Il caso Fallacara
Tre gradi di giudizio sull'ostracismo dopo le dimissioni dai Testimoni di Geova
Un ex Testimone chiese ai giudici italiani di dichiarare illecito l'isolamento subito dopo l'annuncio in congregazione. Che cosa stabilirono il Tribunale di Bari, la Corte d'Appello e la Cassazione, e che cosa scrissero sul piano etico e sociale.
I fatti
Luigi Fallacara era figlio di genitori che nel 1981 erano passati dal cattolicesimo ai Testimoni di Geova. Il 1° aprile 1995, a 15 anni, ricevette il battesimo come Testimone e aderì alla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Secondo il suo racconto, frequentava assiduamente la congregazione e quasi tutte le sue amicizie erano all'interno di essa.
Nel luglio 2005 comunicò per iscritto le proprie dimissioni dalla Congregazione, precisando però che la sua fede in Geova restava immutata e che continuava ad aderire ai valori della confessione. Aveva maturato, come lui stesso dichiarò, una visione in parte critica dell'ente giuridico. Poco più di un anno dopo, nel luglio 2006, nella congregazione locale fu dato l'annuncio che non era più un Testimone di Geova. Fallacara sostenne che da quel momento si era sviluppato attorno a lui un ostracismo: sua madre, alcuni amici e altri fedeli avrebbero interrotto i rapporti con lui, con gravi ripercussioni personali, familiari, sociali e professionali.
Nel luglio 2007 citò in giudizio davanti al Tribunale di Bari la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e alcuni esponenti della congregazione locale. Altri fedeli intervennero nella causa a suo sostegno.
Che cosa chiedeva
Le domande erano quattro, con una richiesta di risarcimento di un milione di euro:
- - dichiarare illegittimo l'annuncio, perché contrario allo statuto e al regolamento interni della Congregazione;
- - in subordine, dichiarare nulle le norme statutarie e regolamentari che lo giustificherebbero, perché in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- - dichiarare che l'annuncio e la conseguente sanzione della discriminazione, imposta a tutti gli associati, violano i diritti fondamentali della persona;
- - condannare la Congregazione e gli altri convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
I tre gradi di giudizio
| Grado | Organo | Estremi | Esito |
|---|---|---|---|
| Primo grado | Tribunale di Bari, I sezione civile (giudice Francesco Caso) | Causa n. 8816/2007; sentenza n. 4231, decisa il 2 dicembre 2013 | Domande respinte; Fallacara condannato a 3.500 euro di spese |
| Appello | Corte d'Appello di Bari | Ordinanza ex art. 348-ter c.p.c., depositata l'11 novembre 2014 | Appello dichiarato inammissibile (senza esame nel merito) |
| Cassazione | Corte di Cassazione, sezione prima civile | Sentenza n. 9561, udienza del 26 ottobre 2016, depositata il 13 aprile 2017 | Ricorso rigettato; spese del giudizio compensate |
Il Tribunale di Bari
Il giudice rigettò tutte le domande, con un ragionamento in tre passaggi.
L'annuncio. Secondo il Tribunale non ledeva l'identità religiosa di Fallacara. Fallacara aveva dichiarato di essere rimasto fedele, ma aveva anche affermato di avere maturato una visione critica della Congregazione e non aveva dimostrato di essere ancora percepito come Testimone nel suo ambiente. L'annuncio era quindi, nel caso concreto, la constatazione di un fatto.
