MATERIALE STAMPATO DAL SITO INFOTDGEOVA.IT A CURA DI ACHILLE LORENZI

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:: LIBRO CONSIGLIATO

Crisi di coscienza.
Fedeltà a Dio o alla propria religione?
Parole franche di un testimone di Geova

Quasi nulla si sa dei "vertici" che guidano i Testimoni di Geova, di cosa accade durante le loro sedute deliberative, dei criteri che guidano le loro decisioni, spesso di enorme impatto nella vita dei fedeli: neppure gli aderenti ne sono al corrente. Terribilmente penetrante è il controllo esercitato sui "fratelli". Il libro testimonia il meccanismo che ha condotto uno di questi uomini, membro del Corpo direttivo, a entrare in una crisi di coscienza tale da fargli abbandonare il gruppo, e in esso una posizione di grande prestigio sociale, dopo 58 anni di appartenenza. . (continua)

Spigolature
Non tutti sanno che...
"Dio non ha mai proibito le trasfusioni" Questo è quello che si legge in un'edizione della rivista "Consolazione" (ora "Svegliatevi!) degli anni '40: «Dio non ha mai giustificato determinazioni che proibiscono l'uso del sangue. È un'invenzione degli uomini che, come i farisei, non prendevano in considerazione la misericordia e l'amore di Geova. Servire Geova con tutta la nostra mente significa non escludere il nostro intendimento, specialmente se si tratta di una vita». — Consolazione (ed. olandese) del 1/9/1945, p.29. Questa posizione moderata non venne comunque adottata dal Corpo Direttivo. Attualmente i TdG considerano il ricorso alle trasfusioni di sangue, anche in casi di assoluta emergenza, una violazione della legge di Dio. Una veduta completamente opposta a quella espressa nella succitata rivista.

:: LETTERE DALLA BETEL ::

Lettere che la Betel - sede romana dei Testimoni di Geova - ha inviato a degli "anziani" in risposta a domande su argomenti di vario genere. Queste lettere sono state inviate da un TdG nel forum Infotdgeova

INDICE DEGLI ARGOMENTI

  • Abbigliamento-acconciatura Adunanze Asilo Assemblee  

  • Associazioni non riconosciute Barba-baffi Battesimo

  • Cassa integrazione Collette Comitato di servizio Comitati giudiziari

  • Commemorazione Confetti e bomboniere Dichiarazione di fedeltà

  • Disassociati-dissociati Divorzio-separazione Domande bibliche

  • Falsa religione Famiglia, genitori, figli Feste Fidanzamento

  • Funerali Immagini, fotografie, fumetti, tatuaggi Lavoro armato

  • Lavoro legato a religione Lavoro secolare Lutto, tradizioni sui morti

  • Matrimonio, nozze Medicina Ministri di culto Neutralità Ospedali

  • Panettone, pandoro, uova pasquali Pionieri Raccomandazioni  

  • Rapporti di servizio Registrazioni congregazione Riassociazioni

  • Rimozioni, dimissioni Sala del Regno Trasfusioni, trapianti

  • Scuola Segnati Servizio di campo, visite ulteriori Sesso

  • Sindacati, sciopero Sorvegliante Spiritismo Studi biblici

  • Studio familiare Svago, ricreazione, caccia, pesca, sport

  • Tasse, leggi di Cesare Testamenti Trasgressioni varie


    RIMOZIONI, DIMISSIONI

    PROCEDURA PER LA RIMOZIONE E NUMERO DI A. NECESSARI:
    Consideriamo la domanda riguardante il modo di procedere per la rimozione di un A. o un SM. Prima di rimuovere un A. o un SM deve essere fatta un'udienza con lui, per permettergli di presentare qualsiasi obiezione che possa avere alla sua rimozione, e in modo che il com. di servizio, nominato per esaminare i suoi requisiti, possa indicargli dove viene meno e dargli utili consigli per poter acquisire di nuovo questi requisiti, e così essere in grado, in futuro di ricevere di nuovo tale incarico. Questo deve essere fatto in ogni caso di rimozione. Riguardo al num. di A. che devono comporre il com. di servizio, questa è una cosa che dev'essere decisa localmente dall'intero corpo degli A. Se pensano che l'intero corpo dovrebbe essere presente all'udienza, assieme al CO, per esaminare i requisiti di tale persona di cui si raccomanda la rimozione, questo va bene. Se invece pensano che bastano 3 A., anche questo va bene. È lasciata alla decisione del corpo degli A. quanto dovranno formare il com. di servizio che esaminerà la persona di cui si raccomanda la rimozione. Comunque, mai una persona dev'essere rimossa senza aver avuto queste udienze con lui. (SCB:SSC 1.9.83)

    Apprendiamo che c’è stato un vizio di forma nel procedere ad esaminare i requisiti del SM. Infatti in base alla direttiva data nella C. 15.2.84 è il locale corpo degli A. a comporre e nominare il com. di servizio, una volta accertato che ciò sia necessario e corretto. Non comprendiamo perché il comitato giudiziario che ha preso in esame il caso di ... abbia poi considerato i requisiti del fratello ... se non è stato investito di tale autorità dal corpo degli A. locali. (SSA 4.3.92)

    Siamo lieti di rispondere alla vs. lettera relativa ad alcuni chiarimenti in occasione della richiesta di cancellazione di A. e SM. La C. 15.6.92 dice chiaramente che quando un nominato si trova coinvolto in problemi che non richiedono la formazione di un comitato giudiziario, ma possono sorgere dubbi sui suoi requisiti, il problema può essere trattato alla successiva visita del CO. È chiaro che in tale occasione sarà l'intero corpo degli A., insieme al CO, a considerare la questione. Sarà il locale corpo degli A. a valutare se è opportuna la presenza del fratello. Trattandosi però della disamina dei requisiti di un A. egli potrebbe essere presente all'ad. perché presta ancora servizio come tale. Infine, non è necessario leggere al fratello esaminato la lettera che sarà inviata alla C.C. È sufficiente spiegargli le ragioni scritturali che dimostrano in quali requisiti è venuto meno. (SCA:SSB 14.6.00)

    Siamo lieti di rispondere alla vostra lettera con la quale raccomandate la rimozione del fratello  dall'incarico di A. Ci fa piacere notare il vs. desiderio di mantenere elevati i requisiti dei fratelli nominati nella cong. Ad ogni modo, in relazione a quanto sopra, dato che non si tratta di un'azione giudiziaria, vi invitiamo ad attendere la visita del CO e considerare insieme a lui la questione. Questo è in armonia alle istruzioni riportate nella C. del 15.6.92, p 2. Attendiamo pertanto di ricevere in quell'occasione una specifica raccomandazione. In tale occasione non mancate di indicarci se il fratello è d'accordo con la vs. decisione e, se non lo è, diteci se lo avete informato della possibilità di esporre il suo punto di vista in una lettera a parte. (SCA:SSB 21.4.00)

    A. CHE SI DIMETTONO:
    Comprendiamo il difficile periodo che stai vivendo a seguito della recente disassociazione di tua figlia. Per quanto riguarda la tua richiesta di dimissioni dalla tua responsabilità di A. è il corpo degli A. della tua cong. a doverle prendere in considerazione nominando a tal fine un apposito com. di servizio. (SCF:SSF 4.12.90)

    Quando un A. che per motivi familiari vuole dimettersi dall'incarico, dovreste accettare le sue dimissioni o incoraggiarlo a rimanere nel suo incarico? Senz'altro è evidente che il fratello ha un problema che non può trascurare. Da ciò che egli dice ora non può avere cura delle responsabilità di A. senza nello stesso tempo trascurare i suoi doveri di padre e capofamiglia. A meno che voi, come corpo di A., non siate in grado di dare dei suggerimenti che gli permetterebbero di rimanere nell'incarico e aver cura della famiglia, dovreste accettare le sue dimissioni, in base a ciò che dice Om 40 § 2. Questo sempre se non vi sono motivi che indicano che egli ha perso i suoi requisiti. Se così fosse, sarebbe rimosso per mancanza di requisiti e non per le sue dimissioni. Perciò potreste esaminare la possibilità di risolvere il problema del fratello senza dover ricorrere alle sue dimissioni, ma se ciò non fosse possibile dovreste accettare le sue dimissioni. (SCC:SSF 20.5.83)

    Se un fratello chiede di sua iniziativa di essere cancellato dall’elenco degli A. o dei SM, il corpo degli A. dovrebbe provvedere all’Ufficio informazioni dettagliate. Se il fratello pur essendosi dimesso spontaneamente, non è più idoneo per prestare servizio, questo, insieme alle relative ragioni scritturali, dovrebbe risultare nelle ns. registrazioni. Se in futuro verrà di nuovo raccomandato, gli A. dovranno specificare perché ritengono che ora soddisfi i requisiti scritturali. È capitato a volte che il corpo degli A. ha deciso che un A. o un SM non era più idoneo per prestare servizio. Tuttavia, anziché raccomandare la rimozione, gli A. hanno esortato il fratello a dimettersi. Questo ha creato inutili problemi. Se è chiaro che un fratello non è più idoneo per prestare servizio, gli A. dovrebbero assumersi le loro responsabilità di raccomandare la rimozione anziché suggerirgli di dimettersi. - 1Co 16:13 (CODO 30.5.87)

      SALA DEL REGNO

    TENERE CATALOGHI DI [OMISSIS]:
    Dal Km 7.77 e 1.80, comprendiamo che, mentre ogni singolo procl. è libero di acquistare ciò che desidera, d'altra parte non dovrebbe avvalersi della disposizione della cong. per fare i suoi acquisti. Nelle S.d.R. quindi, non dovrebbero essere esposti cataloghi di prodotti commerciali, anche se hanno una certa attinenza con l’attività teocratica e né gli A., né nessun altro fratello dovrebbero divenire i coordinatori di acquisti globali a beneficio dell'intera cong. In altre parole, se un fratello desidera acquistare del materiale presso la ditta [omissis] è liberissimo di farlo, ma non lo farà certamente rivolgendosi agli A. perché effettuino l'acquisto per suo conto. (SCA:SSF 20.1.83)

    COMUNE NON DA IL PERMESSO DI AFFIGGERE UNA TARGA:
    Ci chiedi alcune informazioni relative ad una targa luminosa che avreste voluto esporre per segnalare la S.d.R. Vi suggeriamo di fare un ricerca nella zona residenziale in cui vi trovate e di verificare che non vi sia nessun'altra insegna del genere con particolare riferimento ad altri edifici religiosi, culturali o ricreativi. Se dovreste trovare insegne luminose come quella che intendete porre, potreste con una lettera gentile e decisa fare notare all'amministrazione comunale che il diniego dato non può essere parziale. In caso contrario, cioè che non trovate insegne del genere e che pertanto la risposta del comune risulti coerente con la realtà, vi suggeriamo di non apporre insegne all'esterno della Sala. Circa l'insegna all'interno, se il risultato è il medesimo potete tentare di apporla in modo che sia visibile ma non eccessivamente appariscente. (SSG:CMB 21.4.83)

    3 CONG. USANO LA STESSA SALA E 2 SI DISTACCANO:
    Se le 2 cong. intendono lasciare la Sala di proprietà in cui sono state sino a questo momento è una decisione che spetta unicamente a loro. Lasciando detta Sala comunque perdono ogni diritto su di essa. Non possono pretendere nulla dalla cong. che continuerà ad occupare la Sala di proprietà e questo perché hanno rinunciato volontariamente ad avvalersi dei privilegi di cui godevano. È vero che hanno contribuito all'acquisto, ma andandosene non possono pretendere di essere in qualche modo rimborsati. Naturalmente la cong. che rimane potrebbe, spinta da amore fraterno, offrire una contribuzione che sarà loro d'aiuto. Detta contribuzione potrà essere una somma unica versata una volta per sempre di una certa consistenza, oppure un versamento mensile da stabilirsi localmente. Se pensa ad es. di offrire una contribuzione pari ad un terzo dell'affitto, può essere corretto. Non vi è nessuna norma al riguardo. Se sarà dato del denaro alle 2 cong. sarà da considerarsi una contribuzione volontaria e non una tassa e di conseguenza sarà la cong. che rimane nella Sala a determinare il da farsi. Una volta stabilito l'accordo, sarà opportuno metterlo per iscritto e cioè mettere per iscritto la somma da versare ogni mese, se questa sarà la decisione presa. Naturalmente la decisione sarà presa previa presentazione di una risoluzione alla cong. presentata dagli A., indicante per quanto tempo ciò avverrà. Nel mettere per iscritto l'accordo sarà appropriato essere specifici per non incorrere in difficoltà future. (SCA:SSC 3.12.83)

