'11.1.91, ha confermato che chi non
si avvale dell'insegnamento della religione è libero di
uscire dalla scuola oppure di restarvi con la facoltà
di decidere o meno di usufruire dell'insegnamento di
materie alternative. Per gli alunni minorenni, come
appunto quelli delle scuole elementari e medie, dovranno
essere i genitori a preoccuparsi di comunicare alla
direzione didattica come intendono regolarsi. È vero
che i figli dei T. di Geova non possono essere obbligati
a restare in classe, ma sappiamo che spesso le strutture
scolastiche non sono in grado, per motivi economici ed
amministrativi, di provvedere altrimenti. La mancanza di
insegnanti alternativi o di aule non sembra quindi un
pretesto, perché si riscontra in più di un caso che è
proprio la realtà. Ci risulta che in tutto il
territorio nazionale lo stesso problema è comune a
molti ns. giovani che sfruttano l'ora per attività
personali edificanti, senza dover girovagare inutilmente
nella scuola. Possiamo anzi dire che molto spesso si
verificano esperienze molto incoraggianti, in quanto i
ns. bambini colgono occasione per dare un'ottima
testimonianza. Come cristiani assumiamo un attitudine
mansueta e pacifica, facendo ogni tentativo per evitare
scontri e polemiche. I figli sono preparati ed
addestrati in anticipo e a casa, affinché non si
trovino in condizioni di temere “l'uomo”, ma siano
capaci di superare obiezioni e ostacoli, salvaguardando
la loro giovane coscienza. (LA:LC 28.11.94)
SCUOLA PATROCINATA DALL'ACLI O GUIDO D'AREZZO:
Le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani)
furono costituite nel ‘45 e si prefiggono come scopi
principali: Istruire i lavoratori nella conoscenza dei
loro interessi, svolgere opera di educazione ed
elevazione religiosa, morale, sociale e culturale a
favore dei soci, salvaguardare la professione della
fede e della morale cattolica negli ambienti di lavoro,
ecc. In base a quanto detto sopra riteniamo che
iscrivendosi alle ACLI si diventa soci e si commette
apostasia. Chiediti: per iscrivere tuo figlio alla
scuola patrocinata dalle ACLI devi divenire socio
dell'associazione? Se l'iscrizione alle scuole è
aperta a tutti pur non essendo socio delle ACLI, allora
la cosa è da considerare una decisione di coscienza. Il
cristiano comunque, starà attento a non offendere la
coscienza degli altri. (1Co 8:1-13) Se l'azione fatta
secondo coscienza dovesse turbare la coscienza degli
altri, se si tratta di un fratello che ricopre
responsabilità come A., SM o P.R. non avendo più la
fiducia della cong. o non avendo una buona testimonianza
da quelli di fuori sarebbe rimosso. W 15.6.79 Per quanto
riguarda l'Istituto Privato Guido D'Arezzo, pensiamo si
tratti di una scuola aperta a chiunque. Se si tratta di
un Istituto di proprietà di un'org. religiosa si tratta
di una decisione di coscienza determinare se iscrivere i
propri figli o no. Biblicamente vale il discorso fatto
sopra in relazione alla coscienza. (SCB:SSD 8.10.80)
FREQUENTARE O ISCRIVERE I FIGLI A SCUOLE DI PROPRIETÀ
RELIGIOSA:
Se un T.d.G. decide di mandare i propri figli presso una
scuola gestita da un'org. religiosa, rimane una sua
questione personale. A qualcuno la coscienza potrebbe
permetterglielo, a un altro potrebbe vietarglielo. Non
si viola necessariamente Riv. 18:4 frequentando una
scuola in un istituto religioso. Non è il luogo dove si
riceve istruzione scolastica a renderlo inadatto per un
cristiano. Piuttosto sono le pratiche religiose che lì
si effettuano. In linea di massima i T.d.G. preferiscono
le scuole pubbliche che sono disponibili su tutto il
territorio nazionale. Infatti vi sono vari pericoli e
problemi che sorgono nell'avere i figli presso una
scuola gestita da religiosi. Il genitore cristiano si
addosserà queste ulteriori responsabilità rendendosi
conto che ciò che accade ai figli si ripercuote sui
genitori. Se l'insegnamento scolastico include una certa
forma di adorazione come inchinarsi alla croce o a
immagini, fare il segno della croce, dire la preghiera
insieme a quelli che si rivolgono a santi o falsi dei, o
compiere un rito in cui si usa incenso, ecc., sarebbe
errato che i genitori permettessero ai loro figli di
partecipare a tali attività poiché i loro figli
praticherebbero la falsa adorazione. Quindi, anche se è
una questione di coscienza mandare i propri figli in
scuole gestite da org. religiose, avere un figlio che
compie atti idolatrici col consenso dei genitori che
sono nella verità, equivale ad apostasia. (2Co 6:17)
Perciò i genitori devono ponderare bene la questione.
Comprendiamo la perplessità del corpo degli A. ad
affidarti privilegi nella cong. Infatti essi dovranno
considerare come la tua posizione di genitore cristiano
che acconsente alla propria figlia di frequentare un
istituto religioso si riflette sulla cong. Se alcuni
inciampano o sono turbati da ciò, le possibilità di
essere impiegato in maggiori responsabilità sono messe
in dubbio. Non verresti più visto come genitore
esemplare. Perciò in ultima analisi, tu rimani il
principale responsabile delle decisioni che prenderete
come famiglia. (SCE:SSH 4.11.87)
Il fratello ha iscritto la figlia ad una scuola di
proprietà cattolica e vi chiedete se sia qualificato
come A. Vi preghiamo di esaminare il Km 10.76 p 4 al §
2. Dice fra l’altro: “Per es. quella di insegnante
scolastico è un’occupazione corretta; ma che dire se
la scuola è di proprietà di un’org. religiosa che
non è veramente cristiana?” Al §3 aggiunge: “La
scuola di proprietà dell’org. religiosa può non
richiedere che l’insegnante insegni la falsa
religione”. Poi continua sull’argomento al §
successivo, dove dice: “Nei casi menzionati la persona
lavora in locali di proprietà di org. che svolgano
un’attività non scritturali. Ma vuol dire questo che
tale lavoro sia da condannare? … Dobbiamo forse capire
da ciò che il terreno stesso o gli edifici di proprietà
di tali org. ci contaminano? O non sono invece le
pratiche stesse ‘impure’ agli occhi di Dio?” Ora
il fatto che la scuola è di proprietà della chiesa
cattolica e la figlia del fratello è iscritta a quella
scuola, non impara e non viene insegnata religione, ma
materie accademiche, e prende le sue lezioni in questo
edificio, non rende tale persona apostata o contaminata.
Il fratello deve pagare per l’istruzione di sua figlia
all’org. religiosa è vero, ma non può essere
considerato che egli semplicemente paghi solo dei
servizi che gli sono resi? Non servizi religiosi. Ma
sarebbe come se l’org. religiosa gestisse una certa
impresa, e acquistando un servizio da questa impresa non
fareste un’offerta diretta e volontaria per sostenere
la falsa religione. Paghereste solo un prodotto o un
servizio. A questo riguardo può essere utile leggere il
Km 3.76 alla “Risp. Dom.” dove si tratta di sapere
se un T.d.G. può andare a farsi curare in un ospedale
gestito da un’org. religiosa. Perciò è stato
corretto concludere che il fratello non è
automaticamente squalificato solo perché ha iscritto la
figlia a questa scuola di proprietà cattolica, né può
essere considerato da parte sua apostasia. Però vi è
un’altra considerazione che dobbiamo fare, e cioè,
l’effetto che ha avuto sulla cong. Se molti nella
cong. sono stati turbati e forse criticano il fratello a
causa della decisione, allora questo potrebbe influire
sui suoi requisiti di diventare A. Perché l’A. deve
essere libero da accusa o irreprensibile e deve avere la
stima e la fiducia della cong. Se vi sono molti e non
solo qualcuno che sono rimasti turbati dalla decisione
del fratello, allora non sarebbe idoneo come A. Se non
esiste questo turbamento generale allora non sarebbe
squalificato dall’essere qualificato come A. se ha i
requisiti necessari. (SCB:SSA 22.4.86)
INSEGNARE PRESSO UNA SCUOLA DI PROPRIETÀ RELIGIOSA:
Colui che insegna matematica presso una scuola pubblica
di proprietà di un'org. religiosa non si identifica con
tale org. in quanto che essa sussisterà come tale anche
senza la scuola in cui egli insegna. (CO DO 28.1.77)
Se la persona interessata di cui ci parli continuerà a
fare progresso nella via della verità, e diverrà parte
della cong. impegnandosi nell'opera di predicazione e
simboleggiando la sua dedicazione a Geova con il
battesimo in acqua, sarà bene suggerirle ai abbandonare
l’attuale posto di lavoro per un altro più adatto e
questo in vista delle responsabilità che potrebbero
esserle affidate in futuro. Comunque, lavorare come
insegnante di musica in una scuola Media parificata
appartenente ad un Istituto religioso, non lo squa¬lifica
ora dall'impegnarsi nell'attività di campo e consegnare
il rapporto di servizio, se é altrimenti qualificata e
non lo esclude dal battezzarsi quando deciderà di
farlo. Naturalmente nell'insegnare musica dovrà stare
attento a non promuovere dottrine o comunque
insegnamenti della falsa religione. Quindi mentre in
questo momento l'attività secolare svolta dalla
persona può considerarsi una questione di natura
strettamente privata e che perciò non interessa la cong.,
il problema dovrebbe essere visto sotto una luce di¬versa
qualora questa persona dovesse qualificarsi al fine di
assumere qualche incarico di responsabilità. (SCA:SSH
24.9.81)
FRATELLO DEVE INSEGNARE EVOLUZIONE, FESTIVITÀ, FAR DIRE
PREGHIERE AGLI ALUNNI:
Se un insegnante T.d.G. secondo il programma scolastico
è tenuto a insegnare la teoria dell'evoluzione, dare
istruzioni circa giorni festivi religiosi o politici, se
deve insegnare inni religiosi o patriottici, badare allo
svolgimento di lavori artistici connessi a giorni
festivi, come dovrebbe comportarsi? Mentre alcuni
insegnanti testimoni per scrupolo di coscienza chiedono
di essere esentati da certe attività, altri testimoni
potrebbero sentirsi tranquilli in coscienza pur
svolgendo i suddetti compiti, considerandoli da un punto
di vista puramente obiettivo come materia di
insegnamento, come sarebbe l'insegnante di storia o
geografia. Quando l'insegnante Testimone si trova a
dover insegnare cose alle quali personalmente non crede,
potrebbe spiegare alla classe che ciò che dice fa parte
dell'insegnamento scolastico ma personalmente ha delle
riserve a motivo della sua fede. Inoltre quando in
classe o fuori gli studenti partecipano a manifestazioni
patriottiche della scuola, l'insegnante Testimone
deciderà personalmente secondo la propria coscienza se
essere presente pur non partecipando, o se farsi
sostituire da un altro insegnante perché soprintenda al
posto suo. Se fare o non fare certe cose dipende in gran
parte dalla coscienza. Diciamo in gran parte perché di
fronte ad un definito atto di compromesso come potrebbe
essere un atto di idolatria o apostasia, il cristiano
opporrà il suo netto rifiuto per ubbidire alla legge di
Dio. E nei casi di coscienza nessuno può interferire o
prendere decisioni per altri. La norma da seguire è
quella di Ro 14:22 - G 8.1.79 p 14; W 15.7.82 p 20 (DC
20.2.85)
Coerentemente alla propria fede sia i giovani che gli
insegnanti T.d.G., presentano alle autorità scolastiche
il proprio esonero dalle lezioni di religione. In base
a questo fatto non c’è motivo che l'insegnante T.d.G.
debba pronunciare una preghiera insieme alla scolaresca.
