I Testimoni di Geova -
      analisi critica di un culto
I Testimoni di Geova -
      analisi critica di un culto
I Testimoni di Geova -
      analisi critica di un culto
I Testimoni di Geova -
      analisi critica di un culto
Vai ai contenuti

L'organizzazione

Statuto, dimissioni ed articolo 5


L'articolo 5 dello "Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova" (link) recita quanto segue:

Art. 5
L’ammissione dei soci effettivi è deliberata dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, mentre l’ammissione dei soci aderenti è deliberata dal corpo degli anziani delle Congregazioni locali.

La qualifica di socio si perde:

a)   per dimissioni;
b)   per decadenza;
c)   per espulsione.

Le dimissioni dei soci effettivi devono essere presentate per iscritto al Comitato Direttivo, mentre quelle dei soci aderenti, sempre per iscritto, al corpo degli anziani delle Congregazioni locali.
I soci effettivi e aderenti cessano per decadenza quando non esplicano una o più attività previste, per le rispettive categorie, di cui ai commi 1° e 2° del precedente art. 4.

I soci effettivi e aderenti sono espulsi per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, per comportamento contrario agli insegnamenti delle Sacre Scritture in campo morale, e, comunque, tale da danneggiare la Confessione e i suoi membri o da causare grave turbamento fra i membri stessi.

La decadenza e l’espulsione dei soci effettivi sono deliberate dall’Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. La decadenza e l’espulsione dei soci aderenti sono deliberate dall’Assemblea su proposta del corpo degli anziani delle Congregazioni locali, ratificata dal Comitato Direttivo.
I soci dimissionari, decaduti o espulsi, non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

     .....................................................................

In merito ai contenuti di questo articolo è stato inviato un messaggio nel forum (link), di cui riporto alcune parti esenziali:

... L'articolo 5 dello statuto dice che la qualifica di socio aderente si perde per 3 motivi:

1- Dimissioni
2- Decadenza
3- Espulsione

Chiariamo innanzi tutto il punto 3: Per Espulsione si intende Disassociazione e Dissociazione.
Il termine Dissociazione prima dei fatti relativi a R. Franz non era utilizzato. È uno stratagemma per trattare quei casi per i quali vi sarebbero strascichi legali (vedi il caso Sangue-Bulgaria) e per evitare che istituzioni o altri accusino i TdG di minacciare (di espulsione) gli aderenti che non si adeguano a precetti medici o di valore umano. Viene anche usato in quei casi dove non si trova l'appiglio per la disassociazione, intimando al TdG di dissociarsi.

Per comprendere meglio il punto:

Domanda (alla WTS): Ma voi espellete chiunque decide di accettare la trasfusione di sangue per salvarsi la vita, quindi in realtà minate la liberta dell'individuo di decidere!

Risposta (della WTS): No, noi non minacciamo nessuno, in realtà chi accetta volontariamente una trasfusione di sangue decide di dissociarsi automaticamente! [si veda qui: Il sangue dei Testimoni].

Quindi chi accetta una trasfusione viene considerato dissociato!!

Quindi, in pratica la Dissociazione e Disassociazione sono incluse entrambe nel punto 3 dello statuto.

Il punto 2 (Decadenza), prevede appunto che si perda la qualifica di socio nel caso i "soci effettivi e aderenti ... non esplicano una o più attività previste, per le rispettive categorie, di cui ai commi 1° e 2° del precedente art. 4. Ecco cosa prevedono i commi 1° e 2° dell'art. 4:  

Sono soci effettivi della Congregazione i Testimoni di Geova con la qualifica di anziani che sostengono a tempo pieno l’opera di predicazione della buona notizia del Regno di Dio; che si sono resi disponibili per accettare qualsiasi assegnazione di servizio da parte della Congregazione; che concorrono direttamente e in notevole misura alla realizzazione delle sue finalità.

Sono soci aderenti i Testimoni di Geova battezzati, associati alle Congregazioni locali, che sono attivamente impegnati nella diffusione del messaggio biblico, frequentano le riunioni di culto e applicano le norme morali e di vita cristiana nella loro condotta.

Veniamo ora al punto uno  


DIMISSIONI

Dimettersi significa non appartenere più legalmente a nessun ente giuridico dei testimoni di Geova, di conseguenza tale Ente non può più prendere provvedimenti di espulsione verso chi non ne fa più parte legalmente.

Vorrei ricordare che ufficialmente la WTS usa gli anziani come delegati per i comitati giudiziari, dichiarando che gli anziani raccolgono semplicemente i fatti e poi rimandano la decisione e la valutazione del caso (se disassociare o meno) al comitato della sede centrale.
Quindi, se un individuo si e dimesso dalla qualifica di socio aderente non esiste più nessuno da espellere, e un comitato giudiziario da parte della WTS è inverosimile.