    PULIZIA DELLA SALA:
    Se una persona interessata con cui si studia si offre per il programma di pulizie della Sala, spetterà al locale corpo degli A. decidere cosa fare. Se la persona sta facendo progresso nella via della verità e sta facendo passi concreti per cambiare la propria personalità, può darsi che si possa inserire nel programma accettando il suo aiuto. Crediamo che la situazione sia diversa per coloro che si identificano con la "bestia selvaggia" e dipendono direttamente da essa. Dato che le pulizia della Sala sono un privilegio, non desideriamo concedere tale privilegio a coloro che si identificano con la "bestia selvaggia" e non fanno passi concreti per separarsene. (SCB:SSB 7.2.77)

    Ci chiedi se è giusto far pulire la S.d.R. ad un'impresa specializzata. Non crediamo che sia appropriato affidare ad un'impresa di pulizie il compito di pulire la S.d.R., anche se fosse composta esclusivamente da fratelli. Questo è un compito che viene affidato a fratelli locali. È bene che i nominati si attengano a quanto dice Om 62: 'I gruppi di SL possono pulire a turno la Sala, seguendo la lista delle cose da fare ogni settimana'. (SCD:SSD 3.4.91)

    PROGRAMMA DI ASSISTENZA ASSICURATIVO:
    Rispondiamo alla vs. lettera con la quale ci avete indicato i danni economici riportati da 2 autovetture parcheggiate all'interno della recinzione della S.d.R., a seguito del lancio di pietre da parte di un giovane vandalo. Ci chiedete se i danni subìti possano essere coperti dal "programma di assistenza" delle S.d.R. Come spiegava la C 16.12.92, il programma di assistenza non è assolutamente, come avete scritto, "una assicurazione internazionale". Da ciò consegue che non si possono fare paragoni fra ciò che può garantire una compagnia assicuratrice ed il ns. programma. Infatti una compagnia di assicurazione persegue scopi di lucro e deve osservare le norme di leggi che regolano la materia, mentre l'org. mondiale dei T.d.G. persegue scopi interamente diversi: il programma di assistenza trae origine dai ns. princìpi di collaborazione fraterna, perché appunto serve a soccorrere le cong. che da sole non possono far fronte ad eventi disastrosi che compromettono l'uso delle S.d.R. l’incolumità fisica di conservi in occasione di lavori sempre collegati all'uso dei ns. luoghi di ad. Ribadiamo dunque che la C.C. non è una compagnia assicurativa che stipula polizze. La C. parlava di un programma interno, avente lo scopo di utilizzare le contribuzioni per aiutare le cong. che subiscono danni alla Sala e delle Assemblee, oppure i conservi che subiscono incidenti fisici in occasione di lavori di costruzione o di ristrutturazione. Nel vs. caso non riteniamo appropriato utilizzare le contribuzioni del programma per riparare i danni di autovetture private. In effetti sappiamo di avere degli oppositori e di poter essere oggetto a motivo della ns. fede, di ingiurie e danni a carico della ns. persona e delle ns. cose. Ad es. non è raro che i procl. subiscano danni durante la predicazione, sia fisicamente che alle loro autovetture, ma non per questo chiedono risarcimenti alla C.C. o al programma di assistenza. In ogni caso possiamo avvalerci dei provvedimenti che la legge vigente ci mette a disposizione. Il ns. parere sarebbe quello di portare avanti la denuncia contro il "vandalo" chiedendo al giudice competente di riconoscere il risarcimento del danno. Inoltre sarebbe opportuno sapere se la normale assicurazione delle autovetture danneggiate include danni vandalici, infatti può darsi che i proprietari abbiano già previsto una simile copertura nella polizza personale. (LA:LC 17.11.92)

    SANGUE, TRASFUSIONI, TRAPIANTI DI ORGANI

    NELL'ALIMENTAZIONE:
    Il decreto del 9.6.83 il Ministero della Sanità dettando le Norme igienicosanitarie concernenti la produzione, il commercio e l'impiego di proteine plasmatiche, ha ampliato le possibilità di utilizzo del sangue per uso alimentare. Il sangue può essere utilizzato oltre che in toto, anche frazionato. La suddetta norma permette di impiegare il plasma nella produzioni di alimenti. È impiegato generalmente come legante nella preparazione di insaccati carnei cotti, come la mortadella, il prosciutto cotto, vari insaccati stagionali, ecc. Il decreto comunque prevede che nel caso sia usato il plasma come legante, sulle confezioni destinate al consumatore tra gli ingredienti deve figurare l'indicazione "proteine plasmatiche". Questa indicazione può quindi essere utile nell'identificare i prodotti contenenti proteine provenienti dal sangue. (C CODO 30.1.84)

    SANGUE USATO COME CHIARIFICATORE DEL VINO O DELLA MARSALA:
    È vero che nell'uso improprio del sangue sia come chiarificatore che come concime non vi è una diretta violazione al comando biblico di 'astenersi dal sangue' come alimento. Vi è tuttavia implicato il rispetto dovuto al sangue come Dio ha stabilito. W 15.10.64 p 630 L'uso improprio del sangue è pertanto una questione di coscienza. Comunque, se un servitore facesse uso improprio di sangue e la faccenda turbasse la cong., egli perderebbe il suo incarico in quanto non è esemplare. Se è un procl. non verrebbe chiamato davanti ad un comitato giudiziario ma si assumerà la piena responsabilità di ciò che fa davanti a Dio. Una saggia riflessione circa questa attività lavorativa la presenta la W 1.9.63 p 538. Naturalmente, il cristiano dovrebbe tenere in considerazione la coscienza altrui. Questo argomento è stato trattato nella W 1.1.83 p 26 dove sono elencati vari fattori da considerare circa il lavoro. (DC 22.1.84)

    Ogni cristiano ha la responsabilità di accertarsi dei prodotti sui quali ha dei dubbi, prima di farne uso. Qualora dopo aver avuto spiegazioni e assicurazioni, in questo caso dai produttori di marsala, che non c’è sangue, ma nutre ancora dubbi, allora dovrebbe seguire il consiglio di Paolo in Ro 14:23 e non fare uso del prodotto. Però se dopo aver avuto le assicurazioni da parte dei produttori di marsala, che questa non contiene sangue, un cristiano desidera farne uso, la cosa dipende dalla sua coscienza e nessuno dovrebbe criticarlo. Secondo il dizionario enciclopedico di G. Treccani, alla voce "Marsala", parlando della chiarificazione del prodotto dice: "Seguono varie chiarificazioni, fatte per lo più con sangue fresco e defibrinato di bue". Si può capire che alcuni tipi di marsala vengono filtrati o chiarificati con sangue di bue. Quali siano questi tipi di marsala non lo sappiamo. Ogni cristiano deve essere certo di non violare la legge di Dio sul sangue, informandosi presso la casa produttrice del marsala che intende usare. Questa sarà in grado di dire quale mezzo di chiarificazione viene impiegato da loro - W 1.11.78 p 31. (SCC:SSB 20.11.81)

    SORELLA CHE DEVE CUCINARE CACCIAGIONE AL MARITO INCREDULO:
    Se il marito chiede alla moglie di cucinare della carne o della cacciagione che non fosse stata uccisa nel pieno rispetto della legge di Dio, ella come moglie, potrebbe sentirsi in coscienza di cucinare per il marito in quanto la cosa gli viene specificamente richiesta dal capo famiglia. Se lo facesse non violerebbe la legge di Dio sulla santità del sangue ma potrebbe in coscienza rifiutarsi di farlo. Non essendoci quindi una violazione della legge di Dio ella deve agire tenendo conto della sua coscienza.  Ro 14:23 (SCB:SSD 19.11.80)

    MANGIARE CARNE DISSANGUATA COTTE INSIEME A CARNE NON DISSANGUATA:
    Ci chiedi se un cristiano può mangiare della carne dissanguata cotta insieme ad altra carne non dissanguata. Consultando l'Indice 78, al soggetto CIBO, poi al soggetto subordinato 'sangue nel' e quindi al soggetto specifico 'animali non debitamente dissanguati' vi è il riferimento a W 1.11.78, p 312. A p 31, viene posta la domanda: “Fino a che punto il cristiano dovrebbe interessarsi di sapere se c'è sangue nei prodotti alimentari?" Nel § successivo è detto: "Dio disse a Noè, e all'intera famiglia umana: 'Ogni animale che si muove ed è in vita vi serva di cibo... Solo non dovete mangiare la carne con la sua anima, col sangue. (Gen. 9:3,4) Pertanto i veri adoratori dovrebbero voler evitare di mangiare carne in cui sia rimasto sangue o altri alimenti a cui sia stato aggiunto sangue". Se si fa cuocere della carne non dissanguata insieme a carne dissanguata, non è forse come aggiungere del sangue a quest'ultima? Se così è, quel cibo non è adatto al cristiano. Non è una questione di coscienza se mangiare o meno tale cibo. È una violazione alla legge biblica sulla santità del sangue (18.11.82)

    Ci chiedi se un cristiano può mangiare carne dissanguata cotta assieme a carne non dissanguata. La risposta si trova in Rs 335 dove dice: “... qualsiasi cibo cotto cui sia stato aggiunto sangue intero o anche qualche frazione d’esso non deve essere mangiato”. La domanda che sorge è questa: Se si cuoce carne dissanguata insieme a carne non dissanguata, non è forse come aggiungere sangue intero alla carne non dissanguata? Tale cibo non sarebbe idoneo per il cristiano e non dovrebbe essere mangiato. (DC 28.10.87)

    PRIMA DI SCANNARE UN ANIMALE È LECITO TRAMORTIRLO CON UN COLPO?:
    Il motivo per cui il cristiano non deve mangiare animali soffocati (o morti da sé) è che contengono sangue. Il cristiano ha la responsabilità di accertarsi che ciò che mangia sia stato dovutamente dissanguato. Tradizionalmente è noto che il mezzo più efficace a tal fine è quello di scannare l'animale. Se un cristiano decidesse di tramortire prima l'animale con un colpo alla nuca o con qualche altro metodo e poi scannarlo immediatamente per dissanguarlo, sarebbe una sua decisione personale. In coscienza dovrebbe essere pienamente convinto che l'animale ucciso in tal modo, sia stato dissanguato altrettanto bene - Ro 14:10, 12, 23. (FPA 12.12.81)

    TRASFUSI CONTRO LA PROPRIA VOLONTÀ:
    Nel caso in cui venga violata la santità del sangue, la cosa che è necessario stabilire è se detta violazione è imputabile alla sorella oppure no. Da quel che possiamo comprendere la sorella è stata trasfusa contro la sua volontà e a sua insaputa. In tal caso non vediamo che sussistano gli estremi per un intervento giudiziario nei suoi riguardi. Di conseguenza, non è nemmeno necessario redigere una relazione da conservare nell'archivio permanente del corpo degli A. visto che non esistono gli estremi della violazione da imputare alla sorella in questione. In casi del genere, gli A. possono dare di concerto col com. sanitario locale la necessaria assistenza sia spir. che legale, ma devono stare attenti a non sostituirsi al paziente nelle decisioni che gli competono. Qualora si verifichino situazioni legali particolarmente interessanti è appropriato consultare, caso per caso, l'Ufficio che potrà eventualmente indicare quali aspetti del problema stesso possono interessare e per i quali viene richiesta una certa indagine. (SCA 3.5.88)

    SORELLA CHE DEVE ACCOMPAGNARE LA FIGLIA MINORENNE A FARE TRASFUSIONI:
    La sorella ha il marito incredulo e pretende che ella accompagni la figlia minorenne per la terapia trasfusionale. Il problema è: si tratta di una questione di coscienza o sta violando la legge di Dio? La responsabilità della terapia trasfusionale ricade sul padre e non sulla madre. Accompagnando la sua bambina la sorella non sta violando la legge di Dio. Ella non incoraggia né ha fatto comprendere che è d'accordo con tale terapia. Accompagnando la bambina, semplicemente svolge il suo compito di madre e moglie in ubbidienza ad una precisa disposizione del marito, responsabile della figlia. Ci dite che ogni volta si sente turbata. In questo caso dovrebbe agire in armonia col principio di Ro 14:23. Se ella andasse contro ciò che dice la sua coscienza cristiana, pur non essendo soggetta alla disciplina della cong., commetterebbe peccato dinanzi a Geova. Incoraggiate la sorella a decidere secondo la propria coscienza non essendo per nulla influenzata da ciò che possono pensare altri sulla questione. Ella esaminerà la cosa in preghiera assumendosi le proprie responsabilità. (SCB:SSB 19.11.80)