Se però un fratello che insegna in una scuola pubblica
disponesse di recitare una preghiera tipo "Padre
nostro" all'inizio di una lezione in ubbidienza
alle disposizioni scolastiche, ciò sarebbe una forma di
apostasia. Il motivo è dovuto al fatto che egli sta
ubbidendo ad una disposizione proposta dalla struttura
religiosa scolastica (SCD:SSI 9.8.86)
INSEGNANTE TESTIMONE DEVE ACCOMPAGNARE GLI SCOLARI IN
CHIESA:
Per quanto riguarda la domanda relativa al fratello che
esercita la professione di insegnante non vediamo dove
stia il problema. Egli sta facendo il suo lavoro, è
chiaro che deve accompagnare i ragazzi. Se desidera
entrare in chiesa o meno è una questione sua,
personale. L'importante è non rendersi colpevole di
idolatria partecipando in qualche misura alla funzione
religiosa - Km 10.76 p 4 (SCC:SSC 11.4.91)
VOTAZIONI SCOLASTICHE:
Riguardo ai quesiti che ci poni, se il partecipare a
certe votazioni in seno all'ambito scolastico violi i
princìpi biblici o meno, sei tu che devi valutarlo
attentamente, essendo sul posto e conoscendo tutti i
particolari. Le seguenti domande possono aiutarti a
valutare la cosa e a prendere la corretta decisione: Vi
è implicato lo spirito o il meccanismo politico? Si fa
una campagna per ottenere quel posto? Vi è contesa fra
diversi? Vi è spirito di parte? Vi è lotta politica
per essere eletti o per far eleggere qualcuno? Se la
risposta è affermativa, allora vi è violazione di
neutralità. O si tratta solamente di fare una
valutazione di chi è più qualificato? Come ad es.
nello scegliere l'amministratore che deve svolgere le
varie mansioni a favore di tutti i condomini. Lo
sceglierlo, o per alzata di mano o mediante votazione
non costituisce una violazione dei princìpi biblici, è
una questione privata. Non tutte le votazioni sono
politiche; a volte si può essere invitati a esprimere
opinioni sulla qualità di qualcosa; questa è una
questione che non implica violazione. C’è un altro
aspetto da considerare: In che cosa consiste l'incarico
per cui si richiede un'elezione? Implica una violazione
dei princìpi biblici nell'adempierlo? Ad es. dare la
direttiva per l'inno scolastico o qualche altra cose che
violi la legge di Dio. La persona alla quale abbiamo
dato il ns. voto, contribuendo ad eleggerla, come si
comporterà? Commetterà azioni che sono in contrasto
con gli insegnamenti della Bibbia? Anche qui è bene
stare attenti a non condividere i peccati di costoro
(1Tm 5:22) - W 1.6.65 p 348, 349.
Se un cristiano riceve un lavoro dalla direzione della
scuola connesso alle votazioni, come tenere
registrazioni o mantenere l'ordine, ma il cristiano
stesso non deve votare né incoraggiare l’attività
politica, egli può decidere secondo la sua coscienza.
Questo non vuol dire che possa farlo liberamente.
Dovrebbe valutare attentamente se, dopo aver preso la
decisione, può dire come Paolo "mi sono comportato
con perfetta coscienza". (Atti 31:1) - W 1.7.77 p
415, 416; G 22.5.78 p 27, 28 (SSH:SSI 8.11.82)
RECITA DI PREGHIERE IN CLASSE:
Riguardo a come si dovrebbero considerare le preghiere
religiose dette a scuola e il relativo comportamento da
tenere, la W 15.9.65 p 556 indica: "In molte scuole
si tengono servizio religiosi. A volte sono apertamente
idolatrici, in altri casi può trattarsi semplicemente
della ripetizione di una preghiera tratta dalla
Bibbia". Quindi anche la semplice ripetizione di
una preghiera tratta dalla Bibbia, costituisce un
servizio religioso. G 8.2.64 p 12-16 Avendo compreso
questo, il giovane T.d.G. o il figlio di un T.d.G. cosa
farà quando l'insegnante invita ad alzarsi quando si
recita la preghiera? È ovvio che il figlio è informato
dal padre che cosa deve fare a scuola quando viene
tenuto un servizio religioso. Occorre chiarire bene
anche questo punto, cioè se alzarsi o no quanto
l'insegnante fa recitare una preghiera. La W 1.6.65 p
348, indica che si deve determinare il sign. dell'azione
che rende effettivamente partecipe della cerimonia. Il
padre Testimone normalmente chiede l'esonero per i figli
dai servizi religiosi. Spiegherà al responsabile nella
direzione scolastica che noi T.d.G. rispettiamo la
libertà religiosa altrui e chiediamo che sia rispettata
la ns. Siccome la recita della preghiera, il saluto alla
bandiera, il cantare inni patriottici, sono servizi
religiosi, il padre deve chiedere come il figlio deve
comportarsi per non partecipare a tali servizi religiosi
e nello stesso tempo avere il rispetto degli insegnanti
e della scolaresca. Il figlio potrà rimanere seduto
mentre gli altri si alzano per partecipare alla
preghiera? Oppure è meglio che esca dall'aula e rientri
poco dopo. Come indica W 15.7.82 p 20, 21 se gli
insegnanti sono informati in anticipo circa la ns.
posizione, si eviteranno problemi. Naturalmente se
genitori cristiani non allevano i loro figli
nell'autorevole consiglio di Geova, (Efe 6:4) e per
trascuratezza o altri motivi discutibili non si
preoccupano che i loro figli a scuola non partecipino ai
servizi della religione babilonica, possono essere
ammoniti e, secondo le circostanze, essere chiamati
davanti ad un comitato giudiziario (EB 24.11.82)
CANTARE BRANI RELIGIOSI A SCOPO DIDATTICO:
Ci chiedi se una procl. che frequenta una scuola
musicale può cantare o suonare vari pezzi religiosi da
un punto di vista artistico o didattico. Se lo fa, vi
è qualche violazione della legge di Dio? Vi sono 2
aspetti da esaminare: Questi brani fanno parte del
materiale dell'insegnamento della scuola o sono
inseriti solo in occasione delle feste natalizie o
d'altro genere? Nel primo caso il cristiano potrebbe
ragionare che suona tali brani per imparare a migliorare
la sua capacità, e che non commemora e non dà nessuna
importanza alla festa. Se farlo o meno è una questione
che dev'essere decisa individualmente dalla propria
coscienza addestrata dalle Scritture. Questo non sign.
che si può fare liberamente e che non si renderà conto
a Dio. Nel decidere tiene conto del pensiero di Geova
che odia la religione falsa e le sue pratiche? Si
preoccupa della coscienza degli altri che potrebbe far
inciampare? Tiene conto della sua stessa coscienza? (Ro
14:23) Potrebbe mantenere una buona coscienza se
cantasse brani che esprimono o preghiere della falsa
religione? L'interessato dovrà valutare tutti questi
aspetti e prendere la sua decisione personale. Comunque
non potrebbe parlare al suo maestro di musica spiegando
le sue credenze ed essere esentato dal suonare tali
pezzi? W 15.1.67 p 62 Il 2° aspetto, suonare brani
religiosi solamente in occasione delle feste, è
evidente che in questo caso sono dedicati e commemorano
tali avvenimenti e vi danno sostegno. Se le cose
stessero così, se li suonasse ciò costituirebbe
apostasia. (SSH 27.2.82)
FESTEGGIARE UN ALUNNO PERCHÉ È STATO PROMOSSO:
Non posiamo dare una risposta particolareggiata alla tua
domanda, cioè se si può festeggiare un alunno solo
perché è stato promosso alla scuola. Ad ogni modo puoi
essere aiutato ad avere un punto di vista equilibrato
esaminando i vari princìpi biblici che possono essere
implicati in una tale occasione. Puoi trovarli nella W
1.7.73 p 414 alla domanda: “È appropriato che i
cristiani celebrino l’anniversario del loro
matrimonio?” e in Vivere 214 (SCC:SSB 19.9.83)
SEGNATI
È IL CORPO DEGLI A. CHE LO STABILISCE:
Riguardo al segnare un individuo, Om 152 dice:
"dopo aver ripetutamente ammonito tali individui e
notato che persistono nel non rispettare espliciti
princìpi biblici, gli A. possono decidere di parlare
alla cong. ... " È pertanto responsabilità
dell'intero corpo degli A. decidere se segnare una
persona che si conduce in maniera disordinata.
Naturalmente, nel caso vi siano solo uno o 2 A. sarà il
com. di servizio disponibile a interessarsi della cosa.
