Il testo di un'importante sentenza emessa il 9 dicembre
2004 dalla Corte di Appello di Roma.
REPUBBLICA
ITALIANA
In nome del
Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Sezione quarta penale riunita
in Camera di Consiglio e composta dai dott. Enzo Rivellese Presidente
dott. Dario D'Onghia Consigliere dott. Giovanni Carlino Consigliere
rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nei confronti
di
BONI CHIARA, nata a Firenze il 27.8.1948,
SALVADORE ANDREA, nato a Roma il 24.8.1952,
ODIVELLI ARIANNA, nata a Dolo (Ve) il 28.8.1971,
VASCON ARTURO, nato a Venezia il 4.8.1936,
Imputati
Del delitto p. e p.
dall'art.10, 595 c.cp., 30 lg 223/90, 13 lg 47/48 perché, in concorso
tra loro, mandando in onda in data 31.7.98 sull'emittente televisiva Rai
Tre la puntata del programma "Format: il dilemma" dal titolo
"La figlia rapita" offendevano la reputazione della Congregazione
Cristiana dei Testimoni di Geova definendola ripetutamente "setta"
e consentendo la diffusione di interviste ove si affermava fra l'altro
che "Arianna Odivelli (di anni 16) era stata assorbita dall'organizzazione...era
plagiata, quasi irrecuperabile...dicevano di non andare a scuola perché
non serve...mi dicevano di lasciare la famiglia e di andare in una loro
famiglia...andare da loro senza il consenso dei genitori è una scelta
giusta...proibiti i rapporti all'estreno della Congregazione...fui impedita
di leggere una lettera di motivazioni sulla decisione di abbandonare i
testimoni...si raggiungono livelli di fanatismo incredibile..." e
che la Congregazione aveva a base "...un sistema di lucro e basta...".
In Roma, il 31.7.1998.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 14.6.2002
il GUP del Tribunale di Roma dichiarava non luogo a procedere nei confronti
di Chiara Boni, Andrea Salvadore, Arianna Odivelli ed Arturo Vascon in
ordine al reato di diffamazione - commesso il 31.7.1998 in danno della
Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova nella trasmissione televisiva
"Format: il Dilemma" dal sottotitolo "La figlia rapita"
- perché il fatto non costituisce reato.
Il giudice evidenziava che la fattispecie coinvolgeva i rapporti tra la
Congregazione ed i suoi aderenti, posto che dall'esperienza di Arianna
Odivelli nascevano che critiche, che trasfuse in un servizio televisivo
avevano acquistato la dimensione e la diffusione proprie di una critica
globale al modo di essere e di agire della Congregazione, descritta come
una formazione caratterizzata da integralismo, rigidità e dall'attitudine
a condizionare in modo pervasivo la vita privata e sociale di ogni aderente.
Ripercorreva la vicenda della Odivelli, dal suo ingresso nella Congregazione,
dei conflitti con la famiglia per aver lasciato la scuola per dedicarsi
alla predicazione, della critica maturata dopo mesi di sofferta riflessione,
della sua decisione di lasciare la comunità.
Affermava che i termini "setta" e "fanatismo" dalla
stessa Odivelli usati erano adeguati ad esprimere il senso di oppressione
patito e che l'accusa di integralismo, implicita nella sua presa di posizione,
rifletteva l'opinione formatasi nel corso della lunga e sofferta esperienza.
Poneva in risalto che la ragazza, pur esprimendo una critica severissima
e radicale, non si era abbandonata a nessuna espressione gratuitamente
offensiva, ma aveva analizzato con estrema intelligenza quelli che considerava
gravi errori dottrinali e sociali.
Sottolineato infine che la stessa non aveva riferito alcun fatto che fosse
risultato smentito, riteneva essersi pienamente integrata la scriminante
del diritto di critica, applicabile anche in relazione alle trasmissioni
televisive.
Passanso all'esame dell'altro intervistato, Arturo Vascon, rilevava che
questi - riuscito dopo sette anni di litigi a staccare la consorte dalla
Congregazione - aveva preso posizione contro una ideologia considerata
in grado di rompere i connettivi strutturali della famiglia ed in tale
contesto usato l'espressione "sistema di lucro" alludendo agli
interessi economici della confessione ma senza negarne la matrice religiosa.
Riteneva tale riferimento . peraltro ricorrente in posizioni critiche
verso altre chiese - non sufficiente a superare i limiti della scriminante,
al pari dell'accusa di aver plagiato la Odivelli.
In proposito osservava che anche la mamma della ragazza aveva usato espressioni
alludenti al concetto di plagio - non più afferente al reato ed ormai
provo di portata lesiva -, espressioni costituenti manifestazione della
posizione critica ed oppositiva nei confronti dello stile di vita - vero
o presunto - proposto dalla Congregazione.
In ordina a Chiara Boni - giornalista ed intervistatrice della Odivelli
e del Vascon - richiamava le considerazioni svolte ed assumeva che la
stessa non aveva alcun obbligo di verifica né sulla veridicità delle espressioni
usate, trattandosi esclusivamente di opinioni e giudizi, né sul limite
della continenza mai travalicato dagli intervistati.