    Ci informi che il marito della sorella ... le chiede di portare il figlio in ospedale per ricevere trasfusioni di sangue e la sorella lo fa. Ci chiedi quale sia la posizione della sorella e se è una questione di coscienza. Nel caso in questione non è la sorella che accetta trasfusioni, né il figlio è un cristiano battezzato. Il marito è il capo della famiglia e prende decisioni sulla terapia che il figlio deve seguire. Se la sorella pensa quindi che come autorità deve obbedire al marito e la sua coscienza non è turbata, pur sapendo che il figlio riceve una trasfusione di sangue, allora è una questione di coscienza. La cong. non interverrà in alcun modo. Non pensiamo che si possa mettere il caso in questione in relazione a Ger 7:15-19. Qui è descritta un’attività compiuta da dedicati adoratori di Geova per compiere un atto di falsa adorazione. Invece nel caso presente gli implicati non sono tutti adoratori di Geova, come ad es. il marito della donna, e la moglie non può prendere decisioni per stabilire le cure che saranno praticate al figlio. Naturalmente lei dovrebbe rendere chiaro a suo marito che la terapia che egli ha deciso non la condivide e che gli obbedisce semplicemente per essergli sottomessa come moglie essendo lui il capo famiglia. In questo modo lei non condivide la responsabilità della cosa. Naturalmente, se lei approvasse la trasfusione per il figlio, la cosa sarebbe diversa. (Ro 14:22, 23) - W 1.5.65 p 284. Benché la cosa riguardi la coscienza della sorella, se i fratelli fossero turbati della sua decisione di accompagnare il figlio in ospedale, il corpo degli A. dovrà prendere in considerazione se toglierle i privilegi o no. (SCB:SSA 9.6.84)

    INFERMIERE O MEDICO CHE DEVONO PRATICARE UNA TRASFUSIONE:
    Un T.d.G. che fa l'infermiere non dovrebbe mai prescrivere di propria iniziativa una trasfusione. Però che dire se il paziente stesso chiede una trasfusione o se l'infermiere riceve dal medico l'ordine di praticare una trasfusione? In questo caso sarebbe lasciato alla coscienza del fratello decidere come comportarsi, cioè se praticare la trasfusione o no. Naturalmente bisogna tenere presente ciò che dice Paolo in Ro 14:23 dove è scritto che se la coscienza lo fa turbare dovrebbe astenersi. Questo è in armonia con Deu 14:21 che dice: "Lo puoi dare al residente forestiero che è dentro le tue porte ... o si può vendere a uno straniero". Qui si trattava di un animale morto. Mentre l'israelita non poteva mangiare quell'animale poteva venderlo a uno straniero. Da ciò si comprende un'altra cosa, che il T.d.G. non dovrebbe mai fare una trasfusione ad un altro Testimone, sia che glielo chiedesse il Testimone stesso o glielo ordinasse il dottore. Il tuo caso è simile a quello del medico T.d.G. al quale un paziente chiede una trasfusione. L'accettare la richiesta del paziente dipende dalla sua coscienza - W 1.5.65 p 284 (SCC:SSF 12.9.80)

    ESSERE ISCRITTI PER DONARE I PROPRI ORGANI:
    La W 1.9.80 prende in considerazione il soggetto dei trapianti degli organi. Fra l'altro dice: "Se qualcuno accettasse un trapianto, il comitato giudiziario della cong. non prenderebbe misure disciplinari nei suoi confronti". Crediamo che l'essere iscritti o diventare soci dell'A.I.D.O. implichi basilarmente gli stessi princìpi. Che dire se un fratello decidesse in tal senso? Il modo in cui egli verrebbe considerato nella cong. dipenderebbe dall'effetto che la sua decisione provocherebbe sulla coscienza degli altri - 1Co 8:12, 13. (SCD:SSD 27.3.91)

    DOMANDE SU TRATTAMENTI SANITARI CHE IMPLICANO L’USO DI SANGUE O EMODERIVATI:
    Cosa può fare in anticipo un coniuge credente per impedire che il coniuge incredulo autorizzi una trasfusione nel caso che il Testimone sia in stato di incoscienza? Il primo passo sarebbe quello di compilare completamente il Documento Sanitario. Questo è un documento con valore legale che indica chiaramente che chi l’ha compilato e firmato non vuole che gli siano praticate trasfusioni, neanche se è in stato di incoscienza. Nei limiti del possibile, il cristiano dovrebbe discutere la cosa con il proprio coniuge, facendo capire chiaramente la propria posizione. Si possono informare della propria decisione anche altri parenti stretti che potrebbero entrare in gioco in una situazione di emergenza, in modo che conoscano bene la posizione del cristiano. E naturalmente, bisognerebbe informare il medico di famiglia, lasciandogli l’opuscolo “I T.d.G. e il problema del sangue”. Dopo aver preso le ragionevoli precauzioni, lasciamo le cose nelle mani di Geova e confidiamo nella sua guida e protezione in situazioni di emergenza.

    Qual è la posizione del cristiano nel caso che il coniuge incredulo sia in stato di incoscienza e i sanitari chiedano di autorizzare una trasfusione? Secondo le Scritture, il coniuge cristiano non può assumersi la responsabilità di autorizzare una trasfusione. Tuttavia il coniuge incredulo può rendere chiaramente noto in anticipo che desidera essere trasfuso in caso di emergenza qualora i medici lo ritengano opportuno, in tal caso il coniuge credente non deve sentirsi obbligato a impedire la trasfusione nell’eventualità che il coniuge incredulo sia in stato di incoscienza o non sia in grado di dare un valido consenso. Conoscendo la posizione scritturale del credente, il coniuge incredulo può voler far conoscere chiaramente in anticipo il suo desiderio di essere trasfuso in caso di emergenza proprio come il coniuge credente fa conoscere in anticipo il suo desiderio. Il coniuge incredulo può voler portare con sé un documento che autorizzi il personale sanitario a somministrare una trasfusione nel caso che egli non sia in grado di dare il proprio consenso personale. Oltre a ciò forse vorrà parlare con uno o più parenti stretti non credenti che sono disposti ad assumersi tale responsabilità, autorizzandoli ad agire come suoi portavoce in caso di emergenza.

    Lo stesso discorso vale anche in una famiglia religiosamente divisa per quanto riguarda i figli minorenni? Ad es., poniamo il caso che il padre sia un incredulo e che la moglie sia credente. In linea di principio vale lo stesso discorso. Il credente non potrebbe autorizzare o disporre una trasfusione su un figlio minorenne. Se è il padre a non essere credente, è comprensibile che la madre cristiana renda noto al marito, prima che sorga una qualsiasi emergenza, che lei non desidera che alcuno dei figli venga trasfuso. Se il padre non è d’accordo sta a lui decidere fino a che punto agire per prepararsi ad una situazione di emergenza. La madre non deve pensare di dover prevalere sulla decisione del padre se questi non è disposto a ragionare sui motivi scritturali, nonché sulle considerazioni di carattere medico, per cui al figlio non si dovrebbero somministrare trasfusioni di sangue. Se il padre autorizza una trasfusione e il medico (o l’ospedale) somministra quindi una trasfusione a un figlio, la responsabilità ricade su quelli che hanno preso la trasfusione. Se è il padre ad essere credente, ci si aspetta che anche lui tenti di avere la cooperazione della madre nel sostenere la posizione scritturale. In una situazione di emergenza, ci si aspetterebbe che egli prendesse l’iniziativa di far rispettare al medico (o all’ospedale) la sua decisione di non somministrare trasfusioni. Tuttavia, in alcuni casi il medico può ritenere sufficiente il consenso della madre non credente per procedere con la trasfusione, senza tenere in alcuna considerazione la decisione e le istruzioni del padre. Se il padre ha fatto tutto ciò che era ragionevolmente possibile per impedire la trasfusione, probabilmente non ci sarà motivo di ritenerlo responsabile della trasfusione.

    SCUOLA

    INSEGNARE DURANTE L’ORA DI RELIGIONE NELLE SCUOLE?:
    Abbiamo letto l'art. "Perché chiediamo di abolire l'ora di religione a scuola" pubblicato il 15.9.83. L'art. è scritto molto bene e apprezziamo la tua capacità di scrivere correttamente e in modo interessante. Nell'art. hai esposto il tuo punto di vista che è quello di proporre l'abolizione dell'ora di religione a scuola. Noi non desideriamo prendere in considerazione tale opinione che sotto certi aspetti può essere interessante. Desideriamo però farti notare che avendo scritto a nome dei T.d.G. in una rubrica ad essi dedicata, ti sei reso interprete o portavoce di ciò che l'org. pensa sul tema. Ti facciamo notare che l'org. non entra su tale argomento o in altri simili perché segue il principio della neutralità. (Gv 17:16) Lasciamo che i governi si organizzino secondo i loro princìpi e non interveniamo direttamente nella vita politica o sociale per proporre riforme. Certo, la ns. condotta ha influito e potrà influire sui governi e su certe leggi. Ad es. il comportamento neutrale dei giovani cristiani ha determinato l'approvazione di certe leggi. La fedeltà dei procl. nonostante gli arresti ha influito ad abrogare certe leggi. Ma a parte questa diretta influenza i cristiani neutrali non operano per cambiare le decisioni dei governi. (LA:CMB 7.10.83)

    Ci chiedi se è il caso di rivolgerti al Provveditore degli Studi di Agrigento per ottenere l'autorizzazione ad insegnare religione nelle scuole elementari e medie. La veduta cristiana è che siano i genitori ad allevare i figli nella disciplina di Geova (Efe 6:4) e pertanto non siamo interessati come org. a impartire insegnamento ai minori mediante l'impiego della struttura pubblica. Eravamo al corrente della possibilità di accedere all'insegnamento della religione nelle scuole ma, a causa del principio sopra menzionato, abbiamo escluso di usufruirne. (SSG:CMB 18.1.83)

    FIGLI CHE FREQUENTANO L’ORA DI RELIGIONE O RIMANGONO IN CLASSE:
    Il giovane di 15 anni i cui genitori non lo hanno esentato dall'insegnamento religioso nella scuola perché sono contrari alla verità può essere accettato come procl. e per il battesimo se è altrimenti qualificato. La cosa importante è che egli si mantenga leale ai princìpi della Parola di Dio non partecipando a riti della falsa religione. (SCB:SSB 17.6.81)

    Ci parlate della sorella il cui marito incredulo vuole che il figlio impari la dottrina cattolica e frequenti l'asilo religioso. In questo caso è il marito che decide l'istruzione del figlio, e la moglie deve essergli sottomessa pur facendogli capire il suo punto di vista. È una questione di coscienza se portare il figlio all'asilo religioso. Questo comunque non vuol dire che ella non possa insegnare al figlio ciò che la Bibbia dice, lasciando però il figlio libero di prendere la sua decisione finale. Questo rientra nella sua libertà di adorazione e nell'ubbidienza al comando di Gesù di fare discepoli. Naturalmente non vorrà mettere il figlio contro il padre. (-)

    Basilarmente spetta al fratello e alla moglie incredula stabilire se esonerare il figlio dall’istruzione religiosa a scuola o no. Se il fratello, costatando la posizione irremovibile della moglie, dovesse concedere o tollerare che il figlio sia iscritto alla materia di religione, ciò non sarebbe di per sé una violazione. Il fratello potrebbe non avere alternativa perché, probabilmente, la moglie vorrà dare al proprio figlio un certo indirizzo religioso. D’altro canto il fratello potrà educare il figlio nelle vie di Geova, studiando con lui e portandolo alle ad. cristiane. Così, mentre la madre si avvarrà del suo diritto di insegnare al figlio la propria religione, il padre farà lo stesso. (Deu 6:68) Anche se il figlio non è esonerato dalle lezioni di religione, questo non vuol dire che egli debba partecipare alle cerimonie legate alla falsa adorazione. Il padre potrà educare il figlio perché si astenga da pratiche contrarie ai principi biblici, o almeno per aiutarlo a determinare da solo ciò che ritiene più opportuno fare. Il fratello non dovrebbe comunque trascurare il suo diritto di insegnare al figlio la verità, conducendolo con sé alle ad. cristiane. (Efe 6:4) Comprendiamo che si potrebbero creare molteplici situazioni. Ogni circostanza dovrebbe essere affrontata singolarmente. Prima di ritenere il padre responsabile della condotta del figlio, occorre determinare se aveva la possibilità di un’alternativa, e se ha colto tutte le opportunità disponibili per indirizzare il figlio nella via della verità (SCD:SSD 7.1.93)

    Un procl. che iscrive il figlio perché partecipi all’ora di religione a scuola è da considerarsi non esemplare e quindi non dovrebbe ricevere speciali privilegi di servizio nella cong. Naturalmente, se il figlio dovesse partecipare attivamente a pratiche legate alla falsa religione, allora sarebbe soggetto alla disciplina della cong. (SCB:SSB 12.4.90)