(SCD:SSD 11.10.91)
PASSI DA FARE PRIMA DI SEGNARE UN FRATELLO:
Come viene indicato nella W 15.12.81 p 18, prima di
arrivare a segnare un fratello è necessario
provvedergli l'aiuto per risolvere il suo problema,
consigliandolo più volte se è necessario. La ragione
per cui Geova nella sua Parola indica che può rendersi
necessario segnare un componente della cong. è
chiaramente quella di proteggere la cong. dal cattivo
es. di una condotta non scritturale che crea un grande
turbamento. Si vuole altresì aiutare il cristiano
disordinato a provare vergogna e indurlo ad abbandonare
la condotta non scritturale. W 15.4.85 p 31 Naturalmente
ci dev'essere un'evidenza di questo grande turbamento
nella cong. o nella comunità. Specie quando si tratta
di questioni di natura finanziaria i pastori della cong.
vorranno essere estremamente cauti nella determinazione
delle responsabilità. Gesù ci ha insegnato che per
risolvere problemi di tale natura è necessario che la
parte che si ritiene lesa agisca secondo i princìpi di
Mt 18:1517. Un altro fattore che va preso in
considerazione è l'aiuto che dev'essere dato alla
persona prima di giungere alla decisione di segnarla. La
W 15.4.85 p 31 fa notare che "prima di tutto gli A.
cercheranno di aiutare ripetutamente il trasgressore
ammonendolo. Se il problema persiste, possono
pronunciare, senza fare il nome, un discorso ammonitore
alla cong. che tratti quel particolare tipo di condotta
disordinata". Risulta quindi evidente che il
trasgressore sa di essere lui il segnato, in vista del
ripetuto aiuto che ha ricevuto, anche se nel discorso il
suo nome non viene pronunciato. (SCD:SSD 21.5.91)
RIFERIRE IL COMPORTAMENTO DI UN SEGNATO:
Ci domandi se sei obbligato a riferire agli A. i
particolari di una condotta per cui una persona è stata
segnata, ogni volta che vedi il fratello comportarsi
disordinatamente. Quando vediamo un fratello continuare
la sua condotta disordinata dopo che è stato segnato,
dovremmo secondo l'ap. Paolo "continuare ad
ammonirlo come un fratello". (2Ts 3:15) Se la sua
disordinatezza consiste in qualche peccato grave per cui
è richiesto l'intervento di un comitato giudiziario e vi è la
possibilità di disassociazione, allora si dovrebbe in
ogni caso riferirlo agli A. Però anche quando la
disordinatezza non consiste in un peccato meritevole di
disassociazione, sarebbe saggio informare gli A. in modo
che possano aderire al ver. 15 e continuare ad ammonirlo
come un fratello. Si deve ricordare che, pur non
commettendo un peccato grave meritevole di
disassociazione, se il segnato dovesse creare un forte
scandalo, sia nella comunità che nella cong., allora si
dovrebbe senz'altro riferirlo agli A. in modo che
possano prendere necessarie misure, poiché chi crea
scandalo pubblico è soggetto, se non cambia, alla
disassociazione. (Sett. 82)
ASSISTENZA A CHI VIENE SEGNATO:
È evidente che non si segna automaticamente una persona
che si comporta in maniera disordinata. Crediamo sia
bene parlarle per appurare qual è la sua attitudine e
se persiste nel non tener conto il consiglio divino.
Come è detto chiaramente nelle Scritture e nelle
pubblicazioni, il fatto che una persona venga segnata
non sign. che debba essere considerata come un nemico o
un disassociato. Gli A. hanno ancora la responsabilità
di assisterla spiritualmente facendo vari tentativi
affinché faccia sentieri diritti per i suoi passi.
Questo può includere sia visite pastorali,
l'accompagnarla in servizio e tutto ciò che è
necessario per il suo beneficio. (SCC:SSC 11.6.86)
PRIVILEGI:
Nella vs. relazione indicate che per le sorelle che
avete segnato avete stabilito che non commentino per 3
mesi, non partecipino alla SMT per 6 mesi e non servano
come P.A. per 9 mesi. Ciò non è in armonia con le
istruzioni impartite dall’org. Sia che vengano imposte
da un’azione giudiziaria o da un com. di servizio,
“le restrizioni dovrebbero essere tolte a tempo
debito, man mano che si nota la ripresa spir.” Ks 124
Crediamo che le sorelle abbiano bisogno di aiuto spir.
Se non lo avete fatto potreste invitare gli A. a
disporre di offrire un’assistenza regolare con uno
studio biblico che tratti materiale adatto ai loro
bisogni (SCE:SSE 22.4.93)
SEGNATO CHE MANIFESTA ARROGANZA ALLA DIRETTIVA
TEOCRATICA:
Ci presentate il caso di una sorella della vs. cong. che
è stata a suo tempo "segnata" per la sua
condotta disordinata. Come sapete lo scopo della
segnatura è quello di far tornare in sé, 'facendolo
vergognare' colui che ha intrapreso una condotta
discutibile che non è ancora arrivata al punto di
richiedere un'azione giudiziaria. (2Ts 3:14) Anche dopo
la segnatura come pastori interessati alla vita delle
pecore, gli A. cercheranno di riaggiustare le vedute
della persona che 'non si lascia correggere dalle
semplici parole'. (Pro 29:19) Se tutti questi vari
avvertimenti e consigli non danno l'effetto sperato ma
al contrario la persona manifesta arroganza a un palese
antagonismo verso la direttiva teocratica, si potrebbe
decidere di trattare giudiziariamente il problema per
"condotta dissoluta". La definizione di
cos’è la condotta dissoluta è data in It1 528 e W
1.3.74 p 158. Comunque è una prerogativa del corpo
degli A., che conosce i dettagli della situazione,
determinare se la condotta della persona è arrivata
fino al punto da dover richiedere un intervento
giudiziario. In ciò gli A. si faranno guidare non dai
sentimenti personali ma dal desiderio di mantenere la
purezza in seno al gregge e sostenere nel contempo le
norme di Geova. Crediamo che la valutazione di questi
fattori possa permettervi di determinare la posizione
spir. della sorella di cui ci avete parlato. (SCD
30.7.91)
COME REGOLARSI PER TOGLIERE IL SEGNO:
Riguardo a quando può essere tolto il segno menzionato
in 2Ts 3:6, 14, 15, ogni caso va valutato in base
all’attitudine della persona. Com’è stato
menzionato anche all’ultima S.M.R. nel caso di chi è
stato segnato per aver ignorato il principio di 1Co
7:39, la segnatura non decade solo perché la persona si
è ormai sposata con l’incredulo. È necessario
valutare se il suo atteggiamento verso il principio di
1Co 7:39 è cambiato. Se egli ha pienamente accettato il
punto di vista di Geova può non essere più considerato
segnato. Togliere o meno la segnatura non dipende dal
fatto che il cristiano sia più o meno zelante, ma da un
mutamento nell’atteggiamento che portò alla
segnatura. Nel caso del fratello inattivo segnato 4 o 5
anni fa che non frequenta più le ad. né si associa con
i fratelli, ci chiediamo che senso abbia considerarlo
ancora segnato. (SCB:SSC 9.11.99)
ASSOCIAZIONE CON I SEGNATI:
Ci ponete alcuni quesiti sul tipo di rapporti che
dovremmo avere nei confronti di qualcuno segnato.
Nell’INDICE 4585 all’esponente “SEGNARE” alla
voce “trattazione” vengono indicate la W 15.5.82 p
31, 32 e la W 15.4.85 p 30, 31. Entrambi gli art.
mettono in risalto gli obiettivi di questo
provvedimento che sono quelli di indurre la persona a
vergognarsi della sua condotta. Se tale persona è stata
segnata sign. che ella ha continuato a persistere in una
condotta disordinata o forse influenza altri componenti
della cong. O costituisce un pericolo per altri. Per
questo, Paolo in 2Ts 3:14 dice: “Smettete di
associarvi con lui affinché si vergogni”. Ciò sign.
troncare i rapporti sociali con la persona segnata. La W
15.12.81 p 20, a tal proposito dice: “Non dovreste
annunciare o pubblicizzare la vs. decisione personale,
né cercare di influenzare altri. Ma personalmente
evitereste la compagnia dell’individuo segnato...”
È evidente dunque che la posizione di una persona
segnata è diversa da colui che è stato disassociato,
con cui non avremmo nessuna associazione né sociale né
spir. Quali siano i limiti di tale associazione sociale
è qualche cosa che ognuno deve decidere personalmente
nella sua coscienza. Nel determinarlo si dovrà
ricordare quello che è l’obiettivo della segnatura e
chiedersi se il proprio modo di agire potrà essere
veramente d’aiuto alla persona perché cambi la sua
condotta. Non è possibile stabilire una regola per ogni
situazione. L’unica regola stabilita dalla Bibbia è
indicata in 1Co 4:6 che dice: “Non andare oltre ciò
che è scritto”. Pertanto quando sorgono problemi e
non vi sono chiare direttive, può essere utile cercare
di isolare i princìpi biblici che vi sono indicati,
cercando poi la spiegazione e l’intendimento
nell’INDICE, e poi valutando come applicarlo al caso
specifico. Nella W 1.3.73 p 145 al sottotitolo
“Dovrebbero sostituire la coscienza individuale?”,
si legge: “Molti ... vogliono avere esplicite regole
fatte, precise regole tracciate oltre a ciò che
stabilisce la Parola di Dio. Dovrebbe il Corpo Direttivo
assumere la responsabilità di provvedere un completo
insieme di regole che si riferiscono ad ogni concepibile
situazione? No, perché questo sign. conformarsi ad un
errato punto di vista simile a quello che prevalse nei
Giudei”. Così siamo sicuri che nel futuro potete
valutare con saggezza ed equilibrio ogni situazione. (SCF:SSD
30.8.93)
Rispondiamo alla vs. lettera riguardante l'associazione
con i segnati. Se dei fratelli dovessero avere
associazione con coloro che sono stati segnati dalla
cong. dimostrerebbero di non avere compreso ciò che è
avvenuto e di non amare il proprio conservo che è stato
segnato. Se dopo averli avvertiti più volte della
necessità di comportarsi diversamente essi dovessero
continuare a comportarsi in maniera non appropriata,
potrebbe essere necessario considerare questi fratelli
non esemplari. Diversa è un po’ la situazione se
riferita a familiari di colui che è stato segnato,
specialmente se vivono nella stessa casa. Spesso non è
loro possibile evitare di associarsi anche per motivi
sociali con il segnato. E quindi il problema in un caso
del genere va visto da un'angolazione alquanto diversa.
(20.11.87)
SERVIZIO
DI CAMPO, VISITE ULTERIORI
ANCHE CHI È IMPEDITO FISICAMENTE PUÒ DARE
TESTIMONIANZA:
Ogni caso è a sé, e deve essere valutato di volta in
volta. Comunque non esistono persone viventi che non
possono, a motivo di impedimenti fisici, partecipare
alla predicazione della B.N. W 1.6.79 p 12; W 15.4.79 p
78; W 1.2.80 p 912; W 1.6.80 p 58; W 15.1.74 p 52 §
19; W 15.11.76 p 7024 (SCC:SSC 6.7.83)
TESTIMONIANZA PER CORRISPONDENZA:
Riguardo alla specifica domanda che ci presentate, vi
facciamo presente che secondo gli art. del Codice
Postale, nel caso si mettano lettere nelle cassette
della posta o sotto la porta di appartamenti in busta
chiusa con indicato, oltre al mittente, anche il
destinatario, ma senza affrancatura, ciò risulterebbe
essere illegale. Se nella busta invece non compare
l'indirizzo del destinatario, non sarebbe illegale se le
lettere venissero messe nella cassetta della posta
dell'appartamento o sotto la porta (?)
Siamo felici di rispondere alla tua lettera in cui ci
chiedi se puoi segnare il tempo impiegato a scrivere le
lettere di testimonianza che una nuova procl. portatrice
di handicap ti detta, dato che ella non può scrivere.
Le istruzioni si come segnare accuratamente le ore
dedicate al servizio di campo le troverai in Om 1034.
