Tasse,
leggi di Cesare Testamenti
Trasgressioni
varie
RIMOZIONI,
DIMISSIONI
PROCEDURA PER LA RIMOZIONE E NUMERO DI A. NECESSARI:
Consideriamo la domanda riguardante il modo di procedere per la rimozione
di un A. o un SM. Prima di rimuovere un A. o un SM deve essere fatta
un'udienza con lui, per permettergli di presentare qualsiasi obiezione
che possa avere alla sua rimozione, e in modo che il com. di servizio,
nominato per esaminare i suoi requisiti, possa indicargli dove viene
meno e dargli utili consigli per poter acquisire di nuovo questi requisiti,
e così essere in grado, in futuro di ricevere di nuovo tale incarico.
Questo deve essere fatto in ogni caso di rimozione. Riguardo al num.
di A. che devono comporre il com. di servizio, questa è una cosa che
dev'essere decisa localmente dall'intero corpo degli A. Se pensano che
l'intero corpo dovrebbe essere presente all'udienza, assieme al CO,
per esaminare i requisiti di tale persona di cui si raccomanda la rimozione,
questo va bene. Se invece pensano che bastano 3 A., anche questo va
bene. È lasciata alla decisione del corpo degli A. quanto dovranno formare
il com. di servizio che esaminerà la persona di cui si raccomanda la
rimozione. Comunque, mai una persona dev'essere rimossa senza aver avuto
queste udienze con lui. (SCB:SSC 1.9.83)
Apprendiamo che c’è stato un vizio di forma nel procedere ad esaminare
i requisiti del SM. Infatti in base alla direttiva data nella C. 15.2.84
è il locale corpo degli A. a comporre e nominare il com. di servizio,
una volta accertato che ciò sia necessario e corretto. Non comprendiamo
perché il comitato giudiziario che ha preso in esame il caso di ...
abbia poi considerato i requisiti del fratello ... se non è stato investito
di tale autorità dal corpo degli A. locali. (SSA 4.3.92)
Siamo lieti di rispondere alla vs. lettera relativa ad alcuni chiarimenti
in occasione della richiesta di cancellazione di A. e SM. La C. 15.6.92
dice chiaramente che quando un nominato si trova coinvolto in problemi
che non richiedono la formazione di un comitato giudiziario, ma possono
sorgere dubbi sui suoi requisiti, il problema può essere trattato alla
successiva visita del CO. È chiaro che in tale occasione sarà l'intero
corpo degli A., insieme al CO, a considerare la questione. Sarà il locale
corpo degli A. a valutare se è opportuna la presenza del fratello. Trattandosi
però della disamina dei requisiti di un A. egli potrebbe essere presente
all'ad. perché presta ancora servizio come tale. Infine, non è necessario
leggere al fratello esaminato la lettera che sarà inviata alla C.C.
È sufficiente spiegargli le ragioni scritturali che dimostrano in quali
requisiti è venuto meno. (SCA:SSB 14.6.00)
Siamo lieti di rispondere alla vostra lettera con la quale raccomandate
la rimozione del fratello dall'incarico di A. Ci fa piacere notare
il vs. desiderio di mantenere elevati i requisiti dei fratelli nominati
nella cong. Ad ogni modo, in relazione a quanto sopra, dato che non
si tratta di un'azione giudiziaria, vi invitiamo ad attendere la visita
del CO e considerare insieme a lui la questione. Questo è in armonia
alle istruzioni riportate nella C. del 15.6.92, p 2. Attendiamo pertanto
di ricevere in quell'occasione una specifica raccomandazione. In tale
occasione non mancate di indicarci se il fratello è d'accordo con la
vs. decisione e, se non lo è, diteci se lo avete informato della possibilità
di esporre il suo punto di vista in una lettera a parte. (SCA:SSB 21.4.00)
A. CHE SI DIMETTONO:
Comprendiamo il difficile periodo che stai vivendo a seguito della recente
disassociazione di tua figlia. Per quanto riguarda la tua richiesta
di dimissioni dalla tua responsabilità di A. è il corpo degli A. della
tua cong. a doverle prendere in considerazione nominando a tal fine
un apposito com. di servizio. (SCF:SSF 4.12.90)
Quando un A. che per motivi familiari vuole dimettersi dall'incarico,
dovreste accettare le sue dimissioni o incoraggiarlo a rimanere nel
suo incarico? Senz'altro è evidente che il fratello ha un problema che
non può trascurare. Da ciò che egli dice ora non può avere cura delle
responsabilità di A. senza nello stesso tempo trascurare i suoi doveri
di padre e capofamiglia. A meno che voi, come corpo di A., non siate
in grado di dare dei suggerimenti che gli permetterebbero di rimanere
nell'incarico e aver cura della famiglia, dovreste accettare le sue
dimissioni, in base a ciò che dice Om 40 § 2. Questo sempre se non vi
sono motivi che indicano che egli ha perso i suoi requisiti. Se così
fosse, sarebbe rimosso per mancanza di requisiti e non per le sue dimissioni.
Perciò potreste esaminare la possibilità di risolvere il problema del
fratello senza dover ricorrere alle sue dimissioni, ma se ciò non fosse
possibile dovreste accettare le sue dimissioni. (SCC:SSF 20.5.83)
Se un fratello chiede di sua iniziativa di essere cancellato dall’elenco
degli A. o dei SM, il corpo degli A. dovrebbe provvedere all’Ufficio
informazioni dettagliate. Se il fratello pur essendosi dimesso spontaneamente,
non è più idoneo per prestare servizio, questo, insieme alle relative
ragioni scritturali, dovrebbe risultare nelle ns. registrazioni. Se
in futuro verrà di nuovo raccomandato, gli A. dovranno specificare perché
ritengono che ora soddisfi i requisiti scritturali. È capitato a volte
che il corpo degli A. ha deciso che un A. o un SM non era più idoneo
per prestare servizio. Tuttavia, anziché raccomandare la rimozione,
gli A. hanno esortato il fratello a dimettersi. Questo ha creato inutili
problemi. Se è chiaro che un fratello non è più idoneo per prestare
servizio, gli A. dovrebbero assumersi le loro responsabilità di raccomandare
la rimozione anziché suggerirgli di dimettersi. - 1Co 16:13 (CODO 30.5.87)
SALA
DEL REGNO
TENERE CATALOGHI DI [OMISSIS]:
Dal Km 7.77 e 1.80, comprendiamo che, mentre ogni singolo procl. è libero
di acquistare ciò che desidera, d'altra parte non dovrebbe avvalersi
della disposizione della cong. per fare i suoi acquisti. Nelle S.d.R.
quindi, non dovrebbero essere esposti cataloghi di prodotti commerciali,
anche se hanno una certa attinenza con l’attività teocratica e né gli
A., né nessun altro fratello dovrebbero divenire i coordinatori di acquisti
globali a beneficio dell'intera cong. In altre parole, se un fratello
desidera acquistare del materiale presso la ditta [omissis] è liberissimo
di farlo, ma non lo farà certamente rivolgendosi agli A. perché effettuino
l'acquisto per suo conto. (SCA:SSF 20.1.83)
COMUNE NON DA IL PERMESSO DI AFFIGGERE UNA TARGA:
Ci chiedi alcune informazioni relative ad una targa luminosa che avreste
voluto esporre per segnalare la S.d.R. Vi suggeriamo di fare un ricerca
nella zona residenziale in cui vi trovate e di verificare che non vi
sia nessun'altra insegna del genere con particolare riferimento ad altri
edifici religiosi, culturali o ricreativi. Se dovreste trovare insegne
luminose come quella che intendete porre, potreste con una lettera gentile
e decisa fare notare all'amministrazione comunale che il diniego dato
non può essere parziale. In caso contrario, cioè che non trovate insegne
del genere e che pertanto la risposta del comune risulti coerente con
la realtà, vi suggeriamo di non apporre insegne all'esterno della Sala.
Circa l'insegna all'interno, se il risultato è il medesimo potete tentare
di apporla in modo che sia visibile ma non eccessivamente appariscente.
(SSG:CMB 21.4.83)
3 CONG. USANO LA STESSA SALA E 2 SI DISTACCANO:
Se le 2 cong. intendono lasciare la Sala di proprietà in cui sono state
sino a questo momento è una decisione che spetta unicamente a loro.
Lasciando detta Sala comunque perdono ogni diritto su di essa. Non possono
pretendere nulla dalla cong. che continuerà ad occupare la Sala di proprietà
e questo perché hanno rinunciato volontariamente ad avvalersi dei privilegi
di cui godevano. È vero che hanno contribuito all'acquisto, ma andandosene
non possono pretendere di essere in qualche modo rimborsati. Naturalmente
la cong. che rimane potrebbe, spinta da amore fraterno, offrire una
contribuzione che sarà loro d'aiuto. Detta contribuzione potrà essere
una somma unica versata una volta per sempre di una certa consistenza,
oppure un versamento mensile da stabilirsi localmente. Se pensa ad es.
di offrire una contribuzione pari ad un terzo dell'affitto, può essere
corretto. Non vi è nessuna norma al riguardo. Se sarà dato del denaro
alle 2 cong. sarà da considerarsi una contribuzione volontaria e non
una tassa e di conseguenza sarà la cong. che rimane nella Sala a determinare
il da farsi. Una volta stabilito l'accordo, sarà opportuno metterlo
per iscritto e cioè mettere per iscritto la somma da versare ogni mese,
se questa sarà la decisione presa. Naturalmente la decisione sarà presa
previa presentazione di una risoluzione alla cong. presentata dagli
A., indicante per quanto tempo ciò avverrà. Nel mettere per iscritto
l'accordo sarà appropriato essere specifici per non incorrere in difficoltà
future. (SCA:SSC 3.12.83)
PULIZIA DELLA SALA:
Se una persona interessata con cui si studia si offre per il programma
di pulizie della Sala, spetterà al locale corpo degli A. decidere cosa
fare. Se la persona sta facendo progresso nella via della verità e sta
facendo passi concreti per cambiare la propria personalità, può darsi
che si possa inserire nel programma accettando il suo aiuto. Crediamo
che la situazione sia diversa per coloro che si identificano con la
"bestia selvaggia" e dipendono direttamente da essa. Dato
che le pulizia della Sala sono un privilegio, non desideriamo concedere
tale privilegio a coloro che si identificano con la "bestia selvaggia"
e non fanno passi concreti per separarsene. (SCB:SSB 7.2.77)
Ci chiedi se è giusto far pulire la S.d.R. ad un'impresa specializzata.
Non crediamo che sia appropriato affidare ad un'impresa di pulizie il
compito di pulire la S.d.R., anche se fosse composta esclusivamente
da fratelli. Questo è un compito che viene affidato a fratelli locali.
È bene che i nominati si attengano a quanto dice Om 62: 'I gruppi di
SL possono pulire a turno la Sala, seguendo la lista delle cose da fare
ogni settimana'. (SCD:SSD 3.4.91)
PROGRAMMA DI ASSISTENZA ASSICURATIVO:
Rispondiamo alla vs. lettera con la quale ci avete indicato i danni
economici riportati da 2 autovetture parcheggiate all'interno della
recinzione della S.d.R., a seguito del lancio di pietre da parte di
un giovane vandalo. Ci chiedete se i danni subìti possano essere coperti
dal "programma di assistenza" delle S.d.R. Come spiegava la
C 16.12.92, il programma di assistenza non è assolutamente, come avete
scritto, "una assicurazione internazionale". Da ciò consegue
che non si possono fare paragoni fra ciò che può garantire una compagnia
assicuratrice ed il ns. programma. Infatti una compagnia di assicurazione
persegue scopi di lucro e deve osservare le norme di leggi che regolano
la materia, mentre l'org. mondiale dei T.d.G. persegue scopi interamente
diversi: il programma di assistenza trae origine dai ns. princìpi di
collaborazione fraterna, perché appunto serve a soccorrere le cong.
che da sole non possono far fronte ad eventi disastrosi che compromettono
l'uso delle S.d.R. l’incolumità fisica di conservi in occasione di lavori
sempre collegati all'uso dei ns. luoghi di ad. Ribadiamo dunque che
la C.C. non è una compagnia assicurativa che stipula polizze. La C.
parlava di un programma interno, avente lo scopo di utilizzare le contribuzioni
per aiutare le cong. che subiscono danni alla Sala e delle Assemblee,
oppure i conservi che subiscono incidenti fisici in occasione di lavori
di costruzione o di ristrutturazione. Nel vs. caso non riteniamo appropriato
utilizzare le contribuzioni del programma per riparare i danni di autovetture
private. In effetti sappiamo di avere degli oppositori e di poter essere
oggetto a motivo della ns. fede, di ingiurie e danni a carico della
ns. persona e delle ns. cose. Ad es. non è raro che i procl. subiscano
danni durante la predicazione, sia fisicamente che alle loro autovetture,
ma non per questo chiedono risarcimenti alla C.C. o al programma di
assistenza. In ogni caso possiamo avvalerci dei provvedimenti che la
legge vigente ci mette a disposizione. Il ns. parere sarebbe quello
di portare avanti la denuncia contro il "vandalo" chiedendo
al giudice competente di riconoscere il risarcimento del danno. Inoltre
sarebbe opportuno sapere se la normale assicurazione delle autovetture
danneggiate include danni vandalici, infatti può darsi che i proprietari
abbiano già previsto una simile copertura nella polizza personale. (LA:LC
17.11.92)
SANGUE,
TRASFUSIONI, TRAPIANTI DI ORGANI
NELL'ALIMENTAZIONE:
Il decreto del 9.6.83 il Ministero della Sanità dettando le Norme igienicosanitarie
concernenti la produzione, il commercio e l'impiego di proteine plasmatiche,
ha ampliato le possibilità di utilizzo del sangue per uso alimentare.