    Rispondiamo alla tua lettera con la quale ci chiedi informazioni in merito all'insegnamento della religione nelle scuole statali. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 13 dell'11.1.91, ha confermato che chi non si avvale dell'insegnamento della religione è libero di uscire dalla scuola oppure di restarvi con la facoltà di decidere o meno di usufruire dell'insegnamento di materie alternative. Per gli alunni minorenni, come appunto quelli delle scuole elementari e medie, dovranno essere i genitori a preoccuparsi di comunicare alla direzione didattica come intendono regolarsi. È vero che i figli dei T. di Geova non possono essere obbligati a restare in classe, ma sappiamo che spesso le strutture scolastiche non sono in grado, per motivi economici ed amministrativi, di provvedere altrimenti. La mancanza di insegnanti alternativi o di aule non sembra quindi un pretesto, perché si riscontra in più di un caso che è proprio la realtà. Ci risulta che in tutto il territorio nazionale lo stesso problema è comune a molti ns. giovani che sfruttano l'ora per attività personali edificanti, senza dover girovagare inutilmente nella scuola. Possiamo anzi dire che molto spesso si verificano esperienze molto incoraggianti, in quanto i ns. bambini colgono occasione per dare un'ottima testimonianza. Come cristiani assumiamo un attitudine mansueta e pacifica, facendo ogni tentativo per evitare scontri e polemiche. I figli sono preparati ed addestrati in anticipo e a casa, affinché non si trovino in condizioni di temere “l'uomo”, ma siano capaci di superare obiezioni e ostacoli, salvaguardando la loro giovane coscienza. (LA:LC 28.11.94)

    SCUOLA PATROCINATA DALL'ACLI O GUIDO D'AREZZO:
    Le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) furono costituite nel ‘45 e si prefiggono come scopi principali: Istruire i lavoratori nella conoscenza dei loro interessi, svolgere opera di educazione ed elevazione religiosa, morale, sociale e culturale a favore dei soci, salvaguardare la professione della fede e della morale cattolica negli ambienti di lavoro, ecc. In base a quanto detto sopra riteniamo che iscrivendosi alle ACLI si diventa soci e si commette apostasia. Chiediti: per iscrivere tuo figlio alla scuola patrocinata dalle ACLI devi divenire socio dell'associazione? Se l'iscrizione alle scuole è aperta a tutti pur non essendo socio delle ACLI, allora la cosa è da considerare una decisione di coscienza. Il cristiano comunque, starà attento a non offendere la coscienza degli altri. (1Co 8:1-13) Se l'azione fatta secondo coscienza dovesse turbare la coscienza degli altri, se si tratta di un fratello che ricopre responsabilità come A., SM o P.R. non avendo più la fiducia della cong. o non avendo una buona testimonianza da quelli di fuori sarebbe rimosso. W 15.6.79 Per quanto riguarda l'Istituto Privato Guido D'Arezzo, pensiamo si tratti di una scuola aperta a chiunque. Se si tratta di un Istituto di proprietà di un'org. religiosa si tratta di una decisione di coscienza determinare se iscrivere i propri figli o no. Biblicamente vale il discorso fatto sopra in relazione alla coscienza. (SCB:SSD 8.10.80)

    FREQUENTARE O ISCRIVERE I FIGLI A SCUOLE DI PROPRIETÀ RELIGIOSA:
    Se un T.d.G. decide di mandare i propri figli presso una scuola gestita da un'org. religiosa, rimane una sua questione personale. A qualcuno la coscienza potrebbe permetterglielo, a un altro potrebbe vietarglielo. Non si viola necessariamente Riv. 18:4 frequentando una scuola in un istituto religioso. Non è il luogo dove si riceve istruzione scolastica a renderlo inadatto per un cristiano. Piuttosto sono le pratiche religiose che lì si effettuano. In linea di massima i T.d.G. preferiscono le scuole pubbliche che sono disponibili su tutto il territorio nazionale. Infatti vi sono vari pericoli e problemi che sorgono nell'avere i figli presso una scuola gestita da religiosi. Il genitore cristiano si addosserà queste ulteriori responsabilità rendendosi conto che ciò che accade ai figli si ripercuote sui genitori. Se l'insegnamento scolastico include una certa forma di adorazione come inchinarsi alla croce o a immagini, fare il segno della croce, dire la preghiera insieme a quelli che si rivolgono a santi o falsi dei, o compiere un rito in cui si usa incenso, ecc., sarebbe errato che i genitori permettessero ai loro figli di partecipare a tali attività poiché i loro figli praticherebbero la falsa adorazione. Quindi, anche se è una questione di coscienza mandare i propri figli in scuole gestite da org. religiose, avere un figlio che compie atti idolatrici col consenso dei genitori che sono nella verità, equivale ad apostasia. (2Co 6:17) Perciò i genitori devono ponderare bene la questione. Comprendiamo la perplessità del corpo degli A. ad affidarti privilegi nella cong. Infatti essi dovranno considerare come la tua posizione di genitore cristiano che acconsente alla propria figlia di frequentare un istituto religioso si riflette sulla cong. Se alcuni inciampano o sono turbati da ciò, le possibilità di essere impiegato in maggiori responsabilità sono messe in dubbio. Non verresti più visto come genitore esemplare. Perciò in ultima analisi, tu rimani il principale responsabile delle decisioni che prenderete come famiglia. (SCE:SSH 4.11.87)

    Il fratello ha iscritto la figlia ad una scuola di proprietà cattolica e vi chiedete se sia qualificato come A. Vi preghiamo di esaminare il Km 10.76 p 4 al § 2. Dice fra l’altro: “Per es. quella di insegnante scolastico è un’occupazione corretta; ma che dire se la scuola è di proprietà di un’org. religiosa che non è veramente cristiana?” Al §3 aggiunge: “La scuola di proprietà dell’org. religiosa può non richiedere che l’insegnante insegni la falsa religione”. Poi continua sull’argomento al § successivo, dove dice: “Nei casi menzionati la persona lavora in locali di proprietà di org. che svolgano un’attività non scritturali. Ma vuol dire questo che tale lavoro sia da condannare? … Dobbiamo forse capire da ciò che il terreno stesso o gli edifici di proprietà di tali org. ci contaminano? O non sono invece le pratiche stesse ‘impure’ agli occhi di Dio?” Ora il fatto che la scuola è di proprietà della chiesa cattolica e la figlia del fratello è iscritta a quella scuola, non impara e non viene insegnata religione, ma materie accademiche, e prende le sue lezioni in questo edificio, non rende tale persona apostata o contaminata. Il fratello deve pagare per l’istruzione di sua figlia all’org. religiosa è vero, ma non può essere considerato che egli semplicemente paghi solo dei servizi che gli sono resi? Non servizi religiosi. Ma sarebbe come se l’org. religiosa gestisse una certa impresa, e acquistando un servizio da questa impresa non fareste un’offerta diretta e volontaria per sostenere la falsa religione. Paghereste solo un prodotto o un servizio. A questo riguardo può essere utile leggere il Km 3.76 alla “Risp. Dom.” dove si tratta di sapere se un T.d.G. può andare a farsi curare in un ospedale gestito da un’org. religiosa. Perciò è stato corretto concludere che il fratello non è automaticamente squalificato solo perché ha iscritto la figlia a questa scuola di proprietà cattolica, né può essere considerato da parte sua apostasia. Però vi è un’altra considerazione che dobbiamo fare, e cioè, l’effetto che ha avuto sulla cong. Se molti nella cong. sono stati turbati e forse criticano il fratello a causa della decisione, allora questo potrebbe influire sui suoi requisiti di diventare A. Perché l’A. deve essere libero da accusa o irreprensibile e deve avere la stima e la fiducia della cong. Se vi sono molti e non solo qualcuno che sono rimasti turbati dalla decisione del fratello, allora non sarebbe idoneo come A. Se non esiste questo turbamento generale allora non sarebbe squalificato dall’essere qualificato come A. se ha i requisiti necessari. (SCB:SSA 22.4.86)

    INSEGNARE PRESSO UNA SCUOLA DI PROPRIETÀ RELIGIOSA:
    Colui che insegna matematica presso una scuola pubblica di proprietà di un'org. religiosa non si identifica con tale org. in quanto che essa sussisterà come tale anche senza la scuola in cui egli insegna. (CO DO 28.1.77)

    Se la persona interessata di cui ci parli continuerà a fare progresso nella via della verità, e diverrà parte della cong. impegnandosi nell'opera di predicazione e simboleggiando la sua dedicazione a Geova con il battesimo in acqua, sarà bene suggerirle ai abbandonare l’attuale posto di lavoro per un altro più adatto e questo in vista delle responsabilità che potrebbero esserle affidate in futuro. Comunque, lavorare come insegnante di musica in una scuola Media parificata appartenente ad un Istituto religioso, non lo squa¬lifica ora dall'impegnarsi nell'attività di campo e consegnare il rapporto di servizio, se é altrimenti qualificata e non lo esclude dal battezzarsi quando deciderà di farlo. Naturalmente nell'insegnare musica dovrà stare attento a non promuovere dottrine o comunque insegnamenti della falsa religione. Quindi mentre in questo momento l'attività secolare svolta dalla persona può considerarsi una questione di natura strettamente privata e che perciò non interessa la cong., il problema dovrebbe essere visto sotto una luce di¬versa qualora questa persona dovesse qualificarsi al fine di assumere qualche incarico di responsabilità. (SCA:SSH 24.9.81)

    FRATELLO DEVE INSEGNARE EVOLUZIONE, FESTIVITÀ, FAR DIRE PREGHIERE AGLI ALUNNI:
    Se un insegnante T.d.G. secondo il programma scolastico è tenuto a insegnare la teoria dell'evoluzione, dare istruzioni circa giorni festivi religiosi o politici, se deve insegnare inni religiosi o patriottici, badare allo svolgimento di lavori artistici connessi a giorni festivi, come dovrebbe comportarsi? Mentre alcuni insegnanti testimoni per scrupolo di coscienza chiedono di essere esentati da certe attività, altri testimoni potrebbero sentirsi tranquilli in coscienza pur svolgendo i suddetti compiti, considerandoli da un punto di vista puramente obiettivo come materia di insegnamento, come sarebbe l'insegnante di storia o geografia. Quando l'insegnante Testimone si trova a dover insegnare cose alle quali personalmente non crede, potrebbe spiegare alla classe che ciò che dice fa parte dell'insegnamento scolastico ma personalmente ha delle riserve a motivo della sua fede. Inoltre quando in classe o fuori gli studenti partecipano a manifestazioni patriottiche della scuola, l'insegnante Testimone deciderà personalmente secondo la propria coscienza se essere presente pur non partecipando, o se farsi sostituire da un altro insegnante perché soprintenda al posto suo. Se fare o non fare certe cose dipende in gran parte dalla coscienza. Diciamo in gran parte perché di fronte ad un definito atto di compromesso come potrebbe essere un atto di idolatria o apostasia, il cristiano opporrà il suo netto rifiuto per ubbidire alla legge di Dio. E nei casi di coscienza nessuno può interferire o prendere decisioni per altri. La norma da seguire è quella di Ro 14:22 - G 8.1.79 p 14; W 15.7.82 p 20 (DC 20.2.85)

    Coerentemente alla propria fede sia i giovani che gli insegnanti T.d.G., presentano alle autorità scolastiche il proprio esonero dalle lezioni di religione. In base a questo fatto non c’è motivo che l'insegnante T.d.G. debba pronunciare una preghiera insieme alla scolaresca. Se però un fratello che insegna in una scuola pubblica disponesse di recitare una preghiera tipo "Padre nostro" all'inizio di una lezione in ubbidienza alle disposizioni scolastiche, ciò sarebbe una forma di apostasia. Il motivo è dovuto al fatto che egli sta ubbidendo ad una disposizione proposta dalla struttura religiosa scolastica (SCD:SSI 9.8.86)

    INSEGNANTE TESTIMONE DEVE ACCOMPAGNARE GLI SCOLARI IN CHIESA:
    Per quanto riguarda la domanda relativa al fratello che esercita la professione di insegnante non vediamo dove stia il problema. Egli sta facendo il suo lavoro, è chiaro che deve accompagnare i ragazzi. Se desidera entrare in chiesa o meno è una questione sua, personale. L'importante è non rendersi colpevole di idolatria partecipando in qualche misura alla funzione religiosa - Km 10.76 p 4 (SCC:SSC 11.4.91)

    VOTAZIONI SCOLASTICHE:
    Riguardo ai quesiti che ci poni, se il partecipare a certe votazioni in seno all'ambito scolastico violi i princìpi biblici o meno, sei tu che devi valutarlo attentamente, essendo sul posto e conoscendo tutti i particolari. Le seguenti domande possono aiutarti a valutare la cosa e a prendere la corretta decisione: Vi è implicato lo spirito o il meccanismo politico? Si fa una campagna per ottenere quel posto? Vi è contesa fra diversi? Vi è spirito di parte? Vi è lotta politica per essere eletti o per far eleggere qualcuno? Se la risposta è affermativa, allora vi è violazione di neutralità. O si tratta solamente di fare una valutazione di chi è più qualificato? Come ad es. nello scegliere l'amministratore che deve svolgere le varie mansioni a favore di tutti i condomini. Lo sceglierlo, o per alzata di mano o mediante votazione non costituisce una violazione dei princìpi biblici, è una questione privata. Non tutte le votazioni sono politiche; a volte si può essere invitati a esprimere opinioni sulla qualità di qualcosa; questa è una questione che non implica violazione. C’è un altro aspetto da considerare: In che cosa consiste l'incarico per cui si richiede un'elezione? Implica una violazione dei princìpi biblici nell'adempierlo? Ad es. dare la direttiva per l'inno scolastico o qualche altra cose che violi la legge di Dio. La persona alla quale abbiamo dato il ns. voto, contribuendo ad eleggerla, come si comporterà? Commetterà azioni che sono in contrasto con gli insegnamenti della Bibbia? Anche qui è bene stare attenti a non condividere i peccati di costoro (1Tm 5:22) - W 1.6.65 p 348, 349.