Con riferimento alla posizione di Andrea Salvadore - regista della trasmissione
- ribadiva che il servizio dal titolo "La figlia rapita" - peraltro
da analizzarsi nella sua completa formulazione: "Il dilemma, la storia
di genitori e figli. Arianna, la figlia rapita" - riflettevano il
punto di vista soggettivo della ragazza e della sua famiglia ed alludevano
al senso di perdita da questa vissuto.
La sentenza veniva impugnata
dal P.G. limitatamente ai menzionati indagati. L'appellante reputava estraneo
al concetto di critica ogni apprezzamento negativo immotivato o motivato
su fatti non veri.
Rilevava che il GUP aveva dato atto del discredito ricaduto sulla confessione
religiose e della sussistenza dell'aspetto oggettivo del reato di diffamazione.
Assumeva che alcuni giudizi formulati dagli interventi - in particolare
l'accusa di rapimento e plagio, l'essere la Congregazione costituita in
setta di fanatici, il sistema di lucro su cui si fonderebbe - erano gratuiti
e privi di una verifica di fondatezza: pertanto travalicavano i limiti
del diritto di cronaca sia sotto l'aspetto della verità che quello della
continenza.
Chiedeva quindi riformarsi la sentenza e disporsi il giudizio nei confronti
dei menzionati imputati.
All'esito dell'odierna udienza di camera di consiglio, udite le conclusioni
rassegnate dalle parti, la Corte ritiene di dover disattendere -
nei limiti appresso specificati - l'impugnazione proposta.
Va preliminarmente osservato che nella querela per diffamazione sporta,
la parte civile aveva mosso accuse nei confronti "dell'allora direttore
di Rai Tre, nonché responsabile del programma Format, Dott. Giovanni Minoli,
degli autori, Sigg.ri Chiara Boni, Massimo Bernardini, Andrea Salvadore,
nonché nei confronti dell'ON.le Irene Pivetti e di chiunque altro, compresi
Arianna Odivelli, i suoi genitori e i coniugi Vascon".
L'appello è invece limitato al proscioglimento di Arianna Odivelli, di
Arturo Vascon, della Boni e del Salvadore, non formando oggetto di gravame
le pronunce liberatorie intervenute nei confronti degli altri indagati,
anche se la parte querelante lamentava in via prioritaria l'impostazione
ed il titolo dati alla trasmissione televisiva (cfr. la querela sporta).
Le posizioni da esaminare restano dunque quelle della Odivelli, della
Boni, del Salvadore e del Vascon - nella more deceduto in data 13-4.2004
-.
Dalla trascrizione del programma la prima risulta aver qualificato la
Congregazione come "setta", nonché caratterizzata da "fanatismo"
ed "integralismo" ed accusata di "plagio".
Non sono mai state negate il carattere e le finalità religiose della Congregazione
Cristiana dei testimoni di Geova e le critiche alla stessa mosse - come
addebitate nel capo di imputazione -, non escludono siffatto scopo e prendono
le mosse dalle esperienze personali vissute dalla giovane Arianna Odivelli
e dalla signora Vascon e dalle conseguenti sensazioni percepite a seguito
della loro permanenza nella comunità.
In tale contesto il giudice ha rettamente valutato le espressioni usate
dalla giovane Odivelli, se pur improntate da un aspro spirito critico,
ancorate a presupposti di fatto non smentiti e non gratuitamente offensivi
per la costituita parte civile.
Va in merito osservato che, nella attuale accezione linguistica, i termini
di "setta" e di "plagio" non hanno più quella connotazione
negativa loro precedentemente attribuita: indicano ora il "carattere
chiuso" di una associazione ed il "pieno coinvolgimento"
degli aderenti ai suoi scopi.
L'espressione "fanatismo ed integralismo" nella circostanza
alludono pi meramente alla preminenza degli interessi della comunità su
quelli personali e familiari dei singoli - proposti quest'ultimi per il
raggiungimento del fine comune - nonché ai rigorosi valori morali propugnati
dal movimento religioso.
Si tratta comunque di espressioni comunemente usate in sede di severa
critica ideologica che devono intendersi lecite sul piano penale, quale
manifestazione del diritto costituzionale di opinione e di manifestazione
del pensiero.
Per queste ragioni deve escludersi che gli indicati vocaboli, ribaditi
il non negato carattere religioso della Congregazione e la mancata dimostrazione
della falsità delle circostanze di fatto relative alle esperienza personalmente
vissute (cfr. in merito la impugnata sentenza) travalichino il limite
consentito dal diritto di critica.
Va rilevato altresì che il "plagio" nel nostro ordinamento non
è più previsto come reato e che la parte civile non ha contestato l'episodio
riferito dalla Odivelli della non permessa lettura dello scritto che motivava
le ragioni della sua fuoriuscita dalla congregazione.