Il sangue può essere utilizzato oltre che in toto, anche frazionato.
La suddetta norma permette di impiegare il plasma nella produzioni di
alimenti. È impiegato generalmente come legante nella preparazione di
insaccati carnei cotti, come la mortadella, il prosciutto cotto, vari
insaccati stagionali, ecc. Il decreto comunque prevede che nel caso
sia usato il plasma come legante, sulle confezioni destinate al consumatore
tra gli ingredienti deve figurare l'indicazione "proteine plasmatiche".
Questa indicazione può quindi essere utile nell'identificare i prodotti
contenenti proteine provenienti dal sangue. (C CODO 30.1.84)
SANGUE USATO COME CHIARIFICATORE DEL VINO O DELLA MARSALA:
È vero che nell'uso improprio del sangue sia come chiarificatore che
come concime non vi è una diretta violazione al comando biblico di 'astenersi
dal sangue' come alimento. Vi è tuttavia implicato il rispetto dovuto
al sangue come Dio ha stabilito. W 15.10.64 p 630 L'uso improprio del
sangue è pertanto una questione di coscienza. Comunque, se un servitore
facesse uso improprio di sangue e la faccenda turbasse la cong., egli
perderebbe il suo incarico in quanto non è esemplare. Se è un procl.
non verrebbe chiamato davanti ad un comitato giudiziario ma si assumerà
la piena responsabilità di ciò che fa davanti a Dio. Una saggia riflessione
circa questa attività lavorativa la presenta la W 1.9.63 p 538. Naturalmente,
il cristiano dovrebbe tenere in considerazione la coscienza altrui.
Questo argomento è stato trattato nella W 1.1.83 p 26 dove sono elencati
vari fattori da considerare circa il lavoro. (DC 22.1.84)
Ogni cristiano ha la responsabilità di accertarsi dei prodotti sui quali
ha dei dubbi, prima di farne uso. Qualora dopo aver avuto spiegazioni
e assicurazioni, in questo caso dai produttori di marsala, che non c’è
sangue, ma nutre ancora dubbi, allora dovrebbe seguire il consiglio
di Paolo in Ro 14:23 e non fare uso del prodotto. Però se dopo aver
avuto le assicurazioni da parte dei produttori di marsala, che questa
non contiene sangue, un cristiano desidera farne uso, la cosa dipende
dalla sua coscienza e nessuno dovrebbe criticarlo. Secondo il dizionario
enciclopedico di G. Treccani, alla voce "Marsala", parlando
della chiarificazione del prodotto dice: "Seguono varie chiarificazioni,
fatte per lo più con sangue fresco e defibrinato di bue". Si può
capire che alcuni tipi di marsala vengono filtrati o chiarificati con
sangue di bue. Quali siano questi tipi di marsala non lo sappiamo. Ogni
cristiano deve essere certo di non violare la legge di Dio sul sangue,
informandosi presso la casa produttrice del marsala che intende usare.
Questa sarà in grado di dire quale mezzo di chiarificazione viene impiegato
da loro - W 1.11.78 p 31. (SCC:SSB 20.11.81)
SORELLA CHE DEVE CUCINARE CACCIAGIONE AL MARITO INCREDULO:
Se il marito chiede alla moglie di cucinare della carne o della cacciagione
che non fosse stata uccisa nel pieno rispetto della legge di Dio, ella
come moglie, potrebbe sentirsi in coscienza di cucinare per il marito
in quanto la cosa gli viene specificamente richiesta dal capo famiglia.
Se lo facesse non violerebbe la legge di Dio sulla santità del sangue
ma potrebbe in coscienza rifiutarsi di farlo. Non essendoci quindi una
violazione della legge di Dio ella deve agire tenendo conto della sua
coscienza. Ro 14:23 (SCB:SSD 19.11.80)
MANGIARE CARNE DISSANGUATA COTTE INSIEME A CARNE NON DISSANGUATA:
Ci chiedi se un cristiano può mangiare della carne dissanguata cotta
insieme ad altra carne non dissanguata. Consultando l'Indice 78, al
soggetto CIBO, poi al soggetto subordinato 'sangue nel' e quindi al
soggetto specifico 'animali non debitamente dissanguati' vi è il riferimento
a W 1.11.78, p 312. A p 31, viene posta la domanda: “Fino a che punto
il cristiano dovrebbe interessarsi di sapere se c'è sangue nei prodotti
alimentari?" Nel § successivo è detto: "Dio disse a Noè, e
all'intera famiglia umana: 'Ogni animale che si muove ed è in vita vi
serva di cibo... Solo non dovete mangiare la carne con la sua anima,
col sangue. (Gen. 9:3,4) Pertanto i veri adoratori dovrebbero voler
evitare di mangiare carne in cui sia rimasto sangue o altri alimenti
a cui sia stato aggiunto sangue". Se si fa cuocere della carne
non dissanguata insieme a carne dissanguata, non è forse come aggiungere
del sangue a quest'ultima? Se così è, quel cibo non è adatto al cristiano.
Non è una questione di coscienza se mangiare o meno tale cibo. È una
violazione alla legge biblica sulla santità del sangue (18.11.82)
Ci chiedi se un cristiano può mangiare carne dissanguata cotta assieme
a carne non dissanguata. La risposta si trova in Rs 335 dove dice: “...
qualsiasi cibo cotto cui sia stato aggiunto sangue intero o anche qualche
frazione d’esso non deve essere mangiato”. La domanda che sorge è questa:
Se si cuoce carne dissanguata insieme a carne non dissanguata, non è
forse come aggiungere sangue intero alla carne non dissanguata? Tale
cibo non sarebbe idoneo per il cristiano e non dovrebbe essere mangiato.
(DC 28.10.87)
PRIMA DI SCANNARE UN ANIMALE È LECITO TRAMORTIRLO CON UN COLPO?:
Il motivo per cui il cristiano non deve mangiare animali soffocati (o
morti da sé) è che contengono sangue. Il cristiano ha la responsabilità
di accertarsi che ciò che mangia sia stato dovutamente dissanguato.
Tradizionalmente è noto che il mezzo più efficace a tal fine è quello
di scannare l'animale. Se un cristiano decidesse di tramortire prima
l'animale con un colpo alla nuca o con qualche altro metodo e poi scannarlo
immediatamente per dissanguarlo, sarebbe una sua decisione personale.
In coscienza dovrebbe essere pienamente convinto che l'animale ucciso
in tal modo, sia stato dissanguato altrettanto bene - Ro 14:10, 12,
23. (FPA 12.12.81)
TRASFUSI CONTRO LA PROPRIA VOLONTÀ:
Nel caso in cui venga violata la santità del sangue, la cosa che è necessario
stabilire è se detta violazione è imputabile alla sorella oppure no.
Da quel che possiamo comprendere la sorella è stata trasfusa contro
la sua volontà e a sua insaputa. In tal caso non vediamo che sussistano
gli estremi per un intervento giudiziario nei suoi riguardi. Di conseguenza,
non è nemmeno necessario redigere una relazione da conservare nell'archivio
permanente del corpo degli A. visto che non esistono gli estremi della
violazione da imputare alla sorella in questione. In casi del genere,
gli A. possono dare di concerto col com. sanitario locale la necessaria
assistenza sia spir. che legale, ma devono stare attenti a non sostituirsi
al paziente nelle decisioni che gli competono. Qualora si verifichino
situazioni legali particolarmente interessanti è appropriato consultare,
caso per caso, l'Ufficio che potrà eventualmente indicare quali aspetti
del problema stesso possono interessare e per i quali viene richiesta
una certa indagine. (SCA 3.5.88)
SORELLA CHE DEVE ACCOMPAGNARE LA FIGLIA MINORENNE A FARE TRASFUSIONI:
La sorella ha il marito incredulo e pretende che ella accompagni la
figlia minorenne per la terapia trasfusionale. Il problema è: si tratta
di una questione di coscienza o sta violando la legge di Dio? La responsabilità
della terapia trasfusionale ricade sul padre e non sulla madre. Accompagnando
la sua bambina la sorella non sta violando la legge di Dio. Ella non
incoraggia né ha fatto comprendere che è d'accordo con tale terapia.
Accompagnando la bambina, semplicemente svolge il suo compito di madre
e moglie in ubbidienza ad una precisa disposizione del marito, responsabile
della figlia. Ci dite che ogni volta si sente turbata. In questo caso
dovrebbe agire in armonia col principio di Ro 14:23. Se ella andasse
contro ciò che dice la sua coscienza cristiana, pur non essendo soggetta
alla disciplina della cong., commetterebbe peccato dinanzi a Geova.
Incoraggiate la sorella a decidere secondo la propria coscienza non
essendo per nulla influenzata da ciò che possono pensare altri sulla
questione. Ella esaminerà la cosa in preghiera assumendosi le proprie
responsabilità. (SCB:SSB 19.11.80)
Ci informi che il marito della sorella ... le chiede di portare il figlio
in ospedale per ricevere trasfusioni di sangue e la sorella lo fa. Ci
chiedi quale sia la posizione della sorella e se è una questione di
coscienza. Nel caso in questione non è la sorella che accetta trasfusioni,
né il figlio è un cristiano battezzato. Il marito è il capo della famiglia
e prende decisioni sulla terapia che il figlio deve seguire. Se la sorella
pensa quindi che come autorità deve obbedire al marito e la sua coscienza
non è turbata, pur sapendo che il figlio riceve una trasfusione di sangue,
allora è una questione di coscienza. La cong. non interverrà in alcun
modo. Non pensiamo che si possa mettere il caso in questione in relazione
a Ger 7:15-19. Qui è descritta un’attività compiuta da dedicati adoratori
di Geova per compiere un atto di falsa adorazione. Invece nel caso presente
gli implicati non sono tutti adoratori di Geova, come ad es. il marito
della donna, e la moglie non può prendere decisioni per stabilire le
cure che saranno praticate al figlio. Naturalmente lei dovrebbe rendere
chiaro a suo marito che la terapia che egli ha deciso non la condivide
e che gli obbedisce semplicemente per essergli sottomessa come moglie
essendo lui il capo famiglia. In questo modo lei non condivide la responsabilità
della cosa. Naturalmente, se lei approvasse la trasfusione per il figlio,
la cosa sarebbe diversa. (Ro 14:22, 23) - W 1.5.65 p 284. Benché
la cosa riguardi la coscienza della sorella, se i fratelli fossero turbati
della sua decisione di accompagnare il figlio in ospedale, il corpo
degli A. dovrà prendere in considerazione se toglierle i privilegi o
no. (SCB:SSA 9.6.84)
INFERMIERE O MEDICO CHE DEVONO PRATICARE UNA TRASFUSIONE:
Un T.d.G. che fa l'infermiere non dovrebbe mai prescrivere di propria
iniziativa una trasfusione. Però che dire se il paziente stesso chiede
una trasfusione o se l'infermiere riceve dal medico l'ordine di praticare
una trasfusione? In questo caso sarebbe lasciato alla coscienza del
fratello decidere come comportarsi, cioè se praticare la trasfusione
o no. Naturalmente bisogna tenere presente ciò che dice Paolo in Ro
14:23 dove è scritto che se la coscienza lo fa turbare dovrebbe astenersi.
Questo è in armonia con Deu 14:21 che dice: "Lo puoi dare al residente
forestiero che è dentro le tue porte ... o si può vendere a uno straniero".