    Se un cristiano riceve un lavoro dalla direzione della scuola connesso alle votazioni, come tenere registrazioni o mantenere l'ordine, ma il cristiano stesso non deve votare né incoraggiare l’attività politica, egli può decidere secondo la sua coscienza. Questo non vuol dire che possa farlo liberamente. Dovrebbe valutare attentamente se, dopo aver preso la decisione, può dire come Paolo "mi sono comportato con perfetta coscienza". (Atti 31:1) - W 1.7.77 p 415, 416; G 22.5.78 p 27, 28 (SSH:SSI 8.11.82)

    RECITA DI PREGHIERE IN CLASSE:
    Riguardo a come si dovrebbero considerare le preghiere religiose dette a scuola e il relativo comportamento da tenere, la W 15.9.65 p 556 indica: "In molte scuole si tengono servizio religiosi. A volte sono apertamente idolatrici, in altri casi può trattarsi semplicemente della ripetizione di una preghiera tratta dalla Bibbia". Quindi anche la semplice ripetizione di una preghiera tratta dalla Bibbia, costituisce un servizio religioso. G 8.2.64 p 12-16 Avendo compreso questo, il giovane T.d.G. o il figlio di un T.d.G. cosa farà quando l'insegnante invita ad alzarsi quando si recita la preghiera? È ovvio che il figlio è informato dal padre che cosa deve fare a scuola quando viene tenuto un servizio religioso. Occorre chiarire bene anche questo punto, cioè se alzarsi o no quanto l'insegnante fa recitare una preghiera. La W 1.6.65 p 348, indica che si deve determinare il sign. dell'azione che rende effettivamente partecipe della cerimonia. Il padre Testimone normalmente chiede l'esonero per i figli dai servizi religiosi. Spiegherà al responsabile nella direzione scolastica che noi T.d.G. rispettiamo la libertà religiosa altrui e chiediamo che sia rispettata la ns. Siccome la recita della preghiera, il saluto alla bandiera, il cantare inni patriottici, sono servizi religiosi, il padre deve chiedere come il figlio deve comportarsi per non partecipare a tali servizi religiosi e nello stesso tempo avere il rispetto degli insegnanti e della scolaresca. Il figlio potrà rimanere seduto mentre gli altri si alzano per partecipare alla preghiera? Oppure è meglio che esca dall'aula e rientri poco dopo. Come indica W 15.7.82 p 20, 21 se gli insegnanti sono informati in anticipo circa la ns. posizione, si eviteranno problemi. Naturalmente se genitori cristiani non allevano i loro figli nell'autorevole consiglio di Geova, (Efe 6:4) e per trascuratezza o altri motivi discutibili non si preoccupano che i loro figli a scuola non partecipino ai servizi della religione babilonica, possono essere ammoniti e, secondo le circostanze, essere chiamati davanti ad un comitato giudiziario (EB 24.11.82)

    CANTARE BRANI RELIGIOSI A SCOPO DIDATTICO:
    Ci chiedi se una procl. che frequenta una scuola musicale può cantare o suonare vari pezzi religiosi da un punto di vista artistico o didattico. Se lo fa, vi è qualche violazione della legge di Dio? Vi sono 2 aspetti da esaminare: Questi brani fanno parte del materiale dell'insegnamento della scuola o sono inseriti solo in occasione delle feste natalizie o d'altro genere? Nel primo caso il cristiano potrebbe ragionare che suona tali brani per imparare a migliorare la sua capacità, e che non commemora e non dà nessuna importanza alla festa. Se farlo o meno è una questione che dev'essere decisa individualmente dalla propria coscienza addestrata dalle Scritture. Questo non sign. che si può fare liberamente e che non si renderà conto a Dio. Nel decidere tiene conto del pensiero di Geova che odia la religione falsa e le sue pratiche? Si preoccupa della coscienza degli altri che potrebbe far inciampare? Tiene conto della sua stessa coscienza? (Ro 14:23) Potrebbe mantenere una buona coscienza se cantasse brani che esprimono o preghiere della falsa religione? L'interessato dovrà valutare tutti questi aspetti e prendere la sua decisione personale. Comunque non potrebbe parlare al suo maestro di musica spiegando le sue credenze ed essere esentato dal suonare tali pezzi? W 15.1.67 p 62 Il 2° aspetto, suonare brani religiosi solamente in occasione delle feste, è evidente che in questo caso sono dedicati e commemorano tali avvenimenti e vi danno sostegno. Se le cose stessero così, se li suonasse ciò costituirebbe apostasia. (SSH 27.2.82)

    FESTEGGIARE UN ALUNNO PERCHÉ È STATO PROMOSSO:
    Non posiamo dare una risposta particolareggiata alla tua domanda, cioè se si può festeggiare un alunno solo perché è stato promosso alla scuola. Ad ogni modo puoi essere aiutato ad avere un punto di vista equilibrato esaminando i vari princìpi biblici che possono essere implicati in una tale occasione. Puoi trovarli nella W 1.7.73 p 414 alla domanda: “È appropriato che i cristiani celebrino l’anniversario del loro matrimonio?” e in Vivere 214 (SCC:SSB 19.9.83)

    SEGNATI

    È IL CORPO DEGLI A. CHE LO STABILISCE:
    Riguardo al segnare un individuo, Om 152 dice: "dopo aver ripetutamente ammonito tali individui e notato che persistono nel non rispettare espliciti princìpi biblici, gli A. possono decidere di parlare alla cong. ... " È pertanto responsabilità dell'intero corpo degli A. decidere se segnare una persona che si conduce in maniera disordinata. Naturalmente, nel caso vi siano solo uno o 2 A. sarà il com. di servizio disponibile a interessarsi della cosa. (SCD:SSD 11.10.91)

    PASSI DA FARE PRIMA DI SEGNARE UN FRATELLO:
    Come viene indicato nella W 15.12.81 p 18, prima di arrivare a segnare un fratello è necessario provvedergli l'aiuto per risolvere il suo problema, consigliandolo più volte se è necessario. La ragione per cui Geova nella sua Parola indica che può rendersi necessario segnare un componente della cong. è chiaramente quella di proteggere la cong. dal cattivo es. di una condotta non scritturale che crea un grande turbamento. Si vuole altresì aiutare il cristiano disordinato a provare vergogna e indurlo ad abbandonare la condotta non scritturale. W 15.4.85 p 31 Naturalmente ci dev'essere un'evidenza di questo grande turbamento nella cong. o nella comunità. Specie quando si tratta di questioni di natura finanziaria i pastori della cong. vorranno essere estremamente cauti nella determinazione delle responsabilità. Gesù ci ha insegnato che per risolvere problemi di tale natura è necessario che la parte che si ritiene lesa agisca secondo i princìpi di Mt 18:1517. Un altro fattore che va preso in considerazione è l'aiuto che dev'essere dato alla persona prima di giungere alla decisione di segnarla. La W 15.4.85 p 31 fa notare che "prima di tutto gli A. cercheranno di aiutare ripetutamente il trasgressore ammonendolo. Se il problema persiste, possono pronunciare, senza fare il nome, un discorso ammonitore alla cong. che tratti quel particolare tipo di condotta disordinata". Risulta quindi evidente che il trasgressore sa di essere lui il segnato, in vista del ripetuto aiuto che ha ricevuto, anche se nel discorso il suo nome non viene pronunciato. (SCD:SSD 21.5.91)

    RIFERIRE IL COMPORTAMENTO DI UN SEGNATO:
    Ci domandi se sei obbligato a riferire agli A. i particolari di una condotta per cui una persona è stata segnata, ogni volta che vedi il fratello comportarsi disordinatamente. Quando vediamo un fratello continuare la sua condotta disordinata dopo che è stato segnato, dovremmo secondo l'ap. Paolo "continuare ad ammonirlo come un fratello". (2Ts 3:15) Se la sua disordinatezza consiste in qualche peccato grave per cui è richiesto l'intervento di un comitato giudiziario e vi è la possibilità di disassociazione, allora si dovrebbe in ogni caso riferirlo agli A. Però anche quando la disordinatezza non consiste in un peccato meritevole di disassociazione, sarebbe saggio informare gli A. in modo che possano aderire al ver. 15 e continuare ad ammonirlo come un fratello. Si deve ricordare che, pur non commettendo un peccato grave meritevole di disassociazione, se il segnato dovesse creare un forte scandalo, sia nella comunità che nella cong., allora si dovrebbe senz'altro riferirlo agli A. in modo che possano prendere necessarie misure, poiché chi crea scandalo pubblico è soggetto, se non cambia, alla disassociazione. (Sett. 82)

    ASSISTENZA A CHI VIENE SEGNATO:
    È evidente che non si segna automaticamente una persona che si comporta in maniera disordinata. Crediamo sia bene parlarle per appurare qual è la sua attitudine e se persiste nel non tener conto il consiglio divino. Come è detto chiaramente nelle Scritture e nelle pubblicazioni, il fatto che una persona venga segnata non sign. che debba essere considerata come un nemico o un disassociato. Gli A. hanno ancora la responsabilità di assisterla spiritualmente facendo vari tentativi affinché faccia sentieri diritti per i suoi passi. Questo può includere sia visite pastorali, l'accompagnarla in servizio e tutto ciò che è necessario per il suo beneficio. (SCC:SSC 11.6.86)

    PRIVILEGI:
    Nella vs. relazione indicate che per le sorelle che avete segnato avete stabilito che non commentino per 3 mesi, non partecipino alla SMT per 6 mesi e non servano come P.A. per 9 mesi. Ciò non è in armonia con le istruzioni impartite dall’org. Sia che vengano imposte da un’azione giudiziaria o da un com. di servizio, “le restrizioni dovrebbero essere tolte a tempo debito, man mano che si nota la ripresa spir.” Ks 124 Crediamo che le sorelle abbiano bisogno di aiuto spir. Se non lo avete fatto potreste invitare gli A. a disporre di offrire un’assistenza regolare con uno studio biblico che tratti materiale adatto ai loro bisogni (SCE:SSE 22.4.93)

    SEGNATO CHE MANIFESTA ARROGANZA ALLA DIRETTIVA TEOCRATICA:
    Ci presentate il caso di una sorella della vs. cong. che è stata a suo tempo "segnata" per la sua condotta disordinata. Come sapete lo scopo della segnatura è quello di far tornare in sé, 'facendolo vergognare' colui che ha intrapreso una condotta discutibile che non è ancora arrivata al punto di richiedere un'azione giudiziaria. (2Ts 3:14) Anche dopo la segnatura come pastori interessati alla vita delle pecore, gli A. cercheranno di riaggiustare le vedute della persona che 'non si lascia correggere dalle semplici parole'. (Pro 29:19) Se tutti questi vari avvertimenti e consigli non danno l'effetto sperato ma al contrario la persona manifesta arroganza a un palese antagonismo verso la direttiva teocratica, si potrebbe decidere di trattare giudiziariamente il problema per "condotta dissoluta". La definizione di cos’è la condotta dissoluta è data in It1 528 e W 1.3.74 p 158. Comunque è una prerogativa del corpo degli A., che conosce i dettagli della situazione, determinare se la condotta della persona è arrivata fino al punto da dover richiedere un intervento giudiziario. In ciò gli A. si faranno guidare non dai sentimenti personali ma dal desiderio di mantenere la purezza in seno al gregge e sostenere nel contempo le norme di Geova. Crediamo che la valutazione di questi fattori possa permettervi di determinare la posizione spir. della sorella di cui ci avete parlato. (SCD 30.7.91)