In base alla direttiva data, spetta a te determinare
come segnare il tempo dedicato. Non si possono prendere
in considerazione tutte le situazioni in cui potremmo
venirci a trovare. Ogni procl. segnerà in coscienza
quanto ritiene opportuno, rispettando la direttiva data.
Nel fare questo vorrà conservare una buona coscienza,
rendendosi conto sta offrendo lode al proprio Creatore
Geova. Km 10.81 p 3 Ti incoraggiamo a fare uso degli
Indici delle pubblicazioni per vedere come fanno molti
ns. fratelli portatori di handicap a superare i loro
problemi, ed essere in grado di compiere uno zelante
servizio di predicazione. Alcuni che non potevano
scrivere di pugno, hanno imparato a scrivere a macchina.
Per scrivere a macchina non sempre è necessario l'uso
delle mani. Spesso ci vuole iniziativa, inventiva e
tanta devozione nel rendere a Dio quanto è nelle
proprie possibilità. (SCD:SSD 16.2.94)
PARTECIPARE A UNA CONFERENZA INDETTA:
In base a quanto leggiamo nella tua lettera, pensiamo
non sia opportuno partecipare a tale conferenza. È vero
che, come ci illustri, non dovrebbero esserci dibattiti,
tuttavia alcune ragioni pratiche e scritturali ci fanno
diffidare. A quanto ci è dato da osservare queste
conferenze si concludono invariabilmente con domande ai
relatori e non di rado tale discussione si trasforma
proprio in un dibattito. In secondo luogo non riteniamo
buono accomunarci a rappresentanti di altre confessioni
religiose, dando forse l'impressione di essere
favorevoli a qualche forma di ecumenismo.(2Co 6:14-17)
Occorre tenere presente che determinate domande alle
quali puoi essere chiamato a rispondere potrebbero in
qualche modo urtare le idee degli altri rappresentanti
presenti come d'altronde giusto che sia, secondo Gv
8:42-47 però questo non è ciò che cerchiamo,
preferiamo seguire il consiglio di Gesù:
"Lasciateli stare". (Mt 15:14) Il ns.
suggerimento pertanto è quello di parlare con i
componenti del com. che ti ha fatto la proposta
spiegando le ragioni per le quali non riteniamo
opportuno e produttivo prendere parte alla tavola
rotonda (EA 6.4.87)
PREDICARE O FARE STUDI BIBLICI DA SOLI:
In Om 103 viene detto che "se un procl. dà
testimonianza in una zona o in situazioni in cui non è
opportuno andare da soli, per cui è necessario che un
altro procl. lo accompagni, entrambi possono segnare il
tempo se tutti e 2 hanno dato testimonianza".
Questa norma si applica sia nell'opera di casa in casa
sia in quella degli S.B. Ciò che ci si dovrebbe
chiedere quando 2 procl. vanno di casa in casa assieme o
a fare uno S.B., è se il secondo procl. è davvero
necessario. Vi dovrebbero essere motivi ben precisi per
cui la presenza del secondo procl. si rende necessaria.
In tal caso tutti e 2 avranno contribuito a dare
testimonianza. Quali possono essere alcuni situazioni in
cui la presenza del secondo procl. si rende necessaria?
L'addestramento, la malattia, il territorio pericoloso,
potrebbero essere alcuni motivi. Quanto è detto si
applica ancora meglio nei riguardi dei P. Si pensa che i
P. siano qualificati per rendere completa testimonianza
alla verità. Di conseguenza dovrebbero essere in grado
di predicare da soli. L'incoraggiamento dato dalla
Società è che possibilmente i P. dovrebbero uscire
accompagnando procl. bisognosi di addestramento o da
soli. Questo permetterà di incrementare ulteriormente
l'opera, in quanto che se escono tra di loro il lavoro
che potranno produrre sarà dimezzato. Anche nel loro
caso si applica quanto detto in Om menzionato sopra. Vi
possono essere delle ragioni per cui può essere
consigliabile che in certe circostanze escano in
servizio con altri P., ma dovrebbero trattarsi di casi
eccezionali. Questo è ciò che viene incoraggiato a
fare e in molte cong. questa norma è applicata già da
tempo con eccellenti risultati. Sia i P. che i procl.
sono maggiormente aiutati a qualificarsi come ministri e
incoraggiati a perseverare (SCA:SSI 1.5.86)
ANDARE IN PREDICAZIONE IN TRE:
Se le circostanze richiedono che si vada in 3 in
predicazione invece che in 2, il procl. segnerà
l’intero tempo dedicato all’opera, così faranno
anche gli altri 2 che lo accompagnano. La stessa cosa
vale se si assiste ad uno S.B. Non c’è alcuna norma
che indichi che quando si è in 3 bisogna dividere il
tempo in parti uguali. D’altra parte se qualcuno in
coscienza non si sente di segnare qual tempo è libero
di farlo. È bene ricordare che si tratta di situazioni
eccezionali nelle quali ciascuno deve agire in modo da
sentirsi tranquillo. (SCB:SSD 26.2.80)
Desideriamo tutto dirti che è bene che i fratelli
vengono accoppiati per il servizio di campo a 2 a 2.
Qualora per forza maggiore sono 3 procl. a uscire
insieme, il servizio svolto dev'essere conteggiato
soltanto da 2. Di qui la necessità di accoppiare i
proclamatori a 2 a 2. Nel caso da te citato, un fratello
potrebbe essere accoppiato con il ragazzo e l'altro
potrebbe andare da solo. Cosi facendo, non solo tutti e
3 segneranno il loro servizio, ma anche si potrà
ottenere più risultati in quanto avranno la
possibilità di contattare più persone. (SCA:SSB
24.11.87)
TORNANDO DAGLI ASSENTI A CUI SI ERA LASCIATO UN
VOLANTINO:
Quando un P.R. o qualsiasi procl. mette sotto la porta
degli assenti un pezzo di letteratura e poi fa la V.U.,
userà buon senso nel considerarla V.U. quando fa il
rapporto di servizio. Se in coscienza è convinto che la
persona ha letto il pezzo di letteratura e ne ha tratto
beneficio, allora il procl. può benissimo contarla V.U.
D'altra parte se non vi è nessuna dimostrazione che ha
letto la letteratura lasciata, è chiaro che il procl.
deve seguire la sua coscienza senza andare oltre ciò
che è l'evidenza (SPA:SSF 23.9.87)
Per quanto riguarda il segnare una visita quando si
ritorna da qualcuno che gli è stato lasciato un
volantino sotto la porta, lo schema dell'ad. del DO coi
P.R. per l'assemblea di circoscrizione con inizio a
settembre 84, al punto 4 del 3° sottotitolo, riporta la
possibilità di segnare una V.U. nel caso preso in
considerazione. Per poter far ciò è necessario che
tornando a fare la visita il procl. noti un certo
interesse nel padrone di casa, avendo letto il volantino
e ponendo la base per la conversazione. In questo caso
il procl. se lo desidera può segnare sul suo rapporto
una visita. Proprio perché quel volantino gli ha
permesso di intavolare una conversazione. D'altra parte
se tornando a visitare quella persona, nota che il
volantino non è stato preso in considerazione, la
visita non si dovrebbe segnare. Ci si dovrebbe chiedere:
Che effetto ha avuto il volantino sol padrone di casa?
È stato preso in considerazione fino al punto da
attendere il procl. per eventuali domande in relazione
alla lettura? O semplicemente è stato preso come
qualsiasi altra forma pubblicitaria? Con questo non
desideriamo stabilire regole, sarà il singolo procl. a
decidere in coscienza se segnare o meno una V.U. (SCA:SSI
13.5.87)
A proposito delle V.U., Om 103 dice: “Per poter
contare una V.U. è necessario contattare quella data
persona che aveva mostrato interesse in precedenza”.
Che dire se un procl. lascia un volantino a una persona
assente e ritornando trova che la persona ha letto il
volantino ed è interessata all’argomento, il procl.
può segnare una V.U.? Lasciamo che sia ogni singolo
procl. a decidere in base alla sua coscienza. Egli
potrebbe decidere di segnare una visita dato che il
volantino ha suscitato interesse alla persona fino al
punto di attendere la visita del Testimone. D’altra
parte, potrebbe decidere di non segnare una visita
perché non ha avuto modo di parlare direttamente con la
persona. Anziché quindi farne una regola, lasciamo che
ogni procl. si assuma le proprie responsabilità e
prenda la sua decisione. (SCB:SSB 11.12.92)
TORNANDO DA UNA VISITA E IL PADRONE DI CASA NON
RISPONDE:
Per poter segnare una visita ci vuole, anche se minimo,
un contatto con la persona. È necessario che il procl.
si presenti e venga riconosciuto come T.d.G. Non
semplicemente avere l'intenzione di fare la visita e il
padrone di casa non risponde, anche se è in casa.
Altrimenti si farebbe la visita all'abitazione non alla
persona (SCA:SSI 13.5.87)
SEGNARE V.U. SE SI INCONTRA LA PERSONA OCCASIONALMENTE?:
Om 127 all’argomento VISITE ULTERIORI dice: Il num.
delle V.U. che torni a fare alle persone che non sono
dedicate, allo scopo di stimolare ulteriormente allo
scopo di stimolare ulteriormente l’interesse mostrato
in precedenza”. Questo indica che il procl. deve
programmare la V.U. Il procl. ha fatto qualche cosa per
fare la V.U.? È come un fratello che nel suo lavoro è
a contatto con una persona che gli piace parlare di
verità e giornalmente il fratello parla con lui di
verità, in questo caso non è una V.U. Se invece il
fratello giornalmente si prepara, oppure in specifiche
occasioni si prepara per spiegare particolari soggetti
biblici, allora ha fatto qualcosa per fare la V.U. e la
può segnare. Se quindi cerca di stabilire il contatto
con l’intenzione di parlargli di verità, se pensa di
aver fatto questo può segnare la V.U. (SSL 16.3.82)
QUANDO SI FANNO VISITE COL CO:
Quando il CO e sua moglie escono in servizio coi procl.
sarebbe bene stabilire in anticipo chi fa la V.U. Se la
visita è iniziata dal procl. accompagnato dal CO, ed
egli interviene ogni tanto nei ragionamenti, non può
dire che una sua visita, bensì è del fratello o della
sorella che ha fatto tale V.U. Ma se è invitato dal
procl. ad iniziare e dirigere la vista ulteriore per
impartire un certo metodo, allora potrebbe disporre di
segnare la visita perché ha davvero fatto tale visita.
Non sarebbe appropriato dividere alla fine del servizio
le visite che sono state fatte per segnarne metà
ciascuno o qualcosa del genere (SCD:SSB 28.10.83)
NOTE DI CASA IN CASA E LEGGE SULLA PRIVACY:
Vi scriviamo in risposta alla vs. lettera riguardante la
legge sulla 675/96 e nella quale ci ponete una domanda
in merito alle note di casa in casa, in relazione ad una
vicenda capitata ad un ns. conservo mentre predicava.