Per fare ulteriormente chiarezza facciamo alcune domande alle quali daremo risposte:

1- Domanda: A chi bisogna inviare la lettera di dimissioni ex Art. 5?

Risposta: Una copia alla sede Centrale e una copia al corpo degli anziani della Propria congregazione, affinché la questione sia legalmente valida sia per La Congregazione Centrale, sia per la Congregazione Locale.

2- Domanda: Può la WTS (come Sede Centrale) intraprendere azioni disciplinari nei confronti di un dimissionario?

Risposta: No, sarebbe come sottoporre ad un comitato giudiziario una persona non battezzata che frequenta i TdG, tale condotta sarebbe illegale. Dopo le dimissioni ex art. 5 la WTS è impossibilitata, a tutti gli effetti (anche legali), a compiere qualsiasi azione nei confronti del dimissionario.

3- Domanda: Dimissioni e dissociazione sono la stessa cosa?

Risposta: NO! Al contrario della disassociazione le dimissioni non sottintendono l'allontanamento dal credo dei TdG, anche se per il dimissionario questa fosse la questione fondamentale. In ogni caso dopo le dimissioni la WTS non può accusare l'interessato di apostasia. Se lo facesse rischierebbe conseguenti strascichi legali, che metterebbero in cattiva luce la WTS stessa.

4- Domanda: Dopo le dimissioni, se il dimissionario esprimesse il proprio disaccordo dottrinale dalla WTS, potrebbe essere sottoposto ad un comitato giudiziario?

Risposta: No! Come detto prima, sarebbe come sottoporre a comitato giudiziario una persona non battezzata (è illegale!). Inoltre, siccome ufficialmente, come abbiamo visto prima, è la WTS stessa a compiere la disassociazione, essa non ha più nulla da pretendere da un dimissionario. Gli anziani locali, potrebbero però, prendere un'iniziativa privata (in quanto non fungerebbero più da delegati della WTS), e cercare di sottoporre il dimissionario ad un comitato giudiziario.

Gli anziani locali però, non avendo Forma Giuridica, risponderebbero di persona per un simile comportamento, e la questione diverrebbe una causa tra individui privati e non più tra il Dimissionario e la WTS. Considerando poi il fatto che i comitati giudiziari dei TdG sono considerati illegali (in quanto non vengono permessi difensori o testimoni, ecc), un'iniziativa personale degli anziani locali li esporrebbe (gli anziani) ad una pericolosa posizione, ovvero potrebbero essere accusati di discriminazione e di atti illeciti, e, visto che ne risponderebbero di persona, prima di intraprendere una così pericolosa iniziativa tali anziani penseranno bene alle conseguenze.

5- Domanda: Gli anziani sono al corrente delle conseguenze legali a cui si espongono se sottopongono un dimissionario ad un comitato giudiziario ?

Risposta: Sì! Nel momento in cui un appartenente della propria congregazione presenta la lettera di dimissioni, la Sede Centrale li informa di tutti i rischi connessi ad eventuali comitati giudiziari. Io stesso sono stato minacciato di imminente comitato giudiziario per apostasia, ma quando gli anziani ricevettero, dopo un giorno dalla minaccia, la mia lettera di dimissioni (che era gia stata inviata), tale minaccia e stata prontamente ritirata.

6- Affermazione: La WTS troverà il sistema (silenzioso) per isolare i dimissionari!

Risposta: È possibile. Rimane il fatto che dovrà farlo silenziosamente, e che il comportamento dei singoli TdG nei confronti del dimissionario, sarà personale. Rimane il fatto che i veri amici o i parenti non dovranno guardarsi alle spalle se parlano per strada con un dimissionario, e questo, se permettete, fa una gran differenza. Un comportamento di ufficiale ostracismo metterebbe la WTS sotto una cattiva luce...

Quindi, in conclusione, dopo le dimissioni ex art. 5 non si può essere sottoposti a comitato giudiziario, se non per pericolosa (per loro) iniziativa privata degli anziani locali, anche se il dimissionario parlasse in totale disaccordo con la WTS.

Per quanto riguarda la risposta alla domanda 6, vorrei aggiungere che anche in assenza di un annuncio ufficiale o di un'azione giudiziaria formalmente intentata nei confronti dei "dimissionari", la Congregazione potrà fare in modo che tali persone vengano alla fine trattate alla stregua di qualsiasi disassociato/dissociato.

Chi è a conoscenza dei modi di fare e delle strategie adottate dal gruppo sa che basta una comunicazione non ufficiale, o un annuncio "anonimo", per far sì che una persona venga poi trattata a tutti gli effetti come un disassociato.