Qui si trattava di un animale morto. Mentre l'israelita non poteva mangiare
quell'animale poteva venderlo a uno straniero. Da ciò si comprende un'altra
cosa, che il T.d.G. non dovrebbe mai fare una trasfusione ad un altro
Testimone, sia che glielo chiedesse il Testimone stesso o glielo ordinasse
il dottore. Il tuo caso è simile a quello del medico T.d.G. al quale
un paziente chiede una trasfusione. L'accettare la richiesta del paziente
dipende dalla sua coscienza - W 1.5.65 p 284 (SCC:SSF 12.9.80)
ESSERE ISCRITTI PER DONARE I PROPRI ORGANI:
La W 1.9.80 prende in considerazione il soggetto dei trapianti degli
organi. Fra l'altro dice: "Se qualcuno accettasse un trapianto,
il comitato giudiziario della cong. non prenderebbe misure disciplinari
nei suoi confronti". Crediamo che l'essere iscritti o diventare
soci dell'A.I.D.O. implichi basilarmente gli stessi princìpi. Che dire
se un fratello decidesse in tal senso? Il modo in cui egli verrebbe
considerato nella cong. dipenderebbe dall'effetto che la sua decisione
provocherebbe sulla coscienza degli altri - 1Co 8:12, 13. (SCD:SSD 27.3.91)
DOMANDE SU TRATTAMENTI SANITARI CHE IMPLICANO L’USO DI SANGUE O EMODERIVATI:
Cosa può fare in anticipo un coniuge credente per impedire che il coniuge
incredulo autorizzi una trasfusione nel caso che il Testimone sia in
stato di incoscienza? Il primo passo sarebbe quello di compilare completamente
il Documento Sanitario. Questo è un documento con valore legale che
indica chiaramente che chi l’ha compilato e firmato non vuole che gli
siano praticate trasfusioni, neanche se è in stato di incoscienza. Nei
limiti del possibile, il cristiano dovrebbe discutere la cosa con il
proprio coniuge, facendo capire chiaramente la propria posizione. Si
possono informare della propria decisione anche altri parenti stretti
che potrebbero entrare in gioco in una situazione di emergenza, in modo
che conoscano bene la posizione del cristiano. E naturalmente, bisognerebbe
informare il medico di famiglia, lasciandogli l’opuscolo “I T.d.G. e
il problema del sangue”. Dopo aver preso le ragionevoli precauzioni,
lasciamo le cose nelle mani di Geova e confidiamo nella sua guida e
protezione in situazioni di emergenza.
Qual è la posizione del cristiano nel caso che il coniuge incredulo
sia in stato di incoscienza e i sanitari chiedano di autorizzare una
trasfusione? Secondo le Scritture, il coniuge cristiano non può assumersi
la responsabilità di autorizzare una trasfusione. Tuttavia il coniuge
incredulo può rendere chiaramente noto in anticipo che desidera essere
trasfuso in caso di emergenza qualora i medici lo ritengano opportuno,
in tal caso il coniuge credente non deve sentirsi obbligato a impedire
la trasfusione nell’eventualità che il coniuge incredulo sia in stato
di incoscienza o non sia in grado di dare un valido consenso. Conoscendo
la posizione scritturale del credente, il coniuge incredulo può voler
far conoscere chiaramente in anticipo il suo desiderio di essere trasfuso
in caso di emergenza proprio come il coniuge credente fa conoscere in
anticipo il suo desiderio. Il coniuge incredulo può voler portare con
sé un documento che autorizzi il personale sanitario a somministrare
una trasfusione nel caso che egli non sia in grado di dare il proprio
consenso personale. Oltre a ciò forse vorrà parlare con uno o più parenti
stretti non credenti che sono disposti ad assumersi tale responsabilità,
autorizzandoli ad agire come suoi portavoce in caso di emergenza.
Lo stesso discorso vale anche in una famiglia religiosamente divisa
per quanto riguarda i figli minorenni? Ad es., poniamo il caso che il
padre sia un incredulo e che la moglie sia credente. In linea di principio
vale lo stesso discorso. Il credente non potrebbe autorizzare o disporre
una trasfusione su un figlio minorenne. Se è il padre a non essere credente,
è comprensibile che la madre cristiana renda noto al marito, prima che
sorga una qualsiasi emergenza, che lei non desidera che alcuno dei figli
venga trasfuso. Se il padre non è d’accordo sta a lui decidere fino
a che punto agire per prepararsi ad una situazione di emergenza. La
madre non deve pensare di dover prevalere sulla decisione del padre
se questi non è disposto a ragionare sui motivi scritturali, nonché
sulle considerazioni di carattere medico, per cui al figlio non si dovrebbero
somministrare trasfusioni di sangue. Se il padre autorizza una trasfusione
e il medico (o l’ospedale) somministra quindi una trasfusione a un figlio,
la responsabilità ricade su quelli che hanno preso la trasfusione. Se
è il padre ad essere credente, ci si aspetta che anche lui tenti di
avere la cooperazione della madre nel sostenere la posizione scritturale.
In una situazione di emergenza, ci si aspetterebbe che egli prendesse
l’iniziativa di far rispettare al medico (o all’ospedale) la sua decisione
di non somministrare trasfusioni. Tuttavia, in alcuni casi il medico
può ritenere sufficiente il consenso della madre non credente per procedere
con la trasfusione, senza tenere in alcuna considerazione la decisione
e le istruzioni del padre. Se il padre ha fatto tutto ciò che era ragionevolmente
possibile per impedire la trasfusione, probabilmente non ci sarà motivo
di ritenerlo responsabile della trasfusione.
SCUOLA
INSEGNARE DURANTE L’ORA DI RELIGIONE NELLE SCUOLE?:
Abbiamo letto l'art. "Perché chiediamo di abolire l'ora di religione
a scuola" pubblicato il 15.9.83. L'art. è scritto molto bene e
apprezziamo la tua capacità di scrivere correttamente e in modo interessante.
Nell'art. hai esposto il tuo punto di vista che è quello di proporre
l'abolizione dell'ora di religione a scuola. Noi non desideriamo prendere
in considerazione tale opinione che sotto certi aspetti può essere interessante.
Desideriamo però farti notare che avendo scritto a nome dei T.d.G. in
una rubrica ad essi dedicata, ti sei reso interprete o portavoce di
ciò che l'org. pensa sul tema. Ti facciamo notare che l'org. non entra
su tale argomento o in altri simili perché segue il principio della
neutralità. (Gv 17:16) Lasciamo che i governi si organizzino secondo
i loro princìpi e non interveniamo direttamente nella vita politica
o sociale per proporre riforme. Certo, la ns. condotta ha influito e
potrà influire sui governi e su certe leggi. Ad es. il comportamento
neutrale dei giovani cristiani ha determinato l'approvazione di certe
leggi. La fedeltà dei procl. nonostante gli arresti ha influito ad abrogare
certe leggi. Ma a parte questa diretta influenza i cristiani neutrali
non operano per cambiare le decisioni dei governi. (LA:CMB 7.10.83)
Ci chiedi se è il caso di rivolgerti al Provveditore degli Studi di
Agrigento per ottenere l'autorizzazione ad insegnare religione nelle
scuole elementari e medie. La veduta cristiana è che siano i genitori
ad allevare i figli nella disciplina di Geova (Efe 6:4) e pertanto non
siamo interessati come org. a impartire insegnamento ai minori mediante
l'impiego della struttura pubblica. Eravamo al corrente della possibilità
di accedere all'insegnamento della religione nelle scuole ma, a causa
del principio sopra menzionato, abbiamo escluso di usufruirne. (SSG:CMB
18.1.83)
FIGLI CHE FREQUENTANO L’ORA DI RELIGIONE O RIMANGONO IN CLASSE:
Il giovane di 15 anni i cui genitori non lo hanno esentato dall'insegnamento
religioso nella scuola perché sono contrari alla verità può essere accettato
come procl. e per il battesimo se è altrimenti qualificato. La cosa
importante è che egli si mantenga leale ai princìpi della Parola di
Dio non partecipando a riti della falsa religione. (SCB:SSB 17.6.81)
Ci parlate della sorella il cui marito incredulo vuole che il figlio
impari la dottrina cattolica e frequenti l'asilo religioso. In questo
caso è il marito che decide l'istruzione del figlio, e la moglie deve
essergli sottomessa pur facendogli capire il suo punto di vista. È una
questione di coscienza se portare il figlio all'asilo religioso. Questo
comunque non vuol dire che ella non possa insegnare al figlio ciò che
la Bibbia dice, lasciando però il figlio libero di prendere la sua decisione
finale. Questo rientra nella sua libertà di adorazione e nell'ubbidienza
al comando di Gesù di fare discepoli. Naturalmente non vorrà mettere
il figlio contro il padre. (-)
Basilarmente spetta al fratello e alla moglie incredula stabilire se
esonerare il figlio dall’istruzione religiosa a scuola o no. Se il fratello,
costatando la posizione irremovibile della moglie, dovesse concedere
o tollerare che il figlio sia iscritto alla materia di religione, ciò
non sarebbe di per sé una violazione. Il fratello potrebbe non avere
alternativa perché, probabilmente, la moglie vorrà dare al proprio figlio
un certo indirizzo religioso. D’altro canto il fratello potrà educare
il figlio nelle vie di Geova, studiando con lui e portandolo alle ad.
cristiane. Così, mentre la madre si avvarrà del suo diritto di insegnare
al figlio la propria religione, il padre farà lo stesso. (Deu 6:68)
Anche se il figlio non è esonerato dalle lezioni di religione, questo
non vuol dire che egli debba partecipare alle cerimonie legate alla
falsa adorazione. Il padre potrà educare il figlio perché si astenga
da pratiche contrarie ai principi biblici, o almeno per aiutarlo a determinare
da solo ciò che ritiene più opportuno fare. Il fratello non dovrebbe
comunque trascurare il suo diritto di insegnare al figlio la verità,
conducendolo con sé alle ad. cristiane. (Efe 6:4) Comprendiamo che si
potrebbero creare molteplici situazioni. Ogni circostanza dovrebbe essere
affrontata singolarmente. Prima di ritenere il padre responsabile della
condotta del figlio, occorre determinare se aveva la possibilità di
un’alternativa, e se ha colto tutte le opportunità disponibili per indirizzare
il figlio nella via della verità (SCD:SSD 7.1.93)
Un procl. che iscrive il figlio perché partecipi all’ora di religione
a scuola è da considerarsi non esemplare e quindi non dovrebbe ricevere
speciali privilegi di servizio nella cong. Naturalmente, se il figlio
dovesse partecipare attivamente a pratiche legate alla falsa religione,
allora sarebbe soggetto alla disciplina della cong. (SCB:SSB 12.4.90)
Rispondiamo alla tua lettera con la quale ci chiedi informazioni in
merito all'insegnamento della religione nelle scuole statali. La Corte
Costituzionale, con sentenza n. 13 dell'11.1.91, ha confermato che chi
non si avvale dell'insegnamento della religione è libero di uscire dalla
scuola oppure di restarvi con la facoltà di decidere o meno di usufruire
dell'insegnamento di materie alternative. Per gli alunni minorenni,
come appunto quelli delle scuole elementari e medie, dovranno essere
i genitori a preoccuparsi di comunicare alla direzione didattica come
intendono regolarsi. È vero che i figli dei T. di Geova non possono
essere obbligati a restare in classe, ma sappiamo che spesso le strutture
scolastiche non sono in grado, per motivi economici ed amministrativi,
di provvedere altrimenti. La mancanza di insegnanti alternativi o di
aule non sembra quindi un pretesto, perché si riscontra in più di un
caso che è proprio la realtà. Ci risulta che in tutto il territorio
nazionale lo stesso problema è comune a molti ns. giovani che sfruttano
l'ora per attività personali edificanti, senza dover girovagare inutilmente
nella scuola. Possiamo anzi dire che molto spesso si verificano esperienze
molto incoraggianti, in quanto i ns. bambini colgono occasione per dare
un'ottima testimonianza. Come cristiani assumiamo un attitudine mansueta
e pacifica, facendo ogni tentativo per evitare scontri e polemiche.
I figli sono preparati ed addestrati in anticipo e a casa, affinché
non si trovino in condizioni di temere “l'uomo”, ma siano capaci di
superare obiezioni e ostacoli, salvaguardando la loro giovane coscienza.