Come afferma la C. 10.12.98, le note di casa in casa si
potranno continuare ad usare ma solo facendone un uso
personale. Il motivo di queste affermazioni è da
ricondurre all’art. 3, 1° comma, della legge sulla
“privacy” dove si legge: “Il trattamento dei dati
personali effettuato da persone fisiche per fini
esclusivamente personali non è soggetto
all’applicazione della presente legge, sempreché i
dati non siano destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione”. Pertanto se il singolo
procl. nella sua personale e spontanea predicazione
decidesse di prendere note delle persone che non riesce
a contattare o quelle che intende rivisitare, questo non
viola lo spirito della legge. Infatti il citato art. 3
non proibisce alle persone di prendere indirizzi o note,
per usi personali e per fini propri. Di conseguenza il
procl. se lo desidera potrà recarsi personalmente
davanti all’autorità di polizia per spiegare quanto
detto. Se dovesse perdurare un accanimento da parte
degli organi di polizia, si potrà valutare il caso di
una possibile azione legale a difesa del diritto
costituzionale di professare liberamente la propria
fede. In questo caso attendiamo di essere
preventivamente informati. (LA:LE 12.4.99)
ADESIVI “NON BUSSARE”:
Ci chiedete come considerare le informazioni riportate
nel Km 1.94 "Risp. dom.", dal momento che nel
vs. territorio in moltissime porte vi sono degli adesivi
con la scritta che vieta di bussare ai T.d.G. Le
informazioni riportate nel suddetto Km spiegano qual è
il modo equilibrato e corretto di comportarsi quando si
trovano questi adesivi o una scritta che specificamente
vieta la visita da parte dei Testimoni. Comunque è
necessario usare discernimento. L'art. è rivolto ai ns.
conservi che precedentemente agivano in maniera
indiscriminata continuando a bussare a coloro che
espressamente avevano detto di non voler essere più
visitati. Pertanto ora occorre fare attenzione a non
agire all'estremo opposto, cioè, evitando di bussare a
tutte quelle porte su cui vengono apposti tali adesivi.
Tanto è vero che con alcune di queste famiglie alcuni
fratelli hanno stabilito degli itinerari. Occorre quindi
distinguere quando l'adesivo esprime un rifiuto che
scaturisce dalla precisa volontà della persona e quando
invece è il risultato di altri fattori. Queste
informazioni vi aiuteranno ad avere il dovuto equilibrio
e il corretto intendimento su questa direttiva. (SCC:SSC
5.1.94)
SESSO
INTERESSATO CHE HA CAMBIATO SESSO:
Prima di accettare tale persona nella cong. bisogna
stabilire cosa è in effetti dal punto di vista
biologico. Se questa [persona] è biologicamente
parlando un uomo allora non potrà essere accettata come
membro della cong. né iscriversi alla SMT a meno che
non assuma la sua posizione prevista dalla sua
condizione biologica. E naturalmente non sarebbe
accettato il suo matrimonio con un uomo. Per determinare
la sua posizione biologica è necessario assicurarsi se
questa persona ha dovuto far uso di medicinali e se ne
fa uso tuttora per mantenere la sua condizione di donna.
Inoltre è necessario avere informazioni in merito al
tipo di intervento chirurgico effettuato e il motivo per
cui è stato fatto. È necessario anche determinare lo
sviluppo dei suoi organi genitali prima dell'intervento
chirurgico. Solo allora si potrà determinare come la
cong. dovrà considerare questa persona. (SCA:SSH
10.5.85)
Ci porti all'attenzione il caso di una persona
interessata alla verità che si è sottoposta ad un
intervento chirurgico al fine di cambiare il proprio
sesso. Secondo la W 74 p 734, la persona transessuale è
colui che respinge il sesso col quale è nato e
intraprende la vita dell'altro sesso. Per quanto
riguarda alla possibilità che venga accettato nella
cong. possiamo dire che verrebbe accettato in base a
quello che è biologicamente. Se infatti per apparire
di un certo sesso avesse bisogno di una regolare cura a
base di ormoni, allora tale sforzo sarebbe considerato
perversione. Oltre a ciò occorre anche valutare come è
considerata la persona specifica dallo stato della
nazione alla quale abita. (SSE 7.12.84)
MASTURBAZIONE BATTEZZARE CHI SI MASTURBA O RIMUOVERLO
DA NOMINATO:
Con la vs. lettera presentate richiesta di rimozione del
fratello ... dall'incarico di SM. Esponendo i fatti ci
mettete al corrente di quanto ha portato alla vs.
decisione. Vorremo però chiedervi chiarimenti in merito
e che prendiate in considerazione alcune domande prima
di confermare tale decisione. Ad es.: è stata una
pratica oppure è caduto qualche volta mentre lottava
per liberarsi da questa debolezza nascosta? Aveva
ricevuto aiuto e ripetuti consigli al riguardo? Se è
sì, e stava lottando e migliorando, non gli si poteva
dare un’altra opportunità? W 74 p 154 § 1 Sentitevi
liberi di esprimervi inviandoci prontamente una lettera
che risponda a quanto sopra. Vorrete specificare inoltre
se intendete confermare la vs. decisione oppure no. (SCC:SSE
27.10.88)
Riteniamo che i motivi addotti perché il fratello sia
rimosso dall'incarico di SM non siano da ritenersi
validi. Pur essendo la pratica della masturbazione da
condannare e quindi un atto di impurità sessuale, tale
pratica è da considerarsi di natura strettamente
privata e quindi non squalificante nei casi di nomina a
qualche incarico di responsabilità, a meno che la
coscienza dell'individuo non sia così turbata da
ritenere di non poter servire nell'incarico a cui è
stato nominato. Quindi è il fratello che dovrà
determinare se lasciare l'incarico perché la sua
coscienza lo turba a causa della pratica di
masturbazione a cui si rende soggetto. Ma se egli
ritiene di poter continuare a servire nell'incarico di
SM si dovrà continuare ad impiegare in tale incarico,
naturalmente facendo del vs. meglio per assisterlo
affinché interrompa la pratica di cui sopra. (SCA:SSI
1.9.86)
Come tu stesso dici, la masturbazione è da considerarsi
una pratica di natura impura. Dovrebbe quindi essere
evitata. (Efe 5:35) Comunque, la pratica di
masturbazione non richiede l'intervento di un comitato giudiziario
né
è necessario limitare i privilegi di servizio di colui
che ne è affetto, a meno che egli stesso non sia
turbato in coscienza e richieda di essere esonerato da
ogni responsabilità. Naturalmente se un fratello
presenta il problema sarà opportuno assisterlo
studiando insieme appropriati soggetti presi dalle ns.
riviste. (SCA:SSI 29.5.86)
Il principio biblico è che la masturbazione è un atto
impuro e innaturale. Per questa ragione ti consigliamo
di chiedere a un A. della cong. Tuttavia possiamo dirti
che sebbene sia una pratica che deve essere evitata da
coloro che desiderano servire Geova, riteniamo che per
quanto riguarda il battesimo rimanga una questione fra
l'individuo e Geova - W 72 p 536 (SSL 8.3.82)
La dedicazione a Dio è una decisione personale fra
l'individuo e Geova. Quando una persona desidera
dimostrarla pubblicamente col battesimo, allora gli A.
potranno accertarsi che la persona abbia un ragionevole
intendimento dei basilari insegnamenti biblici e che sia
idonea sotto altri aspetti per essere accettata nella
cong. (Om p 174 § 2) Se la condizione di chi desidera
battezzarsi non è in violazione a nessuna legge di
Dio, ma vari fattori potrebbero consigliare di attendere
ulteriore tempo prima di far fare l'importante passo,
allora gli A. vorranno ragionare con la persona offrendo
l'assistenza necessaria. Questo può dirsi nel caso dei
giovani da voi menzionati (che si sforzano di vincere la
pratica della masturbazione). Dopo averli assistiti
lascerete a loro la responsabilità di stabilire se
battezzarsi o no. Indipendentemente dalla loro decisione
voi continuerete ad assisterli per aiutarli a vincere la
loro personale battaglia. Ovviamente, nel caso dovessero
decidere di battezzarsi, quali A. dovreste valutare
attentamente la loro posizione di fronte alla cong.
prima di prendere in considerazione se assegnare loro
speciali privilegi di servizio. Oltre a ciò vorrete
tenere presente la vs. personale coscienza quale corpo
di A. Vi esortiamo a prodigarvi nella vostra importante
veste di pastori e insegnanti così da sostenere i
vostri conservi nelle loro attività teocratiche
operando per l'edificazione e la purezza del popolo di
Dio. SCD:SSE 12 febbraio 1987
FREQUENTARE COLONIE DI NUDISTI:
Alcuni procl. esprimono pensieri positivi nel
frequentare colonie di nudisti, facendo addirittura il
bagno assieme a loro. Occorre stare attenti a questo,
perché lo spirito del mondo può facilmente influenzare
altri nella cong. È necessario incoraggiare i fratelli
affinché rimangano desti e continuino a combattere
contro tale spirito deleterio. (Efe 5:6; 4:17; 2:2)
Seguire lo spirito del mondo nel considerare l'argomento
del nudismo sign. correre il pericolo di mostrare
mancanza di rispetto al Creatore. Geova, sin
dall'inizio, ha disposto che il corpo fosse coperto,
almeno nelle sue parti che lo avrebbero reso indecente
alla vista. (Gen 3:21) Anche più avanti nel tempo Geova
ha richiesto che il corpo fosse coperto. (Eso 20:26) È
anche interessante notare il pensiero di Paolo al
riguardo in 1Tm 2:9. Non è neppure giusto che il
cristiano si esponga in maniera così sfrontata
all’immoralità. Perché mettere alla prova la propria
integrità? (1Co 10:12) Sarebbe bene che questi fratelli
potessero comprendere il pericolo che stanno correndo.
Se fossero dei nominati che praticano questi luoghi, gli
A. dovrebbero aiutarli a comprendere la serietà della
cosa e, se non smettessero, potrebbero essere rivisti
nei loro requisiti, tra i quali quello di essere di
"mente sana" e di "abitudini
moderate". (1Tm 3:2) Ti invitiamo anche a
consultare la W 1.2.63 p 95 perché pensiamo che sia
veramente utile (SCD:SSB 22.7.83)
SINDACATI
- COOPERATIVE - SCIOPERO
ESSERE ISCRITTI A COOPERATIVE:
È una decisione di natura personale essere iscritti o
meno a cooperative che possano tutelare i diritti degli
operai. Naturalmente ciò che occorrerà vedere è che
tali cooperative o associazioni non siano in contrasto
con i princìpi scritturali. Non siamo nella posizione
di dirti in maniera precisa se la cooperativa di cui ci
parli, volontariato per la protezione civile, possa in
qualche modo violare i princìpi scritturali. La cosa
migliore per il cristiano che avesse intenzione di
iscriversi ad una cooperativa o associazione, è quella
di esaminare attentamente lo statuto della cooperativa
stessa onde accertarsi delle finalità e degli obiettivi
che si propone. Si potrà in questo modo accertare che
non vi siano clausole o art. che rendano il socio
iscritto colpevole o sostenitore di pratiche
antiscritturali. Lasceremo quindi al singolo cristiano
la decisione se aderire o meno ad una cooperativa o
associazione il cui statuto non sia in conflitto con la
legge di Dio. Naturalmente sarà il cristiano stesso ad
assumersi le proprie responsabilità dinanzi alla cong.
