I Testimoni di Geova -
      analisi critica di un culto
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Sancito il diritto di critica

verso le organizzazioni religiose


Chiunque esprime le proprie opinioni o posizioni anche attraverso il mezzo radiotelevisivo in merito ad una confessione religiosa, usando i toni del confronto civile, seppur accorati ma privi di offese e insulti, esercita il diritto di critica, un valore tutelato dalla nostra Costituzione.

Ciò è quanto, in estrema sintesi, ha stabilito il G.U.P. (ndr giudice per le udienze preliminari) dott. Maria Grazia Giammarinaro del Tribunale di Roma (39^ Sezione Penale) con sentenza N. 2144 del 14.06.2002 a seguito di querela per diffamazione avanzata dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova di Roma (nella persona dell’allora legale rappresentante, Sig. Valter Farneti) contro i protagonisti, il regista e il responsabile della trasmissione “La figlia rapita”, andata in onda sui RAITRE - FORMAT il 31 luglio 1998 per il ciclo “Il dilemma: storie di genitori e figli”. Al centro della querela l’uso, ritenuto diffamatorio, delle espressioni “setta”, “plagio” e “sistema di lucro”.

    • Gli “anziani” (ndr i responsabili) della locale Congregazione di Mira (Venezia), luogo di militanza della protagonista della storia, hanno poi presentato querela per lo stesso reato dando così origine ad un procedimento giudiziario presso la Procura della Repubblica di Venezia parallelo a quello “romano”.
La succitata sentenza, oggetto anche di commento nella rivista “Guida al Diritto” de “Il Sole 24 Ore” del 9-11-2002, n.43, presenta tre aspetti di rilevante interesse:

    • una confessione religiosa può assumere la qualità di soggetto passivo nei reati di diffamazione;

    • gli appartenenti ad una confessione religiosa hanno il diritto di critica (cioè: nessuna espressione religiosa che si estrinseca in forma istituzionale può sottrarsi alla critica);

    • le trasmissioni televisive che intendono dare voce alle opinioni ed ai sentimenti diffusi nella società civile esercitano legittimamente il diritto di critica.

Ciò significa che al riconoscimento della parità tra tutte le confessioni religiose deve corrispondere la possibilità di critica degli aderenti a ciascuna confessione, anche se tale critica diventa di pubblico dominio attraverso l'uso del mezzo giornalistico o televisivo. Tale critica infatti deve considerarsi manifestazione della libertà di ciascuno di autodeterminarsi nella gestione del proprio percorso filosofico o religioso, anche all'interno delle formazioni sociali in cui tale percorso si realizza. Le confessioni religiose possono dunque divenire soggetti passivi di critica anche se la critica diventa di pubblico dominio.

Il 1.10.2002 si è conclusa, invece, con un’ordinanza di archiviazione, la querela di diffamazione “gemella” a quella “romana”, avviata dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova di Mira (VE), nelle persone dei suoi responsabili locali (gli “anziani”), nei confronti degli imputati succitati, nonché di altri intervistati all’interno della trasmissione e dell’On. Irene Pivetti, che rilasciava un commento a conclusione del programma. Infatti, il G.I.P. (ndr giudice per le indagini preliminari) dott. Giandomenico Gallo del Tribunale Ordinario di Venezia, nel “condividere integralmente le osservazioni sul diritto di critica, i cui limiti sono stati nella specie rispettati”, riportate nella sentenza “romana”, ha disposto l’archiviazione del procedimento.

A sostegno dell’ordinanza il giudice, tra l’altro, rileva:

    • la non legittimazione dei querelanti (gli “anziani” di Mira) a presentare querela, in quanto, ai sensi di quanto stabilito dal codice civile e dalla giurisprudenza, solo i legali rappresentanti della Congregazione, quale Ente dotato di personalità giuridica, sono legittimati a farlo (in questo caso il presidente);

    • il fatto che la diffamazione sussiste come reato se presuppone la lesione della reputazione di un soggetto determinato o inequivocabilmente identificabile e non già quando è riferibile ad una generica pluralità di soggetti non identificabili né individuabili specificamente;

    • che il solo fatto di appartenere ad una categoria così ampia non legittima la possibilità di ritenersi offeso dal reato, senza che sia dato riscontrare un seppur minimo riferimento al soggetto stesso;

    • che, nel caso in questione, non è ravvisabile alcun fatto diffamatorio nei confronti diretti dei querelanti.

A concludersi non era, invece, il processo “romano”. In data 11.10.2002 il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, dott. Romano Miola, impugnava la sentenza del G.U.P. e chiedeva il rinvio a giudizio per quattro degli imputati.

Il 9.12.2004, infine, con sentenza N. 108, la Corte d’Appello di Roma (4^ Sezione Penale) sanciva il “non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato”, confermando quanto già stabilito dalla sentenza del 14.06.2002 e, pertanto, sollevando pienamente i soggetti coinvolti da qualsiasi responsabilità diffamatoria ascritta loro dalla parte querelante.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma è stato avanzato ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. Agli interessati è stata notificata la fissazione di un’udienza per il 4 ottobre p.v.; nella stessa notifica, tuttavia, già si precisa che è stata rilevata l’inammissibilità del ricorso poiché “proposto contro un provvedimento non ricorribile”.

Mira, 11 luglio 2005
Articolo a cura di A.R.I.S. VENETO

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Di Raymond Franz,
già membro del
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