(LA:LC 28.11.94)
SCUOLA PATROCINATA DALL'ACLI O GUIDO D'AREZZO:
Le ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani) furono costituite
nel ‘45 e si prefiggono come scopi principali: Istruire i lavoratori
nella conoscenza dei loro interessi, svolgere opera di educazione ed
elevazione religiosa, morale, sociale e culturale a favore dei soci,
salvaguardare la professione della fede e della morale cattolica negli
ambienti di lavoro, ecc. In base a quanto detto sopra riteniamo che
iscrivendosi alle ACLI si diventa soci e si commette apostasia. Chiediti:
per iscrivere tuo figlio alla scuola patrocinata dalle ACLI devi divenire
socio dell'associazione? Se l'iscrizione alle scuole è aperta a tutti
pur non essendo socio delle ACLI, allora la cosa è da considerare una
decisione di coscienza. Il cristiano comunque, starà attento a non offendere
la coscienza degli altri. (1Co 8:1-13) Se l'azione fatta secondo coscienza
dovesse turbare la coscienza degli altri, se si tratta di un fratello
che ricopre responsabilità come A., SM o P.R. non avendo più la fiducia
della cong. o non avendo una buona testimonianza da quelli di fuori
sarebbe rimosso. W 15.6.79 Per quanto riguarda l'Istituto Privato Guido
D'Arezzo, pensiamo si tratti di una scuola aperta a chiunque. Se si
tratta di un Istituto di proprietà di un'org. religiosa si tratta di
una decisione di coscienza determinare se iscrivere i propri figli o
no. Biblicamente vale il discorso fatto sopra in relazione alla coscienza.
(SCB:SSD 8.10.80)
FREQUENTARE O ISCRIVERE I FIGLI A SCUOLE DI PROPRIETÀ RELIGIOSA:
Se un T.d.G. decide di mandare i propri figli presso una scuola gestita
da un'org. religiosa, rimane una sua questione personale. A qualcuno
la coscienza potrebbe permetterglielo, a un altro potrebbe vietarglielo.
Non si viola necessariamente Riv. 18:4 frequentando una scuola in un
istituto religioso. Non è il luogo dove si riceve istruzione scolastica
a renderlo inadatto per un cristiano. Piuttosto sono le pratiche religiose
che lì si effettuano. In linea di massima i T.d.G. preferiscono le scuole
pubbliche che sono disponibili su tutto il territorio nazionale. Infatti
vi sono vari pericoli e problemi che sorgono nell'avere i figli presso
una scuola gestita da religiosi. Il genitore cristiano si addosserà
queste ulteriori responsabilità rendendosi conto che ciò che accade
ai figli si ripercuote sui genitori. Se l'insegnamento scolastico include
una certa forma di adorazione come inchinarsi alla croce o a immagini,
fare il segno della croce, dire la preghiera insieme a quelli che si
rivolgono a santi o falsi dei, o compiere un rito in cui si usa incenso,
ecc., sarebbe errato che i genitori permettessero ai loro figli di partecipare
a tali attività poiché i loro figli praticherebbero la falsa adorazione.
Quindi, anche se è una questione di coscienza mandare i propri figli
in scuole gestite da org. religiose, avere un figlio che compie atti
idolatrici col consenso dei genitori che sono nella verità, equivale
ad apostasia. (2Co 6:17) Perciò i genitori devono ponderare bene la
questione. Comprendiamo la perplessità del corpo degli A. ad affidarti
privilegi nella cong. Infatti essi dovranno considerare come la tua
posizione di genitore cristiano che acconsente alla propria figlia di
frequentare un istituto religioso si riflette sulla cong. Se alcuni
inciampano o sono turbati da ciò, le possibilità di essere impiegato
in maggiori responsabilità sono messe in dubbio. Non verresti più visto
come genitore esemplare. Perciò in ultima analisi, tu rimani il principale
responsabile delle decisioni che prenderete come famiglia. (SCE:SSH
4.11.87)
Il fratello ha iscritto la figlia ad una scuola di proprietà cattolica
e vi chiedete se sia qualificato come A. Vi preghiamo di esaminare il
Km 10.76 p 4 al § 2. Dice fra l’altro: “Per es. quella di insegnante
scolastico è un’occupazione corretta; ma che dire se la scuola è di
proprietà di un’org. religiosa che non è veramente cristiana?” Al §3
aggiunge: “La scuola di proprietà dell’org. religiosa può non richiedere
che l’insegnante insegni la falsa religione”. Poi continua sull’argomento
al § successivo, dove dice: “Nei casi menzionati la persona lavora in
locali di proprietà di org. che svolgano un’attività non scritturali.
Ma vuol dire questo che tale lavoro sia da condannare? … Dobbiamo forse
capire da ciò che il terreno stesso o gli edifici di proprietà di tali
org. ci contaminano? O non sono invece le pratiche stesse ‘impure’ agli
occhi di Dio?” Ora il fatto che la scuola è di proprietà della chiesa
cattolica e la figlia del fratello è iscritta a quella scuola, non impara
e non viene insegnata religione, ma materie accademiche, e prende le
sue lezioni in questo edificio, non rende tale persona apostata o contaminata.
Il fratello deve pagare per l’istruzione di sua figlia all’org. religiosa
è vero, ma non può essere considerato che egli semplicemente paghi solo
dei servizi che gli sono resi? Non servizi religiosi. Ma sarebbe come
se l’org. religiosa gestisse una certa impresa, e acquistando un servizio
da questa impresa non fareste un’offerta diretta e volontaria per sostenere
la falsa religione. Paghereste solo un prodotto o un servizio. A questo
riguardo può essere utile leggere il Km 3.76 alla “Risp. Dom.” dove
si tratta di sapere se un T.d.G. può andare a farsi curare in un ospedale
gestito da un’org. religiosa. Perciò è stato corretto concludere che
il fratello non è automaticamente squalificato solo perché ha iscritto
la figlia a questa scuola di proprietà cattolica, né può essere considerato
da parte sua apostasia. Però vi è un’altra considerazione che dobbiamo
fare, e cioè, l’effetto che ha avuto sulla cong. Se molti nella cong.
sono stati turbati e forse criticano il fratello a causa della decisione,
allora questo potrebbe influire sui suoi requisiti di diventare A. Perché
l’A. deve essere libero da accusa o irreprensibile e deve avere la stima
e la fiducia della cong. Se vi sono molti e non solo qualcuno che sono
rimasti turbati dalla decisione del fratello, allora non sarebbe idoneo
come A. Se non esiste questo turbamento generale allora non sarebbe
squalificato dall’essere qualificato come A. se ha i requisiti necessari.
(SCB:SSA 22.4.86)
INSEGNARE PRESSO UNA SCUOLA DI PROPRIETÀ RELIGIOSA:
Colui che insegna matematica presso una scuola pubblica di proprietà
di un'org. religiosa non si identifica con tale org. in quanto che essa
sussisterà come tale anche senza la scuola in cui egli insegna. (CO
DO 28.1.77)
Se la persona interessata di cui ci parli continuerà a fare progresso
nella via della verità, e diverrà parte della cong. impegnandosi nell'opera
di predicazione e simboleggiando la sua dedicazione a Geova con il battesimo
in acqua, sarà bene suggerirle ai abbandonare l’attuale posto di lavoro
per un altro più adatto e questo in vista delle responsabilità che potrebbero
esserle affidate in futuro. Comunque, lavorare come insegnante di musica
in una scuola Media parificata appartenente ad un Istituto religioso,
non lo squa¬lifica ora dall'impegnarsi nell'attività di campo e consegnare
il rapporto di servizio, se é altrimenti qualificata e non lo esclude
dal battezzarsi quando deciderà di farlo. Naturalmente nell'insegnare
musica dovrà stare attento a non promuovere dottrine o comunque insegnamenti
della falsa religione. Quindi mentre in questo momento l'attività secolare
svolta dalla persona può considerarsi una questione di natura strettamente
privata e che perciò non interessa la cong., il problema dovrebbe essere
visto sotto una luce di¬versa qualora questa persona dovesse qualificarsi
al fine di assumere qualche incarico di responsabilità. (SCA:SSH 24.9.81)
FRATELLO DEVE INSEGNARE EVOLUZIONE, FESTIVITÀ, FAR DIRE PREGHIERE AGLI
ALUNNI:
Se un insegnante T.d.G. secondo il programma scolastico è tenuto a insegnare
la teoria dell'evoluzione, dare istruzioni circa giorni festivi religiosi
o politici, se deve insegnare inni religiosi o patriottici, badare allo
svolgimento di lavori artistici connessi a giorni festivi, come dovrebbe
comportarsi? Mentre alcuni insegnanti testimoni per scrupolo di coscienza
chiedono di essere esentati da certe attività, altri testimoni potrebbero
sentirsi tranquilli in coscienza pur svolgendo i suddetti compiti, considerandoli
da un punto di vista puramente obiettivo come materia di insegnamento,
come sarebbe l'insegnante di storia o geografia. Quando l'insegnante
Testimone si trova a dover insegnare cose alle quali personalmente non
crede, potrebbe spiegare alla classe che ciò che dice fa parte dell'insegnamento
scolastico ma personalmente ha delle riserve a motivo della sua fede.
Inoltre quando in classe o fuori gli studenti partecipano a manifestazioni
patriottiche della scuola, l'insegnante Testimone deciderà personalmente
secondo la propria coscienza se essere presente pur non partecipando,
o se farsi sostituire da un altro insegnante perché soprintenda al posto
suo. Se fare o non fare certe cose dipende in gran parte dalla coscienza.
Diciamo in gran parte perché di fronte ad un definito atto di compromesso
come potrebbe essere un atto di idolatria o apostasia, il cristiano
opporrà il suo netto rifiuto per ubbidire alla legge di Dio. E nei casi
di coscienza nessuno può interferire o prendere decisioni per altri.
La norma da seguire è quella di Ro 14:22 - G 8.1.79 p 14; W 15.7.82
p 20 (DC 20.2.85)
Coerentemente alla propria fede sia i giovani che gli insegnanti T.d.G.,
presentano alle autorità scolastiche il proprio esonero dalle lezioni
di religione. In base a questo fatto non c’è motivo che l'insegnante
T.d.G. debba pronunciare una preghiera insieme alla scolaresca. Se però
un fratello che insegna in una scuola pubblica disponesse di recitare
una preghiera tipo "Padre nostro" all'inizio di una lezione
in ubbidienza alle disposizioni scolastiche, ciò sarebbe una forma di
apostasia. Il motivo è dovuto al fatto che egli sta ubbidendo ad una
disposizione proposta dalla struttura religiosa scolastica (SCD:SSI
9.8.86)
INSEGNANTE TESTIMONE DEVE ACCOMPAGNARE GLI SCOLARI IN CHIESA:
Per quanto riguarda la domanda relativa al fratello che esercita la
professione di insegnante non vediamo dove stia il problema. Egli sta
facendo il suo lavoro, è chiaro che deve accompagnare i ragazzi. Se
desidera entrare in chiesa o meno è una questione sua, personale. L'importante
è non rendersi colpevole di idolatria partecipando in qualche misura
alla funzione religiosa - Km 10.76 p 4 (SCC:SSC 11.4.91)
VOTAZIONI SCOLASTICHE:
Riguardo ai quesiti che ci poni, se il partecipare a certe votazioni
in seno all'ambito scolastico violi i princìpi biblici o meno, sei tu
che devi valutarlo attentamente, essendo sul posto e conoscendo tutti
i particolari. Le seguenti domande possono aiutarti a valutare la cosa
e a prendere la corretta decisione: Vi è implicato lo spirito o il meccanismo
politico? Si fa una campagna per ottenere quel posto? Vi è contesa fra
diversi? Vi è spirito di parte? Vi è lotta politica per essere eletti
o per far eleggere qualcuno? Se la risposta è affermativa, allora vi
è violazione di neutralità. O si tratta solamente di fare una valutazione
di chi è più qualificato? Come ad es. nello scegliere l'amministratore
che deve svolgere le varie mansioni a favore di tutti i condomini. Lo
sceglierlo, o per alzata di mano o mediante votazione non costituisce
una violazione dei princìpi biblici, è una questione privata. Non tutte
le votazioni sono politiche; a volte si può essere invitati a esprimere
opinioni sulla qualità di qualcosa; questa è una questione che non implica
violazione. C’è un altro aspetto da considerare: In che cosa consiste
l'incarico per cui si richiede un'elezione? Implica una violazione dei
princìpi biblici nell'adempierlo? Ad es. dare la direttiva per l'inno
scolastico o qualche altra cose che violi la legge di Dio. La persona
alla quale abbiamo dato il ns. voto, contribuendo ad eleggerla, come
si comporterà? Commetterà azioni che sono in contrasto con gli insegnamenti
della Bibbia? Anche qui è bene stare attenti a non condividere i peccati
di costoro (1Tm 5:22) - W 1.6.65 p 348, 349.