Vorrà accertarsi che non sia minimamente intaccata la
sua figura o la sua reputazione entro la cong. Questo in
particolare quando ricopre privilegi di servizio. (SCE:SSH
4.3.86)
Per quanto riguarda l’”una-tantum” che i fratelli
versano per divenire soci, a chi va? È devoluta a un
partito politico? O la versano semplicemente per
ottenere una tessera che dà loro il diritto di
acquistare prodotti dalla cooperativa ad un prezzo
scontato? Nel primo caso se la risposta è affermativa,
vi sarebbe violazione di neutralità dato che versando
tale contributo si diventa complici o promotori di un’org.
condannata. Nel secondo caso invece, non vi sarebbe
violazione, resterebbe comunque una questione di
coscienza. Questo perché l’individuo pagherebbe una
quota non per sostenere un’org. condannata ma per
ricevere in cambio dei determinati vantaggi (SCC:SSC
7.6.85)-
SERVIRSI DI ASSOCIAZIONI PER CONSUMARE UNA PIZZA O UN
PASTO Non dovrebbe essere difficile ottenere presso le
sedi dei circoli A.R.C.I., A.C.L.I., M.C.L., ecc., le
informazioni che chiedete. In particolar modo esaminando
lo statuto dell'associazione sarà possibile determinare
se le finalità che si propone sono in contrasto con i
princìpi cristiani. È bene che chi si trova di fronte
al problema si accerti di non sostenere, anche solo
indirettamente, ciò che è errato dal punto di vista di
Dio e di non violare la propria neutralità cristiana.
(17/2/97)
ISCRIZIONE AL SINDACATO, SCIOPERI E ACCETTARE INCARICHI:
L'iscrizione al sindacato è da ritenere una questione
personale e di coscienza. Ma partecipare alle elezioni
dei rappresentanti sindacali o accettare un incarico
ufficiale sign. invece violare la propria neutralità
cristiana. (SCB:SSB 17.6.81)
Nella W 61 p 607 viene considerato il problema dello
sciopero. Non è precisato di quale sciopero si tratta,
se di uno politico o semplicemente di natura economica.
Quindi quando viene proclamato uno sciopero il cristiano
deve decidere come comportarsi, se aderire astenendosi
dal lavoro o lavorare regolarmente senza tener conto
dello sciopero che è stato proclamato. Ognuno deciderà
in base alla sua coscienza addestrata dalla Parola di
Dio. Spiritualmente parlando, non vi è nessuna
differenza tra uno sciopero politico e uno a carattere
economico. Se l’operaio cristiano si astiene dal
lavoro in occasione di uno sciopero politico, e
naturalmente, non partecipa alle manifestazioni
pubbliche promosse per l’occasione, egli non viola la
sua neutralità. Non la viola nemmeno se si astiene dal
lavoro quando è indetto uno sciopero per motivi
economici. Vi sarà invece una violazione di neutralità
quando il cristiano partecipa attivamente ad una
manifestazione pubblica, scendendo forse in piazza con
i cortei che generalmente sono org. per l’occasione o
comunque sostenendo pubblicamente le parti in lotta,
incitando o con la propria presenza. Ma se il cristiano
si astiene dal lavoro e usa quel tempo per studiare
assieme alla sua famiglia, per andare in servizio,
visitare i suoi conservi o anche per svagarsi, allora
non vi è nessuna violazione di neutralità. Egli
semplicemente si astiene dal lavoro perché la
maggioranza dei suoi colleghi se ne astengono.
Generalmente i ns. fratelli si astengono dal lavoro
quando è indetto uno sciopero, per motivi di sicurezza
personale. Nell’Italia del nord può essere molto
pericoloso non astenersi dal lavoro in caso di sciopero.
I fratelli se ne astengono indipendentemente dai motivi
per cui esso è indetto per rimanere possibilmente in
buona salute e per non creare problemi con i loro
compagni di lavoro che non è il caso di suscitare.
Naturalmente se qualche cristiano è turbato dovendo
astenersi dal lavoro quando è indetto uno sciopero per
motivi politici, allora farebbe bene a non astenersi
essendo naturalmente pronto a subire qualsiasi
conseguenza ne potrebbe derivare. Decidendo in tal senso
non dovrebbe criticare i suoi conservi che forse
decidono di astenersi dal lavoro, e questi ultimi non
dovrebbero a loro volta criticarlo perché ognuno decide
in base alla propria condotta. Criticare l’operato del
proprio fratello significherebbe imporre la propria
coscienza ad altri e ciò non è corretto.
Ci poni una domanda in relazione alla posizione del
cristiano rispetto al sindacato. I principi esposti
nella W 61 p 607, sono ancora validi. Il cristiano deve
ubbidire al principio esposto in 1Tm 5:8. Mentre adempie
tale responsabilità può essere necessario appartenere
ad un sindacato e pagare i contributi perché tale
organismo legale si interessi di assicurargli un lavoro.
Però è una cosa del tutto diversa partecipare alle
attività del sindacato fino al punto di occupare una
posizione ufficiale. Vale lo stesso principio per cui il
cristiano non accetterebbe mai un incarico governativo,
benché paghi le tasse al governo. È il principio della
neutralità.(Gv 17:16) Dunque possiamo dire che benché
il cristiano paghi le tasse e possa in coscienza
sentirsi libero di essere iscritto ad un sindacato,
pagandone i contributi e ubbidendo all'invito di
smettere di lavorare in caso di sciopero, è
antiscritturale accettare una posizione ufficiale nel
sindacato. (SCC:SSA 8.1.79)
È una questione personale iscriversi o meno a un
sindacato. Il fatto in sé non viola alcun principio
biblico, potendo ritenersi come un'assicurazione sul
lavoro, qualcosa che aiuta a ubbidire al comando di
provvedere alla propria famiglia.(1Tm 5:8) Dovendo però
il cristiano ubbidire anche ad altri comandi, come
quelli riportati in 2Tm 2:24, Ro 12:18 e Gv 17:16, non
ricoprirà alcun incarico nell'ambito del sindacato, né
parteciperà alle riunioni, agitazioni, cortei da esso
indetti. Ovviamente se iscritto, pagherà i contributi e
ubbidirà all'invito di smettere di lavorare in caso di
sciopero, se lo desidera, senza che in questo vi sia
qualcosa di sbagliato. Starà comunque attendo a non
violare la propria neutralità cristiana. (FPA 21.8.79)
ASSISTERE A RIUNIONI FATTE DA SINDACALISTI:
Ci informate del fatto che alcuni fratelli pescatori,
sono andati ad ascoltare dei discorsi fatti da
sindacalisti e uomini politici per essere informati
sullo svolgimento dei vari scioperi ma non facendo nulla
che indichi la loro attiva partecipazione. Desiderate
sapere se hanno violato la neutralità cristiana. Nella
lettera è detto che questi fratelli non hanno
partecipato a nessun tipo di manifestazione. Con questo
comprendiamo che sono andati sul posto, si sono seduti
e hanno ascoltato senza intervenire. Se le cose stanno
così, non crediamo che essi abbiano violato la
neutralità. W 61 p 607 Però vi sono alcune
considerazioni da fare. Se questi fratelli ricoprono
incarichi nella cong. e ciò che hanno fatto ha recato
turbamento fino al punto che ora non li stimano più
come es., allora sarebbe necessario esaminare i loro
requisiti. Se invece hanno preso parte attiva alla
manifestazione, allora hanno violato la neutralità e
occorre esaminarli con un comitato giudiziario (15.12.82)
OCCUPAZIONE DELLA FABBRICA:
Occupare la fabbrica dove si lavora non è una cosa
appropriata per un cristiano. Sarebbe come se noi
andassimo in casa di un’altra persona e facciamo
questo con la forza come viene fatto quando si occupa
una fabbrica. Come il cristiano non prende parte attiva
in uno sciopero ma si limita soltanto ad astenersi da
lavoro senza scendere in piazza con manifestazioni,
nella stessa maniera non prende parte all’occupazione
di una fabbrica (SCA:SSA 10.3.76)
ESSERE ISCRITTI ALL'A.C.L.I.:
Le A.C.L.I. furono costituite nel ‘45 e tra gli scopi
principali si prefiggono: Istruire i lavoratori nella
conoscenza dei loro problemi e interessi, svolgere
opera di educazione e di elevazione religiosa, morale,
sociale e culturale a favore dei soci; salvaguardare la
professione della fede e della morale cattolica negli
ambienti di lavoro; perfezionare le capacità tecniche e
professionali dei lavoratori; ... Da quanto sopra
comprendiamo che chi diviene socio di tale
associazione, diviene un apostata. In questo caso vale
quanto scritto nella W 15.6.79 in relazione
all'Associazione Cristiana dei Giovani (IMCA). Comunque
riteniamo che sia giusto distinguere chi diviene socio
di tale associazione da chi semplicemente si rivolge ad
essa per avere delucidazioni in materia di lavoro.