L'ostracismo. Il giudice lo ricondusse al rifiuto di frequentazione da parte di persone adulte e capaci di intendere e di volere, libere di seguire o meno i dettami della loro religione. Quelle persone, tra l'altro, non erano state convenute in giudizio. Sul piano giuridico, scrisse il Tribunale, il non salutare o l'interrompere un'amicizia sono scelte che l'ordinamento non sanziona:
«condotte, quali il non salutare taluno o togliere il saluto a qualcuno (diversamente, quindi, che in precedenza), ovvero il limitare o addirittura l'interrompere un rapporto di amicizia o parentale, possono essere ovviamente in contrasto, secondo i casi, con regole etico-sociali o della semplice educazione, ma, in linea di principio, sono assolutamente lecite dal punto di vista dell'ordinamento giuridico (ivi comprese tutte le previsioni anche internazionali che richiama l'attore)»
Tribunale di Bari, sentenza del 2 dicembre 2013, pag. 30
Il confine. Il Tribunale non scrisse che l'ostracismo fosse lecito in ogni contesto. Indicò esplicitamente gli ambiti di "tutela forte": i rapporti genitoriali che riguardano minori, il coniugio, il lavoro subordinato, e altri rapporti di assistenza in strutture sanitarie, comunità di recupero, case di cura o di riposo per anziani. In questi contesti, scrisse, comportamenti come quelli descritti sarebbero stati "sicuramente da reprimere in modo severo in sede penale" e produttivi di danno ingiusto risarcibile. A pag. 33 fa un esempio preciso:
«ove un genitore geovista di un minore riservasse un trattamento "ostracistico" o altrimenti discriminatorio in danno di quest'ultimo solo perché lo stesso è fuoriuscito dalla sua confessione religiosa […] è fuori discussione che tale condotta sarebbe censurabile per l'ordinamento statuale»
Tribunale di Bari, sentenza del 2 dicembre 2013, pag. 33
La Corte d'Appello di Bari
Fallacara appellò, ma la Corte d'Appello dichiarò l'appello inammissibile con ordinanza ai sensi dell'art. 348-ter del codice di procedura civile, il cosiddetto filtro in appello, che consente di respingere subito un'impugnazione priva di una ragionevole probabilità di essere accolta. Non c'è stata quindi una sentenza d'appello con un esame completo dei motivi. Il testo dell'ordinanza non risulta pubblicato. La decisione è stata commentata da Sabrina Martucci, ricercatrice di Diritto ecclesiastico all'Università di Bari, che nel titolo del suo contributo la data al 28 ottobre 2014; la Cassazione ne indica il deposito l'11 novembre 2014.
La Corte di Cassazione
Fallacara impugnò con un unico ricorso sia l'ordinanza d'appello (tre motivi) sia la sentenza del Tribunale (otto motivi). Il Procuratore Generale aveva chiesto l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto. La Cassazione rigettò il ricorso: in parte inammissibile, in parte infondato. Compensò le spese "per la complessità e la novità dei temi trattati".
La sentenza è più articolata di un semplice rigetto. Tre passaggi sono particolarmente utili per capire la posizione dei giudici.
Le regole della Congregazione non sono sottratte al controllo del giudice. La Corte scrive che le regole organizzative di un culto, nella forma di associazione non riconosciuta, sono "soggette al vaglio da parte dell'organizzazione statale e, di conseguenza, giurisdizionale", soprattutto quando si lamenta la violazione di diritti soggettivi legati alla libertà di culto e ad altri aspetti fondamentali della personalità. Aggiunge però che il principio di non ingerenza dello Stato nelle confessioni (art. 8 della Costituzione) e l'esigenza di bilanciare libertà religiosa dell'associazione e diritti dell'individuo sono decisivi.
Il rifiuto di frequentazione è una libera scelta. Il giudice di merito aveva concluso che l'ostracismo lamentato si risolveva in un rifiuto di frequentazione e che il complesso dei comportamenti descritti riguardava piuttosto la "violazione di norme di condotta civile e di buona educazione". La Cassazione dice che questa considerazione "assume rilevanza decisiva" e che non era stata adeguatamente contestata. Il passaggio centrale è questo:
«il sindacato giurisdizionale deve essere inteso alla tutela dei diritti fondamentali della persona, di certo non intaccati dalla libera scelta di alcuni soggetti, o anche di una categoria di soggetti, di non avere o interrompere dei rapporti sul piano personale, privi di tutela sul piano giuridico»
Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 9561 del 13 aprile 2017, punto 10.2
La tesi di Fallacara era contraddittoria. La Corte definisce il suo percorso argomentativo "sostanzialmente perplesso": da un lato sosteneva che l'annuncio fosse contrario alle regole della Congregazione, dall'altro addossava alla Congregazione le conseguenze di un annuncio che, secondo lui, essa non prevedeva.
