I Testimoni di Geova -
      analisi critica di un culto
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Tecniche di persuasione


SERVIZIO DI CAMPO, VISITE ULTERIORI


ANCHE CHI È IMPEDITO FISICAMENTE PUÒ DARE TESTIMONIANZA:


Ogni caso è a sé, e deve essere valutato di volta in volta. Comunque non esistono persone viventi che non possono, a motivo di impedimenti fisici, partecipare alla predicazione della B.N. W 1.6.79 p 12; W 15.4.79 p 78; W 1.2.80 p 912; W 1.6.80 p 58; W 15.1.74 p 52 § 19; W 15.11.76 p 7024 (SCC:SSC 6.7.83)

TESTIMONIANZA PER CORRISPONDENZA:


Riguardo alla specifica domanda che ci presentate, vi facciamo presente che secondo gli art. del Codice Postale, nel caso si mettano lettere nelle cassette della posta o sotto la porta di appartamenti in busta chiusa con indicato, oltre al mittente, anche il destinatario, ma senza affrancatura, ciò risulterebbe essere illegale. Se nella busta invece non compare l'indirizzo del destinatario, non sarebbe illegale se le lettere venissero messe nella cassetta della posta dell'appartamento o sotto la porta (?)

Siamo felici di rispondere alla tua lettera in cui ci chiedi se puoi segnare il tempo impiegato a scrivere le lettere di testimonianza che una nuova procl. portatrice di handicap ti detta, dato che ella non può scrivere. Le istruzioni si come segnare accuratamente le ore dedicate al servizio di campo le troverai in Om 1034. In base alla direttiva data, spetta a te determinare come segnare il tempo dedicato. Non si possono prendere in considerazione tutte le situazioni in cui potremmo venirci a trovare.

Ogni procl. segnerà in coscienza quanto ritiene opportuno, rispettando la direttiva data. Nel fare questo vorrà conservare una buona coscienza, rendendosi conto sta offrendo lode al proprio Creatore Geova. Km 10.81 p 3 Ti incoraggiamo a fare uso degli Indici delle pubblicazioni per vedere come fanno molti ns. fratelli portatori di handicap a superare i loro problemi, ed essere in grado di compiere uno zelante servizio di predicazione. Alcuni che non potevano scrivere di pugno, hanno imparato a scrivere a macchina. Per scrivere a macchina non sempre è necessario l'uso delle mani. Spesso ci vuole iniziativa, inventiva e tanta devozione nel rendere a Dio quanto è nelle proprie possibilità. (SCD:SSD 16.2.94)

PARTECIPARE A UNA CONFERENZA INDETTA:


In base a quanto leggiamo nella tua lettera, pensiamo non sia opportuno partecipare a tale conferenza. È vero che, come ci illustri, non dovrebbero esserci dibattiti, tuttavia alcune ragioni pratiche e scritturali ci fanno diffidare. A quanto ci è dato da osservare queste conferenze si concludono invariabilmente con domande ai relatori e non di rado tale discussione si trasforma proprio in un dibattito. In secondo luogo non riteniamo buono accomunarci a rappresentanti di altre confessioni religiose, dando forse l'impressione di essere favorevoli a qualche forma di ecumenismo.(2Co 6:14-17)

Occorre tenere presente che determinate domande alle quali puoi essere chiamato a rispondere potrebbero in qualche modo urtare le idee degli altri rappresentanti presenti  come d'altronde giusto che sia, secondo Gv 8:42-47  però questo non è ciò che cerchiamo, preferiamo seguire il consiglio di Gesù: "Lasciateli stare". (Mt 15:14) Il ns. suggerimento pertanto è quello di parlare con i componenti del com. che ti ha fatto la proposta spiegando le ragioni per le quali non riteniamo opportuno e produttivo prendere parte alla tavola rotonda (EA 6.4.87)

PREDICARE O FARE STUDI BIBLICI DA SOLI:


In Om 103 viene detto che "se un procl. dà testimonianza in una zona o in situazioni in cui non è opportuno andare da soli, per cui è necessario che un altro procl. lo accompagni, entrambi possono segnare il tempo se tutti e 2 hanno dato testimonianza". Questa norma si applica sia nell'opera di casa in casa sia in quella degli S.B. Ciò che ci si dovrebbe chiedere quando 2 procl. vanno di casa in casa assieme o a fare uno S.B., è se il secondo procl. è davvero necessario. Vi dovrebbero essere motivi ben precisi per cui la presenza del secondo procl. si rende necessaria. In tal caso tutti e 2 avranno contribuito a dare testimonianza.

Quali possono essere alcuni situazioni in cui la presenza del secondo procl. si rende necessaria? L'addestramento, la malattia, il territorio pericoloso, potrebbero essere alcuni motivi. Quanto è detto si applica ancora meglio nei riguardi dei P. Si pensa che i P. siano qualificati per rendere completa testimonianza alla verità. Di conseguenza dovrebbero essere in grado di predicare da soli. L'incoraggiamento dato dalla Società è che possibilmente i P. dovrebbero uscire accompagnando procl. bisognosi di addestramento o da soli. Questo permetterà di incrementare ulteriormente l'opera, in quanto che se escono tra di loro il lavoro che potranno produrre sarà dimezzato. Anche nel loro caso si applica quanto detto in Om menzionato sopra.