Chiedere informazioni non sign. associarsi o far parte
di tale associazione (SCB:SSD 8.10.80)
SORVEGLIANTE
DI CIRCOSCRIZIONE:
CIRCOLARI E MODULI AL COAL:
Potete consegnare ai vs. CO alternativi tutti i moduli
di cui essi avranno bisogno perché possano servire le
cong. loro assegnate, secondo l’itinerario inviato al
ns. ufficio. Oltre ai moduli, disponiamo che possiate
consegnare loro copia del discorso pubblico e dello
schema dell’ad. con gli A. e i SM che si tiene durante
la settimana di visita alla cong. Oltre a questo potete
consegnare loro le fotocopie di lettere che vi sono
inviate dall’ufficio e che hanno a che fare con la
visita alla cong. (CODO 13.7.87)
PRONUNCIARE DISCORSI MATRIMONIALI O FUNEBRI:
Ci è stato più volte chiesto se il CO può andare a
pronunciare discorsi nuziali o funebri in cong. diverse
da quella che sta servendo. Riteniamo che sia bene che
egli non accetti questi inviti a meno che il discorso
non si debba fare di lunedì e cioè nella sua giornata
libera. Non dovrebbe pertanto lasciare la cong. che sta
servendo per andare a pronunciare discorsi in
un’altra. A questi discorsi potrà provvedere il
locale corpo degli A. Il CO farà bene pertanto a non
privare la cong. che sta servendo della sua presenza. (CODO
5.2.87)
SPIRITISMO
- DEMONI
SUBIRE ATTACCHI DEMONICI:
Facciamo seguito a quanto ci ha scritto il DO in
relazione alla sorella che ha confessato agli A. di
avere attacchi demonici con relazioni sessuali. È stato
suggerito di formare un comitato giudiziario ma teniamo a precisare che
la cosa non può essere considerata da un comitato giudiziario
in quanto
la sorella non sta effettivamente avendo relazioni
sessuali con una persona umana che non è il suo
coniuge. È semplicemente soggetta ad attacchi demonici
per cui la cosa è da considerare sotto un aspetto
diverso. Ella ha un combattimento contro le malvagie
forze spir. Evidentemente non ha rivestito completamente
l'armatura spir. che la può salvaguardare da tali
attacchi. (Efe 6:10-18) Può darsi che abbia a che fare
con persone che praticano lo spiritismo? Ha accettato
doni di qualsiasi genere da persone che hanno a che fare
con pratiche spiritiche? Ha oggetti di cui non si è
liberata una volta conosciuta la verità? Possono essere
immagini della falsa religione o portafortuna o altri
comuni oggetti o indumenti ricevuti in regalo da
conoscenti o familiari che in qualche modo hanno
praticato demonismo. Se il problema non è dovuto a
ciò, può essere dovuto ad una personalità debole e
non modellata secondo il pensiero di Geova. La sorella
sostiene con determinazione la pura adorazione? È
costante nella preghiera, nello st., nella
partecipazione alle ad. e all'opera di predicazione? È
bene che l'aiutate ragionando con lei sulle scritture
per farle comprendere la necessità di operare
positivamente se desidera liberarsi dal malvagio. (SCB:SSB
12.6.81)
Non vi è nulla nella lettera che dica che la sorella di
propria volontà ed iniziativa si sia rivolta ai demoni,
ma evidentemente ha subìto un attacco da parte di essi
ed essendo probabilmente debole rischia di cadere.
Perciò noi vi consigliamo, anziché di formare un comitato
giudiziario,
di prestare un attento aiuto a questa sorella. Dovreste
visitarla e disporre di considerare con lei
pubblicazioni che riguardano il problema dello
spiritismo e ciò che si deve fare per combatterlo.
Dovreste esortarla, in base a Efe 6:10, 18 di resistere
e rifiutare di ascoltare questi spiriti malvagi che si
presentano a lei come Geova e Gesù. Può darsi che
questa sorella sia malata e abbia bisogno di cure
mediche, essendo forse esaurita e questa potrebbe essere
una delle cause delle sue visioni. Forse la si può
incoraggiare a farsi visitare per fare qualcosa per la
sua salute. Solo dopo fatti questi sforzi si potrebbe
intervenire con un comitato giudiziario Questo però, solo se la sorella
mostra di cooperare con questi spiriti malvagi o se
pratica medium o se esercita altre forme di spiritismo.
In questo caso sarebbe lei che si rifiuta di resistere
ai demoni, come siamo esortati a fare dalla Parola di
Dio e come fece Cristo.(Lu 4:13; Gia 4:7, 8) Si
potrebbe anche esaminare con lei se ha delle cose in
casa che potrebbero essere contaminate dagli spiriti
malvagi e che dovrebbe eliminare. Ripetiamo, è
importante fare il possibile per aiutare questa sorella
prima di prendere qualsiasi misura giudiziaria contro di
lei. (SCB:SSA 25.11.83)
Ci indicate che una ragazza con cui studiate la Bibbia,
soffre di seri disturbi che pensa abbiano a che fare con
attacchi demonici. Ora desideriamo offrire qualche
consiglio e suggerimento per poter aiutare questa
persona interessata in modo che possa essere liberata da
Geova da questi attacchi demonici. Ci domandate se è
sufficiente rivolgere a Geova preghiere sentite o se
c’è qualche altra soluzione. Senz'altro la preghiera
è della massima importanza nel combattere questi
attacchi. Ma non solo si dovrebbe pregare, è necessario
anche essere illuminati per capire se vi è qualcosa
ancora che l'individuo può fare per liberarsi. La
preghiera è particolarmente importante nei momenti di
maggiore disturbo da parte di questi spiriti malvagi.
Perciò quando subisce questi attacchi è il momento di
pregare Geova ed invocarlo con maggiore intensità. Nel
momento in cui prega non dovrebbe avere dubbi ma
assoluta fiducia nel potere e nella volontà di Geova di
liberarla da questa influenza demonica che sente.
Dovrebbe essere fiduciosa che se lei ha fatto e
continuerà a fare tutto il possibile per liberarsi,
Geova farà la sua parte e l’aiuterà. Ella non deve
temere i poteri magici degli spiritisti, ma temere
Geova, come dice Nu 23:21, 23. Non vi è potere magico
che potrà resistere a Geova. Nello stesso tempo però
deve evitare di sfidare i demoni, sarebbe un grave
errore. piuttosto deve confidare in Geova e temerlo.
(Pro 18:10) Oltre a ciò deve vedere se ha seguito tutti
i punti che sono menzionati in Efe 6:11-18. Ha indossato
o sta facendo tutti gli sforzi per indossare
completamente tutta l'armatura di Dio? Tra le varie
parti vi sono i lombi cinti di verità. Questi richiede
da parte sua l'intenso e continuo st. della Parola di
Geova. Ma non solo in senso generico, cioè studiando
qualsiasi soggetto, ma in particolar modo voi dovreste
dedicare del tempo per studiare soggetti che hanno
relazione col suo problema. Ad es. G 8.11.77 p 28; W
1.5.67 p 259265. Nello stesso tempo dovrà cercare di
intensificare le sue attività nelle cose teocratiche.
Specialmente dovrà essere assidua nell'associazione
cristiana e quando si trova sotto attacco, se le è
possibile, dovrebbe mettersi in contatto con fratelli,
in modo da poter conversare con loro per avere aiuto da
loro. L'ulteriore consiglio di Paolo è di avere una
mentalità positiva ed una mente che è costantemente
concentrata sulle cose positive ed eccellenti. (Fil 4:8)
Si assicuri che anche in altri campi stia aderendo alla
volontà divina e ubbidendo ai comandi di Cristo
secondo la conoscenza che ha acquistato di essi. Questo
le assicurerà il pieno sostegno di Geova. Nello stesso
tempo dovrebbe assicurarsi che si è liberata da ogni
cosa che possa legarla con i demoni e lo spiritismo.
Naturalmente non deve fare questo per un po' ma dovrà
persistere nel seguire questi suggerimenti fino a che
sente che Geova l'abbia liberata dal potere dei demoni.
(SCB:SSA 14.6.85)
LIBERARSI DI COSE DI CHI PRATICAVA SPIRITISMO:
Ci domandi se è il caso di distruggere tutto ciò che
apparteneva a tuo figlio, visto che da 3 anni praticava
varie forme di spiritismo. È qualche cosa che devi
decidere tu. Potresti chiederti se ci sono probabilità
che un oggetto abbia avuto un nesso con le sue pratiche
spiritiche: in caso affermativo sarebbe opportuno
distruggerlo. Ma se in un armadio tuo figlio ci teneva
gli abiti, e nella casa non si verificano fenomeni
collegabili allo spiritismo, c’è qualche motivo di
pensare che tale mobile abbia alcuna relazione coi
demoni? (Fil 4:5) La tua situazione potrebbe
paragonarsi a quella di un chirurgo, il quale,
asportando un tumore ad un paziente, deve decidere fino
a che punto asportare i tessuti circostanti per il
rischio che contengano cellule cancerogene. Non è una
decisione facile ma non possono prenderla altri.
Eliminati gli oggetti direttamente legati allo
spiritismo, farai sempre a tempo a eliminare eventuali
altre cose possano aver avuto a che fare con legami
demonici. (FPA 28.8.80)
ACCETTARE CONTRIBUZIONI DA CHI PRATICA SPIRITISMO:
Ti stai chiedendo se sarebbe corretto accettare delle
contribuzioni per la letteratura che pervengono da
persone che studiano con noi ma che ancora praticano
qualche forma di spiritismo. Crediamo sia difficile,
generalizzando, stabilire ad ogni contribuzione che ci
viene fatta chi stia contribuendo, e se ha legami con lo
spiritismo. Contribuire è un’opportunità e un
privilegio offerto a tutte le persone che desiderano
promuovere l'opera. Nel caso una persona sia
notoriamente legata allo spiritismo, e la contribuzione
dovesse essere affidata direttamente nelle mani di un
procl., questi potrebbe sempre decidere di accettarla o
no. Potrebbe non sentirsi di agire da tramite, per
consegnare le contribuzioni dalle mani di chi le offre
alla cassetta delle contribuzioni in cong. Riteniamo
comunque che una prerogativa del denaro sia praticamente
quella di passare di mano in mano. Ogni volta che ricevi
una banconota, chi ti assicura che non sia stata
posseduta da qualche spiritista? Inoltre, difficilmente
il denaro si considera un oggetto a cui dare una propria
collocazione permanente. Il denaro viene versato nelle
cassette delle contribuzioni, quindi viene prelevato le
stesso giorno e, secondo la disposizione dell'org.,
versato in banca entro la stessa settimana. Ciò che
rimane è un valore indicato in cifre su un conto
bancario. Una questione diversa è disporre di tenere
un'enciclopedia o qualche altra pubblicazione regalata
in biblioteca, a casa o nella S.d.R. Potrebbe essere
opportuno accertarsi chi sia il donatore. W 1.5.75 p
2679 Se l'enciclopedia di cui ci parli è stata tolta
dalla Sala, probabilmente è dipeso da una decisione del
corpo degli A. Non hai alcun motivo d'essere turbata in
coscienza se il corpo degli A. ha ritenuto opportuno
toglierla dalla biblioteca della Sala. Se la signorina
che l'ha donata dovesse chiedere qualcosa al riguardo,
puoi sempre invitarla a parlarne direttamente con un A.
della cong. (SCD:SSD 20.12.93)
DIFFERENZA DI PRONUNCIA:
Per capire la differenza fra "demoni" senza
accento e "demòni" con l'accento, sarà utile
consultare qualsiasi buon vocabolario. Per es. lo
Zingarelli 11a ed. indica la differenza fra demonio e
demone. Il plurale del primo è "demòni" (con
l'accento o senza accento); il plurale del secondo è
"dèmoni" (con accento o senza accento). Un
demone, nelle antiche religioni politeiste era un genio
o spirito, benefico o malefico, in forma umana, animale
o mista, di natura quasi divina. Il demonio invece è
uno spirito maligno che incita l'uomo al male.