    COME REGOLARSI PER TOGLIERE IL SEGNO:
    Riguardo a quando può essere tolto il segno menzionato in 2Ts 3:6, 14, 15, ogni caso va valutato in base all’attitudine della persona. Com’è stato menzionato anche all’ultima S.M.R. nel caso di chi è stato segnato per aver ignorato il principio di 1Co 7:39, la segnatura non decade solo perché la persona si è ormai sposata con l’incredulo. È necessario valutare se il suo atteggiamento verso il principio di 1Co 7:39 è cambiato. Se egli ha pienamente accettato il punto di vista di Geova può non essere più considerato segnato. Togliere o meno la segnatura non dipende dal fatto che il cristiano sia più o meno zelante, ma da un mutamento nell’atteggiamento che portò alla segnatura. Nel caso del fratello inattivo segnato 4 o 5 anni fa che non frequenta più le ad. né si associa con i fratelli, ci chiediamo che senso abbia considerarlo ancora segnato. (SCB:SSC 9.11.99)

    ASSOCIAZIONE CON I SEGNATI:
    Ci ponete alcuni quesiti sul tipo di rapporti che dovremmo avere nei confronti di qualcuno segnato. Nell’INDICE 4585 all’esponente “SEGNARE” alla voce “trattazione” vengono indicate la W 15.5.82 p 31, 32 e la W 15.4.85 p 30, 31. Entrambi gli art. mettono in risalto gli obiettivi di questo provvedimento che sono quelli di indurre la persona a vergognarsi della sua condotta. Se tale persona è stata segnata sign. che ella ha continuato a persistere in una condotta disordinata o forse influenza altri componenti della cong. O costituisce un pericolo per altri. Per questo, Paolo in 2Ts 3:14 dice: “Smettete di associarvi con lui affinché si vergogni”. Ciò sign. troncare i rapporti sociali con la persona segnata. La W 15.12.81 p 20, a tal proposito dice: “Non dovreste annunciare o pubblicizzare la vs. decisione personale, né cercare di influenzare altri. Ma personalmente evitereste la compagnia dell’individuo segnato...” È evidente dunque che la posizione di una persona segnata è diversa da colui che è stato disassociato, con cui non avremmo nessuna associazione né sociale né spir. Quali siano i limiti di tale associazione sociale è qualche cosa che ognuno deve decidere personalmente nella sua coscienza. Nel determinarlo si dovrà ricordare quello che è l’obiettivo della segnatura e chiedersi se il proprio modo di agire potrà essere veramente d’aiuto alla persona perché cambi la sua condotta. Non è possibile stabilire una regola per ogni situazione. L’unica regola stabilita dalla Bibbia è indicata in 1Co 4:6 che dice: “Non andare oltre ciò che è scritto”. Pertanto quando sorgono problemi e non vi sono chiare direttive, può essere utile cercare di isolare i princìpi biblici che vi sono indicati, cercando poi la spiegazione e l’intendimento nell’INDICE, e poi valutando come applicarlo al caso specifico. Nella W 1.3.73 p 145 al sottotitolo “Dovrebbero sostituire la coscienza individuale?”, si legge: “Molti ... vogliono avere esplicite regole fatte, precise regole tracciate oltre a ciò che stabilisce la Parola di Dio. Dovrebbe il Corpo Direttivo assumere la responsabilità di provvedere un completo insieme di regole che si riferiscono ad ogni concepibile situazione? No, perché questo sign. conformarsi ad un errato punto di vista simile a quello che prevalse nei Giudei”. Così siamo sicuri che nel futuro potete valutare con saggezza ed equilibrio ogni situazione. (SCF:SSD 30.8.93)

    Rispondiamo alla vs. lettera riguardante l'associazione con i segnati. Se dei fratelli dovessero avere associazione con coloro che sono stati segnati dalla cong. dimostrerebbero di non avere compreso ciò che è avvenuto e di non amare il proprio conservo che è stato segnato. Se dopo averli avvertiti più volte della necessità di comportarsi diversamente essi dovessero continuare a comportarsi in maniera non appropriata, potrebbe essere necessario considerare questi fratelli non esemplari. Diversa è un po’ la situazione se riferita a familiari di colui che è stato segnato, specialmente se vivono nella stessa casa. Spesso non è loro possibile evitare di associarsi anche per motivi sociali con il segnato. E quindi il problema in un caso del genere va visto da un'angolazione alquanto diversa. (20.11.87)

    SERVIZIO DI CAMPO, VISITE ULTERIORI

    ANCHE CHI È IMPEDITO FISICAMENTE PUÒ DARE TESTIMONIANZA:
    Ogni caso è a sé, e deve essere valutato di volta in volta. Comunque non esistono persone viventi che non possono, a motivo di impedimenti fisici, partecipare alla predicazione della B.N. W 1.6.79 p 12; W 15.4.79 p 78; W 1.2.80 p 912; W 1.6.80 p 58; W 15.1.74 p 52 § 19; W 15.11.76 p 7024 (SCC:SSC 6.7.83)

    TESTIMONIANZA PER CORRISPONDENZA:
    Riguardo alla specifica domanda che ci presentate, vi facciamo presente che secondo gli art. del Codice Postale, nel caso si mettano lettere nelle cassette della posta o sotto la porta di appartamenti in busta chiusa con indicato, oltre al mittente, anche il destinatario, ma senza affrancatura, ciò risulterebbe essere illegale. Se nella busta invece non compare l'indirizzo del destinatario, non sarebbe illegale se le lettere venissero messe nella cassetta della posta dell'appartamento o sotto la porta (?)

    Siamo felici di rispondere alla tua lettera in cui ci chiedi se puoi segnare il tempo impiegato a scrivere le lettere di testimonianza che una nuova procl. portatrice di handicap ti detta, dato che ella non può scrivere. Le istruzioni si come segnare accuratamente le ore dedicate al servizio di campo le troverai in Om 1034. In base alla direttiva data, spetta a te determinare come segnare il tempo dedicato. Non si possono prendere in considerazione tutte le situazioni in cui potremmo venirci a trovare. Ogni procl. segnerà in coscienza quanto ritiene opportuno, rispettando la direttiva data. Nel fare questo vorrà conservare una buona coscienza, rendendosi conto sta offrendo lode al proprio Creatore Geova. Km 10.81 p 3 Ti incoraggiamo a fare uso degli Indici delle pubblicazioni per vedere come fanno molti ns. fratelli portatori di handicap a superare i loro problemi, ed essere in grado di compiere uno zelante servizio di predicazione. Alcuni che non potevano scrivere di pugno, hanno imparato a scrivere a macchina. Per scrivere a macchina non sempre è necessario l'uso delle mani. Spesso ci vuole iniziativa, inventiva e tanta devozione nel rendere a Dio quanto è nelle proprie possibilità. (SCD:SSD 16.2.94)

    PARTECIPARE A UNA CONFERENZA INDETTA:
    In base a quanto leggiamo nella tua lettera, pensiamo non sia opportuno partecipare a tale conferenza. È vero che, come ci illustri, non dovrebbero esserci dibattiti, tuttavia alcune ragioni pratiche e scritturali ci fanno diffidare. A quanto ci è dato da osservare queste conferenze si concludono invariabilmente con domande ai relatori e non di rado tale discussione si trasforma proprio in un dibattito. In secondo luogo non riteniamo buono accomunarci a rappresentanti di altre confessioni religiose, dando forse l'impressione di essere favorevoli a qualche forma di ecumenismo.(2Co 6:14-17) Occorre tenere presente che determinate domande alle quali puoi essere chiamato a rispondere potrebbero in qualche modo urtare le idee degli altri rappresentanti presenti  come d'altronde giusto che sia, secondo Gv 8:42-47  però questo non è ciò che cerchiamo, preferiamo seguire il consiglio di Gesù: "Lasciateli stare". (Mt 15:14) Il ns. suggerimento pertanto è quello di parlare con i componenti del com. che ti ha fatto la proposta spiegando le ragioni per le quali non riteniamo opportuno e produttivo prendere parte alla tavola rotonda (EA 6.4.87)

    PREDICARE O FARE STUDI BIBLICI DA SOLI:
    In Om 103 viene detto che "se un procl. dà testimonianza in una zona o in situazioni in cui non è opportuno andare da soli, per cui è necessario che un altro procl. lo accompagni, entrambi possono segnare il tempo se tutti e 2 hanno dato testimonianza". Questa norma si applica sia nell'opera di casa in casa sia in quella degli S.B. Ciò che ci si dovrebbe chiedere quando 2 procl. vanno di casa in casa assieme o a fare uno S.B., è se il secondo procl. è davvero necessario. Vi dovrebbero essere motivi ben precisi per cui la presenza del secondo procl. si rende necessaria. In tal caso tutti e 2 avranno contribuito a dare testimonianza. Quali possono essere alcuni situazioni in cui la presenza del secondo procl. si rende necessaria? L'addestramento, la malattia, il territorio pericoloso, potrebbero essere alcuni motivi. Quanto è detto si applica ancora meglio nei riguardi dei P. Si pensa che i P. siano qualificati per rendere completa testimonianza alla verità. Di conseguenza dovrebbero essere in grado di predicare da soli. L'incoraggiamento dato dalla Società è che possibilmente i P. dovrebbero uscire accompagnando procl. bisognosi di addestramento o da soli. Questo permetterà di incrementare ulteriormente l'opera, in quanto che se escono tra di loro il lavoro che potranno produrre sarà dimezzato. Anche nel loro caso si applica quanto detto in Om menzionato sopra. Vi possono essere delle ragioni per cui può essere consigliabile che in certe circostanze escano in servizio con altri P., ma dovrebbero trattarsi di casi eccezionali. Questo è ciò che viene incoraggiato a fare e in molte cong. questa norma è applicata già da tempo con eccellenti risultati. Sia i P. che i procl. sono maggiormente aiutati a qualificarsi come ministri e incoraggiati a perseverare (SCA:SSI 1.5.86)

    ANDARE IN PREDICAZIONE IN TRE:
    Se le circostanze richiedono che si vada in 3 in predicazione invece che in 2, il procl. segnerà l’intero tempo dedicato all’opera, così faranno anche gli altri 2 che lo accompagnano. La stessa cosa vale se si assiste ad uno S.B. Non c’è alcuna norma che indichi che quando si è in 3 bisogna dividere il tempo in parti uguali. D’altra parte se qualcuno in coscienza non si sente di segnare qual tempo è libero di farlo. È bene ricordare che si tratta di situazioni eccezionali nelle quali ciascuno deve agire in modo da sentirsi tranquillo. (SCB:SSD 26.2.80)

    Desideriamo tutto dirti che è bene che i fratelli vengono accoppiati per il servizio di campo a 2 a 2. Qualora per forza maggiore sono 3 procl. a uscire insieme, il servizio svolto dev'essere conteggiato soltanto da 2. Di qui la necessità di accoppiare i proclamatori a 2 a 2. Nel caso da te citato, un fratello potrebbe essere accoppiato con il ragazzo e l'altro potrebbe andare da solo. Cosi facendo, non solo tutti e 3 segneranno il loro servizio, ma anche si potrà ottenere più risultati in quanto avranno la possibilità di contattare più persone. (SCA:SSB 24.11.87)

    TORNANDO DAGLI ASSENTI A CUI SI ERA LASCIATO UN VOLANTINO:
    Quando un P.R. o qualsiasi procl. mette sotto la porta degli assenti un pezzo di letteratura e poi fa la V.U., userà buon senso nel considerarla V.U. quando fa il rapporto di servizio. Se in coscienza è convinto che la persona ha letto il pezzo di letteratura e ne ha tratto beneficio, allora il procl. può benissimo contarla V.U. D'altra parte se non vi è nessuna dimostrazione che ha letto la letteratura lasciata, è chiaro che il procl. deve seguire la sua coscienza senza andare oltre ciò che è l'evidenza (SPA:SSF 23.9.87)

