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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione quarta penale
riunita in Camera di Consiglio e composta dai
dott. Enzo Rivellese Presidente
dott. Dario D'Onghia Consigliere
dott. Giovanni Carlino Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nei confronti di
BONI CHIARA, nata a Firenze il 27.8.1948,
SALVADORE ANDREA, nato a Roma il 24.8.1952,
ODIVELLI ARIANNA, nata a Dolo (Ve) il 28.8.1971,
VASCON ARTURO, nato a Venezia il 4.8.1936,
Imputati
Del delitto p. e p. dall'art.10, 595
c.cp., 30 lg 223/90, 13 lg
47/48 perché, in concorso tra loro, mandando in onda in data 31.7.98
sull'emittente televisiva Rai Tre la puntata del programma "Format: il
dilemma" dal titolo "La figlia rapita" offendevano la reputazione
della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova definendola ripetutamente
"setta" e consentendo la diffusione di interviste ove si affermava fra
l'altro che "Arianna Odivelli (di anni 16) era stata assorbita
dall'organizzazione...era plagiata, quasi irrecuperabile...dicevano di non
andare a scuola perché non serve...mi dicevano di lasciare la famiglia e di
andare in una loro famiglia...andare da loro senza il consenso dei genitori è
una scelta giusta...proibiti i rapporti all'estreno della Congregazione...fui
impedita di leggere una lettera di motivazioni sulla decisione di abbandonare i
testimoni...si raggiungono livelli di fanatismo incredibile..." e che la
Congregazione aveva a base "...un sistema di lucro e basta...".
In Roma, il 31.7.1998.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14.6.2002 il GUP del Tribunale di Roma
dichiarava non luogo a procedere nei confronti di Chiara Boni, Andrea Salvadore,
Arianna Odivelli ed Arturo Vascon in ordine al reato di diffamazione - commesso
il 31.7.1998 in danno della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova nella
trasmissione televisiva "Format: il Dilemma" dal sottotitolo "La
figlia rapita" - perché il fatto non costituisce reato.
Il giudice evidenziava che la fattispecie coinvolgeva i rapporti tra la
Congregazione ed i suoi aderenti, posto che dall'esperienza di Arianna Odivelli
nascevano che critiche, che trasfuse in un servizio televisivo avevano
acquistato la dimensione e la diffusione proprie di una critica globale al modo
di essere e di agire della Congregazione, descritta come una formazione
caratterizzata da integralismo, rigidità e dall'attitudine a condizionare in
modo pervasivo la vita privata e sociale di ogni aderente.
Ripercorreva la vicenda della Odivelli, dal suo ingresso nella Congregazione,
dei conflitti con la famiglia per aver lasciato la scuola per dedicarsi alla
predicazione, della critica maturata dopo mesi di sofferta riflessione, della
sua decisione di lasciare la comunità.
Affermava che i termini "setta" e "fanatismo" dalla stessa
Odivelli usati erano adeguati ad esprimere il senso di oppressione patito e che
l'accusa di integralismo, implicita nella sua presa di posizione, rifletteva
l'opinione formatasi nel corso della lunga e sofferta esperienza.
Poneva in risalto che la ragazza, pur esprimendo una critica severissima e
radicale, non si era abbandonata a nessuna espressione gratuitamente offensiva,
ma aveva analizzato con estrema intelligenza quelli che considerava gravi errori
dottrinali e sociali.
Sottolineato infine che la stessa non aveva riferito alcun fatto che fosse
risultato smentito, riteneva essersi pienamente integrata la scriminante del
diritto di critica, applicabile anche in relazione alle trasmissioni televisive.
Passanso all'esame dell'altro intervistato, Arturo Vascon, rilevava che questi -
riuscito dopo sette anni di litigi a staccare la consorte dalla Congregazione -
aveva preso posizione contro una ideologia considerata in grado di rompere i
connettivi strutturali della famiglia ed in tale contesto usato l'espressione
"sistema di lucro" alludendo agli interessi economici della
confessione ma senza negarne la matrice religiosa.
Riteneva tale riferimento . peraltro ricorrente in posizioni critiche verso
altre chiese - non sufficiente a superare i limiti della scriminante, al pari
dell'accusa di aver plagiato la Odivelli.
In proposito osservava che anche la mamma della ragazza aveva usato espressioni
alludenti al concetto di plagio - non più afferente al reato ed ormai provo di
portata lesiva -, espressioni costituenti manifestazione della posizione critica
ed oppositiva nei confronti dello stile di vita - vero o presunto - proposto
dalla Congregazione.
In ordina a Chiara Boni - giornalista ed intervistatrice della Odivelli e del
Vascon - richiamava le considerazioni svolte ed assumeva che la stessa non aveva
alcun obbligo di verifica né sulla veridicità delle espressioni usate,
trattandosi esclusivamente di opinioni e giudizi, né sul limite della
continenza mai travalicato dagli intervistati.
