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Etica e società
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I Testimoni di Geova e il matrimonio: la dichiarazione di fedeltà




Nei paesi dove la legge civile non riconosce il divorzio, o lo rende difficile da ottenere, i Testimoni di Geova hanno adottato uno strumento interno chiamato Dichiarazione di voto di fedeltà matrimoniale: un documento firmato davanti a due testimoni e inviato alla filiale locale della Watch Tower Society, con cui una coppia si impegna reciprocamente alla fedeltà coniugale in sostituzione del matrimonio civile. Il provvedimento non è applicabile nella maggior parte dei paesi, e in Italia cessò progressivamente di essere rilevante con l'accorciamento dei tempi di separazione e divorzio. Formalmente sopravvive ancora, ma è ormai desueto: già nei primi anni 2000 la Torre di Guardia non gli dava più risalto, e l'ultima trattazione documentata risale al 2012.

Il fondamento di questa prassi si trova nella Torre di Guardia del 1° settembre 1977, che la legittima nei seguenti termini:

«La firma di tale dichiarazione scritta di voto di fedeltà è considerata dalla congregazione come il dichiarare pubblicamente dinanzi a Dio e all'uomo che colui o colei che firma sarà fedele alla propria attuale relazione coniugale come lo farebbe se l'unione fosse convalidata dalle autorità civili. Tale dichiarazione è considerata non meno vincolante di quella fatta dinanzi all'ufficiale di stato civile che rappresenta un "Cesare" o un governo del mondo. Questa dichiarazione dev'essere firmata da chi fa la dichiarazione e anche da due testimoni, e si dovrebbe indicare la data … e se ne dovrebbe inviare una copia alla sede filiale della Watch Tower Society in quella zona.» — La Torre di Guardia, 1° settembre 1977

La stessa rivista precisava che la dichiarazione poteva essere utilizzata anche nel caso in cui un Testimone battezzato, avendo motivi scritturali per divorziare (cioè l'adulterio del coniuge, in base a Matteo 19:9), non riuscisse a ottenere il riconoscimento legale del divorzio da parte dello stato, e desiderasse unirsi a un nuovo partner.

Che questa prassi possa trovarsi in conflitto con le leggi civili di alcuni paesi è riconosciuto apertamente dal Corpo Direttivo nella Torre di Guardia del 15 febbraio 1987:

«Per quanto Dio ammetta il divorzio per motivi scritturali, alcuni governi non lo ammettono. (Matteo 19:9) Oppure la legge può rendere molto difficile ottenere il divorzio e forse ciò richiede molti anni. Quindi la succitata rivista spiegava che i Testimoni di Geova hanno preso un provvedimento che è in vigore solo in quei paesi; questo comporta una Dichiarazione di fedeltà matrimoniale.» — La Torre di Guardia, 15 febbraio 1987

In altri termini, l'organizzazione si ritiene autorizzata a sostituire l'istituto civile del matrimonio con un proprio strumento interno, facendo leva sul principio di "ubbidire a Dio anziché agli uomini" (Atti 5:29). Il risultato pratico, in paesi come l'Italia prima dell'introduzione della legge sul divorzio (1970), è la formazione di unioni prive di qualsiasi valore legale, senza tutela per i figli e senza diritti patrimoniali per i coniugi.

La Torre di Guardia del 1° novembre 1985 chiarì espressamente il caso italiano: dal momento che in Italia era ormai possibile ottenere il divorzio, il cristiano battezzato che viveva in un rapporto contemplato dalla Dichiarazione era tenuto a fare immediatamente i passi necessari per legalizzare la propria unione, ottenendo prima il divorzio dal coniuge precedente e poi sposandosi regolarmente. Se il coniuge non credente si fosse rifiutato di legalizzare il matrimonio, il cristiano avrebbe dovuto separarsi per conservare la propria posizione nella congregazione, poiché «la Dichiarazione di fedeltà matrimoniale non può più essere ritenuta valida dalla congregazione, dato che ora c'è la possibilità di contrarre un matrimonio legale».

Il provvedimento resta invece applicabile nei paesi in cui il divorzio è ancora vietato o di fatto inaccessibile. La Torre di Guardia del 15 dicembre 2012 ne discute ancora i criteri di applicazione, confermando che la dichiarazione può essere firmata solo da chi sia «scritturalmente libero» e impossibilitato a sposarsi per ostacoli legali oggettivi, e non per evitare le complicazioni burocratiche del divorzio: «Non è tuttavia applicabile nella maggior parte dei paesi in cui, anche se la procedura per ottenerlo è piuttosto complessa o costosa, il divorzio è comunque possibile».