    Per quanto riguarda il segnare una visita quando si ritorna da qualcuno che gli è stato lasciato un volantino sotto la porta, lo schema dell'ad. del DO coi P.R. per l'assemblea di circoscrizione con inizio a settembre 84, al punto 4 del 3° sottotitolo, riporta la possibilità di segnare una V.U. nel caso preso in considerazione. Per poter far ciò è necessario che tornando a fare la visita il procl. noti un certo interesse nel padrone di casa, avendo letto il volantino e ponendo la base per la conversazione. In questo caso il procl. se lo desidera può segnare sul suo rapporto una visita. Proprio perché quel volantino gli ha permesso di intavolare una conversazione. D'altra parte se tornando a visitare quella persona, nota che il volantino non è stato preso in considerazione, la visita non si dovrebbe segnare. Ci si dovrebbe chiedere: Che effetto ha avuto il volantino sol padrone di casa? È stato preso in considerazione fino al punto da attendere il procl. per eventuali domande in relazione alla lettura? O semplicemente è stato preso come qualsiasi altra forma pubblicitaria? Con questo non desideriamo stabilire regole, sarà il singolo procl. a decidere in coscienza se segnare o meno una V.U. (SCA:SSI 13.5.87)

    A proposito delle V.U., Om 103 dice: “Per poter contare una V.U. è necessario contattare quella data persona che aveva mostrato interesse in precedenza”. Che dire se un procl. lascia un volantino a una persona assente e ritornando trova che la persona ha letto il volantino ed è interessata all’argomento, il procl. può segnare una V.U.? Lasciamo che sia ogni singolo procl. a decidere in base alla sua coscienza. Egli potrebbe decidere di segnare una visita dato che il volantino ha suscitato interesse alla persona fino al punto di attendere la visita del Testimone. D’altra parte, potrebbe decidere di non segnare una visita perché non ha avuto modo di parlare direttamente con la persona. Anziché quindi farne una regola, lasciamo che ogni procl. si assuma le proprie responsabilità e prenda la sua decisione. (SCB:SSB 11.12.92)

    TORNANDO DA UNA VISITA E IL PADRONE DI CASA NON RISPONDE:
    Per poter segnare una visita ci vuole, anche se minimo, un contatto con la persona. È necessario che il procl. si presenti e venga riconosciuto come T.d.G. Non semplicemente avere l'intenzione di fare la visita e il padrone di casa non risponde, anche se è in casa. Altrimenti si farebbe la visita all'abitazione non alla persona (SCA:SSI 13.5.87)

    SEGNARE V.U. SE SI INCONTRA LA PERSONA OCCASIONALMENTE?:
    Om 127 all’argomento VISITE ULTERIORI dice: Il num. delle V.U. che torni a fare alle persone che non sono dedicate, allo scopo di stimolare ulteriormente allo scopo di stimolare ulteriormente l’interesse mostrato in precedenza”. Questo indica che il procl. deve programmare la V.U. Il procl. ha fatto qualche cosa per fare la V.U.? È come un fratello che nel suo lavoro è a contatto con una persona che gli piace parlare di verità e giornalmente il fratello parla con lui di verità, in questo caso non è una V.U. Se invece il fratello giornalmente si prepara, oppure in specifiche occasioni si prepara per spiegare particolari soggetti biblici, allora ha fatto qualcosa per fare la V.U. e la può segnare. Se quindi cerca di stabilire il contatto con l’intenzione di parlargli di verità, se pensa di aver fatto questo può segnare la V.U. (SSL 16.3.82)

    QUANDO SI FANNO VISITE COL CO:
    Quando il CO e sua moglie escono in servizio coi procl. sarebbe bene stabilire in anticipo chi fa la V.U. Se la visita è iniziata dal procl. accompagnato dal CO, ed egli interviene ogni tanto nei ragionamenti, non può dire che una sua visita, bensì è del fratello o della sorella che ha fatto tale V.U. Ma se è invitato dal procl. ad iniziare e dirigere la vista ulteriore per impartire un certo metodo, allora potrebbe disporre di segnare la visita perché ha davvero fatto tale visita. Non sarebbe appropriato dividere alla fine del servizio le visite che sono state fatte per segnarne metà ciascuno o qualcosa del genere (SCD:SSB 28.10.83)

    NOTE DI CASA IN CASA E LEGGE SULLA PRIVACY:
    Vi scriviamo in risposta alla vs. lettera riguardante la legge sulla 675/96 e nella quale ci ponete una domanda in merito alle note di casa in casa, in relazione ad una vicenda capitata ad un ns. conservo mentre predicava. Come afferma la C. 10.12.98, le note di casa in casa si potranno continuare ad usare ma solo facendone un uso personale. Il motivo di queste affermazioni è da ricondurre all’art. 3, 1° comma, della legge sulla “privacy” dove si legge: “Il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all’applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione”. Pertanto se il singolo procl. nella sua personale e spontanea predicazione decidesse di prendere note delle persone che non riesce a contattare o quelle che intende rivisitare, questo non viola lo spirito della legge. Infatti il citato art. 3 non proibisce alle persone di prendere indirizzi o note, per usi personali e per fini propri. Di conseguenza il procl. se lo desidera potrà recarsi personalmente davanti all’autorità di polizia per spiegare quanto detto. Se dovesse perdurare un accanimento da parte degli organi di polizia, si potrà valutare il caso di una possibile azione legale a difesa del diritto costituzionale di professare liberamente la propria fede. In questo caso attendiamo di essere preventivamente informati. (LA:LE 12.4.99)

    ADESIVI “NON BUSSARE”:
    Ci chiedete come considerare le informazioni riportate nel Km 1.94 "Risp. dom.", dal momento che nel vs. territorio in moltissime porte vi sono degli adesivi con la scritta che vieta di bussare ai T.d.G. Le informazioni riportate nel suddetto Km spiegano qual è il modo equilibrato e corretto di comportarsi quando si trovano questi adesivi o una scritta che specificamente vieta la visita da parte dei Testimoni. Comunque è necessario usare discernimento. L'art. è rivolto ai ns. conservi che precedentemente agivano in maniera indiscriminata continuando a bussare a coloro che espressamente avevano detto di non voler essere più visitati. Pertanto ora occorre fare attenzione a non agire all'estremo opposto, cioè, evitando di bussare a tutte quelle porte su cui vengono apposti tali adesivi. Tanto è vero che con alcune di queste famiglie alcuni fratelli hanno stabilito degli itinerari. Occorre quindi distinguere quando l'adesivo esprime un rifiuto che scaturisce dalla precisa volontà della persona e quando invece è il risultato di altri fattori. Queste informazioni vi aiuteranno ad avere il dovuto equilibrio e il corretto intendimento su questa direttiva. (SCC:SSC 5.1.94)

    SESSO

    INTERESSATO CHE HA CAMBIATO SESSO:
    Prima di accettare tale persona nella cong. bisogna stabilire cosa è in effetti dal punto di vista biologico. Se questa [persona] è biologicamente parlando un uomo allora non potrà essere accettata come membro della cong. né iscriversi alla SMT a meno che non assuma la sua posizione prevista dalla sua condizione biologica. E naturalmente non sarebbe accettato il suo matrimonio con un uomo. Per determinare la sua posizione biologica è necessario assicurarsi se questa persona ha dovuto far uso di medicinali e se ne fa uso tuttora per mantenere la sua condizione di donna. Inoltre è necessario avere informazioni in merito al tipo di intervento chirurgico effettuato e il motivo per cui è stato fatto. È necessario anche determinare lo sviluppo dei suoi organi genitali prima dell'intervento chirurgico. Solo allora si potrà determinare come la cong. dovrà considerare questa persona. (SCA:SSH 10.5.85)

    Ci porti all'attenzione il caso di una persona interessata alla verità che si è sottoposta ad un intervento chirurgico al fine di cambiare il proprio sesso. Secondo la W 74 p 734, la persona transessuale è colui che respinge il sesso col quale è nato e intraprende la vita dell'altro sesso. Per quanto riguarda alla possibilità che venga accettato nella cong. possiamo dire che verrebbe accettato in base a quello che è biologicamente. Se infatti per apparire di un certo sesso avesse bisogno di una regolare cura a base di ormoni, allora tale sforzo sarebbe considerato perversione. Oltre a ciò occorre anche valutare come è considerata la persona specifica dallo stato della nazione alla quale abita. (SSE 7.12.84)

    MASTURBAZIONE  BATTEZZARE CHI SI MASTURBA O RIMUOVERLO DA NOMINATO:
    Con la vs. lettera presentate richiesta di rimozione del fratello ... dall'incarico di SM. Esponendo i fatti ci mettete al corrente di quanto ha portato alla vs. decisione. Vorremo però chiedervi chiarimenti in merito e che prendiate in considerazione alcune domande prima di confermare tale decisione. Ad es.: è stata una pratica oppure è caduto qualche volta mentre lottava per liberarsi da questa debolezza nascosta? Aveva ricevuto aiuto e ripetuti consigli al riguardo? Se è sì, e stava lottando e migliorando, non gli si poteva dare un’altra opportunità? W 74 p 154 § 1 Sentitevi liberi di esprimervi inviandoci prontamente una lettera che risponda a quanto sopra. Vorrete specificare inoltre se intendete confermare la vs. decisione oppure no. (SCC:SSE 27.10.88)

    Riteniamo che i motivi addotti perché il fratello sia rimosso dall'incarico di SM non siano da ritenersi validi. Pur essendo la pratica della masturbazione da condannare e quindi un atto di impurità sessuale, tale pratica è da considerarsi di natura strettamente privata e quindi non squalificante nei casi di nomina a qualche incarico di responsabilità, a meno che la coscienza dell'individuo non sia così turbata da ritenere di non poter servire nell'incarico a cui è stato nominato. Quindi è il fratello che dovrà determinare se lasciare l'incarico perché la sua coscienza lo turba a causa della pratica di masturbazione a cui si rende soggetto. Ma se egli ritiene di poter continuare a servire nell'incarico di SM si dovrà continuare ad impiegare in tale incarico, naturalmente facendo del vs. meglio per assisterlo affinché interrompa la pratica di cui sopra. (SCA:SSI 1.9.86)

    Come tu stesso dici, la masturbazione è da considerarsi una pratica di natura impura. Dovrebbe quindi essere evitata. (Efe 5:35) Comunque, la pratica di masturbazione non richiede l'intervento di un comitato giudiziario né è necessario limitare i privilegi di servizio di colui che ne è affetto, a meno che egli stesso non sia turbato in coscienza e richieda di essere esonerato da ogni responsabilità. Naturalmente se un fratello presenta il problema sarà opportuno assisterlo studiando insieme appropriati soggetti presi dalle ns. riviste. (SCA:SSI 29.5.86)

    Il principio biblico è che la masturbazione è un atto impuro e innaturale. Per questa ragione ti consigliamo di chiedere a un A. della cong. Tuttavia possiamo dirti che sebbene sia una pratica che deve essere evitata da coloro che desiderano servire Geova, riteniamo che per quanto riguarda il battesimo rimanga una questione fra l'individuo e Geova - W 72 p 536 (SSL 8.3.82)

    La dedicazione a Dio è una decisione personale fra l'individuo e Geova. Quando una persona desidera dimostrarla pubblicamente col battesimo, allora gli A. potranno accertarsi che la persona abbia un ragionevole intendimento dei basilari insegnamenti biblici e che sia idonea sotto altri aspetti per essere accettata nella cong. (Om p 174 § 2) Se la condizione di chi desidera battezzarsi non è in violazione a nessuna legge di Dio, ma vari fattori potrebbero consigliare di attendere ulteriore tempo prima di far fare l'importante passo, allora gli A. vorranno ragionare con la persona offrendo l'assistenza necessaria. Questo può dirsi nel caso dei giovani da voi menzionati (che si sforzano di vincere la pratica della masturbazione). Dopo averli assistiti lascerete a loro la responsabilità di stabilire se battezzarsi o no. Indipendentemente dalla loro decisione voi continuerete ad assisterli per aiutarli a vincere la loro personale battaglia. Ovviamente, nel caso dovessero decidere di battezzarsi, quali A. dovreste valutare attentamente la loro posizione di fronte alla cong. prima di prendere in considerazione se assegnare loro speciali privilegi di servizio. Oltre a ciò vorrete tenere presente la vs. personale coscienza quale corpo di A. Vi esortiamo a prodigarvi nella vostra importante veste di pastori e insegnanti così da sostenere i vostri conservi nelle loro attività teocratiche operando per l'edificazione e la purezza del popolo di Dio. SCD:SSE 12 febbraio 1987