Nel corso dell'intervista rilasciata la stessa Odivelli non parla mai
di costringimento ad abbandonare gli studi e la famiglia ma in proposito
riferisce: "io fui protagonista di una profonda trasformazione, in
quanto, ecco, all'epoca frequentavo le scuole medie e già alla fine delle
medie paventavo (da intendersi accarezzavo l'idea, come emerge dal contesto
delle dichiarazioni, n.d.r.) l'idea di non proseguire gli studi, di darmi
ad un lavoro a mezza giornata e durante l'altra mezza giornata di dedicarmi
ala predicazione e quindi a tutte le attività geoviste;
"erano riusciti attraverso lo studio ed attraverso la frequenza alle
adunanze a creare un indotto intorno a me che mi entusiasmava, mi induceva
a capire che stavo compiendo la cosa giusta";
ed ancora "all'età di quindici anni io mi sono battezzata con il
rito utilizzato dai testimoni con l'immersione in acqua, ovviamente galvanizzata
da chi mi stava intorno, dalle persone che conoscevo, da chi mi conduceva
lo studio all'epoca, così ...era diventato un passo importante";
"il clima in casa divenne via via sempre più insopportabile. Ad esempio
quando io mi battezzai già mia madre aveva preso una posizione netta...nei
miei confronti, di contrario, di obiezione. Quando vide che le cose prendevano
una piega sbagliata, quando io ho cominciato a controllare i miei affetti,
a progettare il mio futuro in maniera diversa, cominciò a capire che io
mi stavo separando dalla famiglia, che io non stavo più investendo nella
famiglia perché ormai c'era un altro gruppo nel quale investire";
"Io mi sentivo un po' come una palla tra due fuochi: dovevo mantenere
la mia integrità";
"qualcosa di tutto ciò che loro mi dicevano mi entrava anche nella
testa e nel cuore. Capivo che in tutto ciò che loro mi dicevano c'era
anche qualche cosa di giusto e di vero";
"Qualcuno tra gli anziani aveva cominciato a paventare (vocabolo
ancora una volta erroneamente usato, nella specie da intendersi come prospettare,
n.d.r.) la possibilità che una volta maggiorenne io avessi potuto lasciare
la mia famiglia ed ottenere accoglienza presso una famiglia della congregazione";
"la dottrina geovista penetra in tutte le sfere della vita di una
persona, quindi nella sfera privata, della vita personale, degli affetti,
della vita sociale".
Né parla mai di "fine di lucro" o "sistema di lucro",
espressione attribuita dal GUP al Vascon ma in realtà adoperata dal padre
della giovane (vedi la trascrizione in atti).
Né risulta che la stessa Odivelli e gli altri indagati abbiano preventivamente
concordato le risposte da dare o le affermazioni da fare in ordine alla
Congregazione.
Passando all'esame della posizione di Chiara Boni e Andrea Salvatore -
rispettivamente presentatrice-intervistatrice e regista della trasmissione
televisiva, cui intervennero la Odivelli ed il Vascon, nonché i rispettivi
familiari e la Pivetti - va sottolineata che la stessa parte querelante
addebita alla prima esclusivamente la mancata contestazione e limitazione
di quanto affermato dagli intervistati.
Dalla citata trascrizione risulta che la Boni nulla di rilevante aggiunse
alle dichiarazioni degli ospiti né può ritenersi aver fatto cassa di risonanza
delle stesse, posto che trattavasi di dichiarazioni raccolte al momento,
senza alcuna prova di preventivo accordo o conoscenza.
Un vaglio verosimilmente andava fatto al responsabile del format, cui
è da ascriversi anche il titolo dato al servizio televisivo e le conseguenti
scritte apparse in sovraimpressione.
Per tale motivo appare esente da responsabilità il Salvadore, non emergendo
anche per quest'ultimo un preventivo accordo od una pregressa conoscenza.
Per tutte le svolte considerazioni e per quelle più diffusamente contenute
nella sentenza impugnata, l'appello formulato dal P.G. va rigettato con
conferma della impugnata decisione anche nei confronti del deceduto Vascon.
Attesa l'evidenza della sua innocenza, il proscioglimento nel merito va
disposto a norma dell'art.129, II comma, c.p.p., richiamato nella sua
interezza dall'art.69 stesso codice.
Invero la parte civile addebita ad entrambi i coniugi Vascon esclusivamente
le seguenti espressioni . senza contestare altre affermazioni -:
"...manipolazione della mente...trasformata la mentalità dell'individuo...prima
la sala del Regno e poi la famiglia...si raggiungono livelli di fanatismo
incredibili".
Ribadita la mancanza di prova di un accordo preventivo, sottolineato che
il riferimento al sistema di lucro non è attribuibile ad Arturo Vascon
al pari dell'affermazione "trasformata la mentalità dell'individuo"
e che non è oggetto di contestazione il presunto atteggiamento oppositivo
della congregazione nei riguardi del voto, il Collegio non può che ripetere
quanto sopra evidenziato in ordine all'uso e alla portata dei termini
"plagio", "integralismo" e "fanatismo",
ritenuti manifestazione di una consentita critica, sia pure formulata
in modo severo.
P.Q.M.
visto l'art. 428 c.p.p.,
rigetta l'appello proposto dal P.G. avverso la sentenza emessa dal GUP
del Tribunale di Roma il 14.6.2002 e conferma l'impugnata decisione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 9.12.2004.
Il Consigliere est.
Il Presidente