Con riferimento alla posizione di Andrea Salvadore - regista della trasmissione
- ribadiva che il servizio dal titolo "La figlia rapita" - peraltro da
analizzarsi nella sua completa formulazione: "Il dilemma, la storia di
genitori e figli. Arianna, la figlia rapita" - riflettevano il punto di
vista soggettivo della ragazza e della sua famiglia ed alludevano al senso di
perdita da questa vissuto.
La sentenza veniva impugnata dal P.G. limitatamente ai
menzionati indagati. L'appellante reputava estraneo al concetto di critica ogni apprezzamento
negativo immotivato o motivato su fatti non veri.
Rilevava che il GUP aveva dato atto del discredito ricaduto sulla confessione
religiose e della sussistenza dell'aspetto oggettivo del reato di diffamazione.
Assumeva che alcuni giudizi formulati dagli interventi - in particolare l'accusa
di rapimento e plagio, l'essere la Congregazione costituita in setta di
fanatici, il sistema di lucro su cui si fonderebbe - erano gratuiti e privi di
una verifica di fondatezza: pertanto travalicavano i limiti del diritto di
cronaca sia sotto l'aspetto della verità che quello della continenza.
Chiedeva quindi riformarsi la sentenza e disporsi il giudizio nei confronti dei
menzionati imputati.
All'esito dell'odierna udienza di camera di consiglio, udite le conclusioni
rassegnate dalle parti, la Corte ritiene di dover disattendere - nei
limiti appresso specificati - l'impugnazione proposta.
Va preliminarmente osservato che nella querela per diffamazione sporta, la parte
civile aveva mosso accuse nei confronti "dell'allora direttore di Rai Tre,
nonché responsabile del programma Format, Dott. Giovanni Minoli, degli autori,
Sigg.ri Chiara Boni, Massimo Bernardini, Andrea Salvadore, nonché nei confronti
dell'ON.le Irene Pivetti e di chiunque altro, compresi Arianna Odivelli, i suoi
genitori e i coniugi Vascon".
L'appello è invece limitato al proscioglimento di Arianna Odivelli, di Arturo
Vascon, della Boni e del Salvadore, non formando oggetto di gravame le pronunce
liberatorie intervenute nei confronti degli altri indagati, anche se la parte
querelante lamentava in via prioritaria l'impostazione ed il titolo dati alla
trasmissione televisiva (cfr. la querela sporta).
Le posizioni da esaminare restano dunque quelle della Odivelli, della Boni, del
Salvadore e del Vascon - nella more deceduto in data 13-4.2004 -.
Dalla trascrizione del programma la prima risulta aver qualificato la
Congregazione come "setta", nonché caratterizzata da
"fanatismo" ed "integralismo" ed accusata di
"plagio".
Non sono mai state negate il carattere e le finalità religiose della
Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova e le critiche alla stessa mosse -
come addebitate nel capo di imputazione -, non escludono siffatto scopo e
prendono le mosse dalle esperienze personali vissute dalla giovane Arianna
Odivelli e dalla signora Vascon e dalle conseguenti sensazioni percepite a
seguito della loro permanenza nella comunità.
In tale contesto il giudice ha rettamente valutato le espressioni usate dalla
giovane Odivelli, se pur improntate da un aspro spirito critico, ancorate a
presupposti di fatto non smentiti e non gratuitamente offensivi per la
costituita parte civile.
Va in merito osservato che, nella attuale accezione linguistica, i termini di
"setta" e di "plagio" non hanno più quella connotazione
negativa loro precedentemente attribuita: indicano ora il "carattere
chiuso" di una associazione ed il "pieno coinvolgimento" degli
aderenti ai suoi scopi.
L'espressione "fanatismo ed integralismo" nella circostanza alludono
pi meramente alla preminenza degli interessi della comunità su quelli personali
e familiari dei singoli - proposti quest'ultimi per il raggiungimento del fine
comune - nonché ai rigorosi valori morali propugnati dal movimento religioso.
Si tratta comunque di espressioni comunemente usate in sede di severa critica
ideologica che devono intendersi lecite sul piano penale, quale manifestazione
del diritto costituzionale di opinione e di manifestazione del pensiero.
Per queste ragioni deve escludersi che gli indicati vocaboli, ribaditi il non
negato carattere religioso della Congregazione e la mancata dimostrazione della
falsità delle circostanze di fatto relative alle esperienza personalmente
vissute (cfr. in merito la impugnata sentenza) travalichino il limite consentito
dal diritto di critica.
Va rilevato altresì che il "plagio" nel nostro ordinamento non è
più previsto come reato e che la parte civile non ha contestato l'episodio
riferito dalla Odivelli della non permessa lettura dello scritto che motivava le
ragioni della sua fuoriuscita dalla congregazione.