Vi possono essere delle ragioni per cui può essere consigliabile che in certe circostanze escano in servizio con altri P., ma dovrebbero trattarsi di casi eccezionali. Questo è ciò che viene incoraggiato a fare e in molte cong. questa norma è applicata già da tempo con eccellenti risultati. Sia i P. che i procl. sono maggiormente aiutati a qualificarsi come ministri e incoraggiati a perseverare (SCA:SSI 1.5.86)

ANDARE IN PREDICAZIONE IN TRE:


Se le circostanze richiedono che si vada in 3 in predicazione invece che in 2, il procl. segnerà l’intero tempo dedicato all’opera, così faranno anche gli altri 2 che lo accompagnano. La stessa cosa vale se si assiste ad uno S.B. Non c’è alcuna norma che indichi che quando si è in 3 bisogna dividere il tempo in parti uguali. D’altra parte se qualcuno in coscienza non si sente di segnare qual tempo è libero di farlo. È bene ricordare che si tratta di situazioni eccezionali nelle quali ciascuno deve agire in modo da sentirsi tranquillo. (SCB:SSD 26.2.80)

Desideriamo tutto dirti che è bene che i fratelli vengono accoppiati per il servizio di campo a 2 a 2. Qualora per forza maggiore sono 3 procl. a uscire insieme, il servizio svolto dev'essere conteggiato soltanto da 2. Di qui la necessità di accoppiare i proclamatori a 2 a 2. Nel caso da te citato, un fratello potrebbe essere accoppiato con il ragazzo e l'altro potrebbe andare da solo. Cosi facendo, non solo tutti e 3 segneranno il loro servizio, ma anche si potrà ottenere più risultati in quanto avranno la possibilità di contattare più persone. (SCA:SSB 24.11.87)

TORNANDO DAGLI ASSENTI A CUI SI ERA LASCIATO UN VOLANTINO:


Quando un P.R. o qualsiasi procl. mette sotto la porta degli assenti un pezzo di letteratura e poi fa la V.U., userà buon senso nel considerarla V.U. quando fa il rapporto di servizio. Se in coscienza è convinto che la persona ha letto il pezzo di letteratura e ne ha tratto beneficio, allora il procl. può benissimo contarla V.U. D'altra parte se non vi è nessuna dimostrazione che ha letto la letteratura lasciata, è chiaro che il procl. deve seguire la sua coscienza senza andare oltre ciò che è l'evidenza (SPA:SSF 23.9.87)

Per quanto riguarda il segnare una visita quando si ritorna da qualcuno che gli è stato lasciato un volantino sotto la porta, lo schema dell'ad. del DO coi P.R. per l'assemblea di circoscrizione con inizio a settembre 84, al punto 4 del 3° sottotitolo, riporta la possibilità di segnare una V.U. nel caso preso in considerazione. Per poter far ciò è necessario che tornando a fare la visita il procl. noti un certo interesse nel padrone di casa, avendo letto il volantino e ponendo la base per la conversazione. In questo caso il procl. se lo desidera può segnare sul suo rapporto una visita. Proprio perché quel volantino gli ha permesso di intavolare una conversazione.

D'altra parte se tornando a visitare quella persona, nota che il volantino non è stato preso in considerazione, la visita non si dovrebbe segnare. Ci si dovrebbe chiedere: Che effetto ha avuto il volantino sol padrone di casa? È stato preso in considerazione fino al punto da attendere il procl. per eventuali domande in relazione alla lettura? O semplicemente è stato preso come qualsiasi altra forma pubblicitaria? Con questo non desideriamo stabilire regole, sarà il singolo procl. a decidere in coscienza se segnare o meno una V.U. (SCA:SSI 13.5.87)

A proposito delle V.U., Om 103 dice: “Per poter contare una V.U. è necessario contattare quella data persona che aveva mostrato interesse in precedenza”. Che dire se un procl. lascia un volantino a una persona assente e ritornando trova che la persona ha letto il volantino ed è interessata all’argomento, il procl. può segnare una V.U.? Lasciamo che sia ogni singolo procl. a decidere in base alla sua coscienza. Egli potrebbe decidere di segnare una visita dato che il volantino ha suscitato interesse alla persona fino al punto di attendere la visita del Testimone. D’altra parte, potrebbe decidere di non segnare una visita perché non ha avuto modo di parlare direttamente con la persona. Anziché quindi farne una regola, lasciamo che ogni procl. si assuma le proprie responsabilità e prenda la sua decisione. (SCB:SSB 11.12.92)

TORNANDO DA UNA VISITA E IL PADRONE DI CASA NON RISPONDE:


Per poter segnare una visita ci vuole, anche se minimo, un contatto con la persona. È necessario che il procl. si presenti e venga riconosciuto come T.d.G. Non semplicemente avere l'intenzione di fare la visita e il padrone di casa non risponde, anche se è in casa. Altrimenti si farebbe la visita all'abitazione non alla persona (SCA:SSI 13.5.87)

SEGNARE V.U. SE SI INCONTRA LA PERSONA OCCASIONALMENTE?:


Om 127 all’argomento VISITE ULTERIORI dice: Il num. delle V.U. che torni a fare alle persone che non sono dedicate, allo scopo di stimolare ulteriormente allo scopo di stimolare ulteriormente l’interesse mostrato in precedenza”. Questo indica che il procl. deve programmare la V.U. Il procl. ha fatto qualche cosa per fare la V.U.? È come un fratello che nel suo lavoro è a contatto con una persona che gli piace parlare di verità e giornalmente il fratello parla con lui di verità, in questo caso non è una V.U. Se invece il fratello giornalmente si prepara, oppure in specifiche occasioni si prepara per spiegare particolari soggetti biblici, allora ha fatto qualcosa per fare la V.U. e la può segnare. Se quindi cerca di stabilire il contatto con l’intenzione di parlargli di verità, se pensa di aver fatto questo può segnare la V.U. (SSL 16.3.82)

QUANDO SI FANNO VISITE COL CO:


Quando il CO e sua moglie escono in servizio coi procl. sarebbe bene stabilire in anticipo chi fa la V.U. Se la visita è iniziata dal procl. accompagnato dal CO, ed egli interviene ogni tanto nei ragionamenti, non può dire che una sua visita, bensì è del fratello o della sorella che ha fatto tale V.U. Ma se è invitato dal procl. ad iniziare e dirigere la vista ulteriore per impartire un certo metodo, allora potrebbe disporre di segnare la visita perché ha davvero fatto tale visita. Non sarebbe appropriato dividere alla fine del servizio le visite che sono state fatte per segnarne metà ciascuno o qualcosa del genere (SCD:SSB 28.10.83)

NOTE DI CASA IN CASA E LEGGE SULLA PRIVACY:


Vi scriviamo in risposta alla vs. lettera riguardante la legge sulla 675/96 e nella quale ci ponete una domanda in merito alle note di casa in casa, in relazione ad una vicenda capitata ad un ns. conservo mentre predicava. Come afferma la C. 10.12.98, le note di casa in casa si potranno continuare ad usare ma solo facendone un uso personale. Il motivo di queste affermazioni è da ricondurre all’art. 3, 1° comma, della legge sulla “privacy” dove si legge: “Il trattamento dei dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali non è soggetto all’applicazione della presente legge, sempreché i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione”.

Pertanto se il singolo procl. nella sua personale e spontanea predicazione decidesse di prendere note delle persone che non riesce a contattare o quelle che intende rivisitare, questo non viola lo spirito della legge. Infatti il citato art. 3 non proibisce alle persone di prendere indirizzi o note, per usi personali e per fini propri.

Di conseguenza il procl. se lo desidera potrà recarsi personalmente davanti all’autorità di polizia per spiegare quanto detto. Se dovesse perdurare un accanimento da parte degli organi di polizia, si potrà valutare il caso di una possibile azione legale a difesa del diritto costituzionale di professare liberamente la propria fede. In questo caso attendiamo di essere preventivamente informati. (LA:LE 12.4.99)


ADESIVI “NON BUSSARE”:


Ci chiedete come considerare le informazioni riportate nel Km 1.94 "Risp. dom.", dal momento che nel vs. territorio in moltissime porte vi sono degli adesivi con la scritta che vieta di bussare ai T.d.G. Le informazioni riportate nel suddetto Km spiegano qual è il modo equilibrato e corretto di comportarsi quando si trovano questi adesivi o una scritta che specificamente vieta la visita da parte dei Testimoni. Comunque è necessario usare discernimento. L'art. è rivolto ai ns. conservi che precedentemente agivano in maniera indiscriminata continuando a bussare a coloro che espressamente avevano detto di non voler essere più visitati.

Pertanto ora occorre fare attenzione a non agire all'estremo opposto, cioè, evitando di bussare a tutte quelle porte su cui vengono apposti tali adesivi. Tanto è vero che con alcune di queste famiglie alcuni fratelli hanno stabilito degli itinerari. Occorre quindi distinguere quando l'adesivo esprime un rifiuto che scaturisce dalla precisa volontà della persona e quando invece è il risultato di altri fattori. Queste informazioni vi aiuteranno ad avere il dovuto equilibrio e il corretto intendimento su questa direttiva. (SCC:SSC 5.1.94)


 
   
       
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Crisi di coscienza,
Fedeltà a Dio
o alla propria religione?
Di Raymond Franz,
già membro del
Corpo Direttivo
dei Testimoni di Geova
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