Se un cristiano riceve un lavoro dalla direzione della scuola connesso
alle votazioni, come tenere registrazioni o mantenere l'ordine, ma il
cristiano stesso non deve votare né incoraggiare l’attività politica,
egli può decidere secondo la sua coscienza. Questo non vuol dire che
possa farlo liberamente. Dovrebbe valutare attentamente se, dopo aver
preso la decisione, può dire come Paolo "mi sono comportato con
perfetta coscienza". (Atti 31:1) - W 1.7.77 p 415, 416; G
22.5.78 p 27, 28 (SSH:SSI 8.11.82)
RECITA DI PREGHIERE IN CLASSE:
Riguardo a come si dovrebbero considerare le preghiere religiose dette
a scuola e il relativo comportamento da tenere, la W 15.9.65 p 556 indica:
"In molte scuole si tengono servizio religiosi. A volte sono apertamente
idolatrici, in altri casi può trattarsi semplicemente della ripetizione
di una preghiera tratta dalla Bibbia". Quindi anche la semplice
ripetizione di una preghiera tratta dalla Bibbia, costituisce un servizio
religioso. G 8.2.64 p 12-16 Avendo compreso questo, il giovane T.d.G.
o il figlio di un T.d.G. cosa farà quando l'insegnante invita ad alzarsi
quando si recita la preghiera? È ovvio che il figlio è informato dal
padre che cosa deve fare a scuola quando viene tenuto un servizio religioso.
Occorre chiarire bene anche questo punto, cioè se alzarsi o no quanto
l'insegnante fa recitare una preghiera. La W 1.6.65 p 348, indica che
si deve determinare il sign. dell'azione che rende effettivamente partecipe
della cerimonia. Il padre Testimone normalmente chiede l'esonero per
i figli dai servizi religiosi. Spiegherà al responsabile nella direzione
scolastica che noi T.d.G. rispettiamo la libertà religiosa altrui e
chiediamo che sia rispettata la ns. Siccome la recita della preghiera,
il saluto alla bandiera, il cantare inni patriottici, sono servizi religiosi,
il padre deve chiedere come il figlio deve comportarsi per non partecipare
a tali servizi religiosi e nello stesso tempo avere il rispetto degli
insegnanti e della scolaresca. Il figlio potrà rimanere seduto mentre
gli altri si alzano per partecipare alla preghiera? Oppure è meglio
che esca dall'aula e rientri poco dopo. Come indica W 15.7.82 p 20,
21 se gli insegnanti sono informati in anticipo circa la ns. posizione,
si eviteranno problemi. Naturalmente se genitori cristiani non allevano
i loro figli nell'autorevole consiglio di Geova, (Efe 6:4) e per trascuratezza
o altri motivi discutibili non si preoccupano che i loro figli a scuola
non partecipino ai servizi della religione babilonica, possono essere
ammoniti e, secondo le circostanze, essere chiamati davanti ad un comitato
giudiziario (EB 24.11.82)
CANTARE BRANI RELIGIOSI A SCOPO DIDATTICO:
Ci chiedi se una procl. che frequenta una scuola musicale può cantare
o suonare vari pezzi religiosi da un punto di vista artistico o didattico.
Se lo fa, vi è qualche violazione della legge di Dio? Vi sono 2 aspetti
da esaminare: Questi brani fanno parte del materiale dell'insegnamento
della scuola o sono inseriti solo in occasione delle feste natalizie
o d'altro genere? Nel primo caso il cristiano potrebbe ragionare che
suona tali brani per imparare a migliorare la sua capacità, e che non
commemora e non dà nessuna importanza alla festa. Se farlo o meno è
una questione che dev'essere decisa individualmente dalla propria coscienza
addestrata dalle Scritture. Questo non sign. che si può fare liberamente
e che non si renderà conto a Dio. Nel decidere tiene conto del pensiero
di Geova che odia la religione falsa e le sue pratiche? Si preoccupa
della coscienza degli altri che potrebbe far inciampare? Tiene conto
della sua stessa coscienza? (Ro 14:23) Potrebbe mantenere una buona
coscienza se cantasse brani che esprimono o preghiere della falsa religione?
L'interessato dovrà valutare tutti questi aspetti e prendere la sua
decisione personale. Comunque non potrebbe parlare al suo maestro di
musica spiegando le sue credenze ed essere esentato dal suonare tali
pezzi? W 15.1.67 p 62 Il 2° aspetto, suonare brani religiosi solamente
in occasione delle feste, è evidente che in questo caso sono dedicati
e commemorano tali avvenimenti e vi danno sostegno. Se le cose stessero
così, se li suonasse ciò costituirebbe apostasia. (SSH 27.2.82)
FESTEGGIARE UN ALUNNO PERCHÉ È STATO PROMOSSO:
Non posiamo dare una risposta particolareggiata alla tua domanda, cioè
se si può festeggiare un alunno solo perché è stato promosso alla scuola.
Ad ogni modo puoi essere aiutato ad avere un punto di vista equilibrato
esaminando i vari princìpi biblici che possono essere implicati in una
tale occasione. Puoi trovarli nella W 1.7.73 p 414 alla domanda: “È
appropriato che i cristiani celebrino l’anniversario del loro matrimonio?”
e in Vivere 214 (SCC:SSB 19.9.83)
SEGNATI
È IL CORPO DEGLI A. CHE LO STABILISCE:
Riguardo al segnare un individuo, Om 152 dice: "dopo aver ripetutamente
ammonito tali individui e notato che persistono nel non rispettare espliciti
princìpi biblici, gli A. possono decidere di parlare alla cong. ...
" È pertanto responsabilità dell'intero corpo degli A. decidere
se segnare una persona che si conduce in maniera disordinata. Naturalmente,
nel caso vi siano solo uno o 2 A. sarà il com. di servizio disponibile
a interessarsi della cosa. (SCD:SSD 11.10.91)
PASSI DA FARE PRIMA DI SEGNARE UN FRATELLO:
Come viene indicato nella W 15.12.81 p 18, prima di arrivare a segnare
un fratello è necessario provvedergli l'aiuto per risolvere il suo problema,
consigliandolo più volte se è necessario. La ragione per cui Geova nella
sua Parola indica che può rendersi necessario segnare un componente
della cong. è chiaramente quella di proteggere la cong. dal cattivo
es. di una condotta non scritturale che crea un grande turbamento. Si
vuole altresì aiutare il cristiano disordinato a provare vergogna e
indurlo ad abbandonare la condotta non scritturale. W 15.4.85 p 31 Naturalmente
ci dev'essere un'evidenza di questo grande turbamento nella cong. o
nella comunità. Specie quando si tratta di questioni di natura finanziaria
i pastori della cong. vorranno essere estremamente cauti nella determinazione
delle responsabilità. Gesù ci ha insegnato che per risolvere problemi
di tale natura è necessario che la parte che si ritiene lesa agisca
secondo i princìpi di Mt 18:1517. Un altro fattore che va preso in considerazione
è l'aiuto che dev'essere dato alla persona prima di giungere alla decisione
di segnarla. La W 15.4.85 p 31 fa notare che "prima di tutto gli
A. cercheranno di aiutare ripetutamente il trasgressore ammonendolo.
Se il problema persiste, possono pronunciare, senza fare il nome, un
discorso ammonitore alla cong. che tratti quel particolare tipo di condotta
disordinata". Risulta quindi evidente che il trasgressore sa di
essere lui il segnato, in vista del ripetuto aiuto che ha ricevuto,
anche se nel discorso il suo nome non viene pronunciato. (SCD:SSD 21.5.91)
RIFERIRE IL COMPORTAMENTO DI UN SEGNATO:
Ci domandi se sei obbligato a riferire agli A. i particolari di una
condotta per cui una persona è stata segnata, ogni volta che vedi il
fratello comportarsi disordinatamente. Quando vediamo un fratello continuare
la sua condotta disordinata dopo che è stato segnato, dovremmo secondo
l'ap. Paolo "continuare ad ammonirlo come un fratello". (2Ts
3:15) Se la sua disordinatezza consiste in qualche peccato grave per
cui è richiesto l'intervento di un comitato giudiziario e vi è la possibilità
di disassociazione, allora si dovrebbe in ogni caso riferirlo agli A.
Però anche quando la disordinatezza non consiste in un peccato meritevole
di disassociazione, sarebbe saggio informare gli A. in modo che possano
aderire al ver. 15 e continuare ad ammonirlo come un fratello. Si deve
ricordare che, pur non commettendo un peccato grave meritevole di disassociazione,
se il segnato dovesse creare un forte scandalo, sia nella comunità che
nella cong., allora si dovrebbe senz'altro riferirlo agli A. in modo
che possano prendere necessarie misure, poiché chi crea scandalo pubblico
è soggetto, se non cambia, alla disassociazione. (Sett. 82)
ASSISTENZA A CHI VIENE SEGNATO:
È evidente che non si segna automaticamente una persona che si comporta
in maniera disordinata. Crediamo sia bene parlarle per appurare qual
è la sua attitudine e se persiste nel non tener conto il consiglio divino.
Come è detto chiaramente nelle Scritture e nelle pubblicazioni, il fatto
che una persona venga segnata non sign. che debba essere considerata
come un nemico o un disassociato. Gli A. hanno ancora la responsabilità
di assisterla spiritualmente facendo vari tentativi affinché faccia
sentieri diritti per i suoi passi. Questo può includere sia visite pastorali,
l'accompagnarla in servizio e tutto ciò che è necessario per il suo
beneficio. (SCC:SSC 11.6.86)
PRIVILEGI:
Nella vs. relazione indicate che per le sorelle che avete segnato avete
stabilito che non commentino per 3 mesi, non partecipino alla SMT per
6 mesi e non servano come P.A. per 9 mesi. Ciò non è in armonia con
le istruzioni impartite dall’org. Sia che vengano imposte da un’azione
giudiziaria o da un com. di servizio, “le restrizioni dovrebbero essere
tolte a tempo debito, man mano che si nota la ripresa spir.” Ks 124
Crediamo che le sorelle abbiano bisogno di aiuto spir. Se non lo avete
fatto potreste invitare gli A. a disporre di offrire un’assistenza regolare
con uno studio biblico che tratti materiale adatto ai loro bisogni (SCE:SSE
22.4.93)
SEGNATO CHE MANIFESTA ARROGANZA ALLA DIRETTIVA TEOCRATICA:
Ci presentate il caso di una sorella della vs. cong. che è stata a suo
tempo "segnata" per la sua condotta disordinata. Come sapete
lo scopo della segnatura è quello di far tornare in sé, 'facendolo vergognare'
colui che ha intrapreso una condotta discutibile che non è ancora arrivata
al punto di richiedere un'azione giudiziaria. (2Ts 3:14) Anche dopo
la segnatura come pastori interessati alla vita delle pecore, gli A.
cercheranno di riaggiustare le vedute della persona che 'non si lascia
correggere dalle semplici parole'. (Pro 29:19) Se tutti questi vari
avvertimenti e consigli non danno l'effetto sperato ma al contrario
la persona manifesta arroganza a un palese antagonismo verso la direttiva
teocratica, si potrebbe decidere di trattare giudiziariamente il problema
per "condotta dissoluta". La definizione di cos’è la condotta
dissoluta è data in It1 528 e W 1.3.74 p 158. Comunque è una prerogativa
del corpo degli A., che conosce i dettagli della situazione, determinare
se la condotta della persona è arrivata fino al punto da dover richiedere
un intervento giudiziario. In ciò gli A. si faranno guidare non dai
sentimenti personali ma dal desiderio di mantenere la purezza in seno
al gregge e sostenere nel contempo le norme di Geova. Crediamo che la
valutazione di questi fattori possa permettervi di determinare la posizione
spir. della sorella di cui ci avete parlato. (SCD 30.7.91)
COME REGOLARSI PER TOGLIERE IL SEGNO:
Riguardo a quando può essere tolto il segno menzionato in 2Ts 3:6, 14,
15, ogni caso va valutato in base all’attitudine della persona. Com’è
stato menzionato anche all’ultima S.M.R. nel caso di chi è stato segnato
per aver ignorato il principio di 1Co 7:39, la segnatura non decade
solo perché la persona si è ormai sposata con l’incredulo. È necessario
valutare se il suo atteggiamento verso il principio di 1Co 7:39 è cambiato.