Le circolari interne: documentazione primaria (1980–1981)

Lo studio di Sergio Pollina I Testimoni di Geova e i cristianesimi delle origini (2019) conserva quattro documenti originali della Watch Tower e della Betel italiana che permettono di seguire l'evoluzione concreta di questa prassi nel contesto italiano. Le circolari sono riprodotte di seguito in ordine cronologico. Il nome del diretto interessato è oscurato per ragioni di privacy.

1. Betel italiana — 3 settembre 1980

Con il moltiplicarsi dei casi e il rischio di "errori di valutazione" a livello locale, la Betel italiana centralizzò la gestione delle dichiarazioni. La circolare, indirizzata a tutti i corpi degli anziani, stabiliva che nessuna dichiarazione potesse essere accettata senza la previa approvazione della filiale italiana della Società, e che le copie firmate dovessero essere archiviate sia dalla congregazione sia dalla Betel centrale. La convivenza o l'ammissione come membri effettivi della congregazione erano subordinate alla firma delle dichiarazioni già approvate: «sarà permesso loro di convivere insieme o di essere accettati come membri effettivi della congregazione ma non prima di allora».


Circolare della Betel italiana al corpo degli anziani, 3 settembre 1980.

Un caso concreto: una contraddizione documentata

Le tre lettere seguenti riguardavano un caso concreto occorso nella congregazione di Siracusa Zecchino, di cui Pollina era anziano, e illustravano in modo esemplare non solo il funzionamento burocratico interno, ma anche la contraddittorietà delle disposizioni emanate dalla filiale nel giro di pochi mesi. Il nome del diretto interessato è oscurato per ragioni di privacy.

2. Watch Tower Bible and Tract Society — 24 gennaio 1980

La filiale rispose a una richiesta della congregazione: poiché la moglie del fratello in questione era stata disassociata per adulterio, la Watch Tower autorizzò la dichiarazione di voto di fedeltà matrimoniale, riconoscendo che egli era «libero scritturalmente di risposarsi».


Lettera della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania alla congregazione
di Siracusa Zecchino, 24 gennaio 1980. La filiale autorizzò la dichiarazione di fedeltà.

3. Watch Tower Bible and Tract Society — 7 ottobre 1981

Sulla base dell'autorizzazione del gennaio 1980, il fratello e la sua compagna — non testimone di Geova — avviarono i preparativi per la convivenza. Qualche mese dopo arrivò però una lettera che ribaltava completamente la posizione precedente: la filiale negava ora l'approvazione, adducendo che egli intendeva unirsi a «una donna del mondo», il che avrebbe violato il principio scritturale di 1 Corinti 7:39 («sposarsi solo nel Signore»). La convivenza avrebbe potuto essere accettata solo se avesse sposato la donna «legalmente davanti a Cesare».


Lettera della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania alla congregazione di
Siracusa Zecchino, 7 ottobre 1981. La filiale revocò l'autorizzazione concessa nel gennaio 1980.

4. Watch Tower Bible and Tract Society — 13 novembre 1981

Di fronte alla palese contraddizione tra le due lettere, la congregazione chiese spiegazioni. La risposta riconosceva esplicitamente il cambio di posizione, giustificandolo con la formula della «nuova luce»: «mentre la luce dell'intendimento diventa sempre più chiara riguardo al come comportarci nelle diverse situazioni di questa vita e di questo sistema di cose, noi dobbiamo aderire costantemente al nuovo intendimento ed illuminazione che Geova progressivamente ci dà riguardo alle sue verità». Il caso venne così chiuso senza alcuna spiegazione di merito, ricorrendo a una formula retorica che trasformava una contraddizione burocratica in una manifestazione di progresso spirituale.


Lettera della Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania alla congregazione di Siracusa Zecchino,
13 novembre 1981. La contraddizione con la lettera del gennaio 1980 venne giustificata con la «nuova luce».

Una testimonianza diretta: l'applicazione discrezionale in Italia

Nei primi anni 2000 la dichiarazione di fedeltà matrimoniale venne applicata in Italia in modo discrezionale e riservato. Lo attesta la testimonianza diretta di una ex Testimone di Geova, membro del gruppo "Testimoni di Geova - Analisi critica di un culto", che ha autorizzato la pubblicazione di quanto segue.

La testimone era venuta a conoscenza della procedura poco dopo il suo battesimo, agli inizi degli anni '90. Avendo studiato le pubblicazioni Watch Tower sull'argomento, aveva concluso che in Italia la dichiarazione non fosse più applicabile dall'introduzione della legge sul divorzio, conclusione che le pubblicazioni stesse confermavano esplicitamente, citando proprio il caso italiano come esempio di paese in cui il divorzio era ormai possibile.