    FREQUENTARE COLONIE DI NUDISTI:
    Alcuni procl. esprimono pensieri positivi nel frequentare colonie di nudisti, facendo addirittura il bagno assieme a loro. Occorre stare attenti a questo, perché lo spirito del mondo può facilmente influenzare altri nella cong. È necessario incoraggiare i fratelli affinché rimangano desti e continuino a combattere contro tale spirito deleterio. (Efe 5:6; 4:17; 2:2) Seguire lo spirito del mondo nel considerare l'argomento del nudismo sign. correre il pericolo di mostrare mancanza di rispetto al Creatore. Geova, sin dall'inizio, ha disposto che il corpo fosse coperto, almeno nelle sue parti che lo avrebbero reso indecente alla vista. (Gen 3:21) Anche più avanti nel tempo Geova ha richiesto che il corpo fosse coperto. (Eso 20:26) È anche interessante notare il pensiero di Paolo al riguardo in 1Tm 2:9. Non è neppure giusto che il cristiano si esponga in maniera così sfrontata all’immoralità. Perché mettere alla prova la propria integrità? (1Co 10:12) Sarebbe bene che questi fratelli potessero comprendere il pericolo che stanno correndo. Se fossero dei nominati che praticano questi luoghi, gli A. dovrebbero aiutarli a comprendere la serietà della cosa e, se non smettessero, potrebbero essere rivisti nei loro requisiti, tra i quali quello di essere di "mente sana" e di "abitudini moderate". (1Tm 3:2) Ti invitiamo anche a consultare la W 1.2.63 p 95 perché pensiamo che sia veramente utile (SCD:SSB 22.7.83)

    SINDACATI - COOPERATIVE - SCIOPERO

    ESSERE ISCRITTI A COOPERATIVE:
    È una decisione di natura personale essere iscritti o meno a cooperative che possano tutelare i diritti degli operai. Naturalmente ciò che occorrerà vedere è che tali cooperative o associazioni non siano in contrasto con i princìpi scritturali. Non siamo nella posizione di dirti in maniera precisa se la cooperativa di cui ci parli, volontariato per la protezione civile, possa in qualche modo violare i princìpi scritturali. La cosa migliore per il cristiano che avesse intenzione di iscriversi ad una cooperativa o associazione, è quella di esaminare attentamente lo statuto della cooperativa stessa onde accertarsi delle finalità e degli obiettivi che si propone. Si potrà in questo modo accertare che non vi siano clausole o art. che rendano il socio iscritto colpevole o sostenitore di pratiche antiscritturali. Lasceremo quindi al singolo cristiano la decisione se aderire o meno ad una cooperativa o associazione il cui statuto non sia in conflitto con la legge di Dio. Naturalmente sarà il cristiano stesso ad assumersi le proprie responsabilità dinanzi alla cong. Vorrà accertarsi che non sia minimamente intaccata la sua figura o la sua reputazione entro la cong. Questo in particolare quando ricopre privilegi di servizio. (SCE:SSH 4.3.86)

    Per quanto riguarda l’”una-tantum” che i fratelli versano per divenire soci, a chi va? È devoluta a un partito politico? O la versano semplicemente per ottenere una tessera che dà loro il diritto di acquistare prodotti dalla cooperativa ad un prezzo scontato? Nel primo caso se la risposta è affermativa, vi sarebbe violazione di neutralità dato che versando tale contributo si diventa complici o promotori di un’org. condannata. Nel secondo caso invece, non vi sarebbe violazione, resterebbe comunque una questione di coscienza. Questo perché l’individuo pagherebbe una quota non per sostenere un’org. condannata ma per ricevere in cambio dei determinati vantaggi (SCC:SSC 7.6.85)-
    SERVIRSI DI ASSOCIAZIONI PER CONSUMARE UNA PIZZA O UN PASTO Non dovrebbe essere difficile ottenere presso le sedi dei circoli A.R.C.I., A.C.L.I., M.C.L., ecc., le informazioni che chiedete. In particolar modo esaminando lo statuto dell'associazione sarà possibile determinare se le finalità che si propone sono in contrasto con i princìpi cristiani. È bene che chi si trova di fronte al problema si accerti di non sostenere, anche solo indirettamente, ciò che è errato dal punto di vista di Dio e di non violare la propria neutralità cristiana. (17/2/97)

    ISCRIZIONE AL SINDACATO, SCIOPERI E ACCETTARE INCARICHI:
    L'iscrizione al sindacato è da ritenere una questione personale e di coscienza. Ma partecipare alle elezioni dei rappresentanti sindacali o accettare un incarico ufficiale sign. invece violare la propria neutralità cristiana. (SCB:SSB 17.6.81)

    Nella W 61 p 607 viene considerato il problema dello sciopero. Non è precisato di quale sciopero si tratta, se di uno politico o semplicemente di natura economica. Quindi quando viene proclamato uno sciopero il cristiano deve decidere come comportarsi, se aderire astenendosi dal lavoro o lavorare regolarmente senza tener conto dello sciopero che è stato proclamato. Ognuno deciderà in base alla sua coscienza addestrata dalla Parola di Dio. Spiritualmente parlando, non vi è nessuna differenza tra uno sciopero politico e uno a carattere economico. Se l’operaio cristiano si astiene dal lavoro in occasione di uno sciopero politico, e naturalmente, non partecipa alle manifestazioni pubbliche promosse per l’occasione, egli non viola la sua neutralità. Non la viola nemmeno se si astiene dal lavoro quando è indetto uno sciopero per motivi economici. Vi sarà invece una violazione di neutralità quando il cristiano partecipa attivamente ad una manifestazione pubblica, scendendo forse in piazza con i cortei che generalmente sono org. per l’occasione o comunque sostenendo pubblicamente le parti in lotta, incitando o con la propria presenza. Ma se il cristiano si astiene dal lavoro e usa quel tempo per studiare assieme alla sua famiglia, per andare in servizio, visitare i suoi conservi o anche per svagarsi, allora non vi è nessuna violazione di neutralità. Egli semplicemente si astiene dal lavoro perché la maggioranza dei suoi colleghi se ne astengono. Generalmente i ns. fratelli si astengono dal lavoro quando è indetto uno sciopero, per motivi di sicurezza personale. Nell’Italia del nord può essere molto pericoloso non astenersi dal lavoro in caso di sciopero. I fratelli se ne astengono indipendentemente dai motivi per cui esso è indetto per rimanere possibilmente in buona salute e per non creare problemi con i loro compagni di lavoro che non è il caso di suscitare. Naturalmente se qualche cristiano è turbato dovendo astenersi dal lavoro quando è indetto uno sciopero per motivi politici, allora farebbe bene a non astenersi essendo naturalmente pronto a subire qualsiasi conseguenza ne potrebbe derivare. Decidendo in tal senso non dovrebbe criticare i suoi conservi che forse decidono di astenersi dal lavoro, e questi ultimi non dovrebbero a loro volta criticarlo perché ognuno decide in base alla propria condotta. Criticare l’operato del proprio fratello significherebbe imporre la propria coscienza ad altri e ciò non è corretto.

    Ci poni una domanda in relazione alla posizione del cristiano rispetto al sindacato. I principi esposti nella W 61 p 607, sono ancora validi. Il cristiano deve ubbidire al principio esposto in 1Tm 5:8. Mentre adempie tale responsabilità può essere necessario appartenere ad un sindacato e pagare i contributi perché tale organismo legale si interessi di assicurargli un lavoro. Però è una cosa del tutto diversa partecipare alle attività del sindacato fino al punto di occupare una posizione ufficiale. Vale lo stesso principio per cui il cristiano non accetterebbe mai un incarico governativo, benché paghi le tasse al governo. È il principio della neutralità.(Gv 17:16) Dunque possiamo dire che benché il cristiano paghi le tasse e possa in coscienza sentirsi libero di essere iscritto ad un sindacato, pagandone i contributi e ubbidendo all'invito di smettere di lavorare in caso di sciopero, è antiscritturale accettare una posizione ufficiale nel sindacato. (SCC:SSA 8.1.79)

    È una questione personale iscriversi o meno a un sindacato. Il fatto in sé non viola alcun principio biblico, potendo ritenersi come un'assicurazione sul lavoro, qualcosa che aiuta a ubbidire al comando di provvedere alla propria famiglia.(1Tm 5:8) Dovendo però il cristiano ubbidire anche ad altri comandi, come quelli riportati in 2Tm 2:24, Ro 12:18 e Gv 17:16, non ricoprirà alcun incarico nell'ambito del sindacato, né parteciperà alle riunioni, agitazioni, cortei da esso indetti. Ovviamente se iscritto, pagherà i contributi e ubbidirà all'invito di smettere di lavorare in caso di sciopero, se lo desidera, senza che in questo vi sia qualcosa di sbagliato. Starà comunque attendo a non violare la propria neutralità cristiana. (FPA 21.8.79)

    ASSISTERE A RIUNIONI FATTE DA SINDACALISTI:
    Ci informate del fatto che alcuni fratelli pescatori, sono andati ad ascoltare dei discorsi fatti da sindacalisti e uomini politici per essere informati sullo svolgimento dei vari scioperi ma non facendo nulla che indichi la loro attiva partecipazione. Desiderate sapere se hanno violato la neutralità cristiana. Nella lettera è detto che questi fratelli non hanno partecipato a nessun tipo di manifestazione. Con questo comprendiamo che sono andati sul posto, si sono seduti e hanno ascoltato senza intervenire. Se le cose stanno così, non crediamo che essi abbiano violato la neutralità. W 61 p 607 Però vi sono alcune considerazioni da fare. Se questi fratelli ricoprono incarichi nella cong. e ciò che hanno fatto ha recato turbamento fino al punto che ora non li stimano più come es., allora sarebbe necessario esaminare i loro requisiti. Se invece hanno preso parte attiva alla manifestazione, allora hanno violato la neutralità e occorre esaminarli con un comitato giudiziario (15.12.82)

    OCCUPAZIONE DELLA FABBRICA:
    Occupare la fabbrica dove si lavora non è una cosa appropriata per un cristiano. Sarebbe come se noi andassimo in casa di un’altra persona e facciamo questo con la forza come viene fatto quando si occupa una fabbrica. Come il cristiano non prende parte attiva in uno sciopero ma si limita soltanto ad astenersi da lavoro senza scendere in piazza con manifestazioni, nella stessa maniera non prende parte all’occupazione di una fabbrica (SCA:SSA 10.3.76)

    ESSERE ISCRITTI ALL'A.C.L.I.:
    Le A.C.L.I. furono costituite nel ‘45 e tra gli scopi principali si prefiggono: Istruire i lavoratori nella conoscenza dei loro problemi e interessi, svolgere opera di educazione e di elevazione religiosa, morale, sociale e culturale a favore dei soci; salvaguardare la professione della fede e della morale cattolica negli ambienti di lavoro; perfezionare le capacità tecniche e professionali dei lavoratori; ... Da quanto sopra comprendiamo che chi diviene socio di tale associazione, diviene un apostata. In questo caso vale quanto scritto nella W 15.6.79 in relazione all'Associazione Cristiana dei Giovani (IMCA). Comunque riteniamo che sia giusto distinguere chi diviene socio di tale associazione da chi semplicemente si rivolge ad essa per avere delucidazioni in materia di lavoro. Chiedere informazioni non sign. associarsi o far parte di tale associazione (SCB:SSD 8.10.80)

    SORVEGLIANTE DI CIRCOSCRIZIONE:

    CIRCOLARI E MODULI AL COAL:
    Potete consegnare ai vs. CO alternativi tutti i moduli di cui essi avranno bisogno perché possano servire le cong. loro assegnate, secondo l’itinerario inviato al ns. ufficio. Oltre ai moduli, disponiamo che possiate consegnare loro copia del discorso pubblico e dello schema dell’ad. con gli A. e i SM che si tiene durante la settimana di visita alla cong. Oltre a questo potete consegnare loro le fotocopie di lettere che vi sono inviate dall’ufficio e che hanno a che fare con la visita alla cong. (CODO 13.7.87)

    PRONUNCIARE DISCORSI MATRIMONIALI O FUNEBRI:
    Ci è stato più volte chiesto se il CO può andare a pronunciare discorsi nuziali o funebri in cong. diverse da quella che sta servendo. Riteniamo che sia bene che egli non accetti questi inviti a meno che il discorso non si debba fare di lunedì e cioè nella sua giornata libera. Non dovrebbe pertanto lasciare la cong. che sta servendo per andare a pronunciare discorsi in un’altra. A questi discorsi potrà provvedere il locale corpo degli A. Il CO farà bene pertanto a non privare la cong. che sta servendo della sua presenza. (CODO 5.2.87)

    SPIRITISMO - DEMONI

    SUBIRE ATTACCHI DEMONICI:
    Facciamo seguito a quanto ci ha scritto il DO in relazione alla sorella che ha confessato agli A. di avere attacchi demonici con relazioni sessuali. È stato suggerito di formare un comitato giudiziario ma teniamo a precisare che la cosa non può essere considerata da un comitato giudiziario in qu