Se egli ha pienamente accettato il punto di vista di Geova può non essere
più considerato segnato. Togliere o meno la segnatura non dipende dal
fatto che il cristiano sia più o meno zelante, ma da un mutamento nell’atteggiamento
che portò alla segnatura. Nel caso del fratello inattivo segnato 4 o
5 anni fa che non frequenta più le ad. né si associa con i fratelli,
ci chiediamo che senso abbia considerarlo ancora segnato. (SCB:SSC 9.11.99)
ASSOCIAZIONE CON I SEGNATI:
Ci ponete alcuni quesiti sul tipo di rapporti che dovremmo avere nei
confronti di qualcuno segnato. Nell’INDICE 4585 all’esponente “SEGNARE”
alla voce “trattazione” vengono indicate la W 15.5.82 p 31, 32 e la
W 15.4.85 p 30, 31. Entrambi gli art. mettono in risalto gli obiettivi
di questo provvedimento che sono quelli di indurre la persona a vergognarsi
della sua condotta. Se tale persona è stata segnata sign. che ella ha
continuato a persistere in una condotta disordinata o forse influenza
altri componenti della cong. O costituisce un pericolo per altri. Per
questo, Paolo in 2Ts 3:14 dice: “Smettete di associarvi con lui affinché
si vergogni”. Ciò sign. troncare i rapporti sociali con la persona segnata.
La W 15.12.81 p 20, a tal proposito dice: “Non dovreste annunciare o
pubblicizzare la vs. decisione personale, né cercare di influenzare
altri. Ma personalmente evitereste la compagnia dell’individuo segnato...”
È evidente dunque che la posizione di una persona segnata è diversa
da colui che è stato disassociato, con cui non avremmo nessuna associazione
né sociale né spir. Quali siano i limiti di tale associazione sociale
è qualche cosa che ognuno deve decidere personalmente nella sua coscienza.
Nel determinarlo si dovrà ricordare quello che è l’obiettivo della segnatura
e chiedersi se il proprio modo di agire potrà essere veramente d’aiuto
alla persona perché cambi la sua condotta. Non è possibile stabilire
una regola per ogni situazione. L’unica regola stabilita dalla Bibbia
è indicata in 1Co 4:6 che dice: “Non andare oltre ciò che è scritto”.
Pertanto quando sorgono problemi e non vi sono chiare direttive, può
essere utile cercare di isolare i princìpi biblici che vi sono indicati,
cercando poi la spiegazione e l’intendimento nell’INDICE, e poi valutando
come applicarlo al caso specifico. Nella W 1.3.73 p 145 al sottotitolo
“Dovrebbero sostituire la coscienza individuale?”, si legge: “Molti
... vogliono avere esplicite regole fatte, precise regole tracciate
oltre a ciò che stabilisce la Parola di Dio. Dovrebbe il Corpo Direttivo
assumere la responsabilità di provvedere un completo insieme di regole
che si riferiscono ad ogni concepibile situazione? No, perché questo
sign. conformarsi ad un errato punto di vista simile a quello che prevalse
nei Giudei”. Così siamo sicuri che nel futuro potete valutare con saggezza
ed equilibrio ogni situazione. (SCF:SSD 30.8.93)
Rispondiamo alla vs. lettera riguardante l'associazione con i segnati.
Se dei fratelli dovessero avere associazione con coloro che sono stati
segnati dalla cong. dimostrerebbero di non avere compreso ciò che è
avvenuto e di non amare il proprio conservo che è stato segnato. Se
dopo averli avvertiti più volte della necessità di comportarsi diversamente
essi dovessero continuare a comportarsi in maniera non appropriata,
potrebbe essere necessario considerare questi fratelli non esemplari.
Diversa è un po’ la situazione se riferita a familiari di colui che
è stato segnato, specialmente se vivono nella stessa casa. Spesso non
è loro possibile evitare di associarsi anche per motivi sociali con
il segnato. E quindi il problema in un caso del genere va visto da un'angolazione
alquanto diversa. (20.11.87)
SERVIZIO
DI CAMPO, VISITE ULTERIORI
ANCHE CHI È IMPEDITO FISICAMENTE PUÒ DARE TESTIMONIANZA:
Ogni caso è a sé, e deve essere valutato di volta in volta. Comunque
non esistono persone viventi che non possono, a motivo di impedimenti
fisici, partecipare alla predicazione della B.N. W 1.6.79 p 12; W 15.4.79
p 78; W 1.2.80 p 912; W 1.6.80 p 58; W 15.1.74 p 52 § 19; W 15.11.76
p 7024 (SCC:SSC 6.7.83)
TESTIMONIANZA PER CORRISPONDENZA:
Riguardo alla specifica domanda che ci presentate, vi facciamo presente
che secondo gli art. del Codice Postale, nel caso si mettano lettere
nelle cassette della posta o sotto la porta di appartamenti in busta
chiusa con indicato, oltre al mittente, anche il destinatario, ma senza
affrancatura, ciò risulterebbe essere illegale. Se nella busta invece
non compare l'indirizzo del destinatario, non sarebbe illegale se le
lettere venissero messe nella cassetta della posta dell'appartamento
o sotto la porta (?)
Siamo felici di rispondere alla tua lettera in cui ci chiedi se puoi
segnare il tempo impiegato a scrivere le lettere di testimonianza che
una nuova procl. portatrice di handicap ti detta, dato che ella non
può scrivere. Le istruzioni si come segnare accuratamente le ore dedicate
al servizio di campo le troverai in Om 1034. In base alla direttiva
data, spetta a te determinare come segnare il tempo dedicato. Non si
possono prendere in considerazione tutte le situazioni in cui potremmo
venirci a trovare. Ogni procl. segnerà in coscienza quanto ritiene opportuno,
rispettando la direttiva data. Nel fare questo vorrà conservare una
buona coscienza, rendendosi conto sta offrendo lode al proprio Creatore
Geova. Km 10.81 p 3 Ti incoraggiamo a fare uso degli Indici delle pubblicazioni
per vedere come fanno molti ns. fratelli portatori di handicap a superare
i loro problemi, ed essere in grado di compiere uno zelante servizio
di predicazione. Alcuni che non potevano scrivere di pugno, hanno imparato
a scrivere a macchina. Per scrivere a macchina non sempre è necessario
l'uso delle mani. Spesso ci vuole iniziativa, inventiva e tanta devozione
nel rendere a Dio quanto è nelle proprie possibilità. (SCD:SSD 16.2.94)
PARTECIPARE A UNA CONFERENZA INDETTA:
In base a quanto leggiamo nella tua lettera, pensiamo non sia opportuno
partecipare a tale conferenza. È vero che, come ci illustri, non dovrebbero
esserci dibattiti, tuttavia alcune ragioni pratiche e scritturali ci
fanno diffidare. A quanto ci è dato da osservare queste conferenze si
concludono invariabilmente con domande ai relatori e non di rado tale
discussione si trasforma proprio in un dibattito. In secondo luogo non
riteniamo buono accomunarci a rappresentanti di altre confessioni religiose,
dando forse l'impressione di essere favorevoli a qualche forma di ecumenismo.(2Co
6:14-17) Occorre tenere presente che determinate domande alle quali
puoi essere chiamato a rispondere potrebbero in qualche modo urtare
le idee degli altri rappresentanti presenti come d'altronde giusto
che sia, secondo Gv 8:42-47 però questo non è ciò che cerchiamo,
preferiamo seguire il consiglio di Gesù: "Lasciateli stare".
(Mt 15:14) Il ns. suggerimento pertanto è quello di parlare con i componenti
del com. che ti ha fatto la proposta spiegando le ragioni per le quali
non riteniamo opportuno e produttivo prendere parte alla tavola rotonda
(EA 6.4.87)
PREDICARE O FARE STUDI BIBLICI DA SOLI:
In Om 103 viene detto che "se un procl. dà testimonianza in una
zona o in situazioni in cui non è opportuno andare da soli, per cui
è necessario che un altro procl. lo accompagni, entrambi possono segnare
il tempo se tutti e 2 hanno dato testimonianza". Questa norma si
applica sia nell'opera di casa in casa sia in quella degli S.B. Ciò
che ci si dovrebbe chiedere quando 2 procl. vanno di casa in casa assieme
o a fare uno S.B., è se il secondo procl. è davvero necessario. Vi dovrebbero
essere motivi ben precisi per cui la presenza del secondo procl. si
rende necessaria. In tal caso tutti e 2 avranno contribuito a dare testimonianza.
Quali possono essere alcuni situazioni in cui la presenza del secondo
procl. si rende necessaria? L'addestramento, la malattia, il territorio
pericoloso, potrebbero essere alcuni motivi. Quanto è detto si applica
ancora meglio nei riguardi dei P. Si pensa che i P. siano qualificati
per rendere completa testimonianza alla verità. Di conseguenza dovrebbero
essere in grado di predicare da soli. L'incoraggiamento dato dalla Società
è che possibilmente i P. dovrebbero uscire accompagnando procl. bisognosi
di addestramento o da soli. Questo permetterà di incrementare ulteriormente
l'opera, in quanto che se escono tra di loro il lavoro che potranno
produrre sarà dimezzato. Anche nel loro caso si applica quanto detto
in Om menzionato sopra. Vi possono essere delle ragioni per cui può
essere consigliabile che in certe circostanze escano in servizio con
altri P., ma dovrebbero trattarsi di casi eccezionali. Questo è ciò
che viene incoraggiato a fare e in molte cong. questa norma è applicata
già da tempo con eccellenti risultati. Sia i P. che i procl. sono maggiormente
aiutati a qualificarsi come ministri e incoraggiati a perseverare (SCA:SSI
1.5.86)
ANDARE IN PREDICAZIONE IN TRE:
Se le circostanze richiedono che si vada in 3 in predicazione invece
che in 2, il procl. segnerà l’intero tempo dedicato all’opera, così
faranno anche gli altri 2 che lo accompagnano. La stessa cosa vale se
si assiste ad uno S.B. Non c’è alcuna norma che indichi che quando si
è in 3 bisogna dividere il tempo in parti uguali. D’altra parte se qualcuno
in coscienza non si sente di segnare qual tempo è libero di farlo. È
bene ricordare che si tratta di situazioni eccezionali nelle quali ciascuno
deve agire in modo da sentirsi tranquillo. (SCB:SSD 26.2.80)
Desideriamo tutto dirti che è bene che i fratelli vengono accoppiati
per il servizio di campo a 2 a 2. Qualora per forza maggiore sono 3
procl. a uscire insieme, il servizio svolto dev'essere conteggiato soltanto
da 2. Di qui la necessità di accoppiare i proclamatori a 2 a 2. Nel
caso da te citato, un fratello potrebbe essere accoppiato con il ragazzo
e l'altro potrebbe andare da solo. Cosi facendo, non solo tutti e 3
segneranno il loro servizio, ma anche si potrà ottenere più risultati
in quanto avranno la possibilità di contattare più persone. (SCA:SSB
24.11.87)
TORNANDO DAGLI ASSENTI A CUI SI ERA LASCIATO UN VOLANTINO:
Quando un P.R. o qualsiasi procl. mette sotto la porta degli assenti
un pezzo di letteratura e poi fa la V.U., userà buon senso nel considerarla
V.U. quando fa il rapporto di servizio. Se in coscienza è convinto che
la persona ha letto il pezzo di letteratura e ne ha tratto beneficio,
allora il procl. può benissimo contarla V.U. D'altra parte se non vi
è nessuna dimostrazione che ha letto la letteratura lasciata, è chiaro
che il procl. deve seguire la sua coscienza senza andare oltre ciò che
è l'evidenza (SPA:SSF 23.9.87)
Per quanto riguarda il segnare una visita quando si ritorna da qualcuno
che gli è stato lasciato un volantino sotto la porta, lo schema dell'ad.
del DO coi P.R. per l'assemblea di circoscrizione con inizio a settembre
84, al punto 4 del 3° sottotitolo, riporta la possibilità di segnare
una V.U. nel caso preso in considerazione. Per poter far ciò è necessario
che tornando a fare la visita il procl. noti un certo interesse nel
padrone di casa, avendo letto il volantino e ponendo la base per la
conversazione. In questo caso il procl. se lo desidera può segnare sul
suo rapporto una visita. Proprio perché quel volantino gli ha permesso
di intavolare una conversazione. D'altra parte se tornando a visitare
quella persona, nota che il volantino non è stato preso in considerazione,
la visita non si dovrebbe segnare. Ci si dovrebbe chiedere: Che effetto
ha avuto il volantino sol padrone di casa? È stato preso in considerazione
fino al punto da attendere il procl. per eventuali domande in relazione
alla lettura? O semplicemente è stato preso come qualsiasi altra forma
pubblicitaria? Con questo non desideriamo stabilire regole, sarà il
singolo procl. a decidere in coscienza se segnare o meno una V.U. (SCA:SSI
13.5.87)
A proposito delle V.U., Om 103 dice: “Per poter contare una V.U. è necessario
contattare quella data persona che aveva mostrato interesse in precedenza”.