Ci sono state comunque diverse persone che hanno inviato alla Sede centrale dei TdG la seguente lettera di dimissioni dalla condizione di "socio aderente":


Mittente:
[Nome e cognome e indirizzo]
Data
Spett. Congregazione Cristiana
dei Testimoni di Geova
Via della Bufalotta 1281
00138 Roma RM

Raccomandata A/R

Spett.
Corpo degli anziani
Congregazione Cristiana
dei Testimoni di Geova
di (nome congregazione locale di appartenenza)
presso (nome e cognome del sorv. che presiede)
Via…………
00100 (città)
Oggetto: Lettera di dimissioni art. 5 Statuto. Atto di diffida.

Mi chiamo [nome e cognome] Sono nato a … il … e risiedo a ….., in provincia di … .Dal [mese e anno] mi associo alla Congregazione di ….. .

Vi scrivo la presente per comunicarvi ad ogni effetto di legge la mia volontà, ferma e irrevocabile, di dimettermi da “socio aderente” dell’Ente giuridico Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, costituita a Roma il 19/06/85, con atto rogato dal dott. Giandomenico Cardelli (rep. 10126/1592). Tale lettera è da considerarsi non una dissociazione ma una dimissione da “socio aderente”.

Detta decisione è stata da me maturata dopo un lungo periodo di riflessione.

Mi corre l’obbligo di precisare che sono venuto a conoscenza dell’esistenza dello Statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova in data [indicare la data] e tale scoperta, ve lo assicuro, mi ha sorpreso non poco negativamente perché nessuno, in precedenza, né prima né successivamente al mio battesimo, avvenuto il [indicare la data], aveva sentito il dovere di informarmi al riguardo.

Chiedo espressamente di non essere discriminato per le dimissioni rassegnate con la presente poiché la mia fede in Dio è più solida che mai.

In tale ottica positiva, a memoria futura e ad ogni altro effetto di legge,
VI INVITO E DIFFIDO FORMALMENTE
a prendere atto delle ‘dimissioni’ -immediatamente efficaci- rassegnate procedendo all’immediata sospensione di ogni ulteriore illecita pressione psicologica. Richiedo altresì di essere informato per iscritto dell’accettazione delle suddette mie dimissioni ai sensi di legge.

In particolare, Vi invito e diffido formalmente ad evitare qualsiasi annuncio formale o allusione alla mia persona nel corso di una qualsiasi delle prossime adunanze.
In via subordinata, solo la lettura alla congregazione della presente Lettera di dimissioni sarà ritenuta legittima attività di autotutela della congregazione.

In mancanza, mio malgrado, sarò costretto a denunciare la Vostra condotta illecita alle competenti Autorità ed a perseguirVi legalmente per i fatti costituenti reato previsti dal codice penale nonché dalla Legge speciale 205/93 recante “Misure urgenti in materia di discriminazione … religiosa”.

Tenete conto, infine, che l’art. 41 cod. civ. dispone espressamente che “Qualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte”.
Saluti.
Firma......

.....................................................................

Suggerisco a tutti quei “testimoni di Geova” che pensano di dimettersi dalla qualifica di “Soci aderenti” di esaminare con attenzione le succitate discussioni, onde farsi un quadro più completo ed esauriente della complessa faccenda.

Ulteriori sviluppi


Come ha reagito la congregazione alle numerose richieste di dimissioni ricevute? Nel Ministero del Regno del mese di gennaio 2007 è stato pubblicato il seguente annuncio:

ANNUNCIO


Cosa significa dimettersi da socio aderente della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova (Congregazione Centrale)?
La parte visibile dell'organizzazione di Geova opera come comunità cristiana o associazione di fratelli. (1 Piet. 2:17)

Per facilitare il compito di provvedere alla cura dei bisogni spirituali delle congregazioni, sono stati costituiti degli enti giuridici che rappresentano la parte visibile dell'organizzazione di Geova.
Nel nostro paese questo ente è la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, con sede a Roma, che in Italia costituisce "l'organo direttivo della Confessione" dei Testimoni di Geova (Articolo 6 dello Statuto).
Essa fa parte degli averi sui quali Gesù ha costituito lo schiavo fedele e discreto. (Matt. 24:47)
In Italia, tutti i proclamatori che sì battezzano diventano soci "aderenti" di questo ente in virtù del loro battesimo; il numero dei soci con diritto di voto è invece limitato a pochi.
Tutti i soci aderenti della Congregazione Centrale sono membri battezzati di una congregazione locale (o di una circoscrizione) e, viceversa, tutti i membri battezzati delle congregazioni sono soci aderenti della Congregazione Centrale.
Pertanto, chi si dimette da socio della Congregazione Centrale cessa automaticamente di essere membro della congregazione locale e della parte visibile dell'organizzazione di Geova, e noi rispetteremo la sua decisione di non essere più testimone di Geova.


Collegamenti al forum  

 
   
       
Click sull'immagine per
accedere alla pubblicazione
Crisi di coscienza,
Fedeltà a Dio
o alla propria religione?
Di Raymond Franz,
già membro del
Corpo Direttivo
dei Testimoni di Geova
Torna ai contenuti