Lecito, ma riprovevole
C'è un aspetto delle sentenze che spesso si perde quando si riassume il caso con "Fallacara ha perso": i giudici distinguono con cura tra ciò che il diritto sanziona e ciò che la società giudica inaccettabile. Il Tribunale di Bari lo scrive in modo esplicito. Dopo aver escluso che i comportamenti denunciati siano penalmente rilevanti o fonte di danno ingiusto, aggiunge che
«resterebbero semplicemente riprovevoli sul piano etico-sociale almeno secondo la communis opinio (verosimilmente, però, non secondo il punto di vista dei Testimoni di Geova osservanti)»
Tribunale di Bari, sentenza del 2 dicembre 2013, pag. 37
La Cassazione, nel riassumere la decisione di primo grado, usa una formula analoga a proposito delle condotte degli associati, ridotte a un rifiuto di avere rapporti con lui:
«atteggiamenti, ancorchè riprovevoli sul piano sociale, non sindacabili sotto il profilo della liceità, in quanto frutto di libere scelte, sebbene condizionate da una convinzione di tipo religioso»
Corte di Cassazione, sentenza n. 9561 del 13 aprile 2017, punto 1.4 (riassunto della sentenza di primo grado)
Vanno rispettati due limiti, per non far dire ai giudici più di quanto abbiano scritto. Il Tribunale non esprime una condanna morale propria: registra che, per il comune sentire, quei comportamenti sono riprovevoli, e annota con onestà che i Testimoni osservanti probabilmente non li vedrebbero così. Inoltre la conclusione giuridica resta netta: tra adulti capaci, il rifiuto di frequentazione non è un illecito.
Il valore di questi passaggi sta altrove. Mostrano che l'esito negativo della causa non equivale a un'approvazione, da parte dei giudici, di ciò che accade a chi lascia la Congregazione. La sentenza stabilisce che quel tipo di danno non è risarcibile in tribunale tra adulti, ma riconosce che il comune sentire giudica riprovevole quel tipo di comportamento, e indica con chiarezza i contesti (minori, coniugi, lavoro, strutture di assistenza) in cui lo stesso comportamento diventerebbe illecito.
Che cosa la sentenza non stabilisce
- Non riguarda la disassociazione. Fallacara si era dimesso. La Cassazione distingue la "dissociazione" (dimissioni) dalla "disassociazione" (espulsione) e precisa che quest'ultima non è rilevante nel caso in esame. La sentenza non decide quindi se le regole sull'allontanamento di chi è disassociato siano lecite.
- Non sono stati giudicati gli autori delle condotte. La causa era contro la Congregazione e alcuni esponenti, non contro le singole persone che avrebbero interrotto i rapporti. Il Tribunale lo sottolinea, osservando che quelle persone sono libere di seguire o meno i dettami della loro religione.
- Il merito è stato esaminato davvero solo in primo grado. In appello l'impugnazione è stata dichiarata inammissibile con il filtro dell'art. 348-ter, e la Cassazione giudica la legittimità, non i fatti: osserva essa stessa che la soluzione della controversia è condizionata da questioni di natura fattuale non sindacabili in sede di legittimità.
- Non esiste una pronuncia di Strasburgo. Non risulta alcun procedimento pubblico davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Una fonte online del 2020 parlava di un ricorso presentato nel 2018, ma non se ne trova traccia; e un ricorso presentato nel 2018 sarebbe stato comunque fuori termine, perché all'epoca il limite era di sei mesi dalla decisione definitiva, qui dell'aprile 2017.
Fonti
- Tribunale di Bari, I sezione civile, sentenza del 2 dicembre 2013 (causa n. 8816/2007): testo integrale (PDF)
- Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 9561 del 13 aprile 2017: testo integrale
- Corte d'Appello di Bari, ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. (ottobre-novembre 2014): testo non pubblicato; commento di Sabrina Martucci, Appartenenza confessionale e ostracismo: qualcosa di nuovo, anzi d'antico, nelle dinamiche dell'affiliazione religiosa, contributo destinato alla pubblicazione su Il Diritto ecclesiastico