Che dire se un procl. lascia un volantino a una persona assente e ritornando
trova che la persona ha letto il volantino ed è interessata all’argomento,
il procl. può segnare una V.U.? Lasciamo che sia ogni singolo procl.
a decidere in base alla sua coscienza. Egli potrebbe decidere di segnare
una visita dato che il volantino ha suscitato interesse alla persona
fino al punto di attendere la visita del Testimone. D’altra parte, potrebbe
decidere di non segnare una visita perché non ha avuto modo di parlare
direttamente con la persona. Anziché quindi farne una regola, lasciamo
che ogni procl. si assuma le proprie responsabilità e prenda la sua
decisione. (SCB:SSB 11.12.92)
TORNANDO DA UNA VISITA E IL PADRONE DI CASA NON RISPONDE:
Per poter segnare una visita ci vuole, anche se minimo, un contatto
con la persona. È necessario che il procl. si presenti e venga riconosciuto
come T.d.G. Non semplicemente avere l'intenzione di fare la visita e
il padrone di casa non risponde, anche se è in casa. Altrimenti si farebbe
la visita all'abitazione non alla persona (SCA:SSI 13.5.87)
SEGNARE V.U. SE SI INCONTRA LA PERSONA OCCASIONALMENTE?:
Om 127 all’argomento VISITE ULTERIORI dice: Il num. delle V.U. che torni
a fare alle persone che non sono dedicate, allo scopo di stimolare ulteriormente
allo scopo di stimolare ulteriormente l’interesse mostrato in precedenza”.
Questo indica che il procl. deve programmare la V.U. Il procl. ha fatto
qualche cosa per fare la V.U.? È come un fratello che nel suo lavoro
è a contatto con una persona che gli piace parlare di verità e giornalmente
il fratello parla con lui di verità, in questo caso non è una V.U. Se
invece il fratello giornalmente si prepara, oppure in specifiche occasioni
si prepara per spiegare particolari soggetti biblici, allora ha fatto
qualcosa per fare la V.U. e la può segnare. Se quindi cerca di stabilire
il contatto con l’intenzione di parlargli di verità, se pensa di aver
fatto questo può segnare la V.U. (SSL 16.3.82)
QUANDO SI FANNO VISITE COL CO:
Quando il CO e sua moglie escono in servizio coi procl. sarebbe bene
stabilire in anticipo chi fa la V.U. Se la visita è iniziata dal procl.
accompagnato dal CO, ed egli interviene ogni tanto nei ragionamenti,
non può dire che una sua visita, bensì è del fratello o della sorella
che ha fatto tale V.U. Ma se è invitato dal procl. ad iniziare e dirigere
la vista ulteriore per impartire un certo metodo, allora potrebbe disporre
di segnare la visita perché ha davvero fatto tale visita. Non sarebbe
appropriato dividere alla fine del servizio le visite che sono state
fatte per segnarne metà ciascuno o qualcosa del genere (SCD:SSB 28.10.83)
NOTE DI CASA IN CASA E LEGGE SULLA PRIVACY:
Vi scriviamo in risposta alla vs. lettera riguardante la legge sulla
675/96 e nella quale ci ponete una domanda in merito alle note di casa
in casa, in relazione ad una vicenda capitata ad un ns. conservo mentre
predicava. Come afferma la C. 10.12.98, le note di casa in casa si potranno
continuare ad usare ma solo facendone un uso personale. Il motivo di
queste affermazioni è da ricondurre all’art. 3, 1° comma, della legge
sulla “privacy” dove si legge: “Il trattamento dei dati personali effettuato
da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto
all’applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione”. Pertanto se il
singolo procl. nella sua personale e spontanea predicazione decidesse
di prendere note delle persone che non riesce a contattare o quelle
che intende rivisitare, questo non viola lo spirito della legge. Infatti
il citato art. 3 non proibisce alle persone di prendere indirizzi o
note, per usi personali e per fini propri. Di conseguenza il procl.
se lo desidera potrà recarsi personalmente davanti all’autorità di polizia
per spiegare quanto detto. Se dovesse perdurare un accanimento da parte
degli organi di polizia, si potrà valutare il caso di una possibile
azione legale a difesa del diritto costituzionale di professare liberamente
la propria fede. In questo caso attendiamo di essere preventivamente
informati. (LA:LE 12.4.99)
ADESIVI “NON BUSSARE”:
Ci chiedete come considerare le informazioni riportate nel Km 1.94 "Risp.
dom.", dal momento che nel vs. territorio in moltissime porte vi
sono degli adesivi con la scritta che vieta di bussare ai T.d.G. Le
informazioni riportate nel suddetto Km spiegano qual è il modo equilibrato
e corretto di comportarsi quando si trovano questi adesivi o una scritta
che specificamente vieta la visita da parte dei Testimoni. Comunque
è necessario usare discernimento. L'art. è rivolto ai ns. conservi che
precedentemente agivano in maniera indiscriminata continuando a bussare
a coloro che espressamente avevano detto di non voler essere più visitati.
Pertanto ora occorre fare attenzione a non agire all'estremo opposto,
cioè, evitando di bussare a tutte quelle porte su cui vengono apposti
tali adesivi. Tanto è vero che con alcune di queste famiglie alcuni
fratelli hanno stabilito degli itinerari. Occorre quindi distinguere
quando l'adesivo esprime un rifiuto che scaturisce dalla precisa volontà
della persona e quando invece è il risultato di altri fattori. Queste
informazioni vi aiuteranno ad avere il dovuto equilibrio e il corretto
intendimento su questa direttiva. (SCC:SSC 5.1.94)
SESSO
INTERESSATO CHE HA CAMBIATO SESSO:
Prima di accettare tale persona nella cong. bisogna stabilire cosa è
in effetti dal punto di vista biologico. Se questa [persona] è biologicamente
parlando un uomo allora non potrà essere accettata come membro della
cong. né iscriversi alla SMT a meno che non assuma la sua posizione
prevista dalla sua condizione biologica. E naturalmente non sarebbe
accettato il suo matrimonio con un uomo. Per determinare la sua posizione
biologica è necessario assicurarsi se questa persona ha dovuto far uso
di medicinali e se ne fa uso tuttora per mantenere la sua condizione
di donna. Inoltre è necessario avere informazioni in merito al tipo
di intervento chirurgico effettuato e il motivo per cui è stato fatto.
È necessario anche determinare lo sviluppo dei suoi organi genitali
prima dell'intervento chirurgico. Solo allora si potrà determinare come
la cong. dovrà considerare questa persona. (SCA:SSH 10.5.85)
Ci porti all'attenzione il caso di una persona interessata alla verità
che si è sottoposta ad un intervento chirurgico al fine di cambiare
il proprio sesso. Secondo la W 74 p 734, la persona transessuale è colui
che respinge il sesso col quale è nato e intraprende la vita dell'altro
sesso. Per quanto riguarda alla possibilità che venga accettato nella
cong. possiamo dire che verrebbe accettato in base a quello che è biologicamente.
Se infatti per apparire di un certo sesso avesse bisogno di una regolare
cura a base di ormoni, allora tale sforzo sarebbe considerato perversione.
Oltre a ciò occorre anche valutare come è considerata la persona specifica
dallo stato della nazione alla quale abita. (SSE 7.12.84)
MASTURBAZIONE BATTEZZARE CHI SI MASTURBA O RIMUOVERLO DA NOMINATO:
Con la vs. lettera presentate richiesta di rimozione del fratello ...
dall'incarico di SM. Esponendo i fatti ci mettete al corrente di quanto
ha portato alla vs. decisione. Vorremo però chiedervi chiarimenti in
merito e che prendiate in considerazione alcune domande prima di confermare
tale decisione. Ad es.: è stata una pratica oppure è caduto qualche
volta mentre lottava per liberarsi da questa debolezza nascosta? Aveva
ricevuto aiuto e ripetuti consigli al riguardo? Se è sì, e stava lottando
e migliorando, non gli si poteva dare un’altra opportunità? W 74 p 154
§ 1 Sentitevi liberi di esprimervi inviandoci prontamente una lettera
che risponda a quanto sopra. Vorrete specificare inoltre se intendete
confermare la vs. decisione oppure no. (SCC:SSE 27.10.88)
Riteniamo che i motivi addotti perché il fratello sia rimosso dall'incarico
di SM non siano da ritenersi validi. Pur essendo la pratica della masturbazione
da condannare e quindi un atto di impurità sessuale, tale pratica è
da considerarsi di natura strettamente privata e quindi non squalificante
nei casi di nomina a qualche incarico di responsabilità, a meno che
la coscienza dell'individuo non sia così turbata da ritenere di non
poter servire nell'incarico a cui è stato nominato. Quindi è il fratello
che dovrà determinare se lasciare l'incarico perché la sua coscienza
lo turba a causa della pratica di masturbazione a cui si rende soggetto.
Ma se egli ritiene di poter continuare a servire nell'incarico di SM
si dovrà continuare ad impiegare in tale incarico, naturalmente facendo
del vs. meglio per assisterlo affinché interrompa la pratica di cui
sopra. (SCA:SSI 1.9.86)
Come tu stesso dici, la masturbazione è da considerarsi una pratica
di natura impura. Dovrebbe quindi essere evitata. (Efe 5:35) Comunque,
la pratica di masturbazione non richiede l'intervento di un comitato
giudiziario né è necessario limitare i privilegi di servizio di colui
che ne è affetto, a meno che egli stesso non sia turbato in coscienza
e richieda di essere esonerato da ogni responsabilità. Naturalmente
se un fratello presenta il problema sarà opportuno assisterlo studiando
insieme appropriati soggetti presi dalle ns. riviste. (SCA:SSI 29.5.86)
Il principio biblico è che la masturbazione è un atto impuro e innaturale.
Per questa ragione ti consigliamo di chiedere a un A. della cong. Tuttavia
possiamo dirti che sebbene sia una pratica che deve essere evitata da
coloro che desiderano servire Geova, riteniamo che per quanto riguarda
il battesimo rimanga una questione fra l'individuo e Geova - W 72 p
536 (SSL 8.3.82)
La dedicazione a Dio è una decisione personale fra l'individuo e Geova.