Nel corso dell'intervista rilasciata la stessa Odivelli non parla mai di
costringimento ad abbandonare gli studi e la famiglia ma in proposito riferisce:
"io fui protagonista di una profonda trasformazione, in quanto, ecco,
all'epoca frequentavo le scuole medie e già alla fine delle medie paventavo (da
intendersi accarezzavo l'idea, come emerge dal contesto delle dichiarazioni,
n.d.r.) l'idea di non proseguire gli studi, di darmi ad un lavoro a mezza
giornata e durante l'altra mezza giornata di dedicarmi ala predicazione e quindi
a tutte le attività geoviste;
"erano riusciti attraverso lo studio ed attraverso la frequenza alle
adunanze a creare un indotto intorno a me che mi entusiasmava, mi induceva a
capire che stavo compiendo la cosa giusta";
ed ancora "all'età di quindici anni io mi sono battezzata con il rito
utilizzato dai testimoni con l'immersione in acqua, ovviamente galvanizzata da
chi mi stava intorno, dalle persone che conoscevo, da chi mi conduceva lo studio
all'epoca, così ...era diventato un passo importante";
"il clima in casa divenne via via sempre più insopportabile. Ad esempio
quando io mi battezzai già mia madre aveva preso una posizione netta...nei miei
confronti, di contrario, di obiezione. Quando vide che le cose prendevano una
piega sbagliata, quando io ho cominciato a controllare i miei affetti, a
progettare il mio futuro in maniera diversa, cominciò a capire che io mi stavo
separando dalla famiglia, che io non stavo più investendo nella famiglia
perché ormai c'era un altro gruppo nel quale investire";
"Io mi sentivo un po' come una palla tra due fuochi: dovevo mantenere la
mia integrità";
"qualcosa di tutto ciò che loro mi dicevano mi entrava anche nella testa e
nel cuore. Capivo che in tutto ciò che loro mi dicevano c'era anche qualche
cosa di giusto e di vero";
"Qualcuno tra gli anziani aveva cominciato a paventare (vocabolo ancora una
volta erroneamente usato, nella specie da intendersi come prospettare, n.d.r.)
la possibilità che una volta maggiorenne io avessi potuto lasciare la mia
famiglia ed ottenere accoglienza presso una famiglia della congregazione";
"la dottrina geovista penetra in tutte le sfere della vita di una persona,
quindi nella sfera privata, della vita personale, degli affetti, della vita
sociale".
Né parla mai di "fine di lucro" o "sistema di lucro",
espressione attribuita dal GUP al Vascon ma in realtà adoperata dal padre della
giovane (vedi la trascrizione in atti).
Né risulta che la stessa Odivelli e gli altri indagati abbiano preventivamente
concordato le risposte da dare o le affermazioni da fare in ordine alla
Congregazione.
Passando all'esame della posizione di Chiara Boni e Andrea Salvatore -
rispettivamente presentatrice-intervistatrice e regista della trasmissione
televisiva, cui intervennero la Odivelli ed il Vascon, nonché i rispettivi
familiari e la Pivetti - va sottolineata che la stessa parte querelante addebita
alla prima esclusivamente la mancata contestazione e limitazione di quanto
affermato dagli intervistati.
Dalla citata trascrizione risulta che la Boni nulla di rilevante aggiunse alle
dichiarazioni degli ospiti né può ritenersi aver fatto cassa di risonanza
delle stesse, posto che trattavasi di dichiarazioni raccolte al momento, senza
alcuna prova di preventivo accordo o conoscenza.
Un vaglio verosimilmente andava fatto al responsabile del format, cui è da
ascriversi anche il titolo dato al servizio televisivo e le conseguenti scritte
apparse in sovraimpressione.
Per tale motivo appare esente da responsabilità il Salvadore, non emergendo anche
per quest'ultimo un preventivo accordo od una pregressa conoscenza.
Per tutte le svolte considerazioni e per quelle più diffusamente contenute
nella sentenza impugnata, l'appello formulato dal P.G. va rigettato con conferma
della impugnata decisione anche nei confronti del deceduto Vascon.
Attesa l'evidenza della sua innocenza, il proscioglimento nel merito va disposto
a norma dell'art.129, II comma, c.p.p., richiamato nella sua interezza
dall'art.69 stesso codice.
Invero la parte civile addebita ad entrambi i coniugi Vascon esclusivamente le
seguenti espressioni . senza contestare altre affermazioni -:
"...manipolazione della mente...trasformata la mentalità
dell'individuo...prima la sala del Regno e poi la famiglia...si raggiungono
livelli di fanatismo incredibili".
Ribadita la mancanza di prova di un accordo preventivo, sottolineato che il
riferimento al sistema di lucro non è attribuibile ad Arturo Vascon al pari
dell'affermazione "trasformata la mentalità dell'individuo" e che non
è oggetto di contestazione il presunto atteggiamento oppositivo della
congregazione nei riguardi del voto, il Collegio non può che ripetere quanto
sopra evidenziato in ordine all'uso e alla portata dei termini
"plagio", "integralismo" e "fanatismo", ritenuti
manifestazione di una consentita critica, sia pure formulata in modo severo.
P.Q.M.
visto l'art. 428
c.p.p.,
rigetta l'appello proposto dal P.G. avverso la sentenza emessa dal GUP del
Tribunale di Roma il 14.6.2002 e conferma l'impugnata decisione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9.12.2004.
Il Consigliere
est.
Il Presidente
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