Alla fine degli anni '90 o ai primi del 2000, nella sua congregazione, situata nelle immediate vicinanze della filiale italiana e con diversi anziani ex beteliti, un anziano cominciò a frequentare una sorella separata legalmente dal marito e con due figli minori. Quando la coppia iniziò a convivere e l'anziano venne reintegrato nel corpo degli anziani, la testimone e il suo ex marito, laureato in giurisprudenza, pubblicazioni e codice alla mano, chiesero spiegazioni agli anziani locali. Non soddisfatti delle risposte, scrissero alla filiale italiana. Ne seguì un incontro con membri del comparto legale della Betel, organizzato dal sorvegliante che presiedeva la congregazione.

Durante quell'incontro i rappresentanti della filiale tentarono di giustificare la concessione con i lunghi tempi di attesa per il divorzio, all'epoca tre anni dalla sentenza di separazione, sostenendo che questo periodo fosse particolarmente gravoso per chi aveva già avuto rapporti sessuali. L'obiezione fu immediata: perché lo stesso principio non valeva per i giovani fidanzati che per motivi economici non riuscivano a sposarsi? Incalzati, i rappresentanti della filiale ammisero che non tutti potevano beneficiarne: i casi venivano vagliati individualmente, e la concessione era riservata a chi desse garanzia di regolarizzare la propria posizione legale non appena possibile. Dai casi conosciuti e dalla descrizione che ne fecero, era evidente che la nomina pesasse significativamente nella valutazione.

Non soddisfatti, scrissero più lettere alla sede centrale di Brooklyn, tutte rimaste senza risposta. Al terzo tentativo allegarono una banconota per coprire le spese di risposta: anche quella lettera non ricevette riscontro.

La vicenda sembrava chiusa, finché durante una visita pastorale di un viaggiante, la testimone tornò sull'argomento lamentando che l'organizzazione non si atteneva alle proprie direttive ufficiali, come era avvenuto con la dichiarazione di fedeltà matrimoniale. Il viaggiante rispose con una smorfia di disgusto: «Ah quindi è colpa vostra, siete stati voi!», spiegando che a causa delle loro lettere a Brooklyn la pratica era stata abolita, privando molti fratelli e sorelle della possibilità di beneficiarne e esponendoli al rischio di fornicazione. Poi aggiunse una frase che la testimone gli chiese di ripetere, e che lui ripeté senza esitazione:

«Non dovete dare troppa importanza a quello che leggete sulla Torre di Guardia, perché quella è la parvenza legale che ci serve agli occhi del mondo.»

L'anziano che accompagnava il viaggiante, interpellato direttamente, non disse una parola. Fu quella frase, secondo la testimone, a permetterle di cominciare a vedere le cose per quello che erano.



Osservazioni

La prassi della Dichiarazione di fedeltà matrimoniale mette in luce alcuni aspetti significativi del modo in cui l'organizzazione dei Testimoni di Geova si rapporta allo stato e al diritto civile.

In primo luogo, l'organizzazione si attribuisce il potere di regolamentare i rapporti di coppia dei propri membri in modo autonomo rispetto all'ordinamento giuridico del paese in cui operano, sostituendo di fatto l'atto civile con un proprio documento interno. In secondo luogo, la gestione centralizzata introdotta nel 1980 mostrava come anche questioni personali e intime — la scelta del partner, la convivenza, l'accesso al battesimo — fossero sottoposte al controllo e all'approvazione della struttura gerarchica. In terzo luogo, il caso documentato nelle lettere del 1980-1981 illustrava concretamente come una decisione ufficiale della filiale potesse essere revocata a distanza di mesi senza alcuna spiegazione di merito, ricorrendo alla formula della «nuova luce» come schermo retorico per una contraddizione altrimenti difficile da giustificare.

Va infine notato che questa stessa logica — l'autorità interna dell'organizzazione che si sovrappone a quella dello stato in materia di famiglia — è alla base di altre criticità documentate altrove in questo sito, come la gestione degli abusi su minori e il rifiuto delle trasfusioni di sangue anche in situazioni di pericolo di vita.

Fonti: Sergio Pollina, I Testimoni di Geova e i cristianesimi delle origini (2019), pp. 959–967 (scarica il PDF; Torre di Guardia, 1° settembre 1977; Torre di Guardia, 1° novembre 1985; Torre di Guardia, 15 febbraio 1987; Torre di Guardia, 15 dicembre 2012.

 
   
       
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Crisi di coscienza,
Fedeltà a Dio
o alla propria religione?
Di Raymond Franz,
già membro del
Corpo Direttivo
dei Testimoni di Geova
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