Quando una persona desidera dimostrarla pubblicamente col battesimo,
allora gli A. potranno accertarsi che la persona abbia un ragionevole
intendimento dei basilari insegnamenti biblici e che sia idonea sotto
altri aspetti per essere accettata nella cong. (Om p 174 § 2) Se la
condizione di chi desidera battezzarsi non è in violazione a nessuna
legge di Dio, ma vari fattori potrebbero consigliare di attendere ulteriore
tempo prima di far fare l'importante passo, allora gli A. vorranno ragionare
con la persona offrendo l'assistenza necessaria. Questo può dirsi nel
caso dei giovani da voi menzionati (che si sforzano di vincere la pratica
della masturbazione). Dopo averli assistiti lascerete a loro la responsabilità
di stabilire se battezzarsi o no. Indipendentemente dalla loro decisione
voi continuerete ad assisterli per aiutarli a vincere la loro personale
battaglia. Ovviamente, nel caso dovessero decidere di battezzarsi, quali
A. dovreste valutare attentamente la loro posizione di fronte alla cong.
prima di prendere in considerazione se assegnare loro speciali privilegi
di servizio. Oltre a ciò vorrete tenere presente la vs. personale coscienza
quale corpo di A. Vi esortiamo a prodigarvi nella vostra importante
veste di pastori e insegnanti così da sostenere i vostri conservi nelle
loro attività teocratiche operando per l'edificazione e la purezza del
popolo di Dio. SCD:SSE 12 febbraio 1987
FREQUENTARE COLONIE DI NUDISTI:
Alcuni procl. esprimono pensieri positivi nel frequentare colonie di
nudisti, facendo addirittura il bagno assieme a loro. Occorre stare
attenti a questo, perché lo spirito del mondo può facilmente influenzare
altri nella cong. È necessario incoraggiare i fratelli affinché rimangano
desti e continuino a combattere contro tale spirito deleterio. (Efe
5:6; 4:17; 2:2) Seguire lo spirito del mondo nel considerare l'argomento
del nudismo sign. correre il pericolo di mostrare mancanza di rispetto
al Creatore. Geova, sin dall'inizio, ha disposto che il corpo fosse
coperto, almeno nelle sue parti che lo avrebbero reso indecente alla
vista. (Gen 3:21) Anche più avanti nel tempo Geova ha richiesto che
il corpo fosse coperto. (Eso 20:26) È anche interessante notare il pensiero
di Paolo al riguardo in 1Tm 2:9. Non è neppure giusto che il cristiano
si esponga in maniera così sfrontata all’immoralità. Perché mettere
alla prova la propria integrità? (1Co 10:12) Sarebbe bene che questi
fratelli potessero comprendere il pericolo che stanno correndo. Se fossero
dei nominati che praticano questi luoghi, gli A. dovrebbero aiutarli
a comprendere la serietà della cosa e, se non smettessero, potrebbero
essere rivisti nei loro requisiti, tra i quali quello di essere di "mente
sana" e di "abitudini moderate". (1Tm 3:2) Ti invitiamo
anche a consultare la W 1.2.63 p 95 perché pensiamo che sia veramente
utile (SCD:SSB 22.7.83)
SINDACATI
- COOPERATIVE - SCIOPERO
ESSERE ISCRITTI A COOPERATIVE:
È una decisione di natura personale essere iscritti o meno a cooperative
che possano tutelare i diritti degli operai. Naturalmente ciò che occorrerà
vedere è che tali cooperative o associazioni non siano in contrasto
con i princìpi scritturali. Non siamo nella posizione di dirti in maniera
precisa se la cooperativa di cui ci parli, volontariato per la protezione
civile, possa in qualche modo violare i princìpi scritturali. La cosa
migliore per il cristiano che avesse intenzione di iscriversi ad una
cooperativa o associazione, è quella di esaminare attentamente lo statuto
della cooperativa stessa onde accertarsi delle finalità e degli obiettivi
che si propone. Si potrà in questo modo accertare che non vi siano clausole
o art. che rendano il socio iscritto colpevole o sostenitore di pratiche
antiscritturali. Lasceremo quindi al singolo cristiano la decisione
se aderire o meno ad una cooperativa o associazione il cui statuto non
sia in conflitto con la legge di Dio. Naturalmente sarà il cristiano
stesso ad assumersi le proprie responsabilità dinanzi alla cong. Vorrà
accertarsi che non sia minimamente intaccata la sua figura o la sua
reputazione entro la cong. Questo in particolare quando ricopre privilegi
di servizio. (SCE:SSH 4.3.86)
Per quanto riguarda l’”una-tantum” che i fratelli versano per divenire
soci, a chi va? È devoluta a un partito politico? O la versano semplicemente
per ottenere una tessera che dà loro il diritto di acquistare prodotti
dalla cooperativa ad un prezzo scontato? Nel primo caso se la risposta
è affermativa, vi sarebbe violazione di neutralità dato che versando
tale contributo si diventa complici o promotori di un’org. condannata.
Nel secondo caso invece, non vi sarebbe violazione, resterebbe comunque
una questione di coscienza. Questo perché l’individuo pagherebbe una
quota non per sostenere un’org. condannata ma per ricevere in cambio
dei determinati vantaggi (SCC:SSC 7.6.85)-
SERVIRSI DI ASSOCIAZIONI PER CONSUMARE UNA PIZZA O UN PASTO Non dovrebbe
essere difficile ottenere presso le sedi dei circoli A.R.C.I., A.C.L.I.,
M.C.L., ecc., le informazioni che chiedete. In particolar modo esaminando
lo statuto dell'associazione sarà possibile determinare se le finalità
che si propone sono in contrasto con i princìpi cristiani. È bene che
chi si trova di fronte al problema si accerti di non sostenere, anche
solo indirettamente, ciò che è errato dal punto di vista di Dio e di
non violare la propria neutralità cristiana. (17/2/97)
ISCRIZIONE AL SINDACATO, SCIOPERI E ACCETTARE INCARICHI:
L'iscrizione al sindacato è da ritenere una questione personale e di
coscienza. Ma partecipare alle elezioni dei rappresentanti sindacali
o accettare un incarico ufficiale sign. invece violare la propria neutralità
cristiana. (SCB:SSB 17.6.81)
Nella W 61 p 607 viene considerato il problema dello sciopero. Non è
precisato di quale sciopero si tratta, se di uno politico o semplicemente
di natura economica. Quindi quando viene proclamato uno sciopero il
cristiano deve decidere come comportarsi, se aderire astenendosi dal
lavoro o lavorare regolarmente senza tener conto dello sciopero che
è stato proclamato. Ognuno deciderà in base alla sua coscienza addestrata
dalla Parola di Dio. Spiritualmente parlando, non vi è nessuna differenza
tra uno sciopero politico e uno a carattere economico. Se l’operaio
cristiano si astiene dal lavoro in occasione di uno sciopero politico,
e naturalmente, non partecipa alle manifestazioni pubbliche promosse
per l’occasione, egli non viola la sua neutralità. Non la viola nemmeno
se si astiene dal lavoro quando è indetto uno sciopero per motivi economici.
Vi sarà invece una violazione di neutralità quando il cristiano partecipa
attivamente ad una manifestazione pubblica, scendendo forse in piazza
con i cortei che generalmente sono org. per l’occasione o comunque sostenendo
pubblicamente le parti in lotta, incitando o con la propria presenza.
Ma se il cristiano si astiene dal lavoro e usa quel tempo per studiare
assieme alla sua famiglia, per andare in servizio, visitare i suoi conservi
o anche per svagarsi, allora non vi è nessuna violazione di neutralità.
Egli semplicemente si astiene dal lavoro perché la maggioranza dei suoi
colleghi se ne astengono. Generalmente i ns. fratelli si astengono dal
lavoro quando è indetto uno sciopero, per motivi di sicurezza personale.
Nell’Italia del nord può essere molto pericoloso non astenersi dal lavoro
in caso di sciopero. I fratelli se ne astengono indipendentemente dai
motivi per cui esso è indetto per rimanere possibilmente in buona salute
e per non creare problemi con i loro compagni di lavoro che non è il
caso di suscitare. Naturalmente se qualche cristiano è turbato dovendo
astenersi dal lavoro quando è indetto uno sciopero per motivi politici,
allora farebbe bene a non astenersi essendo naturalmente pronto a subire
qualsiasi conseguenza ne potrebbe derivare. Decidendo in tal senso non
dovrebbe criticare i suoi conservi che forse decidono di astenersi dal
lavoro, e questi ultimi non dovrebbero a loro volta criticarlo perché
ognuno decide in base alla propria condotta. Criticare l’operato del
proprio fratello significherebbe imporre la propria coscienza ad altri
e ciò non è corretto.
Ci poni una domanda in relazione alla posizione del cristiano rispetto
al sindacato. I principi esposti nella W 61 p 607, sono ancora validi.
Il cristiano deve ubbidire al principio esposto in 1Tm 5:8. Mentre adempie
tale responsabilità può essere necessario appartenere ad un sindacato
e pagare i contributi perché tale organismo legale si interessi di assicurargli
un lavoro. Però è una cosa del tutto diversa partecipare alle attività
del sindacato fino al punto di occupare una posizione ufficiale. Vale
lo stesso principio per cui il cristiano non accetterebbe mai un incarico
governativo, benché paghi le tasse al governo. È il principio della
neutralità.(Gv 17:16) Dunque possiamo dire che benché il cristiano paghi
le tasse e possa in coscienza sentirsi libero di essere iscritto ad
un sindacato, pagandone i contributi e ubbidendo all'invito di smettere
di lavorare in caso di sciopero, è antiscritturale accettare una posizione
ufficiale nel sindacato. (SCC:SSA 8.1.79)
È una questione personale iscriversi o meno a un sindacato. Il fatto
in sé non viola alcun principio biblico, potendo ritenersi come un'assicurazione
sul lavoro, qualcosa che aiuta a ubbidire al comando di provvedere alla
propria famiglia.(1Tm 5:8) Dovendo però il cristiano ubbidire anche
ad altri comandi, come quelli riportati in 2Tm 2:24, Ro 12:18 e Gv 17:16,
non ricoprirà alcun incarico nell'ambito del sindacato, né parteciperà
alle riunioni, agitazioni, cortei da esso indetti. Ovviamente se iscritto,
pagherà i contributi e ubbidirà all'invito di smettere di lavorare in
caso di sciopero, se lo desidera, senza che in questo vi sia qualcosa
di sbagliato. Starà comunque attendo a non violare la propria neutralità
cristiana. (FPA 21.8.79)
ASSISTERE A RIUNIONI FATTE DA SINDACALISTI:
Ci informate del fatto che alcuni fratelli pescatori, sono andati ad
ascoltare dei discorsi fatti da sindacalisti e uomini politici per essere
informati sullo svolgimento dei vari scioperi ma non facendo nulla che
indichi la loro attiva partecipazione. Desiderate sapere se hanno violato
la neutralità cristiana. Nella lettera è detto che questi fratelli non
hanno partecipato a nessun tipo di manifestazione. Con questo comprendiamo
che sono andati sul posto, si sono seduti e hanno ascoltato senza intervenire.
Se le cose stanno così, non crediamo che essi abbiano violato la neutralità.
W 61 p 607 Però vi sono alcune considerazioni da fare. Se questi fratelli
ricoprono incarichi nella cong. e ciò che hanno fatto ha recato turbamento
fino al punto che ora non li stimano più come es., allora sarebbe necessario
esaminare i loro requisiti. Se invece hanno preso parte attiva alla
manifestazione, allora hanno violato la neutralità e occorre esaminarli
con un comitato giudiziario (15.12.82)
OCCUPAZIONE DELLA FABBRICA:
Occupare la fabbrica dove si lavora non è una cosa appropriata per un
cristiano. Sarebbe come se noi andassimo in casa di un’altra persona
e facciamo questo con la forza come viene fatto quando si occupa una
fabbrica. Come il cristiano non prende parte attiva in uno sciopero
ma si limita soltanto ad astenersi da lavoro senza scendere in piazza
con manifestazioni, nella stessa maniera non prende parte all’occupazione
di una fabbrica (SCA:SSA 10.3.76)
ESSERE ISCRITTI ALL'A.C.L.I.:
Le A.C.L.I. furono costituite nel ‘45 e tra gli scopi principali si
prefiggono: Istruire i lavoratori nella conoscenza dei loro problemi
e interessi, svolgere opera di educazione e di elevazione religiosa,
morale, sociale e culturale a favore dei soci; salvaguardare la professione
della fede e della morale cattolica negli ambienti di lavoro; perfezionare
le capacità tecniche e professionali dei lavoratori; ... Da quanto sopra
comprendiamo che chi diviene socio di tale associazione, diviene un
apostata. In questo caso vale quanto scritto nella W 15.6.79 in relazione
all'Associazione Cristiana dei Giovani (IMCA). Comunque riteniamo che
sia giusto distinguere chi diviene socio di tale associazione da chi
semplicemente si rivolge ad essa per avere delucidazioni in materia
di lavoro. Chiedere informazioni non sign. associarsi o far parte di
tale associazione (SCB:SSD 8.10.80)
SORVEGLIANTE
DI CIRCOSCRIZIONE:
CIRCOLARI E MODULI AL COAL:
Potete consegnare ai vs. CO alternativi tutti i moduli di cui essi avranno
bisogno perché possano servire le cong. loro assegnate, secondo l’itinerario
inviato al ns. ufficio. Oltre ai moduli, disponiamo che possiate consegnare
loro copia del discorso pubblico e dello schema dell’ad. con gli A.
e i SM che si tiene durante la settimana di visita alla cong. Oltre
a questo potete consegnare loro le fotocopie di lettere che vi sono
inviate dall’ufficio e che hanno a che fare con la visita alla cong.
(CODO 13.7.87)
PRONUNCIARE DISCORSI MATRIMONIALI O FUNEBRI:
Ci è stato più volte chiesto se il CO può andare a pronunciare discorsi
nuziali o funebri in cong. diverse da quella che sta servendo. Riteniamo
che sia bene che egli non accetti questi inviti a meno che il discorso
non si debba fare di lunedì e cioè nella sua giornata libera. Non dovrebbe
pertanto lasciare la cong. che sta servendo per andare a pronunciare
discorsi in un’altra. A questi discorsi potrà provvedere il locale corpo
degli A. Il CO farà bene pertanto a non privare la cong. che sta servendo
della sua presenza. (CODO 5.2.87)
SPIRITISMO
- DEMONI
SUBIRE ATTACCHI DEMONICI:
Facciamo seguito a quanto ci ha scritto il DO in relazione alla sorella
che ha confessato agli A. di avere attacchi demonici con relazioni sessuali.
È stato suggerito di formare un comitato giudiziario ma teniamo a precisare
che la cosa non può essere considerata da un comitato giudiziario in
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