Comprenderai quindi che quando si parla di "demone
o dèmoni" non si capisce se si intendono spiriti
benefici o malefici. Ma quando si parla di "demonio
o demòni", si intendono solo spiriti malefici. Nel
ns. linguaggio biblico usiamo di solito soltanto il
termine demonio e il plurale demòni, con l'accento
sulla vocale "o" anche quando non è
accentata. (DC 19.1.90)
STUDI
BIBLICI
COPRICAPO
- QUANDO UNA SORELLA CONDUCE LO STUDIO IN
PRESENZA DI UN FRATELLO:
Non è una regola che la sorella in presenza di un suo
S.B. debba sempre lasciare al fratello che l'accompagna
il privilegio di condurre lo st. Infatti il libro Uniti
122, menziona "circostanze eccezionali". Certe
situazioni non si possono prevedere e solo sul momento
si può decidere ciò che è più opportuno. Viene usata
questa espressione per dimostrare che non sign. che in
tutti i casi una sorella accompagnata da un fratello ad
uno S.B. lascerà al fratello dedicato e battezzato il
privilegio di condurlo. Se la sorella è accompagnata da
un procl. della cong. e si pensa che lasciando al
fratello condurre lo st. si possono creare problemi al
padrone di casa, lei potrebbe decidere di condurlo e
naturalmente, al fratello sarà lasciato il privilegio
di pronunciare la preghiera. Si può considerare la
compagnia del SS o un altro nominato della cong. alla
stregua del CO, quindi in queste circostanze la sorella
potrebbe essere invitata a condurre lo st. per poi
essere consigliata dal fratello. (SCE:SSH 2.4. 87)
Normalmente quando un fratello accompagna una sorella a
condurre uno S.B. potrebbe essere utile che il fratello
stesso conduca lo st. Ma se frequentemente lo st.
dovesse essere condotto da fratelli diversi che
accompagnano la sorella, potrebbe essere suggeribile
passare lo st. ad un fratello perché lo conduca
regolarmente. Se la persona che studia è un uomo o
addirittura una famiglia, un fratello o una coppia
potrebbe soddisfare la necessità in maniera maggiore
che una sorella. Se invece la cosa dovesse capitare solo
di tanto in tanto, il fatto che il fratello conduca lo
st. potrebbe non creare alcuna difficoltà allo
studente. A volte, in particolare quando chi
l'accompagna è il CO o il SS o il CSL, potrebbe essere
opportuno che la sorella stessa conducesse lo st.
Darebbe al fratello la possibilità di osservarla e
quindi dare opportuni suggerimenti. D'altro canto se il
fratello conducesse lo st., la sorella avrebbe la
possibilità di osservarlo e quindi trarre beneficio.
Crediamo sia difficile che una sorella venga
accompagnata regolarmente da un fratello a meno che non
si tratti di un figlio o del marito o di uno stretto
familiare. In tal caso giacché è regolare, potrebbe
essere il fratello a condurre lo st. anziché la
sorella. In ogni caso non stabiliamo norme e regole,
lasciando ai procl. la possibilità di determinare volta
per volta quanto può essere più opportuno e
profittevole fare. (SCE:SSH 7.5.86)
Poiché 'Uniti' 122 non cerca di fissare o stabilire
tutte le situazioni che potrebbero essere considerate
"circostanze eccezionali", non dovremmo farlo
noi. La cosa migliore da fare è di avvisare la sorella
che quando si presenta una circostanza che secondo lei
è eccezionale, dovrebbero discutere la cosa con gli A.,
ed essi valuteranno se non vi è un'altra soluzione al
problema che lasciare che la sorella conduca lo st. in
presenza di un maschio battezzato. Se gli A. possono
presentare una soluzione alternativa, la sorella
dovrebbe aderire a tale alternativa. Se non siete in
grado di offrire una valida alternativa, consideratela
una circostanza eccezionale in cui non vi è una
soluzione diversa. Questo evita di fare regole e lascia
i fratelli più felici e meno turbati. Anche noi siamo
d'accordo che vi dovrebbero essere poche
"circostanze eccezionali", ma potrebbero
sorgere, e quindi non sarebbe appropriato andare oltre a
ciò che è scritto nel libro 'Uniti'. (SCB:SSA 10.5.86)
Siamo lieti di rispondere alla tua lettera con la quale
chiedi alcune informazioni sull'argomento del copricapo.
Quando il libro Rs p 115 dice che una sorella che
conduce uno S.B. predisposto dovrebbe portare il
copricapo alla presenza di “un dedicato componente
maschile della congregazione", intende riferirsi a
un dedicato battezzato. Questo è quanto viene
confermato anche nella W 1.8.73, p 470. Quanto indicato
nelle succitate pubblicazioni non ha lo scopo di
considerare ogni possibile situazione in cui potrebbe
sorgere la questione del copricapo, e di stabilire
quindi una regola per ciascuna. Vengono esposti i
principi relativi all'autorità e all'uso del copricapo
e le illustrazioni di come si devono applicare. Se si
tengono presenti lo scopo del copricapo e le situazioni
fondamentali che richiedono che la donna lo porti, non
dovrebbe essere difficile stabilire che cosa fare nella
maggior parte delle circostanze. (SCE 10.2.95)
PREGHIERA:
Circa la preghiera prima di uno S.B. Or 123 dice:
"In quanto allo studente dovrai determinare quando
è religiosamente giunto al punto che gli puoi mostrare
l'importanza della preghiera". Se lo studente fuma
durante lo st. pensiamo che non sia ancora giunto al
punto di apprezzare l'importanza della preghiera, per
cui non sembra saggio iniziare tale st. con la
preghiera. Comunque il procl. che tiene lo st. fa bene a
pregare Geova in privato affinché lo aiuti a far capire
allo studente la serietà dello st. e poi in seguito il
privilegio della preghiera. (CAD 13.5.78)
Ci chiedi se è appropriato lasciar dire la preghiera
alla persona con cui conduciamo uno S.B. a domicilio. È
saggio che la preghiera sia detta dal fratello
battezzato. Questo perché, non essendo ancora la
persona che studia dedicata a servire Geova, non si può
sapere quale sia la sua relazione con Dio. Potrebbe
esserci qualche cosa nel suo cuore che renderebbe la sua
preghiera a Dio non accettevole. Perciò è meglio che
chi prega sia un dedicato battezzato T.d.G. Come nella
cong., solo i dedicati e battezzati possono dire la
preghiera, così dovrebbe essere agli S.B. a domicilio.
Un altro motivo per cui è saggio che la preghiera sia
detta da un fratello, è quello che la preghiera può
spesso essere usata per insegnare qualcosa o richiamare
l'attenzione su cose utili alla persona che sta
studiando. Per es. nella preghiera si può indicare la
necessità di essere umili, cose su cui forse la persona
ha ancora bisogno di migliorare. In questo caso possiamo
insegnare anche indirettamente. La persona che studia
non avendo ancora una matura conoscenza della verità
potrebbe anche chiedere delle cose che non sono lecite.
(SCC:SSB 4.2.82)
Ci chiedi se si può far dire la preghiera ad un uomo
non ancora battezzato, ma si ritiene sia già dedicato;
tuttavia la prossima occasione per battezzarsi è ancora
lontana (es.: 5 mesi). Se l'uomo ha espresso
l'intenzione di battezzarsi alla prossima occasione, è
già considerato un dedicato nel suo cuore. In caso che
egli assista ad uno S.B. condotto da una sorella
battezzata, egli può dire la preghiera. Invece se non
è dedicato nemmeno in cuor suo, è bene che la
preghiera la dica la sorella - W 1.11.63 p 671 (SCB:SSB
15.3.85)
STUDIO A INATTIVI:
Per quanto riguarda lo st. fatto con gli inattivi, è
designata dagli A. una persona allo scopo di riattivare
questo inattivo, per cui non è necessario che allo st.
vi sia una seconda persona presente. (SCB:SSC 23.8.83)
PREPARARSI PER LE AD. ASSIEME ALLO STUDENTE:
Noi incoraggiamo a tenere lo S.B. con la persona
interessata normalmente una volta la settimana. Se il
fratello che conduce lo st. desidera aggiungere
ulteriori opportunità, con discrezione e chiari
obiettivi, per aiutare la persona a prepararsi per le
ad. di cong., potrà senz'altro farlo. Dovrà
naturalmente tener conto della disponibilità della
persona interessata. Non vorrà certo occuparla così
tanto che poi avrà difficoltà a frequentare le ad. o
ad avere un proprio st. personale. L'obiettivo non
dovrebbe mai essere quello semplicemente di segnare
delle ore di servizio. E il procl. non dovrebbe neanche
disporre la propria preparazione o il proprio st.
personale con persone non battezzate solo per sfruttare
il tempo e segnarlo come attività di predicazione. Nel
caso decidesse di aiutare la persona nella preparazione
anticipata per le ad., l'obiettivo sarà quello di
assisterla e curare i bisogni spir. e non fare
semplicemente una preparazione insieme. In
quest’ultimo caso il procl. non dovrebbe sentirsi in
coscienza di segnare il tempo. (SCE:SSH 7.5.86)
Chi assiste una persona interessata alla preparazione
del suo discorso o per lo studio TG normalmente lo
considera un’occasione per aiutare il nuovo a fare
progresso. Se vuole segnare questo tempo oltre al
regolare tempo per lo studio, lasciamo che sia una sua
decisione. Non vogliamo stabilire regole al riguardo - Gal 6:5. (SCD 26.7.84)
ADDESTRARE LO STUDENTE PER IL SERVIZIO, SI PUÒ CONTARE
IL TEMPO?:
Ci chiedi se si può fare rapporto del tempo trascorso
dando istruzioni a chi, sebbene partecipi al servizio di
campo, non è battezzato. Se per dare istruzioni intendi
dire prepararsi per l'opera di predicazione,
probabilmente riterrai di non dover segnare tale tempo
come effettivo servizio di campo trattandosi di una
preparazione a tale servizio. Comunque dovrai essere tu
a determinare fino a che punto il tempo dedicato a
istruire una persona non battezzata possa essere contato
come servizio di campo. (SCD:SSD 16.2.94)
La preparazione normalmente fa parte del ns. st. della
Parola di Dio, quindi si propone obiettivi diversi da
quelli dell'opera di predicazione. Lo st. personale o
la preparazione fatta con altri normalmente non
rientrano nell'attività che possiamo contare come
servizio di campo, anche se fatta con persone non
battezzate. Lasciamo comunque a ogni singolo procl.
determinare in coscienza quando segnare o no tale tempo
nel proprio rapporto di servizio. Ciascun procl. vorrà
mantenere una buona coscienza dinanzi a Geova essendo un
servizio che Gli è reso. Non è il caso di speculare in
tali cose. Chi desidera servire come P. dovrà amare il
servizio e mostrare zelo nel compierlo e non di volersi
appoggiare a continui espedienti. Da parte ns. lasceremo
gran parte della responsabilità ai singoli individui
evitando di stabilire regole oltre le indicazioni già
presentate. - Om 102104. (30.10.85)
Torna
alla pagina precedente
|
|